Anno 2012
Numero 20
Data 24/07/2012
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia del 24 luglio 2012, n. 109
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Legge Regionale 24 luglio 2012, n. 20

Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato



Art. 1

Finalità




1. L’universalità dell’accesso ai saperi e alla conoscenza costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecnologica della Regione Puglia. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione mediante sistemi informatici.
2. La presente legge agisce in coerenza e in continuità con le norme regionali in materia di trasparenza e avvia un processo di diffusione dei dati liberamente accessibili per tutti (open data) per una Pubblica Amministrazione aperta ai cittadini in termini di partecipazione al percorso decisionale (open governement).
 
3. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico attraverso la diffusione e l’utilizzazione del software libero, garantisce l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera dovuta all’uso di standard non aperti.
4. La presente legge, nel rispetto delle norme statali in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di tutela della concorrenza e di acquisizione di beni e servizi, detta direttive e disposizioni in materia di impiego e uso di tecnologie informatiche e telematiche al fine di: 
a) promuovere la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali della Carta costituzionale; 
b) promuovere la più ampia interazione dei cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione; 
c) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; 
d) favorire l’acquisizione e l’utilizzo di software libero da parte degli enti di cui all’articolo 2; 
e) favorire la massima diffusione dei programmi informatici sviluppati come software libero da o per conto degli enti di cui all’articolo 2; 
f) favorire la partecipazione del personale degli enti di cui all’articolo 2, dei cittadini e delle imprese alle comunità di sviluppatori e utenti di software libero esistenti e la generazione di nuove comunità per il nuovo software libero pubblicato da o per conto degli enti di cui all’articolo 2; 
g) favorire la cooperazione degli enti di cui all’articolo 2 tra di loro e con terzi nella realizzazione di software libero che soddisfi bisogni condivisi; 
h) evitare che i cittadini siano costretti a utilizzare software che non sia software libero;
i) assicurare la permanenza, accessibilità e interoperabilità dei dati e dei documenti pubblici; 
j) garantire la sicurezza dell’Amministrazione regionale e dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso l’ispezionabilità del codice sorgente del software in uso; 
k) favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
 



Art. 2

Enti interessati



1.  La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione Puglia e degli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto della presente legge, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o partecipati dalla Regione Puglia.

 



Art. 3

Definizioni



1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) per software libero si intende il software distribuito con una licenza d’uso che, consentendo un pieno e libero accesso al codice sorgente, concede al licenziatario le seguenti quattro libertà:
1) libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo; 
2) libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo perché funzioni come l’utente desidera; 
3) libertà di ridistribuire copie del programma; 
4) libertà di distribuire copie delle versioni modificate del programma. 
 Un programma non è software libero se:
1) gli utenti non ne possono utilizzare il “sorgente corrispondente” quale definito all’articolo 1 della licenza GNU GPL versione 3; 
2) il suo funzionamento richiede anche parzialmente l’uso di applicativi, framework, middleware o altri componenti non in software libero.

b) per specifica libera si intende una specifica tecnica: 
1) disponibile al pubblico, esaustivamente documentata e il cui documento è disponibile gratuitamente oppure a un costo puramente nominale;
2) per la quale gli eventuali diritti che ne possono limitare l’uso (brevetti od altri diritti di privativa) sono licenziati gratuitamente e irrevocabilmente;
c) per protocollo libero si intende un protocollo di comunicazione che è una specifica libera;

