Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 46 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia
TITOLO I NORME DI BILANCIO
Art. 1Stato di previsione delle entrate 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2013, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 13.295.096.052,49 in termini di competenza e in euro
26.535.135.004,86 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2013.
Art. 2Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2013, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’articolo 46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 13.295.096.052,49 in termini di competenza e in
euro 26.535.135.004,86 in termini di cassa.
Art. 3Impegni e pagamenti delle spese 1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello
stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato
sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l’esercizio finanziario 2013 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale,
anche in relazione al disposto di cui al comma 20 dell’articolo 32 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), può stabilire ulteriori
vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello
stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4Quadro generale riassuntivo 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2013, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di
classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
del comma 2 dell’articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 6Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine – capitolo 1110010 –
UPB 06.02.01 – è determinato per l’esercizio 2013 in euro 1.899.767,08 ed è
gestito a termini dell’ articolo
49 della l.r. 28/2001.
Art. 7Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste – capitolo 1110030 – UPB 06.02.01
- è determinato per l’esercizio 2013 in euro 2.945.190,00 ed è gestito a termini
dell’articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse 1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse – capitolo
1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro 5 milioni
900 mila ed è gestito a termini dell’articolo 54
della l.r.
28/2001.
Art. 9Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso
di adozione 1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in
corso di adozione – capitolo 1110070 – UPB 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio 2013 in euro 700 mila ed è gestito a termini dell’articolo 52
della l.r.
28/2001.
Art. 10Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa –
capitolo 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2013 in euro
312.872.571 ed è gestito a termini dell’articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 11Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012 1. Al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario presunto, pari a euro
1.252.335.740,00, è applicato nei limiti dell’ammontare complessivo di euro
1.236.327.716,40 derivante da somme finanziate da fondi vincolati e regolarmente
stanziati nell’esercizio finanziario 2012. Ai sensi dell’articolo 48
della l.r.
28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 65 milioni sul capitolo 1110045 – U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del
bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95
della l.r.
28/2001; b) per euro 185 milioni sul capitolo 1110046 – U.P.B.
06.02.01 – “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini
dell’articolo 95 della l.r. 28/2001; c) per euro 899.927.716,40 sul capitolo 1110060 - U.P.B.
06.02.01 – “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93
della l.r.
28/2001; d) per euro 51 milioni 900 mila sul capitolo 1110065 –
U.P.B. 06.02.01 – “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo
51
bis della l.r.
28/2001; e) per euro 34 milioni 500 mila sul capitolo 1181010 -
U.P.B. 06.02.08 – “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di
Acquedotto Pugliese s.p.a. su contratto di mutuo di euro 150 milioni.
Art. 12Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dall’articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore. 2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, con delibera
da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative
tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una
stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a
effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata. 3. Le variazioni di cui al comma 2, relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata, possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti. 4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in
favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata,
altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti
dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al
Servizio sanitario regionale, per l’anno 2013, sancite con intesa espressa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la presente legge
di approvazione del presente bilancio.
Art. 13Erogazione al Consiglio regionale 1. I fondi stanziati sul capitolo 1050, nella UPB 00.01.01 dello stato di
previsione della spesa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 102
della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del
suo Presidente
Art. 14Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 1. In relazione al disposto dell’articolo 74
della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione
dal conto dei residui è confermato in euro 25,00.
Art. 15Bilancio pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2013-2015, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo
stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui all’articolo 26
della l.r.
28/2001.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Allegati (1)
(1) Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio, con annessi prospetti ed elenchi. Successivamente l'allegato 3 è stato corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R.P. 17 gennaio 2013, n. 9. Infine, il titolo dei suddetti allegati è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R.P. 6 giugno 2013, n. 77.
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