Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica
Art. 1Oggetto e finalità 1. La presente legge disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle
disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di Valutazione
ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
2. In particolare, la presente legge disciplina:
a) le competenze della Regione e quelle degli enti locali;
b) i criteri per la individuazione degli enti territoriali
interessati; c) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale; d) fermo il rispetto della legislazione dell’Unione
europea e la compatibilità con il d.lgs. 152/2006, ulteriori modalità per
l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento
delle relative consultazioni; e) le modalità di partecipazione delle Regioni confinanti
al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni
nazionali in materia; f) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti
generali di cui al d.lgs. 152/2006 e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono
avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di:
a) garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente; b) contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi; c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile,
nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione degli effetti
connessi all’attività economica; d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle
generazioni future.
4. La Regione può ulteriormente disciplinare con
successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e
compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e
tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge
in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione
ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la
Regione esercita potestà legislativa.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e
temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli,
sociali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o
programmi;
b) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui al comma 1
dell’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137);
c) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli
cofinanziati dalla UE, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o
adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale;
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
d) modifica: la variazione di un piano o programma che
possa produrre effetti sull’ambiente;
e)autorità competente: la pubblica amministrazione cui
compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e
l’elaborazione del parere motivato;
f) autorità procedente: la pubblica amministrazione che
elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge,
ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un
diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano o programma;
g) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora
il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
h) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o
responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi;
i) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro
modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere
sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni della presente
legge, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree
interessate;
j) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di
assoggettabilità;
k) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 10;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del
pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione di piani e
programmi;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché,
ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i
gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un
interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le
organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel
territorio regionale, sono considerate come aventi interesse;
o) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con
eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS,
espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli
esiti delle consultazioni;
p) conservazione: un complesso di misure necessarie per
mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di
fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente, così come disciplinate
dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche).
Art. 3Ambito di applicazione 1. La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente
legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche
amministrazioni del territorio della Regione Puglia.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria e dell’ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e
regionale vigente in materia di Valutazione d’impatto ambientale (VIA);
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle
finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale
(ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/1997.
4. Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano
l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull’ambiente, secondo le disposizioni contenute all’articolo 8.
5. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3,
che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti non
soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono
avere effetti significativi sull’ambiente.
6. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi
nell’ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti a VAS, e che rientrano
tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano
regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore portuale ovvero le rispettive
varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza
secondo le norme UE, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le
competenze previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di
VIA, è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e si
conclude con un unico provvedimento.
7. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto
di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della
disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione
delle singole opere.
8. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti
a VAS non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non
comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e
delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i
contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando
i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste.
9. I piani di qualità dell’aria ambiente, previsti dagli
articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa), sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS di
cui all’articolo 8.
10. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della
presente legge:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi
di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di
Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l’incolumità pubblica;
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni
o dagli organismi dalle stesse individuati;
e) il piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 dell’articolo 67 del d.lgs. 152/2006, e le
relative varianti;
f) le varianti urbanistiche determinate
dall’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
laddove riguardino piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche
minori a piani e programmi vigenti.
11. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ulteriori modalità per
l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di
assoggettabilità a VAS, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione
esercita potestà legislativa, nel rispetto della normativa UE e statale. Tali
modalità possono includere la verifica di assoggettabilità semplificata (come
definito al comma 6 dell’articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di
assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5
dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE. La Regione disciplina altresì le
modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa
vigente.
12. Gli atti di cui al comma 11 sono adottati, su proposta
dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale,
d’intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e
programmazione pertinenti, previa consultazione dei soggetti competenti in
materia ambientale di cui all’articolo 6 e sentito il pubblico interessato.
Nell’individuazione di specifici tipi di piani o programmi che, di norma, non
sono soggetti a VAS, la Regione:
a) tiene conto dei pertinenti criteri di cui all’Allegato
I alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006;
b) definisce il tipo di piani o programmi in relazione al
loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all’estensione delle
aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate.
13. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali
tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
14. La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si
applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del
procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di
approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.
