Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 43 Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità
Art. 1Principi 1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e
responsabile quale strumento di tutela della salute, del benessere dei cittadini
e del territorio e di promozione di un’economia solidale e della sua rete nel
territorio: i Distretti di economia solidale (DES) e le Reti di economia
solidale (RES).
2. La Regione promuove tutte le attività sostenibili e
socialmente responsabili e, in particolare, l’uso responsabile del territorio,
la forestazione sostenibile, la biodiversità, l’agricoltura biologica; riconosce
e incentiva i piccoli produttori che si ispirano agli stessi principi e
favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni e dei prodotti
agricoli a chilometro zero e di qualità. A tal fine ne favorisce il consumo e la
vendita diretta e in filiera corta, promuovendo un’adeguata informazione ai
consumatori su origine e specificità e una maggiore trasparenza dei prezzi, al
fine di salvaguardare la cultura e le specificità dei singoli territori.
3. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le
aggregazioni di cittadini nate a sostegno delle iniziative rivolte a realizzare
e diffondere i principi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2Finalità 1. Nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 1, con la presente legge la
Regione intende sostenere i Gruppi di acquisto solidale (GAS) che abbiano un
rapporto diretto con i piccoli produttori agricoli.
Art. 3Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “Gruppo di acquisto solidale” (GAS): le associazioni,
anche informali, non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni agli
aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di
sostenibilità ambientale;
b) “prodotti agroalimentari a filiera corta”: i prodotti
che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
c) “prodotti agroalimentari a chilometro zero”: i prodotti
per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si
produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i
prodotti trasportati all’interno del territorio regionale;
d) “prodotti di qualità”: i prodotti agricoli e
agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti tipici così
come individuati e regolamentati dalle normative UE, nazionali e regionali e dai
sistemi di garanzia partecipata e dai relativi protocolli ottenuti da materie
prime di piccoli produttori agricoli;
e) “piccoli produttori agricoli”: produttori la cui
attività agricola e agroalimentare non superi i volumi di cui all’articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione
e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
f) “sistema di garanzia partecipata di sostenibilità
ambientale e sociale”: patto di produzione realizzata nel rispetto della natura
e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del
territorio e delle sue tradizioni, co-progettato e gestito con il contributo
attivo degli stessi agricoltori e di tutte le parti interessate basandosi sulla
fiducia, le reti sociali e lo scambio di conoscenze.
Art. 4Misure di sostegno 1. Per conseguire le finalità indicate nell’articolo 2, la Regione, mediante
bando annuale, sostiene progetti presentati dai GAS per i quali sono ammissibili
le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per le attività dei GAS, esclusi gli oneri
gestionali;
b) spese direttamente riconducibili all’avvio, alla
gestione o al potenziamento di mercati contadini auto-organizzati di vendita
diretta da parte di piccoli produttori agricoli di prodotti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere b), c), e d);
c) spese per azioni finalizzate alla conoscenza delle
tematiche relative all’economia solidale e azioni di formazione e
sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali e del consumo
consapevole.
2. Per accedere al beneficio il GAS deve:
a) essere formato da persone fisiche che rispondano alla
definizione di “consumatore” prevista all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
b) essere costituito in associazione senza scopo di lucro,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. L’atto
costitutivo o lo statuto dell’associazione devono contenere le disposizioni di
cui alla lettera b) del comma 4-quinquies dell’articolo 111 del testo unico
delle imposte sui redditi - Testo ante riforma 2004, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917/A;
c) svolgere l’attività di acquisto delle tipologie di
prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), anche trasformati,
di beni e distribuzione dei medesimi esclusivamente agli aderenti, senza
applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di
sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con
esclusione di attività di vendita;
d) avere sede in Puglia e agire nell’interesse di singoli
individui o famiglie residenti in Puglia;
e) sottoscrivere accordi con produttori agricoli, singoli
o associati, per la fornitura stabile e regolare di prodotti agricoli e
agroalimentari da filiera corta, di qualità e a chilometro zero, anche
trasformati, di cui all’articolo 3, comma 1, provenienti dal territorio
regionale.
3. La Regione determina gli interventi ammessi al
finanziamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) fattibilità del progetto;
b) originalità delle modalità attuative;
c) replicabilità del modello;
d) acquisto e distribuzione di prodotti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) che adottano sistemi certificati di
rintracciabilità.
4. Per lo svolgimento delle loro attività i GAS possono
avere in uso gratuito, da parte delle amministrazioni pubbliche, spazi congrui
individuati tra i beni immobili di proprietà pubblica.
5. Per sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometro
zero e di qualità la Regione Puglia intende favorire il loro impiego da parte
dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che nei
bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici
devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti da
filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non
inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli
complessivamente utilizzati su base annua.
6. La Regione istituisce il forum regionale dei GAS, dei
DES, delle RES e dei mercati contadini, presieduto dall’Assessore alle risorse
agroalimentari o da un suo delegato, quale strumento di concertazione, confronto
e partecipazione dei soggetti che promuovono l’economia solidale nella regione.
Art. 5Azioni di informazione 1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza GAS, delle loro
reti, dei mercati contadini, delle caratteristiche qualitative e degli alti
contenuti salutistici dei prodotti in vendita, attraverso:
a) la promozione di campagne di informazione e di
comunicazione relative ai GAS esistenti e alle loro attività, ai luoghi e ai
tempi di distribuzione dei prodotti;
b) la promozione di incontri tematici sul consumo
sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, alimentari e non, e su ogni
argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole;
c) la promozione di campagne informative - presso gli enti
ospedalieri, gli istituti scolastici e gli enti di ristorazione pubblici e
privati - riguardanti la diffusione di un consumo responsabile, critico e
consapevole e l’attività dei GAS e dei mercati contadini;
d) la promozione di conferenze e incontri tematici sulla
sovranità alimentare;
e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari distribuiti dai GAS;
f) l’organizzazione di un forum annuale di incontro e
confronto fra tutte le realtà dell’economia solidale della regione.
2. La Regione realizza sul sito web istituzionale
un’apposita sezione dedicata ai mercati contadini, alle attività dei GAS e delle
loro reti e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che
si svolgono nella regione.
Art. 6Clausola valutativa 1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al
Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla
efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione deve contenere dati e
informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento
della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni a chilometro
zero;
b) diffusione e caratteristiche distintive delle
iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometro
zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura territoriale dei GAS.
d) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la
conoscenza dei mercati contadini, dei GAS e delle caratteristiche di prodotti
agricoli di qualità.
Art. 7(Norma finanziaria) 1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è
garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione
del capitolo di spesa 111024 denominato “Sostegno ai gruppi di acquisto solidale
(GAS)” - UPB 01.03.03, con una dotazione finanziaria per l’anno 2012, in termini
di competenza e di cassa, di euro 150 mila, alla cui copertura si fa fronte con
il prelievo di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione” - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è
stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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