Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 10 Regolamento Organo di Governo ATO (ex art. 10, l.r. puglia n. 24 del 20 agosto 2012)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Vista la L.R.
n.24 del 20 agosto 2012 che, prevede l’adozione di un regolamento attuativo
della legge; Vista la Delibera di Giunta Regionale n.782 del 23/04/2013
di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1Istituzione degli Organi di Governo 1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento degli
Organi di Governo per i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali: ATO FG, ATO BAT,
ATO BA, ATO TA, ATO BR, ATO LE.
2. È organo di governo, ai sensi della
l.r.
n. 24/2012, la struttura associativa, priva di personalità giuridica,
formata dalla obbligatoria partecipazione di tutti i Comuni ricompresi nell’ATO,
escluse le città metropolitane, preposta all’esercizio in forma associata, anche
ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis della L. 148/2011 e ss.mm.ii., delle
funzioni ad esso attribuite dalla legge.
3. Alla prima riunione i
sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO provvedono alla presa d’atto del presente
Regolamento.
4. Nei successivi 30 giorni i Sindaci provvederanno alla
sottoscrizione della Convenzione per l’esercizio delle funzioni associate ex
art. 30 del TUEL.
5. Decorso inutilmente tale termine la Regione
esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina da parte della Giunta
regionale di un commissario ad acta.
Art. 2Composizione 1. L’Organo di governo, ai fini organizzativi, si articola in: - Assemblea
dei sindaci dei comuni rientranti nel territorio dell’ATO; - Presidente
dell’Assemblea; - Ufficio di Presidenza; - Segretario dell’Assemblea; - Comune capofila, sede dell’Organo di governo.
2. Nella prima
riunione, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di
abitanti, l’Organo di governo elegge, con votazioni separate, il Presidente e
due Componenti l’Ufficio di Presidenza. Risulta eletto il Sindaco che nella
votazione riporta il maggior numero di voti.
3. Il Presidente
attribuisce ad uno dei due componenti eletti le funzioni di Vice - Presidente.
3 bis. La partecipazione agli organi di governo è a titolo gratuito.
Art. 3Il Presidente 1. Il Presidente convoca le riunioni dell’Organo di governo, ne stabilisce
l’ordine del giorno e ne dirige i lavori: regola lo svolgimento dell’Assemblea
ed accerta i risultati delle votazioni (degli esiti di tali accertamenti deve
essere dato conto nel verbale); vigila sull’attuazione delle deliberazioni. In
particolare: - rappresenta l’Assemblea; - convoca e presiede
l’Assemblea; - nomina il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Presidenza; - individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 272 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
ss.mm.ii., per l’eventuale procedura ad evidenza pubblica di affidamento dei
servizi afferenti alle fasi del trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento
dei rifiuti.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le
sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
Art. 4Ufficio di Presidenza 1. Sono membri dell’Ufficio di Presidenza: il Presidente, due Componenti eletti
nella prima riunione ai sensi dell’art. 2 comma 3, ed il Dirigente Responsabile
dell’Ufficio di Presidenza.
2. L’Ufficio di Presidenza si avvale del
personale del Comune capofila e del personale dei Comuni aderenti all’ATO,
distaccato ed impegnato in base alle esigenze legate al conseguimento degli
obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di
servizio con l’ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale
nell’Ufficio di Presidenza.
3. Le funzioni dell’Ufficio di Presidenza
sono svolte dal Comune capofila, salva diversa deliberazione dell’Organo di
governo. 4. L’Ufficio di Presidenza svolge funzioni istruttorie e di
coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre
all’esame dell’Assemblea.
5. L’Ufficio di Presidenza è la struttura
preposta alla gestione delle procedure tecnico - amministrative finalizzate
all’organizzazione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa comunitaria, la
legislazione statale e regionale.
6. L’Ufficio è centro di spesa ed
opera come stazione appaltante per gli interventi previsti all’interno del
bacino ATO/__ relativamente all’affidamento dei servizi di trattamento,
recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7.
