Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà
Art. 1Finalità 1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al
miglioramento della fruibilità e del comfort ambientale degli edifici nei quali
è presente un portatore di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Gli interventi di adeguamento degli edifici di cui al comma
1 perseguono i seguenti obiettivi:
a) consentire l’accessibilità, la visitabilità e
l’adattabilità dell’organismo edilizio, da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria, sensoriale o psichica di natura permanente,
rimuovendo le barriere architettoniche che limitano o impediscono a chiunque la
comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
b) integrare la residenza con attività necessarie per il
recupero funzionale del portatore di handicap;
c) favorire il contenimento dei consumi energetici e
ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini della presente legge per “barriera architettonica”
si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di
spazi, edifici, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti
con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente, dipendente
da qualsiasi causa. 2. In relazione ai livelli di qualità di utilizzo degli spazi
costruiti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati):
a) per “accessibilità” si intende la possibilità per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere
l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi
agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia;
b) per “visitabilità” si intende la possibilità per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli
spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli
dei luoghi di lavoro, di servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta;
c) per “adattabilità” si intende la possibilità di
modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di
renderlo completamente e agevolmente fruibile da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
3. In relazione alle soluzioni tecniche realizzabili:
a) per “solarium” si intende uno spazio esterno aperto di
pertinenza dell’unità immobiliare, idoneo a far svolgere attività terapeutica
derivante dall’esposizione al sole e all’aria (elioterapia) a persona con
ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale;
b) per “veranda-solarium” si intende la chiusura della
stessa parte di terrazza, realizzata con vetrate scorrevoli, al fine di
proteggere il portatore di handicap dai venti e dalle intemperie e consentirgli
di avere a disposizione un organismo idoneo per poter svolgere le necessarie
cure fisioterapiche.
Art. 3Soggetti beneficiari 1. I soggetti affetti da “handicap grave” di cui all’articolo
3, comma 3, della l. 104/1992 possono beneficiare delle disposizioni della
presente legge per la realizzazione di interventi di modifica e adeguamento
dell’ambiente di residenza, al fine di garantire l’assenza di limiti
all’esercizio della loro attività, in funzione delle esigenze individuali e
delle loro variazioni.
Art. 4Ambiti di intervento 1. Le norme contenute nella presente legge si applicano agli
edifici di uso abitativo esistenti, di residenza della persona affetta da
“handicap grave” di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e di
proprietà esclusiva di quest’ultima o del familiare di cui è fiscalmente a
carico.
2. Per gli edifici esistenti e dotati di agibilità sono
consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura
massima di 120 metri cubi e una superficie massima di 40 metri quadrati, al fine
di creare servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di
handicap.
3. Il recupero ai fini riabilitativi delle superfici scoperte,
quali terrazze a livello o di copertura, di pertinenza delle unità abitative in
cui risiedono persone con handicap grave, è ammesso, nei limiti dimensionali di
cui al comma 2, anche in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri
urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi
vigenti.
Art. 5Modalità di intervento 1. Ai fini del recupero delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di
copertura, è consentita la realizzazione di servizi, secondo le esigenze del
portatore di handicap, quali bagno, doccia, spogliatoio, installazione di
attrezzature per fisioterapia, tutti finalizzati alla massima fruizione
possibile dello spazio “veranda-solarium”. Possono essere altresì inserite tende
e sistemi motorizzati che permettono l’apertura e la chiusura comandata delle
superfici delimitanti la struttura.
2. Gli interventi di realizzazione di verande-solarium, o
comunque comportanti aumento di volumi o superfici utili, sono assoggettati a
denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla denuncia di
inizio attività devono essere allegati, oltre alla documentazione già prevista
dalla vigente normativa:
a) una certificazione medica rilasciata dall’Azienda unità
sanitaria locale attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma
3 dell’articolo 3 della l. 104/1992, della persona ivi residente;
b) una relazione a firma di un progettista abilitato,
accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che
attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’ambito
dell’edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni
tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento
nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla
normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli
igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
4. Gli interventi da realizzare nelle zone omogenee “A” sono in
ogni caso sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici.
5. Sulle volumetrie realizzate è istituito, a cura del
richiedente, un vincolo di durata quinquennale di non variazione della
destinazione d’uso e di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori
di handicap, da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
6. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle
opere previste riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre
ordinarie pratiche edilizie.
Art. 6Soluzioni di architettura bioclimatica 1. Le “verande-solarium” perseguono anche lo scopo di
migliorare il microclima del complesso edilizio attraverso lo sfruttamento
dell’energia solare, l’isolamento acustico, il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente.
2. Le stesse devono avere in termini di superficie un’incidenza
non superiore al 50 per cento della superficie dell’unità immobiliare.
Art. 7Efficacia delle norme 1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti
urbanistici e sulle norme edilizie comunali.
Art. 8Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
b) articolo 31,
comma 1, della legge
regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2009 della Regione
Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008);
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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