Anno 2012
Numero 27
Data 25/09/2012
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 28 settembre 2012, n. 141
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 settembre 2012, n. 27

Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012



Art. 1

Finalità



1. La presente normativa detta disposizioni per la prosecuzione, da parte degli enti locali interessati, delle attività di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell’area della Provincia di Foggia.

 



Art. 2

Attuazione piani di ricostruzione



1. I Comuni interessati e titolari dei finanziamenti assegnati dal Commissario delegato con i piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata e approvati dalla Regione di cui all’elenco Allegato A rimangono titolari dell’attuazione delle attività già poste in essere per l’attuazione degli stessi piani di ricostruzione, oltre che del completamento dell’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione a favore degli aventi diritto.

2. Per la prosecuzione delle attività i Comuni hanno facoltà di avvalersi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato, nel limite di spesa e nel numero dei contratti in essere alla data del 30 aprile 2012. Detto eventuale personale esterno può essere utilizzato anche da due o più Comuni convenzionati tra loro. La Regione assegna ai Comuni interessati le risorse necessarie per l’attuazione del presente comma, in base alle risorse disponibili in bilancio. 
3. Le spese sostenute dai Comuni a partire dal 1° maggio 2012 per la realizzazione dei piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata, nonché per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e per il funzionamento delle strutture dedicate attraverso il personale di cui al comma 2, sono rendicontate alla Regione Puglia, nel rispetto delle indicazioni di cui alle direttive vigenti di cui all’articolo 3.



Art. 3

Disposizioni tecniche procedurali



1. Le disposizioni tecniche per la realizzazione delle opere di ricostruzione post sisma relative all’edilizia pubblica e di interesse pubblico e all’edilizia privata sono quelle contenute nelle direttive di cui all’elenco Allegato B adottate dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002 di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha operato in forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253 (Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile) e successive fino all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2012, n. 4009 (Disposizioni urgenti di protezione civile).

 



Art. 4

Attività di sorveglianza e controllo



1. La sorveglianza e il controllo sull’attuazione dei piani di ricostruzione e sulle più complessive attività di cui all’articolo 2 e delle relative spese è di competenza della Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici. La Regione può altresì avvalersi, qualora ricorrano le condizioni di necessità tecnico-organizzativa e nel rispetto delle norme in materia di pubblico impiego, del personale già impiegato, a qualunque titolo, presso la struttura commissariale, al fine di garantire il raccordo e la continuità con la precedente gestione.

 



Art. 5

Ulteriori disposizioni



1. Eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali o dell’Unione europea assegnate o destinate alle finalità di cui alla presente legge, nonché le eventuali economie derivanti dall’attuazione dei piani di ricostruzione di cui all’articolo 2, sono utilizzate, nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 3, dai Comuni interessati sulla base di piani di riparto definiti dalla Regione e approvati dalla Giunta regionale.

 



Art. 6

Norma finanziaria



1. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito dell’UPB 09.01.01, il capitolo n. 511046 denominato “Oneri per il personale erogati ai Comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002”, con uno stanziamento di euro 250 mila come competenza e cassa e pari riduzione, come competenza e cassa, di euro 100 mila del capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” e di euro 150 mila del capitolo 511017 “Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti ala realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale”.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 che devono essere comunque rendicontate.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.