L’Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie
o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza
tecnica.
Art. 5Compiti dell’Ufficio di Presidenza 1. In riferimento ai servizi afferenti alle fasi di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi
previsti dall’ordinamento e dal presente regolamento, l’Ufficio di Presidenza
espleta i seguenti adempimenti:
a) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea i contenuti specifici degli obblighi
di servizio pubblico e universale sulla base degli standard tecnici definiti
nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dall’Autorità e adottato con
delibera di Giunta regionale;
b) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea la relazione recante i criteri per la
determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di
disagio economico, sociale e personale;
c) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea la deliberazione in merito alle
modalità di affidamento dei servizi di recupero, riciclaggio e smaltimento, ai
sensi dell’art. 5
della l.r.
n. 24/2012 e la connessa relazione di cui all’art. 34 comma 20 della Legge
n. 221/2012, che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta,
indicando le compensazioni economiche se previste, sulla base dell’analisi di
mercato svolta dall’Autorità, ai sensi dell’art. 4
della l.r.
n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
d) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea il provvedimento di estensione alla
frazione organica delle concessioni in essere con i gestori degli impianti di
titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione
regionale, effettuando la riconversione parziale o totale degli impianti di
trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell’organico, valutando
se ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti impianti ed un complessivo
contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e
dell’organico, in coerenza con la deliberazione di cui al precedente punto;
e) attiva ed
espleta, secondo le forme deliberate dall’Assemblea, le procedure di affidamento
per la realizzazione e/o gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio dell’ATO, sulla
base delle deliberazioni di cui alle lett. c), d) e tenuto conto dei contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale di cui alla lett. a)
del presente articolo;
f) trasmette
all’Autorità regionale i disciplinari di gara ed i capitolati speciali d’appalto
relativi agli affidamenti di cui al punto e), per la verifica di coerenza con lo
schema di carta dei Servizi, come disposto dall’art. 16
c.1 lett. b) della l.r.
n. 24/2012 e ss.mm.ii;
g) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bandi di selezione pubblica ed i
contratti di servizio per l’affidamento dei servizi di cui al punto precedente,
sulla base degli schemi-tipo predisposti dall’Autorità regionale ai sensi
dell’art. 7
c.4 lett. e) della l.r.
n. 24/2012 e ss.mm.ii;
h) gestisce la
finalizzazione dell’affidamento dei servizi di cui al punto e);
i) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli atti che disciplinano i flussi di
rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di
efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di
dimensione prioritariamente provinciale, nel rispetto delle indicazioni del
Piano regionale ed in coerenza con la deliberazione in ordine all’individuazione
del regime di mercato per l’erogazione dei servizi di recupero e riciclaggio dei
rifiuti;
j) predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli atti che disciplinano i flussi di
rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia,
di economicità e di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni del Piano
regionale;
k) Predispone e
sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli atti finalizzati all’esercizio
coordinato di funzioni di programmazione in ordine ai servizi attribuiti agli
ARO, nel rispetto delle competenze di quest’ultimi.
2. Sulla base delle
indicazioni dell’Assemblea, infine, l’Ufficio può coordinare attività di
informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l’attuazione e
la gestione associata dei servizi di recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati.
Art. 6Il Segretario 1. Il Segretario dell’Assemblea è identificato nel Segretario del Comune nella
cui sede si svolgono le riunioni, salva diversa deliberazione dell’Assemblea.
2. Il Segretario accerta la legittimazione dei presenti a partecipare
alla seduta e verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea.
3. Il Segretario,
in seno all’Assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico-normativa, oltre
che di verbalizzazione dell’attività della seduta. Le deliberazioni
dell’assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal
Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione ai Comuni
interessati.
Art. 7Verbale delle riunioni 1. Il Segretario cura la redazione del verbale della riunione dal quale dovranno
risultare i nomi dei presenti, l’ordine del giorno e le sue eventuali
integrazioni e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della
relazione svolta, della discussione, le conclusioni e il risultato di queste.