Art. 4Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS 1. L’autorità competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi
generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti
requisiti:
a) separazione dall’autorità procedente, condizione che si
intende soddisfatta anche se l’autorità procedente e quella competente sono
diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
2. In sede regionale, l’autorità competente per la VAS è
individuata nella struttura cui sono attribuite le funzioni in materia di
valutazioni ambientali.
3. La Regione delega l’esercizio della competenza per la
VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs 267/2000,
limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai
comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità
vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d’incidenza ai sensi
del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione
paesaggistica;
b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali
approvati ai sensi della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.
4. I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti,
ai fini dell’attivazione della delega ai comuni, alle seguenti condizioni:
a) che i comuni siano dotati di una struttura
amministrativa autonoma da quella responsabile dell’elaborazione del piano o
programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;
b) che sia garantita, nell’esercizio delle funzioni
delegate di cui al presente articolo, l’adeguata competenza tecnica in materia
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle
commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),
laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata
esperienza nella valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi, come
definito alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.
5. L’attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del
Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. La Regione favorisce
l’attuazione di programmi di formazione e assistenza ai comuni destinatari delle
deleghe di cui alla presente legge.
6. In materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione
UE e compatibilmente con i principî fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, la
Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo,
attraverso l’emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta
sorveglianza anche attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal
d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.
7. A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza
da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza
ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile
decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati
assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida
l’ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.
Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via
sostitutiva, entro sessanta giorni.
Art. 5Criteri per l’individuazione degli enti territoriali interessati 1. Gli enti locali, definiti ai sensi del d.lgs. 267/2000, partecipano alle
procedure di VAS nei termini previsti per i soggetti competenti in materia
ambientale, nei seguenti casi:
a) piani o programmi che interessano, anche parzialmente,
il proprio territorio; b) piani o programmi che interessano l’intero territorio
di enti locali contermini; c) piani o programmi che interessano anche parzialmente il
territorio di enti locali contermini e che definiscono il quadro di riferimento
per la realizzazione di progetti di interesse sovralocale, ivi inclusi quelli
soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA.
2. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità
procedente, può motivatamente provvedere a individuare ulteriori enti
territoriali interessati.
Art. 6Criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati, nell’ambito
delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla
normativa statale e regionale vigente e al fine di garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente, di contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in
materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali
nell’ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall’attuazione
di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e
compensazione.
3. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia
dei procedimenti, l’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, può
concordare con i soggetti competenti in materia ambientale forme di
coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente legge e le
procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in
riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.
4. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale tenendo conto
delle specifiche caratteristiche del piano o programma e delle peculiarità del
territorio interessato.
5. I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti
competenti in materia ambientale:
a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e
paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di
rilevanza ambientale;
b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e
paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di
rilevanza ambientale;
c) Autorità idrica pugliese;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
dell’ambiente della Puglia (ARPA);
e) Autorità di bacino competente per il territorio
interessato;
f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio
interessato;
g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture
competenti per il territorio interessato.
6. Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive
competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano
o programma, i seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in
materia ambientale:
a) Consorzi di bonifica;
b) Autorità portuali o marittime;
c) Enti Parco;
d) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.
7. La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni
in materia di valutazioni ambientali è sempre individuata come soggetto
competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è autorità
competente.
Art. 7Modalità di svolgimento 1. La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 8 a 15:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità,
limitatamente ai casi definiti dall’articolo 3, con la predisposizione di un
rapporto preliminare di verifica;
b) l’impostazione della VAS, attraverso la collaborazione
fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la consultazione
dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati, sulla base di un rapporto preliminare di orientamento;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si conclude con
espressione del parere motivato;
f) la decisione, ovvero l’atto di approvazione del piano
o programma;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
2. La procedura di VAS è effettuata anteriormente
all’approvazione del piano o programma, ovvero all’avvio della relativa
procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello
stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi
in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
3. La verifica di assoggettabilità e l’impostazione della
VAS di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte precedentemente
all’adozione del piano o programma, laddove prevista, e comunque nelle fasi
preliminari della procedura di formazione del piano o programma.
4. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia
dei procedimenti, l’autorità procedente può, d’intesa con il proponente,
presentare direttamente un’istanza di VAS relativa a piani e programmi per i
quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi
sufficienti a ritenere che i predetti piani o programmi possano comportare
impatti significativi sull’ambiente.
5. Qualora il proponente sia un soggetto pubblico
differente dall’autorità procedente, l’autorità competente, d’intesa con
l’autorità procedente, può attribuire al proponente l’esercizio, anche parziale,
delle funzioni dell’autorità procedente di cui agli articoli da 8 a 15.
6. L’autorità competente, ove ritenuto utile e anche su
richiesta dell’autorità procedente, indice una o più conferenze di servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, al fine di acquisire
elementi informativi e i contributi delle altre amministrazioni pubbliche
interessate.
Art. 8Verifica di assoggettabilità 1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3,
l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o
collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto
preliminare di verifica e presenta all’autorità competente un’istanza corredata
della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di
particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del
piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del
d.lgs. 152/2006;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della
proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica
di cui alla lettera a);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione
dei possibili impatti significativi sull’ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia
ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al
piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia
ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi
altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
2. L’autorità competente individua i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto
dell’elenco proposto dall’autorità procedente, verifica la completezza della
documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa
al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti,
nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di
trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in
materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta
giorni all’autorità competente e all’autorità procedente. Qualora gli enti
consultati non si siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente
procede comunque a norma del comma 4.
3. L’autorità procedente può trasmettere all’autorità
competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le
proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati
nell’ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
4. Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità
procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato
I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali
interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di cui al comma 1, sentita l’autorità procedente, adotta il provvedimento di
verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli
articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela
avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni
generali del processo amministrativo.
5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto,
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente,
e integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e
dell’autorità competente.
6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte
integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e
approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della
verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le
modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in
collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità
competente con il provvedimento di verifica.
7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS
relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o
programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui
all’articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai soli
effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti sovraordinati e si svolge secondo modalità
semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale.
Art. 9Impostazione della VAS 1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 3 oppure in
seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all’articolo 8, è
necessario effettuare la VAS, il proponente o l’autorità procedente
predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione
della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale e comprendente:
a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione,
misure e interventi), l’ambito territoriale di influenza del piano o programma e
un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale,
territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;
b) l’esplicitazione di come la VAS si integra con lo
schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma,
tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare
riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione;
c) una descrizione preliminare dei principali fattori
ambientali nel contesto territoriale interessato dall’attuazione del piano o
programma;
d) l’impostazione del rapporto ambientale e della
metodologia di valutazione;
e) una preliminare individuazione dei possibili impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma;
f) l’elenco dei soggetti competenti in materia
ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di
consultazione e di partecipazione pubblica previste.
2. L’autorità procedente avvia la procedura di VAS
presentando all’autorità competente un’istanza corredata della seguente
documentazione su supporto informatico:
a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma
1;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della
proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di
orientamento;
c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e
degli enti territoriali interessati da consultare;
d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla
valutazione;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al
piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia
ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi
altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
3. Contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui
al comma 2, l’autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati,
pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web
e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità competente, l’avvenuta
pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.
4. L’autorità competente, se necessario, può richiedere
all’autorità procedente di integrare l’elenco dei soggetti competenti in materia
ambientale e/o degli enti territoriali interessati.
5. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato
tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni dalla
data di presentazione dell’istanza di cui al comma 2.
6. Al fine di evitare duplicazioni, l’autorità competente
può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, la
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 conclusa con
l’assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare.
Art. 10Redazione del rapporto ambientale 1. Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il proponente o
l’autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte
integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di
elaborazione e approvazione.
2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma
proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi
e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI alla
Parte Seconda del d.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel
rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del
piano o del programma.
3. Il rapporto ambientale dà atto degli esiti della
consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere
utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in
attuazione di altre disposizioni normative.
4. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del
pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che
illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e
del rapporto ambientale.
Art. 11Consultazione 1. La fase di consultazione è finalizzata a garantire la partecipazione del
pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati. Essa ha una durata minima di sessanta giorni.
2. L’autorità procedente sottopone a consultazione una
proposta di piano o programma adottata secondo le modalità previste dalla
normativa vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con
atto amministrativo monocratico o collegiale.
3. Ai fini della consultazione, l’autorità procedente:
a) deposita per sessanta giorni una copia cartacea della
documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica, presso i propri uffici e quelli delle province
interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web;
b) trasmette una copia cartacea e una digitale della
documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica, all’autorità competente, che a sua volta cura la
pubblicazione sul proprio sito web;
c) comunica l’avvenuta pubblicazione della documentazione
e le modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché questi abbiano
l’opportunità di esprimersi;
d) cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia contenente:
1) il titolo della proposta di piano o programma;
2) l’indicazione del proponente e dell’autorità
procedente;
3) l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione
del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
4) i termini e le modalità di presentazione delle
osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare
proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei
termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo
12.
5. L’autorità procedente garantisce che le procedure di
deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle vigenti normative per
specifici piani e programmi siano coordinate al fine di evitare duplicazioni con
le disposizioni della presente legge.
Art. 12Espressione del parere motivato 1. Al termine della fase di consultazione, l’autorità procedente trasmette
all’autorità competente osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti,
unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali
modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale. L’autorità
competente, anche su richiesta del pubblico interessato o del proponente, può
disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l’esame del piano o
programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si
svolge secondo le modalità descritte al comma 8 dell’articolo 19 e comunque non
determina interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.
2. L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, inclusa quella prodotta ai sensi del comma 1, svolge
le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato entro i
novanta giorni successivi ai termini di cui al comma 1. La tutela avverso il
silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del
processo amministrativo.
3. Il parere motivato contiene condizioni e osservazioni,
al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi
e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni
per uno sviluppo sostenibile.
4. L’autorità procedente e il proponente, anche in
collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione
del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del
parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma
Art. 13Decisione 1. L’autorità procedente e il proponente provvedono alla redazione della
dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante del piano o
programma, tenendo conto di tutti gli elementi emersi durante la valutazione e
descrivendo le modalità con cui l’intero processo ha influenzato i contenuti del
piano o programma. In particolare, la dichiarazione di sintesi illustra, alla
luce delle condizioni e osservazioni contenute nel parere motivato:
a) in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma;
b) come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli
esiti delle consultazioni;
c) le ragioni per le quali è stato scelto il piano o
programma adottato, in considerazione delle alternative possibili che erano
state individuate.
2. L’autorità procedente approva il piano o programma completo
del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste
in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano
o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la
consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione.
Art. 14Informazione sulla decisione 1. L’autorità procedente (o l’organo competente all’approvazione) pubblica un
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia relativo all’approvazione
del piano o programma con l’indicazione della sede ove è possibile prendere
visione dello stesso e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
2. L’autorità procedente e quella competente rendono
pubblici sul proprio sito web l’atto di approvazione finale comprensivo di:
a) parere motivato espresso dall’autorità competente;
b) dichiarazione di sintesi;
c) misure adottate in merito al monitoraggio.
3. La documentazione di cui alle lettere b) e c),
unitamente agli elaborati di piano o programma approvati, è trasmessa
dall’autorità procedente, solo su supporto informatico, all’autorità competente,
che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web.
Art. 15Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le
opportune misure correttive.
2. Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente,
in collaborazione con l’autorità competente e con il proponente.
3. Le misure adottate in merito al monitoraggio, che
costituiscono parte integrante del rapporto ambientale, comprendono:
a) le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione
degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con
quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell’ambiente e nella
valutazione delle alternative;
b) la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti;
c) le misure correttive da adottare;
d) le indicazioni circa responsabilità, tempi di
attuazione, ruoli e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del
monitoraggio.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di
monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzati, ove possibile, le
informazioni utili raccolte nell’ambito del monitoraggio di altri piani e
programmi, nonché le informazioni, le modalità e le procedure di controllo
eventualmente esistenti e già predisposte per il piano stesso.
5. Dei risultati e delle eventuali misure correttive
adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell’autorità competente e dell’autorità procedente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono
tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque
sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi piani o programmi che
interessano il medesimo territorio.
