Regolamento Regionale 8 giugno 2012, n. 12 Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.
CAPO 1(Disposizioni generali)
Art. 1(Oggetto del regolamento) c.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per
l’affidamento in concessione dei beni del demanio regionale - ramo bonifica -
nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica a qualsiasi titolo. Sono esclusi
dall’oggetto del presente regolamento i procedimenti e i provvedimenti che
riguardano gli aspetti dominicali.
Art. 2(Costituzione di diritti di terzi) c.1 I beni del Demanio regionale - ramo bonifica - possono
essere concessi in uso a terzi.
c.2 All’uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto
pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di “concessione”, a
carattere potestativo ed unilaterale, cui segue una convenzione-contratto
contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i
rapporti fra le parti.
c.3 le condizioni e le modalità di esercizio fissate negli atti
concessori devono garantire, in ogni caso, che: - dall’uso dell’immobile non
derivi alcun pregiudizio alla continuità di svolgimento della funzione pubblica
cui il bene stesso è destinato. - sia salvaguardata la compatibilità
dell’uso autorizzato con la funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo
perseguimento. Le concessioni relative ad immobili o aree sottoposte a
vincoli, ai sensi delle norme vigenti, devono prevedere particolari modalità e
prescrizioni d’uso a garanzia della loro conservazione e integrità.
CAPO 2(Concessioni)
Art. 3(Oggetto della concessione) c.1 Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica
individuati nel PAI, formano oggetto di concessioni di natura attiva le seguenti
opere, atti o fatti: a) la costruzione di opere e manufatti che interessano
direttamente la sezione fluente di canali consorziali quali: tombinature, ponti
e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o
facenti parte di lottizzazioni e simili, manufatti di derivazione,
impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso
irriguo o industriale; b) l’attraversamento sub-alveo ed aereo, il
fiancheggiamento di canali consorziali, condotte irrigue e loro accessori, sia a
cielo aperto che tombinati, di strade di servizio e di condotte irrigue, con
condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi
telefonici, ecc.; c) la costruzione e l’uso di opere e manufatti (ponti,
tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti); d) le derivazioni di acqua
dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze
ordinarie; e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque
meteoriche trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a
seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione comunali o privati
o comunque da apprestamenti idonei (fosse settiche, vasche Imhoff, ecc ...)
fatte salve le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni e
integrazioni; f) il transito su terreni di proprietà demaniale; g) le
variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali
aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed
irrigazione), sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di
interesse privato da parte di una pluralità di soggetti; h) la concessione
temporanea di uso di terreni costituenti pertinenze dei canali e di superfici
derivanti dalla tombinatura di canali consorziali; i) il collocamento di
bilancione o capanni da pesca, di scalette e di pontili di attracco di natanti
nei canali consorziali e bacini; j) qualsiasi altro apprestamento, atto o
fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza
all’uso cui sono destinati i canali consorziali e le loro pertinenze, nonché le
servitù di transito, di distanza di manufatti, recinzioni, previste a favore dei
frontisti dei canali suddetti; m) ogni e qualsiasi atto modificativo delle
condizioni delle strutture e opere consortili.
c.2 Possono inoltre costituire oggetto della concessione i
seguenti beni demaniali: le golene dei canali di bonifica; i terreni seminativi
e erborati; le aree forestali; i fabbricati.
c.3 Le golene dei canali di bonifica e fasce frangivento sono
date in concessione esclusivamente per “uso pascolo”;
Titolo preferenziale per il rilascio della predetta concessione
è la condizione di frontista e possessore di animali da pascolo, da comprovare
mediante la produzione di: a) “Fascicolo unico Aziendale” o “Registro di
Stalla”. b) Certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente
competente (mod. 2bis/33).
c.4 In relazione alla natura del terreno interessato, ed in
ogni caso su argini, controfossi, alvei o lungo le fasce frangivento, nell’atto
di concessione verrà vietata ogni forma di coltivazione dello stesso o,
alternativamente, in caso di golene sarà eventualmente consentita esclusivamente
la coltivazione di prati permanenti.
c.5 Le zone forestali possono essere date in concessione per il
pascolo, salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni: c) L’addetto alla
custodia dovrà essere maggiorenne, dovrà guardare a vista il bestiame,
evitandone la sosta, nonché l’abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non
potrà portare accette o roncole; non potrà accendere fuochi all’interno del
rimboschimento e fino ad una distanza di 200 metri; d) il concessionario
dovrà comunicare al Comando della Stazione Forestale competente per territorio
il nome dell’addetto alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che
stabilirà il Consorzio.
c.6 I fabbricati sono concessi dando preferenza allo
svolgimento di usi per attività di pubblico interesse.
c.7 Sono ammesse concessioni migliorative.
