Regolamento Regionale 31 maggio 2012, n. 10 Regolamento delle attività per l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 1,
L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n.1054 del 30/05/2012di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
PARTE PRIMA Oggetto
Art. 1Finalità 1. Il presente Regolamento costituisce lo strumento di
attuazione normativa della Legge
Regionale 4/12/2009 n. 31, recante “Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione”.
2. Il Regolamento, in coerenza con le finalità della precitata
legge regionale, disciplina le azioni che la Regione promuove e sostiene per
rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione, con riferimento alle
tipologie di interventi in favore degli allievi del sistema dell’istruzione,
attuate dagli Enti locali e dalle Istituzioni Scolastiche autonome.
Art. 2Destinatari 1. I finanziamenti previsti dalla L.R.
31/2009 potranno essere assegnati agli Enti Locali per la realizzazione del
Programma di interventi di cui all’art. 9,
comma 2 lett.a), alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado,
nonché ai Soggetti pubblici che aderiscono agli interventi di rilevanza
regionale promossi direttamente dalla Regione ai sensi dell’art.7,
comma 3, della Legge.
PARTE SECONDA Programmazione degli interventi
Art. 3Interventi finanziabili. Criteri 1. La Regione, sulla base degli indirizzi triennali e nei
limiti degli stanziamenti di bilancio, adotta il Piano annuale di cui all’art.
7
comma 4 della L.R.
31/2009 per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5
della stessa Legge e a tal fine annualmente stabilisce le priorità degli
interventi.
2. L’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione - Servizio
Scuola Università e Ricerca, con apposita circolare diretta agli Enti locali e
alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado, da emanarsi entro
il 30 settembre, comunica le linee guida per l’elaborazione del Programma degli
interventi di cui all’art. 9
della L.R.
31/2009, nonché gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili fra
quelli previsti dagli artt. 5
e 8.
3. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì, criteri e
modalità per l’assegnazione e l’utilizzo dei finanziamenti, nonché le modalità
di relazione e rendicontazione finale di cui al successivo art. 6 del presente
Regolamento.
4. I fondi assegnati agli Enti locali per tutti gli interventi
previsti dal presente Regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme
non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie da recuperare.
5. I finanziamenti regionali agli Enti locali possono
riguardare tutte o parte delle tipologie di intervento previste dagli artt. 5
e 8
della L.R.
31/2009.
6. I finanziamenti regionali coprono in tutto o in parte le
spese relative agli interventi ammessi.
Art. 4Programma degli Enti locali 1. Gli Enti locali, sulla base del presente Regolamento e della
circolare annuale di cui al precedente art. 3, comma 2, approvano il Programma
degli interventi d’intesa con le Istituzioni scolastiche autonome del
territorio.
2. Il Programma viene redatto su apposito modello, allegato
alla circolare di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento, recependo e
coordinando, ai sensi dell’art. 5
comma 2 della L.R.
31/2009, gli interventi predisposti dalle Istituzioni Scolastiche autonome
presenti nel territorio di competenza e trasmesso, entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello di attuazione, alle strutture regionali competenti
per la successiva istruttoria.
3. Con particolare riferimento ai progetti scolastici di cui
all’art. 5,
comma 1, lett. h, i, j e k, della L.R.
31/2009 gli Enti locali, recependo e coordinando gli interventi predisposti
dalle Istituzioni Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza,
propongono la realizzazione di uno o più progetti con riferimento a tematiche
prioritarie individuate annualmente dall’Assessorato regionale al Diritto allo
Studio e Formazione mediante la circolare di cui all’articolo 3, comma 2, del
presente regolamento.
Art. 5Piano annuale regionale per l’attuazione degli interventi 1. Il Piano annuale regionale per l’attuazione degli
interventi, di cui all’articolo 7
della L.R.
31/2009, viene approvato dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi
programmatici triennali, delle priorità d’intervento annuali stabilite
dall’Assessorato regionale al Diritto allo Studio e Formazione e dei programmi
annuali presentati dagli Enti locali.