2. I partecipanti all’Assemblea possono fare inserire dichiarazioni a
verbale nel corso della riunione.
3. I verbali delle riunioni,
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati
dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 8L’Assemblea Funzionamento e deliberazione 1. La funzione deliberativa dell’Organo di Governo è assegnata all’Assemblea dei
sindaci rientranti nel territorio dell’ATO.
2. L’Assemblea è
regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
maggioranza dei comuni facenti parte dell’ATO. In seconda convocazione
l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l’intervento di almeno un
terzo, più uno, dei comuni.
3. Le deliberazioni, di norma, sono assunte
con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole
della maggioranza semplice. Ogni Comune rappresentato in Assemblea esprime un
numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento. 4. Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell’argomento
trattato e degli effetti ricadenti sui singoli comuni.
5. I
provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire
le deliberazioni dei singoli comuni.
6. E’ consentita la partecipazione
a distanza alle riunioni mediante teleconferenza. In tal caso devono essere
assicurate: a) la possibilità per ciascuno dei Componenti di intervenire ed
esprimere oralmente il proprio avviso; b) la contestualità dell’esame e
della deliberazione.
7. Le delibere sono sottoscritte dal Presidente e
dal Segretario.
8. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea sono
pubblicate nell’albo pretorio di tutti i Comuni costituenti l’Organo e seguono
le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.
9. Le spese per la partecipazione alle riunioni dell’assemblea da parte
dei componenti sono a carico dei rispettivi Comuni.
Art. 9Funzioni dell’Assemblea dell’Organo di governo 1. All’Assemblea sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e
controllo della gestione associata delle fasi di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti ed in particolare:
a) l’approvazione
dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale sulla
base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi
predisposto dall’Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale;
b)
l’approvazione dei criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in
favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;
c) l’approvazione
della deliberazione in merito alle modalità di affidamento dei servizi di
recupero, riciclaggio e smaltimento, ai sensi dell’art. 5
della l.r.
n. 24/2012 e la connessa relazione di cui all’art. 34 comma 20 della Legge
n. 221/2012, che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta,
indicando le compensazioni economiche se previste, entro trenta giorni dalla
data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità ai sensi
dell’art. 4
della l.r.
n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
d) l’adozione del
provvedimento di estensione alla frazione organica delle concessioni in essere
con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della
previgente pianificazione regionale, effettuando la riconversione parziale o
totale degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento
dell’organico, valutando se ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti
impianti ed un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto
indifferenziato e dell’organico, in coerenza con la deliberazione di cui al
precedente punto c);
e) l’approvazione
dei bandi di selezione pubblica e dei contratti di servizio per l’affidamento
dei servizi di cui al punto precedente, sulla base degli schemi-tipo predisposti
dall’Autorità regionale ai sensi dell’art. 7
c.4 lett. e) della l.r.
n. 24/2012 e ss.mm.ii;
f) l’approvazione
degli atti che disciplinano i flussi di rifiuti da avviare a recupero e
riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di
trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente
provinciale, nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale ed in coerenza
con la deliberazione in ordine all’individuazione del regime di mercato per
l’erogazione dei servizi di recupero e riciclaggio dei rifiuti;
g) l’approvazione
degli atti che disciplinano i flussi di rifiuti da avviare a smaltimento,
secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza,
nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
h) l’adozione del
documento di aggiornamento del Piano d’Ambito, proposto dall’Autorità regionale
ed approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 16
c.1 della l.r.
n. 24/2012e ss.mm.ii.;
i) l’approvazione
del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento
dell’Ufficio di Presidenza, ivi incluse le quote di finanziamento a carico dei
Comuni;
j) l’approvazione
degli atti per il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, con la relativa
dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle
disponibilità finanziarie;
k) la trasmissione,
per l’approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una
relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del
ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
l) la valutazione
periodica dell’andamento e dei risultati conseguiti dall’Organo di governo
dell’ATO, sulla base dei dati forniti dal Responsabile dell’Ufficio di
Presidenza;
m) la valutazione
delle attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse
conferite;
n) l’individuazione
delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di
Presidenza e le relative modalità di assegnazione e trasferimento.