Art. 4(Procedimento) c.1 Le concessioni, che hanno natura precaria, possono essere
disposte sulla base di avvisi pubblici o su istanza di parte. Il procedimento di
assegnazione su istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.
c.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere
in concessione un bene di cui all’art.1 deve produrre istanza al Consorzio di
Bonifica interessato. Alla richiesta è allegata la documentazione prevista
nel successivo art. 5 e nella stessa sono indicati: i dati identificativi del
bene (località, estremi catastali e relativa planimetria), le finalità di
utilizzo, la descrizione particolareggiata dell’opera che si intende eseguire, i
dati identificativi del richiedente, la dimostrazione dell’avvenuto versamento
delle spese istruttorie.
c.3 Alla istanza devono essere altresì allegati i disegni
illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia (corografia IGM;
aerofotogrammetria; planimetria su base catastale; piante e sezioni quotate;
documentazione fotografica), debitamente firmati da un tecnico abilitato, nonché
dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il
Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione
dell’opera.
c.4 Il Consorzio preposto cura l’istruttoria verificando
preliminarmente: a) che il bene appartenga alla proprietà regionale e non
soddisfi concrete e immediate esigenze consortili; b) che siano rispettate
le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento; c) i
requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della
normativa vigente. Successivamente, esso provvede alla pubblicazione di
estratto dell’istanza mediante affissione all’albo del Comune ove è situato il
bene e sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica, per un periodo non
inferiore a 20 giorni. Per concessioni di particolare rilevanza Il Consorzio può
pubblicare l’estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico
dell’assegnatario. Provvede, altresì, ad acquisire i necessari pareri,
nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato
dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione
Puglia.
c.5 Nel termine fissato in pubblicazione possono pervenire
domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle osservazioni si
tiene conto in sede di redazione del provvedimento di concessione. In caso di
domande concorrenti per l’utilizzo della stessa area si procede all’esperimento
di procedura ristretta di selezione con invito ai soggetti richiedenti. La
scelta del contraente può avvenire con il metodo del massimo rialzo da
confrontarsi con il canone annuo contenuto nella lettera d’invito o con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso, se
pervengono offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che
hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta
migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non
siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad
estrazione a sorte. In caso di utilizzo del metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di
espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.
c.6 Il Consorzio non procede all’espletamento di procedura di
selezione quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi
siano domande concorrenti per la concessione del bene oggetto dell’istanza
principale. c.7 In caso di concessione a uso agricolo valgono le prelazioni
previste dalle leggi vigenti.
c.8 Il procedimento deve concludersi, con provvedimento
espresso anche nell’eventualità di rigetto dell’istanza, in quest’ultimo caso
previa attivazione del preavviso di diniego previsto dall’art. 10 bis della
Legge 241/90 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della
regolare istanza, salve le sospensioni previste per legge. Il provvedimento è
pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica.
c.9 L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice
copia da parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale
Rappresentante del Consorzio; e con la sottoscrizione dell’atto concessorio la
Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali
previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in
volta dal Consorzio.
Art. 5(Documentazione) c.1 All’istanza deve essere allegata: a) per i beni la cui
concessione viene disposta con bando di gara: la documentazione prevista nel
bando; b) per i beni richiesti su istanza di parte: la documentazione
necessaria ad una precisa identificazione dei beni, quali: - visure
catastali - disegni illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice
copia - corografia IGM; - aerofotogrammetria; - planimetria su base
catastale; - documentazione fotografica.
c.2 Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal
richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia finalizzata
all’esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei luoghi. Altri
eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo
giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione dell’opera. c.3
Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento sul c/c postale
intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate dagli stessi
Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi effettivamente
sostenuti per l’espletamento dell’attività.