d) per formato libero si intende un formato di dati che è una specifica libera. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; 
e) per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
f) per interoperabilità si intende la capacità di un’applicazione, di un servizio, di una risorsa, di comunicare e interagire con altre applicazioni, servizi o risorse mediante protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere; 
g) per elaboratore elettronico si intende qualunque dispositivo a logica riprogrammabile; 
h) per piattaforma si intende l’insieme dell’elaboratore elettronico e del software operativo e applicativo installato su di esso, al fine di consentire l’interconnessione, il supporto e/o l’automatizzazione di attività e/o processi; 
i) per costo totale di possesso si intende l’insieme dei costi che è necessario sostenere nel corso dell’intera vita operativa di una piattaforma, affinché essa sia utilizzabile proficuamente; 
j) per costo di uscita si intende l’insieme dei costi che è necessario sostenere per abbandonare una piattaforma o migrare verso una piattaforma che adotti software libero, protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere. Esso comprende i costi di conversione dei dati, di aggiornamento dell’hardware, di installazione, configurazione e messa in produzione del software operativo e applicativo, di realizzazione delle interfacce e di formazione del personale e degli utenti; 
k) per neutralità tecnologica si intende la mancanza di preferenza rispetto a qualsiasi scelta di attuazione strettamente tecnologica. Per esempio, non rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per un linguaggio di programmazione, ma rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per linguaggi di programmazione che si usano con piattaforme di sviluppo che non violano brevetti o altri diritti di privativa. Rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza fondata su una scelta etica, e quindi rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per il software libero;
l) per riuso si intende il processo di trasferimento e adattamento di un software operativo e/o applicativo dal contesto nel quale è utilizzato ad altro contesto; 
m) per società dell’informazione si intende la società caratterizzata da processi economici, politici, e sociali basati largamente sullo scambio di informazioni, sulla produzione di conoscenza e su servizi relativi all’elaborazione e alla comunicazione di informazioni, nell’ambito della quale si intende affermare il valore della conoscenza come bene comune e il libero accesso a essa come risorsa strategica; 
n) per Pubblica Amministrazione regionale si intende l’insieme degli enti di cui all’articolo 2; 
o) per Hardware documentato si intende l’apparecchiatura elettronica, informatica (hardware), parte di essa o a essa assimilata che è dotata di software libero che ne controlla il funzionamento o, in alternativa, di specifiche tecniche esaustivamente documentate che permettono di sviluppare programmi in software libero che ne controllano il funzionamento; 
p) per Cloud Computing si intende la modalità attraverso la quale è possibile distribuire risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e scopi;
q) per dato pubblico si intende il dato conoscibile da chiunque; 
r) per dato della Pubblica Amministrazione si intende il dato formato, o comunque trattato, dall’Amministrazione regionale; 
s) per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
t) per riutilizzo si intende l’uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali; 
u) per licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici si intendono licenze per la circolazione di materiale creativo diverso dal software.

 



Art. 4

Archivi elettronici



1. Le norme del presente articolo si applicano ai dati della Pubblica Amministrazione regionale contenuti in archivi elettronici con espressa esclusione dei documenti e del software e fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa vigente in particolare in materia di trattamento di dati personali e di pubblica sicurezza.

2. Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della Pubblica Amministrazione regionale devono permettere l’accesso ai dati mediante protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere.

3. La Pubblica Amministrazione regionale consente a titolo gratuito l’accesso ai propri archivi elettronici e il riuso degli archivi stessi e dei dati estratti.

4. Nessuna limitazione tecnica deve impedire l’estrazione dei dati dall’archivio, il loro trasferimento su altro archivio, o l’uso dell’intero archivio di dati.


5. Il riuso degli archivi e l’utilizzo dei dati dagli stessi estratti di cui ai commi 3 e 4 è consentito solo in osservanza alla normativa prevista dal Codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.

 



Art. 5

Documenti




1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza esclusivamente formati liberi per la diffusione di documenti in formato elettronico, avviando nel contempo iniziative destinate al completo utilizzo di formati liberi anche per la produzione interna dei documenti nel quadro delle attività di pianificazione previste dall’articolo 8.

2. Nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di indicare gli strumenti in software libero disponibili nella rete Internet utili per accedere ai documenti, usufruire dei servizi telematici, o accedere alle risorse. Nel caso ciò non sia possibile, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di rendere disponibili per gli stessi soggetti gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’articolo 6, pubblicandoli secondo i termini di una licenza di software libero ai sensi dell’articolo 7. La Pubblica Amministrazione regionale non promuove l’uso di strumenti che non siano software libero.

