Anno 2012
Numero 21
Data 20/08/2012
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 24 agosto 2012, n. 123
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Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 21

Regolamento regionale per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde



Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI 





Art. 1

Oggetto 


1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 19(1) 


(1) nel Bollettino Ufficiale è stato erroneamente riportata la legge regionale del 31 dicembre 2010, n. 20.


Art. 2

Definizioni 


1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) LIS - lingua dei segni italiana: lingua puramente ed esclusivamente visiva, con una propria struttura fonologica, morfologica e sintattica, particolarmente usata dalla comunità italiana composta da sordi e figli di genitori sordi;
b) l’ENS - Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi è riconosciuto Ente Morale con Legge 12 maggio 1942, n. 889, riorganizzato con Legge 21 agosto 1950, n. 698, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979. È una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n. 460), iscritta nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 Febbraio 2000 n° 361 e nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n. 383) che tutela, rappresenta, promuove e difende i diritti civili, morali, culturali ed economici dei Sordi Italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge; 
c) la “copertura”: l’ambito territoriale entro cui è diffuso il segnale di trasmissione di un’emittente televisiva locale. 



Capo II

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’UTILIZZO DELLA LIS NEI TELEGIORNALI PRODOTTI DA EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI 





Art. 3

Beneficiari 


1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali che producono trasmissioni televisive di informazione, riconducibili al format di “telegiornale”, impiegando tra l’altro la sottotitolatura dei testi audio e professionisti qualificati come interpreti LIS, in possesso di qualifiche e requisiti professionali di cui all’art. 4 co. 2 che segue. 



Art. 4

Tipologie di iniziative finanziabili 


1. Le iniziative finanziabili riguardano il completamento della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e adeguata sottotitolatura dei testi audio, adeguata sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti.
2. I contributi regionali possono finanziare esclusivamente l’impiego di professionisti interpreti LIS, riconosciuti dall’ENS e dalle associazioni nazionali di categoria (ANIOS ed ANIMU), che, nelle more della eventuale istituzione a livello nazionale e/o regionale di un Albo di interpreti LIS, siano in possesso di dei seguenti requisiti:
a) diploma o qualifica di interprete LIS conseguito in alternativa o a seguito della qualifica di assistente alla comunicazione, in un corso di almeno 1200 ore svolto presso enti riconosciuti da una Regione o dallo Stato Italiano;
b) attestato rilasciato da una associazione nazionale di categoria degli interpreti che certifichi l’acquisita esperienza di almeno due anni.
3. I contributi regionali non possono finanziare l’attività di produzione dei programmi di informazione né le attività giornalistiche. 



Art. 5

Presentazione delle domande di contributo 


1. Le strutture competenti dell’Assessorato al Welfare pubblicano entro 60 gg dalla entrata in vigore del presente Regolamento apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo da parte delle emittenti televisive locali.
2. Sono ammissibili tutte le emittenti televisive locali che assicurino una copertura televisiva alle proprie trasmissioni almeno provinciale e che abbiano sede legale in Puglia.
3. La domanda di contributo è presentata entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’apposito Avviso pubblico; è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e compilata, pena l’esclusione, utilizzando i format predisposti appositamente dalla struttura regionale competente in uno con l’Avviso pubblico.
4. La domanda di contributo dovrà essere presentata con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale di invio.
5. La domanda di contributo è corredata di:
a) copia della concessione di emittenza;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l’estensione del bacino di utenza, con l’indicazione dell’ascolto medio per minuto e degli indicatori di ascolto medio Auditel riferiti all’anno 2011 e al primo trimestre 2012, ovvero idonea attestazione rilasciata dal CORECOM;
c) relazione illustrativa dei programmi di informazione che si intendono realizzare, con la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, la durata, eventuale serialità, modalità di inserimento nel palinsesto (periodicità, frequenza, durata);
d) preventivo di spesa dettagliato relativo al contributo richiesto, per un periodo almeno biennale;
e) curriculum professionale dei professionisti coinvolti per il servizio di interpretariato LIS;
f) descrizione dettagliata dei software applicativi impiegati per la sottotitolatura qualificata dei testi audio;
g) attestazione di apposita intesa con l’ENS Puglia per il monitoraggio qualitativo delle attività e per la qualificazione e l’esperienza dei professionisti prescelti.




Art. 6

Spese ammissibili 


1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione delle attività di traduzione e di sottotitolatura, nonché per l’adeguamento della programmazione dei servizi informativi dedicati alla popolazione target, nella misura massima del 30% del costo totale del Progetto;
b) spese per personale dipendente ovvero per collaborazioni, volte ad assicurare l’attività di traduzione LIS a cura di interpreti LIS come definiti all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento;
c) spese per implementare software e soluzioni tecniche per assicurare i sottotitoli a materiale video/audio a corredo della trasmissione di informazione;
d) spesa per (eventuale) fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia dell’intero importo concesso a titolo di contributo regionale. 



Art. 7

Determinazione del contributo 


1. Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:
a) gli indici di ascolto medio di ciascuna emittente televisiva, con riferimento al numero medio di contatti per minuti, riferiti all’anno 2011 e al periodo gennaio 2011 - marzo 2012;
b) la periodicità del telegiornale/altro format di informazione dotato di traduzione LIS;
c) la frequenza giornaliera o settimanale;
d) la durata del telegiornale/altro format di informazione trasmesso;
e) la fascia oraria di programmazione;
f) i contenuti e le attività programmate;
g) i profili professionali delle risorse umane impiegate;
h) la capacità di programmazione multicanale e il collegamento tra più media.
2. Sono considerate ammissibili le candidature di emittenti televisive i cui progetti abbiano conseguito almeno 70 punti su 100, secondo la griglia di valutazione di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Il contributo è calcolato suddividendo i fondi individuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale per il totale dei punteggi attribuiti ai progetti considerati ammissibili e moltiplicando l’importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario.
4. Per la valutazione dei progetti proposti sarà costituito apposito gruppo di lavoro in seno all’Assessorato al Welfare, composto da funzionari incardinati presso i Servizi che afferiscono allo stesso Assessorato, nonché da un componente designato dall’ENS regionale per la valutazione degli specifici contenuti tecnici delle elaborazioni progettuali. 



Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI (2) 




(2) n.d.r. Erroneamente indicato Capo IV 


Art. 8

Concessione ed erogazione del contributo 


1. La concessione del contributo regionale, previa approvazione della graduatoria finale delle candidature pervenute in risposta all’apposito Avviso pubblico, è formalizzata mediante sottoscrizione di apposito disciplinare tra la Regione Puglia e ciascuno dei soggetti beneficiari.
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 50 per cento, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione sulla base delle linee guida della rendicontazione che saranno appositamente approvate e diffuse dalla struttura competente dell’Assessorato al Welfare. 



Art. 9

Comitato di monitoraggio 


1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 20, è istituito presso l’Assessorato al Welfare, con apposito atto dirigenziale del dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, un comitato di monitoraggio composto da n. 2 dirigenti o loro delegati dell’Assessorato al Welfare, da n. 1 componente dell’Osservatorio Regionale del Volontariato, designato dall’Assessore al Welfare, da n. 1 componente designato dal Presidente regionale di ENS Puglia. 



Art. 10

Revoca del contributo 


1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso contributo. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.
2. La mancata attivazione delle attività entro 60 gg dalla concessione del contributo regionale comporta la revoca dello stesso. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.