Art. 6(Requisiti del richiedente) c.1 Il richiedente deve produrre autocertificazione attestante
di non essere nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs 12
aprile 2006, n.163.
c.2 Ai sensi della Legge 183/2011 le autocertificazioni
prodotte dagli interessati saranno oggetto di controllo dall’amministrazione
consortile preliminarmente al rilascio della concessione. Non è
autocertificabile la regolarità contributiva.
c.3 Gli enti pubblici sono esenti dalla presentazione della
predetta autocertificazione.
Art. 7(Responsabile del Procedimento) c.1 Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che,
ai sensi della Legge 241/90: a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta,
autorizzazioni, e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura
Tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per
concessioni afferenti i corsi d’acqua pubblici; b) Determina,
preliminarmente, il canone annuo e individua le modalità di aggiudicazione per
offerte concorrenti; c) verifica che siano rispettate le condizioni di cui
all’art. 2, comma 3, del presente regolamento, e che i richiedenti siano in
regola con il pagamento dei tributi consortili, non abbiano in corso contenziosi
verso il consorzio; d) verifica che in capo ai richiedenti vi siano i
requisiti dichiarati in domanda e previsti dal bando o da norme di Legge. In
particolare verifica che abbiano i necessari requisiti morali e siano in regola
con i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla Legge; e)
provvede alla pubblicazione del bando o degli avvisi;
c.2 Cura la predisposizione dello schema dell’atto concessorio
e lo invia alla Regione per il previsto parere.
c.3 Conclude il procedimento con un provvedimento espresso in
un tempo massimo di 90 giorni.
Art. 8(Emanazione dell’atto di concessione) c.1 Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della
documentazione prevista dagli artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene.
c.2 L’atto deliberativo, di cui al precedente comma, riporta
l’individuazione del bene, la durata e la finalità della concessione, il canone
annuo, le modalità di pagamento, l’ammontare della polizza fidejussoria, i dati
anagrafici o societari del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il
termine per la sottoscrizione e lo schema della convenzione che accede all’atto
di concessione. L’atto riporta, altresì, la procedura di selezione adottata, i
criteri di selezione del beneficiario, nonché i pareri, i nulla-osta e le
autorizzazioni acquisite ai sensi delle leggi vigenti.
c.3 L’atto di cui al comma 2, decorso il termine di
pubblicazione, è notificato al beneficiario per la sottoscrizione della
convenzione relativa all’atto di concessione.
c.4 L’atto di concessione è sottoscritto in duplice copia da
parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale
Rappresentante del Consorzio. Con la sottoscrizione dell’atto concessorio la
Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali
previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in
volta dal Consorzio. c.5 Il beneficiario, all’atto della sottoscrizione
della concessione, deve presentare la seguente documentazione: a) polizza
fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti; b)
attestazione di pagamento del canone anticipato relativo alla prima annualità;
c) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni, verso terzi,
derivanti dall’esercizio della concessione.
c.4 Il provvedimento di concessione, repertoriato e registrato
come per legge, è inviato in copia al Servizio Agricoltura ai fini
dell’esercizio del controllo di competenza.
c.3 Il concessionario che esegue lavori sull’immobile oggetto
di concessione deve fornire al Consorzio copia delle autorizzazioni, pareri e
nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 9(Calcolo del canone) c.1 Il canone, da corrispondere in via anticipata, è
determinato secondo i seguenti criteri: 1) per le concessioni di fondi per
uso agricolo è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.)
previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di
rendimento del 2%. In ogni caso il canone non può essere inferiore a euro 50,00;
2) per le concessioni relative alle utilizzazioni previste nella “Tabella
A”, il canone viene calcolato secondo quanto determinato da ciascun consorzio e
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale; 3) Per gli immobili
concessi ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
4) Per le altre destinazioni d’uso, il canone sarà determinato secondo il
criterio sintetico - comparativo del “libero mercato”.
c.2 I canoni determinati in base ai precedenti commi sono
aggiornati ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati verificatasi nell’anno precedente, salvo che vengano corrisposti
in unica soluzione all’atto della sottoscrizione.
c.3 In caso di concessione migliorativa, ove il concessionario
sia autorizzato o assuma l’obbligo di effettuare lavori di ristrutturazione,
recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso,
il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a seguito della
approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente, può essere
portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del 90% del
canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata in
rapporto al periodo di tempo necessario all’ammortamento dei costi approvati.
