Legge Regionale 12 dicembre 2012, n. 40 Boschi didattici della Puglia 
  Art. 1Finalità  1. La Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene 
l’attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della 
tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le figure 
agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito 
complementare alla produzione forestale.  
 2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma 
1:  
a)      riconosce i soggetti proponenti di cui all’articolo 3, 
comma 2;  
b)      attribuisce la denominazione di “bosco didattico della 
Puglia”;  
c)      istituisce il circuito dei “Boschi didattici della 
Puglia”.   
  
  Art. 2Definizioni 1. Il “bosco didattico” è l’area boscata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore 
forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), di proprietà 
pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali e animali, di habitat, di 
tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici.   2. Il “circuito” è  l’insieme dei boschi iscritti all’Albo 
regionale di cui all’articolo 3.   
3. Le  “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla 
ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio 
entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla 
valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata. Sono, altresì, 
“attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura 
forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti 
nell’area boscata.   
4. Il “gestore” del bosco didattico è un ente pubblico, 
un’associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al 
comma 3.   
5. L’”operatore” del bosco didattico è la personalità fisica o 
giuridica alla quale compete l’attività didattica di cui al comma 3.   
6. L’”aula didattica” è il luogo o l’area attrezzata del bosco 
nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3.  
 
  Art. 3Albo regionale dei boschi didattici   1. È istituito l’Albo regionale dei boschi didattici, 
tenuto presso il Servizio foreste della Regione Puglia (in seguito solo Servizio 
foreste). 
 2. All’Albo possono essere iscritti enti, associazioni, 
cooperative o privati, riconosciuti ai sensi dell’articolo 6.  
 3. I boschi didattici sono identificati con un numero 
progressivo di iscrizione.  
 4. Il Dirigente del Servizio foreste o suo delegato, sulla 
base dell’istruttoria espletata dalle sezioni provinciali del Servizio foreste, 
competenti per territorio, determina: 
a)      l’individuazione dei boschi didattici in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;  b)      il controllo dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 
6;  c)      la cancellazione dei boschi didattici dall’Albo 
regionale.   
 
  Art. 4Requisiti del bosco didattico  1. I requisiti specifici del bosco didattico sono:  
a)      forestali:  
 
 
 1) gestione a governo a fustaia o a ceduo composto o a 
ceduo intensamente matricinato;  
 2) accessibilità agevole e idonea all’attività didattica;  
 3) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per la 
divulgazione forestale e ambientale;  
 
   b)   didattici:  
 
 
 1) iniziative realizzate al fine di valorizzare la 
vocazione specifica dell’area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.);  
 2) materiale didattico-informativo prodotto (depliant, 
opuscoli, pieghevoli, libri);  
 3) presenza di almeno un operatore dedicato all’attività 
didattica;  
 
   c) logistici:  
 
 
 1) aree idonee per il parcheggio;  
 2) almeno un’aula didattica;  
 3) servizi igienici idonei e correlati alle attività;  
 
   d) di sicurezza:  
 
 
 1) piano operativo di sicurezza redatto, ai sensi del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro), da tecnico abilitato;  
 2) polizza fidejussoria di responsabilità civile per danni a 
terzi per l’ammontare di almeno euro 1 milione.  
  
 
  Art. 5Requisiti dell’operatore  1. L’attività didattica è espletata da almeno un soggetto che sia in possesso 
dei requisiti di cui al punto a) ovvero di cui al punto b): 
a)      diploma di laurea in discipline agro-forestali, 
ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico - forestale;  
b)     diploma di scuola media superiore supportato da 
adeguata formazione didattico - metodologica nelle materie di cui all’articolo 
1, comma 1.   
 
  Art. 6Requisiti del gestore   1. L’istanza di iscrizione all’Albo regionale dei boschi didattici è presentata 
al Servizio foreste.
 2. L’istanza è prodotta dal gestore del bosco nei termini 
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 
novembre 2011, n. 183, e riporta:  
a)      informazioni relative al gestore:  
 
  1) ragione sociale;  
 2) legale rappresentanza;  
 3) codice fiscale e/o partita IVA;  
 4) numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole 
della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), per le 
imprese agro-forestali;  
 5) titolo di godimento reale del bosco;  
 
 
 b) documentazione:  
 
  1) requisiti di cui all’articolo 4;  
 2) requisiti di cui all’articolo 5;  
 3) progetto di cui all’articolo 7;  
 4) fidejussione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d), punto 
2).  
 
