Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 26 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013
CAPO 1ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
Art. 1Finalità 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013, approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2012, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per 1.236.327.716,40 euro al competente capitolo 1010001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 viene rideterminato in 1.111.345.387,10 euro. Il minore saldo finanziario, pari a 124.982.329,30 euro, al netto delle minori occorrenze del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, pari a 89.325.253,81 euro, trova copertura nell’ambito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B contengono l’analitica esposizione, per Unità Previsionali di Base (UPB), oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa 1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 risulta rideterminato, sia per l’entrata che per la spesa, in 12.875.723.524,36 euro in termini di competenza e in 29.373.378.259,81 euro in termini di cassa.
Art. 3Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate 1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene diminuito dell’importo di 89.325.253,81 euro. 2. Per l’esercizio 2013 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a 810.602.462,59 euro.
CAPO 2DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 4Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modificazioni: a. la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento”;
b. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento.”.
Art. 5Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo 1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la tassa sulle concessioni regionali di cui al punto 9 della “Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali turismo e industria alberghiera”, allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario). 2. L’articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo), continua a trovare applicazione in relazione alle tasse di concessione e annuali di cui alla l.r. 31/2001, dovute per l’attività di agenzia di viaggio e turismo sino al 2013.
Art. 6Rilevazione dati sui flussi turistici 1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), resta in vigore fino al 31 dicembre 2013. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive, inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 1.200 euro applicabile per un massimo di tre volte per ciascun anno. 3. Nel bilancio autonomo regionale sono istituiti i seguenti capitoli: a. UPB. 03.04.02, capitolo di entrata n. 3064010 denominato “Sanzione amministrativa per l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il SPOT da parte di tutte le strutture ricettive inclusi i Bed and Breakfast, collegato al capitolo in uscita 311045”; b. UPB 04.05.02, capitolo di spesa n. 311045 denominato “Azioni di sostegno al sistema delle imprese turistiche, collegato al capitolo di entrata 3064010”.
Art. 7Fondi garanzia POR 2000-2006 1. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alle Misure 4.19 “Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle (PMI), dell’artigianato, del turismo e del commercio” (FESR) e 4.23 “Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle imprese agricole” (FEOGA) del POR Puglia 2000-2006, affidati in gestione ai consorzi fidi e Artigiancredito ( ex articolo 19 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 “Procedure per l’attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 – 2006”), definitivamente rendicontati all’Unione europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi per il rilascio di garanzie a favore delle piccole e medie imprese, con l’esclusione di qualsiasi altra finalità. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE del 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Art. 8Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica 1. In applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 19 (Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) e della direttiva 9 novembre 2012, n. 5300 del Dipartimento protezione civile, pubblicata sulla gazzetta ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27, concernente gli indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile, la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede a effettuare i rimborsi ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’apposito elenco regionale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile”), per le spese sostenute in occasione di attività di soccorso, simulazione e formazione teorico-pratica promosse dalla Regione e di interventi di emergenza di tipologia b) di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 2. Le spese ammissibili a rimborso, anche parziale, sulla base di documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, e altra documentazione assimilabile) sono quelle riferite agli oneri derivanti da: a. viaggi in ferrovia, al costo della tariffa più economica e al consumo del carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione; b. reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; c. altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati; d. per i datori di lavoro, gli oneri salariali relativi ai dipendenti impegnati quali volontari nelle attività di che trattasi, per il tempo di effettivo allontanamento dal posto di lavoro. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell’ambito della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa n. 531029 denominato “Rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell’apposito elenco regionale di cui alla l.r. 39/1995, delle spese sostenute in occasione di attività di soccorso, simulazione e formazione teorico-pratica promosse dalla Regione e di interventi di emergenza di tipologia b) di cui all’articolo 2 della l. 225/1992, così come modificata dal d.l. 59/2012, convertito dalla l. 100/2012”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 100 mila euro.
Art. 9Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia), è aggiunto il seguente: “6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato al 31 ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della richiesta presso i competenti uffici regionali.”.
Art. 10Norme in materia di acque sotterranee
Art. 11Interventi per il ripristino e l’ammodernamento delle reti irrigue 1. Per favorire le attività di ripristino, ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio di riferimento e consentire l’entrata in esercizio dell’impianto di affinamento delle acque reflue di Barletta e realizzare la rete irrigua per il riuso delle acque depurate rilasciate dal depuratore di Cisternino, attuata dal Comune di Cisternino e gestita nella forma sperimentale del consorzio tra utilizzatori, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.04.04, il capitolo n. 112110 denominato “Spese per il ripristino, ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio dell’impianto di affinamento delle acque reflue di Barletta e la realizzazione della rete irrigua per il riuso delle acque depurate rilasciate dal depuratore di Cisternino”, con uno stanziamento per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 650 mila.
