Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 21 Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Norme in materia sanitaria) e agli articoli 24 e 25 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)
Art. 1Integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 1. Al comma 3 sexies dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), introdotto dal comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di sanità e servizi sociali), dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: “L’accordo contrattuale continua a produrre effetti ed efficacia nelle more della nuova sottoscrizione. Ai fini di assicurare la continuità assistenziale, il rinnovo è dovuto alla sola condizione della permanenza dei requisiti minimi di autorizzazione di cui all’articolo 52 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).
Art. 2Modifica dell’articolo 24 della l.r. 4/2010 1. L’articolo 24
della l.r.
4/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 Norme in materia di nomina dei direttori
generali
1. La Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3
dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23
ottobre 1992, n. 421), da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1
dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute”), alla nomina dei Direttori generali delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo
all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre
Regioni.
2. L’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è
istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito
avviso pubblico da parte del competente Servizio dell’Assessorato alle politiche
della salute.
3. La Giunta regionale disciplina, con apposito
provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso
dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, ai
fini dell’inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle
aziende e degli enti del SSR nell’elenco di cui al comma 2. Tali modalità e
criteri metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università
per la parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori
generali di azienda ospedaliero-universitaria.
4. L’elenco di cui al
comma 2 è predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici
individuati dalla Regione, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composta da tre
esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e
riconfermabili per non più di una volta, dei quali:
a. uno designato
dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), in propria
rappresentanza; b. uno designato dall’Istituto superiore di sanità (ISS),
scelto fra esperti in management sanitario; c. uno designato dalla
Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), scelto fra docenti di
diritto amministrativo o di economia aziendale.
5. Ai componenti della
Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonché dell’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in
materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e
di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia),
non spetta alcun compenso.
6. La Commissione di cui al comma 4,
effettuata l’ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in
possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti
eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale, procede alla valutazione dei
candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti e adeguatamente documentati,
con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia
di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
La Commissione predispone l’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore
generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene
trasmesso al competente Servizio dell’Assessorato alle politiche della salute ai
fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web
istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).
7. I candidati idonei
alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno
l’obbligo di partecipare, qualora non lo abbiano già fatto, al corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia, ai sensi del comma 4
dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, con le modalità previste dall’articolo
25, ovvero ad analoghi corsi di formazione organizzati da altre regioni, anche
in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti
pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.
8. La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del
SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei
candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati
idonei delle altre regioni, previa verifica dell’avvenuta partecipazione, ovvero
della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione
obbligatorio di cui al comma 7.
9. La successiva nomina del direttore
generale può essere effettuata dalla Giunta regionale anche attingendo dagli
elenchi di candidati idonei delle altre regioni, previa verifica dell’avvenuta
partecipazione, ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al
corso di formazione obbligatorio di cui al comma 7.
10. La nomina del
direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla
Giunta regionale d’intesa con il Rettore dell’università interessata. Le
procedure per l’acquisizione dell’intesa sulla predetta nomina sono definite in
sede di Commissione paritetica Regione-Università.”.
Art. 3Modifica dell’articolo 25 della l.r. 4/2010 1. L’articolo 25
della l.r.
4/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 Norme in
materia di formazione dei direttori generali
1. L’Organismo regionale per la formazione in sanità
provvede, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992,
all’organizzazione e all’attivazione, con periodicità annuale, di un corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria, che può svolgersi anche in ambito interregionale e in collaborazione
con l’AGENAS, le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati,
operanti nel campo della formazione manageriale.
2. Il corso di
formazione di cui al comma 1 deve prevedere una durata semestrale e
un’articolazione delle attività didattiche di almeno centoventi ore, come
stabilite da accordi interregionali. I contenuti dei moduli del corso devono
riguardare:
a) l’organizzazione dei servizi sanitari; b) il bilancio
delle aziende sanitarie; c) il controllo di gestione delle aziende
sanitarie; d) la gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie;
e) la gestione della qualità delle aziende sanitarie; f) la gestione del
rischio in sanità.
3. Sono fatti salvi i certificati di frequenza ai
corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria rilasciati da regioni o università o da altri soggetti pubblici o
privati accreditati, ai sensi dell’articolo 16 ter del d.lgs. 502/1992, a
condizione che gli stessi abbiano analoghi contenuti, metodologia delle attività
didattiche e durata dei corsi previsti dalla presente legge.
4. La
partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento di
una quota d’iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione nel caso di
corsi regionali, ovvero determinata in sede di accordi interregionali, in base
alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi, nel caso di corsi
interregionali.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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