7. La Regione può disciplinare, con successivi atti della
Giunta, su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale, le modalità di collaborazione tra autorità
competente, autorità procedente e proponente ai fini dello svolgimento del
monitoraggio, nonché il ruolo dell’ARPA nell’ambito dei compiti istituzionali
agli stessi attribuiti dalla normativa vigente.
Art. 16Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti 1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente
collegati, le modalità di svolgimento della VAS prevedono il necessario
coordinamento interistituzionale o intersettoriale, al fine di razionalizzare e
semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle
valutazioni.
2. Le autorità preposte all’approvazione dei piani o
programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con
riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possono
più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono
fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico
interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario.
3. Al fine di evitare duplicazioni delle attività
amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, consultazione e
partecipazione pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 11 sono coordinate con
quelle previste per specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di
settore.
4. Per i piani e programmi di cui alla vigente normativa
statale e regionale in materia di urbanistica e governo del territorio, il
rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente
alla proposta di piano o programma e le consultazioni di cui all’articolo 11
vengono effettuate contemporaneamente alle fasi di deposito, pubblicazione e
consultazione previste dalla predetta normativa.
5. Nelle attività disciplinate dal presente articolo sono
utilizzate le infrastrutture informatiche previste nella normativa e nei
programmi regionali inerenti alla promozione dell’amministrazione elettronica e
della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, al
fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche
amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti
coinvolti e interessati.
Art. 17Integrazione tra valutazioni ambientali 1. La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS
del piano o programma.
2. Nei casi di cui al comma 1 il rapporto preliminare di
verifica e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti
dall’allegato G del d.p.r. 357/1997.
3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono
espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di
conservazione proprie della valutazione d’incidenza.
4. La verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di cui
all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 può essere condotta nell’ambito della VAS,
nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nei seguenti
casi:
a) coincidenza tra autorità procedente e proponente;
b) per procedimenti di approvazione di varianti
urbanistiche ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il
riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
c) altri procedimenti autorizzativi complessi, ivi
compresi gli Accordi di Programma di cui all’articolo 34 del d.lgs.
267/2000;
d) in casi differenti dai precedenti su esplicita
richiesta del proponente all’autorità procedente.
5. Le procedure di VIA di progetti e i processi di VAS
relativi a piani e programmi direttamente ed esclusivamente funzionali a
determinare l’approvazione dei predetti progetti possono essere svolti secondo
modalità coordinate o comuni, a condizione che ricorra almeno uno dei casi di
cui al comma 4.
6. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il comune, laddove
risulti titolare della delega per entrambe le procedure, esercita la competenza
per la VIA e la VAS. In tutti gli altri casi di procedure coordinate o comuni
relative a piani, programmi e progetti la cui approvazione compete alla Regione
o agli enti locali, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e non
operano, in caso di contrasto, le deleghe nei confronti di province e comuni
previste dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), in materia di VIA, e/o quelle di cui alla presente
legge. Nel corso del procedimento, l’autorità procedente e l’autorità competente
garantiscono che siano soddisfatte tutte le prescrizioni normative in materia di
VAS e di VIA.
7. Le modalità di informazione del pubblico, dei soggetti
competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati danno
specifica evidenza dell’integrazione procedurale fra VAS, valutazione di
incidenza e VIA.
Art. 18Processi di VAS a carattere interregionale 1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che risultino localizzati anche
sul territorio di regioni confinanti, il relativo procedimento (di VAS o
verifica di assoggettabilità) è effettuato d’intesa tra le autorità competenti
delle Regioni cointeressate.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possono
avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di
tali regioni, nonché degli enti territoriali, dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato dai possibili impatti, secondo le modalità
stabilite dalle norme ivi vigenti.
3. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione
degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli
8, 9 e 11.
Art. 19Informazione, comunicazione e partecipazione 1. In attuazione della Convenzione di Aarhus, cui l’Italia ha dato ratifica ed
esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e in coerenza con i principi dello
Statuto regionale, l’accesso alle informazioni, le attività di comunicazione e
consultazione e la partecipazione pubblica sono considerati elementi essenziali
dell’azione amministrativa in materia ambientale. In tale prospettiva si
individua la VAS come processo idoneo a perseguire soluzioni condivise di
pianificazione e programmazione, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
2. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la
sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle
informazioni relative allo stato dell’ambiente e del patrimoniale culturale nel
territorio regionale.