Art. 12Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 13Attività di competenza regionale in materia di valutazioni ambientali 1. Per garantire l’esercizio delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, nelle forme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.03.01, il capitolo di entrata n. 306320 denominato “Proventi derivanti dall’esercizio delle attività in materia di valutazione di impatto ambientale”, collegato al capitolo di spesa 611052”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila.
Art. 14Strutture sanitarie extraospedaliere 1. Per assicurare il cofinanziamento regionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dal decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 05.07.01, il capitolo di spesa n. 712058 denominato “Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento OPG, l. 9/2012. Quota 5 per cento carico Regione”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 462.400 euro.
Art. 15Concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche 1. Per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relativamente all’espletamento del concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, sono istituiti nel bilancio autonomo regionale i seguenti capitoli: a. UPB 03.03.01, capitolo di entrata n. 3063010 denominato “Proventi per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione Puglia - articolo 11 decreto legge n. 1/2012”, collegato al capitolo in uscita 712056; b. UPB 05.07.01, capitolo di spesa n. 712056 denominato “Spese per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione Puglia - articolo 11 decreto legge n. 1/2012”, collegato al capitolo di entrata 3063010, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 16Risorse aggiuntive per il SSR 1. Per garantire ulteriori risorse necessarie all’assistenza sanitaria e alle funzioni ospedaliere, da ripartire sulla base di specifici fabbisogni territoriali, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721073 denominato “Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il SSR”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 32 milioni e 100 mila euro. 2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alla specifica destinazione delle somme di cui al comma 1.
Art. 17Rimborso delle spese per interventi di trapianto di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 1. Per assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721072 denominato “Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il rimborso delle spese per interventi di trapianto”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 3 milioni di euro. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di disciplina dei requisiti di accesso al beneficio economico delle spese ammissibili a rimborso, delle modalità di rimborso ai soggetti previsti dalla l.r. 25/1996 e delle modalità di verifica e rimborso alle aziende sanitarie competenti.
Art. 18Adempimenti articolo 3 decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 1. Con riferimento agli adempimenti del tavolo di verifica di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per l’attuazione del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, è istituito nel bilancio autonomo, nell’ambito della UPB. 05.08.01, il capitolo di spesa n. 742011 denominato “Trasferimento agli enti del S.S.R. a seguito della rilevazione straordinaria ex articolo 3, comma 3, del d.l. 35/2013, convertito dalla l. 64/2013”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 40 milioni.
Art. 19Abrogazione articolo 13 l.r. 45/2012 1. L’articolo 13 della l.r. 45/2012 è abrogato.
Art. 20Residui passivi del fondo sanitario regionale 1. In deroga alle disposizioni della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e per la riconciliazione delle risultanze economico patrimoniali degli enti del SSR e della gestione sanitaria accentrata con le risultanze del bilancio finanziario regionale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli importi relativi ai residui passivi propri, anche gravati da perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 28/2001, e ai residui di stanziamento iscritti nelle unità previsionali di base afferenti all’Area regionale politiche per la salute su capitoli di parte corrente del bilancio autonomo del Fondo sanitario nazionale a diretta gestione della Regione, per i quali sia dichiarata l’insussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, con deliberazione della Giunta regionale possono essere iscritti nel bilancio autonomo, nell’ambito della UPB 05.08.01, sul capitolo di nuova istituzione n. 742012, denominato “Risorse del FSN indistinto anni precedenti”, previa iscrizione e versamento di dette disponibilità sul capitolo di entrata di nuova istituzione, nell’ambito della UPB 02.01.31, n. 2034712, denominato “Riallocazione risorse del FSN rivenienti da residui passivi propri anche gravati da perenzione amministrativa e di residui di stanziamento”.
Art. 21Misure in favore delle università pugliesi 1. Per favorire il diritto allo studio, riequilibrare l’offerta formativa di qualità sul territorio e limitare il fenomeno della migrazione passiva, la Regione dispone lo stanziamento di un contributo straordinario di 4 milioni 300 mila euro in favore delle università pubbliche pugliesi per attività didattica e di ricerca, da svolgersi anche in dipartimenti interateneo di nuova istituzione, sentito il Comitato universitario regionale (CUR) di coordinamento, che individua e predilige i corsi in territori sensibili - Foggia e Taranto - a più limitata offerta didattica, valutandone il relativo progetto scientifico e didattico. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915080 denominato “Contributo straordinario in favore delle università statali pugliesi per attività didattiche e di ricerca da svolgersi anche in dipartimenti interateneo” ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa. 3. L’utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura, entro e non oltre i sei mesi successivi alla chiusura dell’anno accademico di riferimento.
