1. In riferimento alle zone di cui all’articolo 1, l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La VDS è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni. Con separato atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1.
1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, devono ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
2. E’ obbligatoria l’adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
3. È comunque obbligatorio il monitoraggio in continuo degli IPA al perimetro degli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a).
1. Ove il rapporto VDS di cui all’articolo 2 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all’articolo 1, comma 3, devono ridurre i valori di emissione massica degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell’eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione massica degli inquinanti di cui al comma 1, devono avvenire sia all’ingresso che all’uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell’eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nell’ambiente
1. Il rapporto VDS, redatto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è inviato alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui all’articolo 2, comma 1, sottopongono alla Giunta regionale il rapporto VDS ai fini della presa d’atto.
2. Nell’ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del rapporto VDS sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione presentano alla Regione Puglia un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dalle autorità di cui all’articolo 2, comma 1.
3. Gli oneri connessi all’esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 1 sono a totale carico dei soggetti gestori. ARPA Puglia provvede a effettuare le necessarie verifiche per valutare l’effettiva attuazione dei piani e l’efficacia delle misure ivi previste.
4. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, la Regione Puglia diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, l’Autorità sanitaria dispone la sospensione dell’esercizio dello stabilimento.
5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, ARPA Puglia informa immediatamente la Regione Puglia, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, l’Autorità sanitaria dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alle istituzioni interessate.
6. Il rapporto VDS di cui all’articolo 2, i piani di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, le determinazioni assunte ai sensi dei commi 2, 4 e 5 del presente articolo, sono trasmessi senza indugio all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le determinazioni di propria competenza.
7. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, la realizzazione di nuovi stabilimenti recanti le caratteristiche descritte all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato dagli enti di cui all’articolo 2.
8. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 6 il documento di non aggravio degli impatti sanitari costituisce:
a) contenuto essenziale dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 8 (SIA relativo ai progetti) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), nell’ambito delle procedure di VIA di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) allegato necessario alle domande di AIA di cui all’articolo 7 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale).
9. Nell’ambito delle procedure di VIA e di AIA di competenza statale, il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale.