Legge Regionale 15 maggio 2012, n. 11
Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale
Art. 11. I Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale approvano le dotazioni organiche di cui all’articolo
1 (Ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera), commi 1, 2 e 3, della
legge regionale 28 settembre 2011, n. 22 (Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 - Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla seconda fase del piano di riordino ospedaliero, prevista dalla
l.r. 2/2011. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta regionale procede, entro e non oltre i dieci giorni successivi,alla nomina di un commissario ad acta.
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla
l.r. 2/2011, in via eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011 e nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, del personale selezionato all’esito delle procedure di cui all’articolo
3, comma 40, della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42, depositata l’11 febbraio 2011.