Anno 2012
Numero 10
Data 31/05/2012
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 4 giugno 21012, n. 80
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Regolamento Regionale 31 maggio 2012, n. 10

Regolamento delle attività per l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1054 del 30/05/2012di adozione del Regolamento;



EMANA

Il seguente Regolamento:




PARTE PRIMA

Oggetto 





Art. 1

Finalità 


1. Il presente Regolamento costituisce lo strumento di attuazione normativa della Legge Regionale 4/12/2009 n. 31, recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”.

2. Il Regolamento, in coerenza con le finalità della precitata legge regionale, disciplina le azioni che la Regione promuove e sostiene per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione, con riferimento alle tipologie di interventi in favore degli allievi del sistema dell’istruzione, attuate dagli Enti locali e dalle Istituzioni Scolastiche autonome. 




Art. 2

Destinatari 


1. I finanziamenti previsti dalla L.R. 31/2009  potranno essere assegnati agli Enti Locali per la realizzazione del Programma di interventi di cui all’art. 9, comma 2 lett.a), alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado, nonché ai Soggetti pubblici che aderiscono agli interventi di rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione ai sensi dell’art.7, comma 3, della Legge. 




PARTE SECONDA

Programmazione degli interventi





Art. 3

Interventi finanziabili. Criteri 


1. La Regione, sulla base degli indirizzi triennali e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, adotta il Piano annuale di cui all’art. 7 comma 4 della L.R. 31/2009 per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5 della stessa Legge e a tal fine annualmente stabilisce le priorità degli interventi.

2. L’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione - Servizio Scuola Università e Ricerca, con apposita circolare diretta agli Enti locali e alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado, da emanarsi entro il 30 settembre, comunica le linee guida per l’elaborazione del Programma degli interventi di cui all’art. 9 della L.R. 31/2009, nonché gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt. 5 e 8.

3. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì, criteri e modalità per l’assegnazione e l’utilizzo dei finanziamenti, nonché le modalità di relazione e rendicontazione finale di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.

4. I fondi assegnati agli Enti locali per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie da recuperare.

5. I finanziamenti regionali agli Enti locali possono riguardare tutte o parte delle tipologie di intervento previste dagli artt. 5 e 8 della L.R. 31/2009.

6. I finanziamenti regionali coprono in tutto o in parte le spese relative agli interventi ammessi. 




Art. 4

Programma degli Enti locali 


1. Gli Enti locali, sulla base del presente Regolamento e della circolare annuale di cui al precedente art. 3, comma 2, approvano il Programma degli interventi d’intesa con le Istituzioni scolastiche autonome del territorio.

2. Il Programma viene redatto su apposito modello, allegato alla circolare di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento, recependo e coordinando, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 31/2009, gli interventi predisposti dalle Istituzioni Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza e trasmesso, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di attuazione, alle strutture regionali competenti per la successiva istruttoria.

3. Con particolare riferimento ai progetti scolastici di cui all’art. 5, comma 1, lett. h, i, j e k, della L.R. 31/2009 gli Enti locali, recependo e coordinando gli interventi predisposti dalle Istituzioni Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza, propongono la realizzazione di uno o più progetti con riferimento a tematiche prioritarie individuate annualmente dall’Assessorato regionale al Diritto allo Studio e Formazione mediante la circolare di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento. 




Art. 5

Piano annuale regionale per l’attuazione degli interventi 


1. Il Piano annuale regionale per l’attuazione degli interventi, di cui all’articolo 7 della L.R. 31/2009, viene approvato dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi programmatici triennali, delle priorità d’intervento annuali stabilite dall’Assessorato regionale al Diritto allo Studio e Formazione e dei programmi annuali presentati dagli Enti locali.

2. Il Piano viene definito subito dopo l’adozione del bilancio regionale e sulla base dei fondi per il Diritto allo studio effettivamente disponibili .

3. L’approvazione del Piano da parte della Giunta regionale avviene, di norma, entro il primo semestre di ogni anno. 




Art. 6

Relazione annuale sull’utilizzo dei fondi 


1. Gli Enti locali, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono alla Regione la relazione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) con riferimento all’utilizzo dei fondi regionali e al raggiungimento degli obiettivi della programmazione riferiti all’anno precedente, rappresentando, altresì, eventuali esigenze e particolarità del loro territorio da tenere in considerazione in fase di nuova programmazione.

2. La relazione, predisposta su modelli elaborati dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, deve contenere un rendiconto sintetico dei fondi assegnati direttamente agli Enti locali o alle Istituzioni scolastiche autonome.

3. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le strutture centrali e provinciali, cura l’istruttoria, il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.

 




PARTE TERZA

Programmazione e gestione degli interventi di rilevanza regionale 





Art. 7

Interventi diretti 


1. Per le finalità di cui all’art. 2 della L. R. 31/2009, in conformità a specifici indirizzi ed obiettivi, la Giunta Regionale può promuovere direttamente attività e progetti di particolare interesse, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5  lett. l, n, o e dall’art. 7, comma 3 della Legge.

2. Per la realizzazione di progetti di diretta promozione regionale, nel rispetto della normativa vigente, il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di Enti locali, Istituzioni Scolastiche autonome e altri soggetti pubblici.

3. Gli interventi diretti possono essere realizzati anche mediante protocolli d’intesa o in regime di convenzione.





PARTE QUARTA

Conferenza regionale per il diritto allo studio





Art. 8

Finalità 


1. La Conferenza regionale per il diritto allo studio, di seguito chiamata Conferenza, è sede di elaborazione delle politiche di governance e di formulazione di proposte programmatiche per gli interventi regionali riguardanti il diritto allo studio, nonché sede di valutazione dell’efficacia delle diverse azioni promosse. 




Art. 9

Composizione 


1. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale al Diritto allo studio e Formazione.


2. Fanno parte della Conferenza:

a. i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

b. dodici Sindaci, o loro delegati, designati dall’ANCI regionale secondo criteri di adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;

c. il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;

d. dodici rappresentanti delle istituzioni scolastiche, corrispondenti a due nominativi per ogni territorio provinciale in rappresentanza del 1° ciclo e del 2° ciclo di Istruzione, designati dall’ Ufficio scolastico regionale;

e. un rappresentante del Terzo Settore, designato da strutture del Settore operanti a livello regionale.

3. Alla Conferenza sono invitati:

a. gli Assessori regionali di volta in volta interessati ai temi trattati;

b. un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale comparto scuola;

c. un rappresentante per ognuna delle Associazioni professionali degli insegnanti più rappresentative sul territorio regionale;

d. un rappresentante per ognuna delle Associazioni studentesche più rappresentative sul territorio regionale;

e. un rappresentante delle Associazioni dei genitori più rappresentative sul territorio regionale.

4. Possono essere invitati alle sedute della Conferenza, altri rappresentanti di organismi pubblici e privati e/o esperti in relazione a specifici temi riguardanti gli argomenti all’o.d.g.

5. Per il raggiungimento delle finalità che le sono proprie, la Conferenza può organizzarsi in gruppi di lavoro finalizzati all’approfondimento, allo studio e confronto su temi specifici.

6. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.

7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio.

 




Art. 10

Trasparenza e comunicazione 


1. La Conferenza garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori, anche attraverso la pubblicazione di documenti e note informative sul sito istituzionale della Regione. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.