2.
L’Organo di governo dell’ATO, anche in applicazione del comma 1bis dell’art. 3
bis D.L. 138/2012, esercita funzioni di programmazione e coordinamento con
riferimento ai servizi attribuiti agli ARO, nel rispetto delle competenze di
quest’ultimi.
Art. 10Comune capofila, sede Organo di governo 1. L’Organo di governo si riunisce nella sede comunale del Comune dove il
Presidente svolge le sue funzioni di Sindaco, salva diversa deliberazione
dell’Organo stesso. Una volta individuato il Comune sede dell’Organo, questo
prende la denominazione di Comune capofila.
2. E’ ammessa, per ragioni
organizzative, l’indicazione di altra sede o di modalità telematiche per lo
svolgimento di singole riunioni.
Art. 11Uffici e personale 1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, l’Organo di governo si avvale degli
uffici e del personale dei Comuni partecipanti e dell’Autorità.
Art. 12Convocazione e ordine del giorno 1. L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l’ora
ed il luogo dell’adunanza.
2. Il Presidente, inoltre, deve convocare
l’assemblea entro venti giorni quando ne è fatta domanda da almeno un terzo più
uno dei componenti l’Assemblea e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare.
3. L’elenco degli argomenti da trattare è trasmesso dal
Segretario con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno
otto giorni prima dell’Assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.
4. L’Ufficio di Presidenza trasmette in tempo utile a tutti i componenti
dell’Organo di governo la documentazione riguardante l’ordine del giorno.
5. Ciascun componente l’Assemblea ha il diritto di chiedere l’iscrizione
di un argomento all’ordine del giorno ed ha il diritto di chiedere, indicandone
le ragioni, la convocazione dell’Organo di governo, specificando gli argomenti
da inserire all’ordine del giorno.
6. Per motivi di urgenza, l’ordine
del giorno può essere integrato dal Collegio all’unanimità dei presenti
all’inizio di ciascuna seduta.
Art. 13Obblighi dei Comuni dell’ATO 1. Ciascun Comune è responsabile delle competenze relative alla regolare
esecuzione dei contratto di servizio, ivi inclusi gli aspetti finanziari
(impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati
di pagamento) nei territori di rispettiva competenza;
2. I Comuni
costituenti l’ATO/___ espletano singolarmente i seguenti adempimenti:
a) gestiscono, se
delegati dall’Assemblea, l’applicazione del contratto d’appalto relativo
all’esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio; b) curano gli
aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione
dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la quota di pertinenza,
nonché degli altri servizi previsti dall’ordinamento;
3. I Comuni
informano in tempo reale l’Ufficio di Presidenza di tutti gli adempimenti
contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle
attività di competenza.
4. I Comuni devono assicurare, nel rispetto
delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale necessario avvalendosi in
primis delle professionalità già presenti nei singoli Comuni facenti parte
dell’A.T.O.
5. Eventuali successive implementazioni potranno essere
definite dall’Assemblea.
6. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che
dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio, si
disciplina in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto
funzionale (o di servizio) dei dipendenti con i Comuni dell’ATO.
7. Il
personale assegnato ai servizi in oggetto mette in atto ogni forma di
collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità,
l’azione più efficace, efficiente ed economica.
8. I congedi ordinari e
le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse dal
Dirigente dell’Ufficio di Presidenza, nel rispetto del contratto collettivo.
9. L’aggiornamento e la formazione del personale viene programmata,
organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal
programma delle attività associate.
