Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 41
Ampliamento offerta prodotti nei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e negli esercizi commerciali
Art. 1Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi
1. E’ consentito agli esercizi commerciali del settore non alimentare, inclusi i
punti vendita di quotidiani e periodici, purché la superficie a essi destinata
non sia superiore al 30 per cento di quella di vendita complessiva, la vendita
dei seguenti prodotti:
a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a
monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per
l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
b) pastigliaggi, bevande pre-confezionate e
pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
c) biglietti per l’accesso al trasporto pubblico e a
eventi sportivi e culturali.