Anno 2012
Numero 33
Data 19/11/2012
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia del 21 novembre 2012, n. 167
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Legge Regionale 19 novembre 2012, n. 33

Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11



Art. 1

Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11


1. All’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


“1. Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente, è l’organo tecnico-consultivo della Regione nelle predette materie.”;


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:


“2. Esso è composto da:


a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, individuato previa deliberazione della Giunta regionale, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie:


1) infrastrutture;

2) gestione dei rifiuti;

3) gestione delle acque;

4) impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa modellistica;

5) scienze marine;

6) urbanistica;

7) paesaggio;

8) scienze naturali;

9) scienze geologiche;

10) scienze forestali;

11) scienze ambientali;

12) chimica;

13) igiene ed epidemiologia ambientale;

14) giuridico-legali;

15) valutazioni economico-ambientali;


b) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, designato dal Presidente della medesima Provincia, tra il personale dipendente, afferente alle proprie strutture tecnico-amministrative;

 

c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;


d) un rappresentante dell’Assessorato regionale alla qualità del territorio;


e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia;


f) un rappresentante dell’Autorità di bacino della Puglia.” .




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.