c.4 E’ obbligo del concessionario che esegua lavori
autorizzati, consegnare al Consorzio interessato tutte le certificazioni
previste per legge ai fini della agibilità, sicurezza dell’immobile e di
variazione catastale.
c.5 Il canone per lo scarico delle acque meteoriche e reflue è
determinato dal consorzio, per ciascuna opera di bonifica, e prevede il
pagamento di una quota fissa e di una variabile calcolata in funzione dei
seguenti parametri: a) portata dello scarico; b) distanza tra il punto
di immissione e il recapito finale (mare, corso d’acqua pubblico, vora); c)
spesa annua prevista, dal piano di manutenzione triennale, per ciascuna opera di
bonifica.
c.6 I costi di manutenzione da ripartire tra i consorziati e i
soggetti concessionari degli scarichi tengono conto dei contributi erogati dalla
regione. In caso di mancata erogazione l’intero costo viene posto a carico dei
soggetti che usufruiscono dell’opera di bonifica.
c.7 In consorzio è obbligato a riportare nell’atto concessorio
la maggiorazione percentuale del canone che il concessionario dovrà versare ove
si riscontri che, sulla base di un piano di campionamento e analisi dei reflui
concordato, vi sia stato il superamento dei parametri dalle tabelle di cui
all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
c.8 La maggiorazione sarà calcolata rapportando il numero di
analisi in cui i valori delle relative tabelle sono stati superati rispetto al
numero di analisi effettuate.
c.9 Il superamento di una percentuale del 20%, calcolata come
al comma precedente, comporterà il raddoppio del canone e costituirà tariffa
base per il rinnovo.
c.10 Qualora il Concessionario rinunci alla concessione
indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto
comunque al pagamento del canone per l’intero anno in corso.
Art. 10(Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente) c.1 La durata della concessione in uso di un bene demaniale è
fissata per ogni singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni
aventi maggior durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni
tecnico economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene
demaniale.
c.2 In relazione all’attività da svolgersi, alle eventuali
opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire, la durata della concessione
non può essere superiore ad anni trenta come da art. 137 del R.D. 368/1904.
c.3 Per le golene di corsi d’acqua e fasce frangivento, terreni
seminativi e erborati e zone forestali, la durata della concessione non può
essere superiore ad anni tre.
c.4 Il rapporto concessorio decorre dalla data di
sottoscrizione dell’atto di concessione ovvero dalla diversa data in esso
indicata.
c.5 L’immissione nel possesso da parte del concessionario e la
riconsegna dell’immobile risultano da verbale redatto del Consorzio competente e
sottoscritto dal concessionario.
c.6 E’ vietato il tacito rinnovo della concessione. Alla
scadenza del termine la concessione si intende cessata di pieno diritto, senza
necessità di preavviso, con obbligo del concessionario di riconsegna del bene
nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvi gli interventi previsti
nell’atto concessorio.
c.7 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario,
anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza
della concessione, anche in caso di cessazione volontaria anticipata. I
miglioramenti e le addizioni apportate all’immobile sono, di diritto, acquisite
gratuitamente alla proprietà regionale. Resta salva la facoltà del Consorzio di
chiederne, comunque, la riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo
patto contrario;
c.8 Gli interventi, eseguiti in difformità delle norme o
dell’autorizzazione o reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del
concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva la facoltà sanzionatoria
prevista dal presente regolamento.
c.9 Nei casi, di riconosciuta urgenza, urgenti, il Consorzio
può disporre, su richiesta dell’interessato l’immediata occupazione e l’uso dei
beni richiesti nonché l’esecuzione dei lavori autorizzati, previa presentazione
di polizza fidejussoria e con l’obbligo di osservare le condizioni stabilite
nella convenzione accessiva all’atto di concessione. Le motivazioni
dell’occupazione d’urgenza sono riportate nel verbale di consegna redatto ai
sensi del precedente c.5.
c.10 In caso di parere negativo rilasciato dal Servizio
Agricoltura, ai sensi dell’art. 10
comma 4 della Legge
Regionale 4/2012, la concessione è negata. In tal caso il Consorzio può
imporre al richiedente il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 11(Cause di estinzione del rapporto concessorio) c.1 Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze: a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto
nel termine il subingresso nella concessione; b) scioglimento della società,
salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto
liquidatore, in presenza dei presupposti di legge; c) perdita della capacità
giuridica del concessionario per interdizione; d) perdita della capacità
giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà
dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in
presenza dei presupposti di legge; e) il venir meno dell’oggetto materiale
della concessione per fatto od atto dell’amministrazione, ovvero per cause
naturali; f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del
concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.