Art. 14Rapporti finanziari 1. I Comuni si impegnano a corrispondere, sul centro di costo istituito nel
bilancio del Comune capofila, la propria quota di finanziamento per il
funzionamento dell’Ufficio di Presidenza ed a versarla con le modalità indicate
dal Dirigente del medesimo Ufficio.
2. Le spese di funzionamento, nonché
di programmazione e di espletamento delle attività dell’ATO, compresi gli
affidamenti esterni, sono suddivise fra i Comuni in base al numero di abitanti
risultante dall’ultimo censimento.
3. Sono considerate spese di gestione
associata tutte le spese sostenute per l’attuazione delle attività dell’ATO,
anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni
dell’ATO.
4. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non
obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad
uno e/o più Comuni dell’A.T.O. per attività gestionali e di controllo di loro
esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal
caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del
Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.
5. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede: a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e
derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo
svolgimento dei medesimi compiti e attività; b) con i trasferimenti dei
comuni a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui
al comma 2 del presente articolo.
6. Eventuali incentivi ottenuti dalla
gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei
costi del servizio.
7. La custodia e la gestione dei beni mobili a
disposizione del servizio associato è affidata al Comune capofila il quale
provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. I beni mobili
di nuova acquisizione saranno inventariati dall’Assemblea e la loro proprietà
sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati.
8. Il
preventivo di gestione per il funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel
bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall’Assemblea su proposta
dell’Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si
riferisce. In caso di inerzia dell’Assemblea, provvede il Comune capofila. I
singoli Comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di
pertinenza.
9. Il conto consuntivo della gestione del funzionamento
dell’Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato
annualmente dall’Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura
dell’esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano,
entro il quarto mese successivo, e fatto proprio dai singoli Comuni facenti
parte dell’A.T.O..
10. Ciascun comune convenzionato procede al
versamento in favore del Comune capofila della quota a proprio carico.
11. A garanzia dell’adempimento di tali obblighi ai sensi dell’art. 30
TUEL, nonché per l’attivazione dell’Ufficio di Presidenza, i Comuni aderenti si
impegnano, nel termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione
di cui all’art.1 del presente regolamento, a versare in prima istanza un
contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente
dell’Ufficio di Presidenza, sul centro di costo istituito nel bilancio del
Comune capofila.
Art. 15Contratti in essere 1. La titolarità dei contratti appartiene ai Comuni facenti parte dell’ATO
2. Per i contratti
in essere si applica quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del
presente Regolamento.
3. I Comuni devono riferire all’Organo di governo
ogni informazione utile in merito ai contratti in essere così da permettere a
quest’ultimo l’esercizio delle funzioni programmazione e coordinamento ad esso
assegnate dalla legge. Eventuali scelte discrezionali riguardanti la
programmazione e l’organizzazione dei servizi di cui al presente regolamento e
relative ai contratti in essere, sono prese dai Comuni di concerto con l’Organo
di governo.
Sommario REGOLAMENTO ORGANO DI GOVERNO ATO (Ex ART. 10, L.R. Puglia n. 24 del 20
agosto 2012)
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL’ORGANO DI GOVERNO dell’ambito territoriale ottimale (Ato) in materia di
rifiuti urbani e assimilati
Articolo 1 - Istituzione degli Organi di
governo Articolo 2 - Composizione Articolo 3 - Il Presidente
Articolo 4 - Ufficio di Presidenza Articolo 5 - Compiti dell’Ufficio di
Presidenza Articolo 6 - Il Segretario Articolo 7 - Verbale delle
riunioni Articolo 8 - L’Assemblea - funzionamento e deliberazione
Articolo 9 - Funzioni dell’Organo di governo Articolo 10 - Comune
capofila, sede Organo di governo Articolo 11 - Uffici e personale
Articolo 12 - Convocazione e ordine del giorno Articolo 13 - Obblighi
dei Comuni dell’ATO Articolo 14 - Rapporti finanziari Norme transitorie
Articolo 15 - Contratti in essere
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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