3. L’Autorità procedente, l’autorità competente e i
soggetti competenti in materia ambientale sono tenuti a scambiarsi dati,
informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento dei processi di VAS. A
questa finalità concorrono anche i sistemi informativi (anche territoriali) in
uso presso gli enti e i siti web istituzionali degli stessi.
4. Le informazioni elaborate durante i procedimenti di
valutazione e approvazione di piani e programmi sono rese disponibili in formati
tali da agevolare l’integrazione nei sistemi informativi, anche territoriali, e
nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie della
presente legge e degli altri soggetti coinvolti e interessati, nel rispetto
della normativa UE e statale in materia di infrastrutture per l’informazione
territoriale.
5. E’ istituito il Portale VAS della Regione Puglia,
integrato nel sito web dell’Assessorato regionale con compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale, al fine di gestire l’archivio
documentale digitale delle procedure di VAS, di supportare il monitoraggio
dell’applicazione della presente norma e di ridurre gli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea. Con successivi atti della Giunta
regionale è stabilita la data di attivazione del portale e sono emanati
indirizzi operativi inerenti alle relative modalità di realizzazione, gestione e
aggiornamento.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare,
in formato digitale, nel portale VAS, tutti i documenti per i quali siano
previste forme di consultazione, deposito, pubblicità e partecipazione
nell’ambito delle procedure di VAS.
7. Il portale VAS della Regione Puglia è sito informativo,
ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile), per tutte le procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a
VAS espletate in Regione Puglia e, a far data dalla sua attivazione, tiene luogo
della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ovunque
prevista nella normativa statale e regionale vigente in materia di VAS.
8. Le modalità di deposito, pubblicità e consultazione
previste nella presente legge rappresentano le condizioni minime di attuazione
dei principi di cui al comma 1. Nell’ambito dei singoli procedimenti di VAS
l’autorità procedente e il proponente integrano le predette attività con
approcci e strumenti adeguati alle caratteristiche del piano o programma e del
territorio interessato, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento del
pubblico interessato.
9. Il dibattito pubblico di cui al comma 1
dell’articolo 12 è organizzato dall’autorità procedente e dal proponente e ad
esso partecipano l’autorità competente, i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territoriali interessati. I lavori della conferenza di
servizi eventualmente indetta ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 si coordinano
con quelli del dibattito pubblico. Il dibattito si conclude con una relazione
sui lavori e una sintesi degli argomenti svolti e delle proposte conclusive.
Art. 20Relazioni sull’attuazione della VAS 1. Gli enti delegati informano, ogni dodici mesi, la Regione circa i
provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo
modalità concordate tra le parti.
2. La Regione, in attuazione delle previsioni del
d.lgs.152/2006, informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti
di valutazione in corso secondo le modalità stabilite nel d.lgs. 152/2006
Art. 21Disposizioni transitorie e finali 1. Le procedure di VAS avviate precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell’avvio del procedimento.
2. Ai fini dell’armonizzazione dei procedimenti di
formazione di piani e programmi in corso con le disposizioni della presente
legge, e nel rispetto delle condizioni inderogabili ivi contenute, l’autorità
procedente può concludere con l’autorità competente e con le altre
amministrazioni pubbliche coinvolte accordi finalizzati a utilizzare
approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative e a definire lo svolgimento delle attività di interesse comune.
4. Sono inoltre revocate:
a) la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008,
n. 981 (Circolare n. 1/2008 - Norme esplicative sulla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica - VAS - dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152), pubblicata sul BURP 22 luglio 2008, n. 117;
b) limitatamente alle parti inerenti alla VAS, la
deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 2614, (Circolare
esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte
Seconda del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008), pubblicata sul
BURP 25 gennaio 2010, n. 15.
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente
legge, si rinvia al d.lgs. 152/2006.
Art. 22Norma finanziaria 1. Alle attività che la presente legge pone a carico della Regione si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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