 



Art. 6

Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici



1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

2. I documenti e i dati pubblici di cui al comma 1, salvo i casi eccezionali individuati da appositi provvedimenti della Giunta regionale, sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) (1) , devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

4. I casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l’utilizzo dei documenti e dei dati pubblici della Pubblica Amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all’applicazione della tariffa stessa, sono individuati da specifici provvedimenti della Giunta regionale.

5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l’adozione da parte degli enti di cui all’articolo 2, delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei documenti e dei dati.

6. La Pubblica Amministrazione regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti di attuazione.

(1) Vedasi allegato



Art. 7

Accessibilità, interoperabilità e neutralità tecnologica



1. Tutti i servizi e i siti telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione regionale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità per i diversamente abili.
2. Nell’interscambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti, cittadini e imprese, la Pubblica Amministrazione regionale adotta e utilizza esclusivamente protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere.

3. La Pubblica Amministrazione regionale mette a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e delle imprese servizi che consentano pienamente l’accessibilità e l’interoperabilità, facendo uso di protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere; essa coopera, inoltre, con le altre Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo di piattaforme comuni in software libero e Hardware documentato ai sensi dell’articolo 15.

4. La Pubblica Amministrazione regionale si conforma al principio di neutralità tecnologica.



Art. 8

Pubblicazione e distribuzione di software



1. La Pubblica Amministrazione regionale distribuisce esclusivamente software libero, incluso il caso in cui distribuisca software da un server che viene interpretato dal computer dell’utente collegato in remoto. Nel piano di cui all’articolo 9 la Pubblica Amministrazione regionale dà priorità alla migrazione del software non libero che distribuisce alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Pubblica Amministrazione regionale pubblica e distribuisce come software libero ogni software sviluppato direttamente o per proprio conto, che dovrà essere esaustivamente documentato, curandone adeguatamente la divulgazione attraverso strumenti di pubblicazione diffusamente utilizzati in ambito nazionale o internazionale o predisponendone di appositi secondo il modello delle migliori pratiche adottate in materia.

3. Nella scelta della licenza da adottare per il software libero distribuito o pubblicato, la Pubblica Amministrazione regionale massimizza l’obiettivo dello sviluppo del software libero adottando prioritariamente la licenza GPLv3 e successive modifiche e integrazioni oppure, se il software è idoneo a essere utilizzato da utenti che accedono in remoto a un server sul quale è installato il software stesso, la licenza AGPLv3 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 9

Piano d’informatizzazione



1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle proprie attività, predispone un Piano triennale di informatizzazione che definisca la strategia dell’Ente in ambito informatico e analizzi le diverse opzioni possibili per attuare gli obiettivi di cui all’articolo 1 e identifica nella propria organizzazione una struttura di progetto incaricata di promuovere l’attuazione del Piano, nonché il rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente legge. Il Piano indica il software utilizzato dall’Ente che non sia software libero e contiene un’analisi tecnico-economica, corredata di un’adeguata pianificazione temporale.

2. Il Piano deve prevedere le modalità e i termini attraverso i quali l’amministrazione regionale procederà all’acquisizione dei programmi informatici, mediante un idoneo studio di fattibilità. 
3. Lo studio di cui al comma 2 deve prevedere una valutazione tecnico-economica, anche di tipo comparativo, tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato e deve adeguatamente valutare la disponibilità di soluzioni composte esclusivamente di software libero.

4. La valutazione di fattibilità deve altresì garantire il rispetto dei criteri di funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità, manutenibilità e portabilità e deve valutare i costi di ogni eventuale soluzione di adattamento e/o modifica di prodotti esistenti.

5. La valutazione di fattibilità deve inoltre tener conto del costo totale del possesso della piattaforma, ivi incluso il costo di manutenzione per tutta la sua durata prevista, del costo di uscita, del potenziale interesse di altre amministrazioni e di terzi al riuso dei programmi informatici, dell’accessibilità e dell’interoperabilità, della possibilità di disporre del codice sorgente, della possibilità di riprodurre, modificare e distribuire il programma, anche in versione modificata, sia per la Pubblica Amministrazione che per i terzi, della idoneità della soluzione a valorizzare le competenze tecniche della Pubblica Amministrazione e delle imprese sul territorio, della indipendenza da un unico fornitore, della idoneità a operare con protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere, della idoneità a consentire la condivisione dei bisogni e la ripartizione dei costi con altre Pubbliche Amministrazioni, della idoneità a perseguire le finalità di cui all’articolo 1.