Art. 12(Decadenza dalla concessione) c.1 Il consorzio dichiara la decadenza della concessione al
verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) mancata gestione; b)
mancata o difforme esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione;
c) uso difforme della concessione; d) mancata manutenzione ordinaria
degli immobili; e) mutamento sostanziale delle finalità e degli usi previsti
nell’atto di concessione; f) omesso pagamento del canone annuale; g)
sostituzione di terzi nel godimento della concessione; h) violazione del
divieto di cui all’art. 17 del presente regolamento; i) inadempienza degli
obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da
regolamenti; l) violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività
esercitata sul bene concesso o dei vincoli insistenti sullo stesso.
c.2 In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma
precedente, il Consorzio può concedere al concessionario un termine, decorso il
quale, persistendo l’inadempimento, il Consorzio attiverà il procedimento di
decadenza della concessione.
c.3 In caso di decadenza della concessione non spetta alcun
rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione delle opere o per
l’esercizio della concessione;
c.4 Nel provvedimento di decadenza sono indicati i lavori di
ripristino a carico del concessionario. Qualora il Concessionario non provveda
alle operazioni di ripristino, il Consorzio provvede d’ufficio, addebitando le
spese al concessionario e attivando le garanzie cauzionali prestate.
Art. 13(Revoca della concessione) c.1 Il Consorzio di Bonifica, con un preavviso di mesi tre,
procede alla revoca totale o parziale della concessione qualora ritenga
sopravvenute esigenze di pubblico interesse che non consentano il proseguimento
del rapporto concessorio ovvero qualora venga meno la funzione pubblica cui il
bene è destinato.
c.2 La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla
concessione, non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo la quota non ancora
ammortizzata per lavori autorizzati.
c.3 Nel caso di revoca parziale l’Amministrazione procede
all’adeguamento del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunziare
alla concessione dandone comunicazione all’Amministrazione nel termine di giorni
30 dalla notifica del provvedimento di revoca.
Art. 14(Risoluzione) c.1 La concessione può essere risolta su istanza del
concessionario, presentata con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto
previsto nella concessione;
c.2 Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario,
anche se autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi in caso di
cessazione volontaria anticipata.
Art. 15(Obblighi del concessionario e responsabilità) c.1 Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria
e gli eventuali altri oneri stabiliti nell’atto di concessione.
c.2 Il concessionario è responsabile verso il Consorzio di
Bonifica degli obblighi assunti e, verso l’Amministrazione consortile e i terzi,
di ogni danno cagionato alle persone o cose nell’esercizio della concessione.
c.3 Con il verbale di consegna anticipata o con l’atto di
convenzione, accessivo a quello di concessione, l’assegnatario assume l’obbligo
di tenere indenne il Consorzio da ogni azione intentata da terzi.
Art. 16(Garanzie cauzionali) c.1 Il Concessionario deve garantire l’osservanza degli
obblighi assunti con l’atto accessivo alla concessione, mediante polizza
fidejussoria, bancaria o assicurativa, di durata pari alla concessione.
c.2 L’ammontare della polizza fidejussoria è determinato in
relazione al canone annuo e al costo per l’eventuale ripristino dello stato dei
luoghi. La garanzia non è richiesta quando il canone annuo è irrisorio
(inferiore ad euro 100,00.) c.3 La garanzia è prestata, per la durata
dell’intero periodo concessorio, mediante polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa ovvero equivalenti di legge, con esclusione del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro
15 giorni dalla semplice richiesta scritta d parte dell’Ente consortile.
c.4 La garanzia copre l’esatta esecuzione dei lavori e
l’eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi in caso di revoca,
decadenza e estinzione della concessione, nonché la mancata manutenzione, il
mancato versamento del canone e la copertura di ogni danno riscontrato all’atto
della riconsegna del bene.
c.5 Il Consorzio può attivare in tutto o in parte la polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria o di incamerare totalmente o parzialmente
il deposito cauzionale.
