Legge Regionale 25 maggio 2012, n. 12 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi)
Art. 1Abrogazioni 1. Le lettere a), b), h) i) e l) del comma 2 dell’articolo 6 (Funzioni amministrative delle Province e delle Comunità montane) della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), sono abrogate.
Art. 2Integrazioni 1. Alla l.r. 18/2000 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: “Titolo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE Art. 20 bis (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) 1. La Regione Puglia, nel recepire l’articolo 4 (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), riconosce al bosco una molteplicità di funzioni e annovera, tra le attività forestali, anche la trasformazione del bosco da attuare mediante interventi di natura compensativa consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti. 2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti attraverso un procedimento unico teso alla semplificazione della procedura, coordinato dal competente Servizio foreste, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento. 3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco devono prevedere, a carico dei richiedenti, pubblici e privati, gli interventi compensativi di rimboschimento o di imboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su aree e terreni non boscati, all’interno del medesimo bacino idrografico, al fine anche di ricongiungere cenosi forestali frammentate. 4. E’ comunque vietata la trasformazione nelle aree boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da incendio. 5. L’autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, inclusa l’opzione “zero”, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità e/o di pubblico servizio e/o di pubblico interesse;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall’agenzia del territorio;
e) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.
6. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente. Gli interventi compensativi possono essere realizzati anche dalla Regione sul proprio demanio forestale regionale.
7. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi è dovuto dal richiedente il versamento di adeguate cauzioni ovvero la prestazione di polizza fideiussoria di garanzia. Gli importi da garantire sono costituiti dalla somma di tutti i costi da sopportare sino all’attecchimento delle piante: acquisto delle aree di intervento, progettazione, direzione lavori, realizzazione, messa a dimora delle piante, attecchimento degli interventi compensativi. 8. Il Piano regionale forestale di cui all’articolo 4 (Funzioni amministrative riservate alla Regione), comma 1, lettera c), della presente legge, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere la trasformazione del bosco. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale forestale, l’Autorità di bacino individua il bacino idrografico idoneo. 9. Nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, con apposito regolamento, sono definiti:
a) l’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l’obbligo della compensazione;
b) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato;
c) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
d) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l’esecuzione degli interventi medesimi;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;
f) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.
Art. 20 ter (Trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico) 1. Nei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico è possibile la trasformazione d’uso del suolo a condizione che gli interventi non siano causa, con danno pubblico, di denudazioni, perdita della stabilità o turbamento del regime delle acque. 2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d’uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali, nel Piano regionale forestale, nel Piano di assetto idrogeologico, nei Piani territoriali di coordinamento provinciale e nel Piano paesaggistico territoriale regionale. 3. L’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo boscato gravato da vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Regione, per il tramite del Servizio foreste, previo parere favorevole dei comuni interessati, in caso di:
a) posa in opera di recinzioni perimetrali e cartelli comportante scavi e movimenti di terra;
b) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kw, strutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, posa in opera di serbatoi interrati, realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento comportante scavi e movimenti di terra;
c) nuove realizzazioni limitatamente a superfici residuali di maglie di zona “B” di completamento ricadenti in strumenti urbanistici generali approvati alla data del 20 maggio 2012, ovvero di zone “C” ricadenti in piani urbanistici esecutivi approvati e realizzati, alla data del 20 maggio 2012, almeno all’80 per cento.
4. E’ dovuto il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, limitatamente ai casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Art. 20 quater (Oneri istruttori) 1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei soggetti richiedenti, privati e pubblici, nella misura di euro duecento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. 2. Le spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale e di atti autorizzativi in materia di taglio boschivo, per interventi superiori a dieci ettari, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro cento a pratica, da aggiornare a cadenza triennale. Per interventi inferiori a dieci ettari, le spese istruttorie sono ricondotte a euro cinquanta a pratica.”. 2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge le istanze da inoltrare in ciascuna sezione provinciale del Servizio foreste, competente per territorio, per il rilascio di atti autorizzativi e pareri di cui all’articolo 20 quater della l.r. 18/2000 devono essere corredate dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie. La mancata certificazione inibisce l’avvio del procedimento istruttorio. 3. E’ istituito nel bilancio regionale, nell’ambito della UPB 3.01.03, il capitolo di entrata, denominato
“L.r. 18/2000, art. 20 quater, c.1 e c.2 - Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni e pareri in materia forestale, destinate a sovvenzionare le spese per indennità di occupazione dei terreni di cui all’art. 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e legge regionale 18 luglio 1974, n. 25”, correlato al capitolo in uscita 121050 denominato “Spese per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell’art. 60 della legge 264/1949 e l.r. 25/74”, ai fini dell’incremento e del miglioramento delle aree boscate della Regione.
4. Le entrate di cui all’articolo 20 quater della l.r. 18/2000 si realizzano mediante versamenti, da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi sul conto corrente 60205323, intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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