Anno 2013
Numero 12
Data 11/04/2013
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia del 17 aprile 2013, n. 54
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 aprile 2013, n. 12

Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)



Art. 1

Integrazioni all’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 


1. All’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti integrazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: “ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6”;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “di tutte le piante delle quali si prevede l’espianto.
 
Il reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche d’intervento e, qualora ne sia dimostrata l’impossibilità, in altre aree idonee di proprietà pubblica o privata precisamente individuate e preferibilmente contermini”. 



Art. 2

Integrazione all’articolo 12 della l.r. 14/2007 


1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 dellal.r. 14/2007 è aggiunto il seguente:

“6 bis. E’ obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell’Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia.”. 



Art. 3

Norma finanziaria 


1. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale. 


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.