 
  
  
3. Il procedimento di iscrizione nell’Albo si conclude 
entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.   
4. Il provvedimento di riconoscimento del bosco 
didattico è adottato dal dirigente del Servizio foreste, pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Puglia e pubblicizzato sul sito istituzionale 
del Servizio foreste.   
5. Il gestore ha l’obbligo di comunicare e documentare al 
Servizio foreste, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di 
variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.  
 
  Art. 7Piano delle attività nel bosco didattico  1. Il piano delle attività nel bosco didattico è così articolato: 
a)      progetto didattico-divulgativo sulle tematiche di cui 
all’articolo 2, commi 1, 3 e 6;  
b)      attività di promozione e pubblicizzazione del progetto 
stesso;  
c)      risorse umane impegnate nell’attività didattica;  
d)      risorse economiche per lo svolgimento del piano. 
  
 2. Il piano deve altresì prevedere:  
a)    l’incremento, attraverso moltiplicazione vivaistica e 
successiva messa a dimora, delle essenze erbacee, arbustive e arboree 
costituenti i vari strati vegetazionali del bosco, da utilizzare in altri 
“boschi didattici” e per la “giornata dell’albero”;  
b)     l’incremento della presenza e del ripopolamento 
dell’avifauna e delle specie animali tipiche del territorio, attraverso la messa 
a dimora di essenze che favoriscano il loro nutrimento e il loro stazionamento 
e/o nidificazione.   
 
  Art. 8Visite guidate e manifestazioni  1. Le visite nel bosco didattico sono guidate da almeno un operatore. 
 2. Il gestore del bosco didattico ha l’obbligo di 
promuovere la “festa dell’albero” con la messa a dimora di alberi da “adottare”. 
 
 3. Le attività nel bosco didattico sono interdette durante 
il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, come da decreto 
annuale del Presidente della Giunta regionale. 
 
 
  Art. 91. Il Servizio foreste provvede, attraverso un concorso di idee, a definire il 
logo dei boschi didattici della Puglia. 
 2. L’uso del logo viene concesso unitamente al 
riconoscimento del bosco didattico.  
 3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del bosco 
didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.  
 
 
  Art. 10Promozione dei boschi didattici  1. Il Servizio foreste comunica all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
della Regione Puglia la programmazione annuale forestale regionale.  
 2. Il Servizio foreste, in attuazione della programmazione 
di cui al comma 1, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito 
regionale, nazionale ed europeo.  
 3. Il Servizio foreste supporta l’attività di promozione 
dei gestori dei boschi didattici anche con l’erogazione di contributi 
finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal 
bilancio regionale o dai proventi di cui all’articolo 12. 
 
 
  Art. 11Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall’Albo  1. Il riconoscimento del bosco didattico è revocato nei casi di:  
a)      compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme 
dell’Unione europea, nazionali e regionali;  
b)      perdita dei requisiti di accesso alla presente legge; 
 
c)      riscontro di indicazioni erronee o irregolari;  
d)      richiesta del gestore del bosco.   
  2. Il riconoscimento dei boschi didattici decade nei 
casi di: 
a)      riscontrate dichiarazioni mendaci seguite da 
segnalazione all’Autorità giudiziaria competente per territorio;  
b)     bosco colpito da incendio boschivo con area riportata 
nell’apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi 
competenti;  
c)     deterioramento del bosco per cause naturali (attacchi 
parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione 
del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo, ecc.). 
  
 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il 
dirigente del Servizio foreste diffida il gestore del bosco didattico a 
regolarizzare e/o sanare le infrazioni contestate entro il termine di trenta 
giorni, decorsi i quali adotta l’atto di revoca del riconoscimento, nonché di 
recupero di eventuali contributi finanziari concessi.  
 4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina 
la cancellazione del bosco didattico dall’Albo regionale.  
  
5. Il provvedimento di revoca del riconoscimento è notificato 
agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione. 
 
  Art. 12Oneri istruttori  1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo dei boschi didattici sono 
poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e 
propri enti strumentali, nella misura di euro 300 a domanda.  
 2. L’ istanza da inoltrare al Servizio foreste per 
l’iscrizione all’Albo dei boschi didattici è corredata della attestazione di 
avvenuto pagamento delle spese istruttorie.  
 3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce 
l’avvio del procedimento istruttorio e l’istanza è dichiarata “irricevibile”.  
 
 
  Art. 13Norma finanziaria  1. Agli oneri rivenienti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i 
fondi del capitolo 121012 denominato “Spese per il finanziamento e 
cofinanziamento di interventi nel Settore Foreste -  L.R. 
18/2000” - unità previsionale di base 01.04.01 - del Bilancio regionale.  
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.  53, comma 1 della  L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
 
  
                                
                                
                             |