Art. 17(Subingresso - modifiche societarie) c.1 E’ fatto espresso divieto al concessionario, a pena di
decadenza, di sub concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o
temporaneamente, con o senza corrispettivo.
c.2 Il subingresso totale o parziale nella concessione è
consentito in caso di: a) decesso o comprovate ragioni di salute del
titolare della concessione, da volturarsi in favore degli eredi o i familiari
entro il quarto grado, previa richiesta da effettuarsi al Consorzio di Bonifica
entro sei mesi dall’evento. b) variazioni di natura giuridica o dell’assetto
societario del concessionario.
c.3 Il subingresso previsto al comma 2 è subordinato al
possesso, del soggetto subentrante, dei requisiti di cui al precedente art. 6.
c.4. Il nuovo concessionario è tenuto ad accettare le clausole,
nessuna esclusa, contenute nell’atto concessorio originario, compresa la
scadenza.
Art. 18(Spese di istruttoria e dell’atto) c.1 Le spese di registrazione, di bollo e di altra natura
derivanti dalla concessione sono a carico del richiedente.
c.2 Le spese di istruttoria e di sopralluogo determinate dal
Consorzio di Bonifica a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per
l’epletamento dell’attività, sono corrisposte dal richiedente prima dell’inizio
del procedimento istruttorio.
Art. 19(Sanzioni) c.1 L’utilizzazione di beni demaniali senza titolo ovvero in
difformità dal titolo concessorio comporta il pagamento di una sanzione pari al
doppio del canone ordinario, commisurata alla durata dell’abuso, fatta salva la
facoltà del Consorzio di attivare la procedura di decadenza prevista dall’art.
12 del presente regolamento.
c.2 Resta ferma l’applicazione delle altre misure sanzionatorie
vigenti ivi compreso lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 20(Variazioni al contenuto della concessione) c.1 La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo
e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto di concessione.
c.2 Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o
nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente
e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l’espletamento
dell’istruttoria.
c.3 Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al
complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona
concessa, la variazione può essere assentita dal Consorzio con semplice
autorizzazione. c.4 E’ vietata la variazione della data di scadenza della
concessione.
Art. 21(Diritti di terzi) c.1 Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali
diritti dei terzi, siano essi privati cittadini o enti.
Art. 22(Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili) c.1 Il Concessionario nell’eseguire l’opera oggetto di
concessione e nel compiere operazioni ad essa comunque connesse non deve
arrecare danni ai beni demaniali o consorziali. In mancanza è tenuto ad
eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, i lavori che il Consorzio
ritene necessari per il ripristino delle opere danneggiate.
c.2 Qualora il Concessionario non ottemperi all’esecuzione dei
lavori, il Consorzio provvede d’Ufficio, addebitando le spese al Concessionario.
Art. 23(Danni alle opere concesse) c.1 Il Consorzio non assume responsabilità per danni o guasti arrecati all’opera
oggetto di concessione derivanti da lavori eseguiti dal medesimo Consorzio
nonchè da eventi naturali eccezionali. A tale proposito, il Concessionario deve
rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così
come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per
l’eventuale sospensione dell’uso dell’opera oggetto di concessione.
Art. 24(Esigenze idrauliche) c.1 il Consorzio concedente ha la facoltà di imporre al Concessionario,
nell’arco di validità della concessione, per esigenze idrauliche, nuove
condizioni, senza che ciò comporti, per il Consorzio stesso, l’obbligo di
corrispondere indennizzi o compensi.
Art. 25(Inizio e ultimazione dei lavori - prescrizioni tecniche) c.1 il Concessionario è obbligato, prima dell’inizio dei lavori
oggetto della concessione, a prendere accordi con il Servizio Tecnico
Consorziale per ricevere le necessarie indicazioni operative e per gli
accertamenti preventivi.
c.2 Il Concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni
tecniche impartite dal consorzio in corso di esecuzione dei lavori.
c.3 I lavori devono essere eseguiti in conformità degli
elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. In
fase di esecuzione dei lavori o durante l’esercizio della concessione nessuna
variante può essere apportata senza l’autorizzazione preventiva del Consorzio.
