Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 23 Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.
Art. 1Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il
riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida
turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali
attività in Puglia.
Art. 2Destinatari E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio dell’attività: a) di guida
turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale
escursionistico; b) di accompagnatore turistico;
a coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta
negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo
di almeno 100 (cento) giornate.
Art. 3Criteri 1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto all’art. 2 riguardante
l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti
elementi: a) contratti di lavoro con specificazione delle
mansioni; b) fatture emesse,possesso di partita IVA; c) lettere
d’incarico per conto di: • enti pubblici, enti morali, fondazioni,
associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici,
enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute
secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco
iscritte all’UNPLI(Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia)sezione Puglia; • enti
parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di
educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni
scientifiche assimilabili. d) ricevute di pagamento d’imposte e di
versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale
turistica; e) dichiarazioni dei redditi; f) iscrizione negli
appositi registri delle camere di commercio; g) attestazione del rapporto di
lavoro subordinato.
2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda
degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Gli interessati, aventi diritto, devono: • certificare
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all’art. 3
comma 1. della l.r.
25 maggio 2012, n.13; • devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi
prescritti nel comma 1. dell’art.3 del presente regolamento.
Art. 4Funzioni delle Province 1. Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione delle
domande di riconoscimento all’abilitazione di guida turistica, ivi compresa la
guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e di accompagnatore
turistico, al rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto.
2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di
procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli
interessati.
3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio
dell’attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale.
L’interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella
misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.
Art. 5Norme finali
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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