Legge Regionale 11 aprile 2013, n. 12
Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)
Art. 1Integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: “ovvero
per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla
legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati
nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per
aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei
centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi
non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6”;
b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “di tutte
le piante delle quali si prevede l’espianto.
Il reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle
stesse unità edilizie o urbanistiche d’intervento e, qualora ne sia dimostrata
l’impossibilità, in altre aree idonee di proprietà pubblica o privata
precisamente individuate e preferibilmente contermini”.