2. Il Piano viene definito subito dopo l’adozione del bilancio
regionale e sulla base dei fondi per il Diritto allo studio effettivamente
disponibili .
3. L’approvazione del Piano da parte della Giunta regionale
avviene, di norma, entro il primo semestre di ogni anno.
Art. 6Relazione annuale sull’utilizzo dei fondi 1. Gli Enti locali, entro il 28 febbraio di ogni anno,
trasmettono alla Regione la relazione prevista dall’art. 9,
comma 2, lett. c) con riferimento all’utilizzo dei fondi regionali e al
raggiungimento degli obiettivi della programmazione riferiti all’anno
precedente, rappresentando, altresì, eventuali esigenze e particolarità del loro
territorio da tenere in considerazione in fase di nuova programmazione.
2. La relazione, predisposta su modelli elaborati dal Servizio
Scuola, Università e Ricerca, deve contenere un rendiconto sintetico dei fondi
assegnati direttamente agli Enti locali o alle Istituzioni scolastiche autonome.
3. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le
strutture centrali e provinciali, cura l’istruttoria, il monitoraggio ed il
controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente Regolamento.
PARTE TERZA Programmazione e gestione degli interventi di rilevanza regionale
Art. 7Interventi diretti 1. Per le finalità di cui all’art. 2
della L.
R. 31/2009, in conformità a specifici indirizzi ed obiettivi, la Giunta
Regionale può promuovere direttamente attività e progetti di particolare
interesse, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5
lett. l, n, o e dall’art. 7,
comma 3 della Legge.
2. Per la realizzazione di progetti di diretta promozione
regionale, nel rispetto della normativa vigente, il piano annuale può prevedere
forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di Enti locali, Istituzioni
Scolastiche autonome e altri soggetti pubblici.
3. Gli interventi diretti possono essere realizzati anche
mediante protocolli d’intesa o in regime di convenzione.
PARTE QUARTA Conferenza regionale per il diritto allo studio
Art. 8Finalità 1. La Conferenza regionale per il diritto allo studio, di
seguito chiamata Conferenza, è sede di elaborazione delle politiche di
governance e di formulazione di proposte programmatiche per gli interventi
regionali riguardanti il diritto allo studio, nonché sede di valutazione
dell’efficacia delle diverse azioni promosse.
Art. 9Composizione 1. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale al
Diritto allo studio e Formazione. 2. Fanno parte della Conferenza:
a. i
Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati; b. dodici
Sindaci, o loro delegati, designati dall’ANCI regionale secondo criteri di
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale; c. il Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; d. dodici
rappresentanti delle istituzioni scolastiche, corrispondenti a due nominativi
per ogni territorio provinciale in rappresentanza del 1° ciclo e del 2° ciclo di
Istruzione, designati dall’ Ufficio scolastico regionale; e. un
rappresentante del Terzo Settore, designato da strutture del Settore operanti a
livello regionale.
3. Alla Conferenza sono invitati:
a. gli Assessori
regionali di volta in volta interessati ai temi trattati; b. un
rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative del
personale comparto scuola; c. un rappresentante per ognuna delle
Associazioni professionali degli insegnanti più rappresentative sul territorio
regionale; d. un rappresentante per ognuna delle Associazioni studentesche
più rappresentative sul territorio regionale; e. un rappresentante delle
Associazioni dei genitori più rappresentative sul territorio regionale.
4. Possono essere invitati alle sedute della Conferenza, altri
rappresentanti di organismi pubblici e privati e/o esperti in relazione a
specifici temi riguardanti gli argomenti all’o.d.g.
5. Per il raggiungimento delle finalità che le sono proprie, la
Conferenza può organizzarsi in gruppi di lavoro finalizzati all’approfondimento,
allo studio e confronto su temi specifici.
6. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate
dalla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio.
Art. 10Trasparenza e comunicazione 1. La Conferenza garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori, anche
attraverso la pubblicazione di documenti e note informative sul sito
istituzionale della Regione.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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