6. Il Piano d’informatizzazione della Regione Puglia è adottato dalla Giunta regionale con regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 10

Utilizzo e acquisizione di software



1. Sulla base della pianificazione di cui all’articolo 9 la Pubblica Amministrazione regionale utilizza, nella propria attività, programmi dei quali detiene il codice sorgente, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. La Pubblica Amministrazione regionale acquisisce e/o utilizza software libero, in ogni contesto in cui ciò sia realizzabile e vantaggioso alla luce delle finalità di cui all’articolo 1.

3. La Pubblica Amministrazione regionale, quando acquisisce e/o utilizza un software non libero, motiva esaustivamente le ragioni della scelta operata e indica le azioni che possono in futuro essere intraprese per sostituire la soluzione non in software libero con una in software libero.

 



Art. 11

Sostegno all’informatizzazione



1. La Regione favorisce l’uso delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni attraverso iniziative di sostegno all’adozione di software libero e di Hardware documentato, come precisato all’articolo 15.

2. La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni e imprese predisponendo opportune piattaforme che, oltre ad adottare protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere, devono essere basate su software libero.

3. La Pubblica Amministrazione regionale prevede elementi di premialità nell’assegnazione di finanziamenti, a qualunque titolo erogati, finalizzati all’alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione e all’adeguamento tecnologico informatico per tutti quei soggetti, pubblici e privati, che prevedono soluzioni informatiche in software libero e Hardware documentato ai sensi dell’articolo 15.



Art. 12

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo



1. La Regione elabora un programma triennale finalizzato alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione relativi al software libero e all’Hardware documentato, da realizzarsi nel territorio regionale, coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema universitario e della ricerca.

2. I risultati dei progetti di cui al comma 1 devono essere resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero, devono essere idonei a funzionare su piattaforme che si compongono esclusivamente di software libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.

 



Art. 13

Istruzione scolastica



1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica.

2. La Pubblica Amministrazione regionale, nell’ambito e nei limiti della propria competenza, favorisce, promuove e incentiva:
a) il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico, nei programmi didattici e all’interno della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica; 
b) l’adozione, la produzione e la diffusione del software libero, la formazione all’uso del software libero e la diffusione dei valori etici e culturali del software libero; 
c) l’adozione, la produzione e la diffusione, anche per il tramite di tecnologie info-telematiche, di materiali e supporti multimediali in formato digitale rilasciati con licenza che consenta l’uso, la modifica e la distribuzione dei contenuti stessi, finalizzati all’informazione, alla comunicazione e alla formazione.

 



Art. 14

Cittadinanza attiva



1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione italiana:
a) riconosce, promuove e tutela il software libero come mezzo per diffondere la cultura informatica, per abbattere le barriere digitali e per dare piena attuazione ai diritti dei cittadini e ai principi fondamentali della Carta costituzionale;
b) istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o telematici permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al software libero;
c) favorisce l’adozione di software libero e di hardware documentato ai sensi dell’articolo 15, sia mediante programmi di distribuzione di software libero, che mediante il sostegno all’acquisto o al recupero di hardware che possa essere impiegato presso biblioteche, scuole e associazioni, nonché a sostegno di soggetti in condizioni di disagio sociale, economico e culturale.

2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere e ottenere da parte degli enti di cui all’articolo 2 il pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

 



Art. 15

Hardware documentato



1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle attività di acquisizione di prodotti e di servizi informatici, si dota di hardware documentato, direttamente o indirettamente funzionale alla propria attività, che:
a) sia utilizzabile senza limitazioni temporali di uso e di funzionamento regolare, causate da tecnologie e da dispositivi che fanno parte dell’hardware documentato stesso; 
b) possa essere riusato; 
c) consenta l’interoperabilità.

