Anno 2012
Numero 23
Data 03/10/2012
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 5 ottobre 2012, n. 145
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Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 23

Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.



Art. 1

Ambito di applicazione 


Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia. 



Art. 2

Destinatari 


E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio dell’attività:
 
a) di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico;
b) di accompagnatore turistico;
a coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate. 



Art. 3

Criteri 


1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 2 riguardante l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti elementi:
a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
b) fatture emesse,possesso di partita IVA;
c) lettere d’incarico per conto di:
• enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco iscritte all’UNPLI(Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia)sezione Puglia;
• enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.
d) ricevute di pagamento d’imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale turistica;
 
e) dichiarazioni dei redditi;
f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;
g) attestazione del rapporto di lavoro subordinato.
2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Gli interessati, aventi diritto, devono:
• certificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all’art. 3 comma 1. della l.r. 25 maggio 2012, n.13;
• devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi prescritti nel comma 1. dell’art.3 del presente regolamento.
 



Art. 4

Funzioni delle Province 


1. Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di riconoscimento all’abilitazione di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e di accompagnatore turistico, al rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto.
2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli interessati.
3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio dell’attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale. L’interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia. 



Art. 5

Norme finali 


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, s’intendono richiamate le norme di cui alla l.r. 25 maggio 2012, n.13 e alla l.r. 25 settembre 2012, n. 26



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.