Art. 26(Vigilanza e accesso alle opere) c.1 Durante l’arco di validità della concessione, il Consorzio
vigila perché siano osservate dal concessionario le condizioni e le modalità
sancite dall’atto di concessione.
c.2 Agli incaricati dal Consorzio, deve essere consentito
l’accesso, anche con mezzi meccanici, agli immobili oggetto della concessione,
per effettuare gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.
Art. 27(Divieti) c.1 E’ vietato il rilascio di concessioni finalizzate a
realizzare, in prossimità dei canali di bonifica o degli impianti di
irrigazione: a) piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento
del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal
ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle
strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 2 per le siepi
e movimento del terreno, e di metri 10 per i fabbricati; b) l’apertura di
canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della
loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle
sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di
metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
c.2 la costruzione di fornaci, fucine o fonderie a distanza
minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate
suddette;
c.3 l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar
luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando l’assetto dato
ad essi dalle opere di bonifica o comunque alterando il regime idraulico
realizzato dalle medesime opere;
c.4 realizzare opere che alterino lo stato, la forma, le
dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli
argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare
o danneggiare i corsi d’acqua e le opere anzidette;
c.5 depositare materie terrose, pietre, erbe, venefiche o
putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi
inquinamento dell’ acqua;
c.6 depositare terra o altre materie a distanza inferiore a
metri 10 dai corsi d’acqua o ad altra distanza tale che, per una circostanza
qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli;
c.7 depositare materie come sopra sul piano viabile delle
strade di servizio e loro pertinenze;
c.8 bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza
tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate e altre
pertinenze delle opere stesse;
c.9 costruire varchi, cavedoni o qualunque altra opera che
possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
c.10 attraversare gli alvei dei canali con bestiame, come pure
l’attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità
arginali, scarpate e golene dei corsi d’acqua;
c.11 realizzare opere che possano alterare la resistenza e la
convenienza dell’uso a cui sono destinate le condotte, le apparecchiature
irrigue ed i manufatti consorziali, siano essi esistenti su aree di proprietà
del Consorzio, del Demanio o su aree gravate da servitù di acquedotto;
c.12 concedere beni demaniali gestiti dai consorzi per finalità
istituzionali proprie degli stessi quali, per esempio, pozzi, vasche di
accumulo, reti irrigue e idrovore;
c.13 immettere nei canali consorziali acque meteoriche non
trattate secondo le disposizioni del “Piano Direttore” della Regione Puglia, o
reflue provenienti da impianti di depurazione o da stabilimenti industriali,
prive delle caratteristiche prescritte dalla legislazione vigente in materia di
tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare dal D.Lgs. n° 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, dal piano di tutela delle acque della
Regione Puglia e dai regolamenti regionali di attuazione.
CAPO 3(Concessioni a canone agevolato)
Art. 28(Concessioni a canone agevolato) c.1 Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di
interessi pubblici i beni demaniali sono concessi a canone agevolato ai seguenti
soggetti: a) enti pubblici non economici; b) associazioni, fondazioni,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di
carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici,
organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali.
Art. 29(Determinazione del canone agevolato) c.1 Nei casi di cui all’articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base
di quello di mercato operando le seguenti riduzioni: a) per i soggetti di
cui al punto a) la riduzione del canone è pari al 50%;
b) per i soggetti di
cui alla lettera b) la riduzione è ordinariamente del 30%. Nel caso di
utilizzazione per attività senza fini di lucro la riduzione è del 50%.
CAPO 4(Disposizioni finali, transitorie e finanziarie)
Art. 30(Disciplina dei rapporti in corso) c.1 Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici
sorti a partire dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
c.2 Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali, in
atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è possibile il
rilascio della concessione in sanatoria, previa verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo anno, da
richiedersi al consorzio entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
c.3 La concessione rilasciata ai sensi del precedente comma è
subordinata al pagamento, in misura doppia, del canone calcolato secondo i
criteri di cui al precedente art. 9.
Art. 31(Norma finanziaria) c.1 I canoni di concessione, le sanzioni e le spese di istruttoria sono
introitate dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.
Art. 32(Impiego delle risorse) c.1 I canoni riscossi sono destinati unicamente alla manutenzione delle opere di
bonifica in concessione secondo un piano di manutenzione annuale e pluriennale
approvato dagli organi consortili e sottoposto a visto di legittimità e merito
da parte della Giunta Regionale ai sensi del comma 4, art. 35
della Legge
Regionale 4/2012.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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