2. Ove non siano disponibili apparecchiature conformi ai requisiti di cui al comma 1 in grado di soddisfare le proprie esigenze funzionali, la Pubblica Amministrazione regionale si adopera per promuovere azioni congiunte con altre Pubbliche Amministrazioni e con terzi per stabilire accordi con produttori di hardware, al fine di ottenere la vendita al pubblico di hardware conformi ai requisiti di cui al comma 1. Sino alla definizione di detti accordi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

 



Art. 16

Coordinamento, indirizzi e verifiche Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4



1. Al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, la Regione provvede a: 
a) definire e favorire l’adozione, da parte degli enti di cui all’articolo 2, di norme tecniche e criteri riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e la loro qualità; 
b) coordinare, anche attraverso il monitoraggio della predisposizione e dell’attuazione dei piani di cui all’articolo 9, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici automatizzati delle Amministrazioni; 
c) promuovere, anche d’intesa con DigitPA e in accordo con le Amministrazioni Pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione informatica e telematica previsti a livello regionale dai piani di ammodernamento, nonché sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando essi coinvolgano apparati amministrativi non regionali; 
d) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informatici automatizzati e orientare i progetti generali di formazione del personale della Pubblica Amministrazione verso l’utilizzo corretto di tecnologie info-telematiche in software libero in coerenza con il disposto dalla presente legge; 
e) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra Pubblica Amministrazione centrale e periferica, al fine di rendere disponibili, distribuibili, adatte e fruibili tutte le risorse info-telematiche in software libero, così come individuate nella presente legge, utili alle singole amministrazioni pubbliche che ne dovessero far richiesta; 
f) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di relazione tra imprese e Pubblica Amministrazione in rapporto alle specificità trattate nella presente legge; 
g) promuovere, monitorare e coordinare l’attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Nell’attuazione del presente articolo, la Regione si avvale del supporto della società InnovaPuglia S.p.A.

3. All’articolo 54 (Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola “gestione” è sostituita dalla seguente: “supervisione”;
b) al comma 10, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: “tecnica del sistema informatico di supporto delle attività”.




Art. 17

Comunità di pratica



1. La Regione Puglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove una Comunità di pratica, aperta alle università e al partenariato economico e sociale, che favorisca lo sviluppo della digitalizzazione attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in tutte le attività, al fine di superare le barriere interne all’introduzione dell’e-business, nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche.

2. La Comunità di pratica provvede in particolare a: 
a) promuovere lo scambio, la diffusione e il riuso di esperienze, progetti e soluzioni relativi al software libero nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese; 
b) creare e aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio, codificandole in specie digitali; 
c) promuovere attività di informazione dirette alle amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese del territorio regionale, sostenendo modalità di collaborazione tra università, associazioni e imprese; 
d) creare una rete di soggetti, informatici e utenti impiegati nella Pubblica Amministrazione, utilizzatori privati, sviluppatori, piccole e medie imprese (PMI) e studenti collegata agli obiettivi e alle strategie del Centro di competenza sull’open source; 
e) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo e universitario per la preparazione professionale di esperti in software libero e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura del software libero; 
f) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni;
g) promuovere lo studio di fattibilità di sistemi Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione tali da permettere la distribuzione di risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e scopi.



Art. 18

Formazione



1. La Pubblica Amministrazione regionale adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Tutti gli enti di cui all’articolo 2 promuovono iniziative formative per garantire che il personale addetto ad attività di ufficio sia in possesso di idonea certificazione di una capacità di utilizzo degli strumenti in software libero adeguata alle mansioni svolte.




Art. 19

Attuazione


 
1. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge.
 



Art. 20

Relazione al Consiglio



1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descriva le attività progettate e realizzate per attuare le previsioni di cui alla presente legge.



Art. 21

Norma finanziaria



1. La Regione utilizza gli strumenti della programmazione dell’’Unione europea e dei fondi FAS per sostenere il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge in favore della Pubblica Amministrazione regionale nonché fondi propri individuati annualmente in sede di legge di bilancio, in base alle risorse disponibili.



Disposizioni finali


 La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.