Art. 22Interventi in materia di consolidamento statico e messa in sicurezza 1. Per consentire il consolidamento statico e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “G. De Rada”, utilizzato come sede dell’istituto scolastico comprensivo del Comune di Casalvecchio di Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della U.P.B. 04.04.01, il capitolo di spesa n. 916057 denominato “Contributo straordinario a favore del Comune di Casalvecchio di Puglia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di 500 mila euro.
Art. 23Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43 (Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità), è sostituita dalla seguente: “c) prodotti agroalimentari a chilometro zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata”.
Art. 24Misure per favorire il risparmio energetico e il contenimento delle immissioni inquinanti 1. Per assicurare l’ottimale assetto degli impianti posti a servizio degli immobili regionali, teso al risparmio energetico e al contenimento delle immissioni inquinanti in atmosfera, è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 06.05.01, il capitolo di spesa n. 3610 denominato “Spese per gli impianti a servizio degli immobili regionali a fini di risparmio energetico ed eco sostenibilità – energy management – l. 10/1991”, collegato al capitolo di entrata 3085000, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 50 mila euro. 2. Al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 03.02.01, n. 3085000 denominato “Proventi derivanti da impianti posti a servizio degli immobili regionali a fini di risparmio energetico ed eco sostenibilità degli stessi - Energy management – l. 10/1991”, collegato al capitolo di spesa 3610, con corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 25Norme in materia di controlli 1. La Regione Puglia esercita le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate di cui al comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 26, delle agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale: a. esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative; b. stabilisce i criteri per la definizione delle “operazioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 4, stabilendo anche tempi e modalità delle stesse; c. effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:
1. gli organi statutari amministrativi e di controllo;
2. la gestione del sistema di deleghe e procure;
d. definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo; e. stabilisce il limite della remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo; f. approva i bilanci previsionali entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del servizio regionale competente; g. adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica.
3. Per le ulteriori attività di controllo sulle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, la Regione Puglia: a. effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società controllate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300, concernente la ratifica ed esecuzione di atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato sull’Unione europea); b. verifica la conformità dell’operatività delle società controllate con la normativa di riferimento.
4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate per il tramite del competente Servizio regionale, che nello specifico provvede a: a. ricevere l’informativa sulle operazioni rilevanti di cui al comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo; b. ricevere l’eventuale informativa fornita dagli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all’esercizio delle attività di controllo; c. vigilare sulle attività di verifica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo; d. vigilare sul rispetto dei limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo; e. ricevere e valutare i piani industriali triennali e i bilanci previsionali annuali (economico, patrimoniale e finanziario) entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, entro il tempo utile per l’approvazione del bilancio regionale; f. riferire alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle operazioni ed alle informative di cui al presente comma.
5. Limitatamente alle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, il competente Servizio regionale si coordina con gli organismi di vigilanza previsti dal d.lgs. 231/2001 per le attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società controllate ai sensi del medesimo d.lgs. 231/2001. 6. Gli organismi di revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sui soggetti di cui al comma 1, hanno l’obbligo di trasmettere alla Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità dell’attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione. 7. L’obbligo di trasmissione di verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, previsto dal comma 6 è esteso agli atti assunti nel semestre precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale obbligo deve essere adempiuto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26Disposizioni in materia di trasporti 1. Per le finalità di cui all’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.04.04, il capitolo di spesa n. 552059 denominato “Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, articolo 24 – Adeguamento dei corrispettivi dei contratti di servizio di trasporto pubblico di competenza regionale”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 7 milioni 820 euro. 2. Nell’ambito della UPB 03.04.04 è istituito il capitolo di spesa n. 552005, denominato “Interventi infrastrutturali a sostegno dello sviluppo dei traffici dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e di cassa, di 500 mila euro.
Art. 27Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002. 2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1). 3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore. 4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore.
Art. 28Integrazione alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 1. All’articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), è aggiunto il seguente comma: “12 ter. L’autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e le trasformazioni per grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l’analitica elencazione degli obblighi, nonché l’impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. La conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 72 della l.r. 28/2001, in caso di eccezionale e comprovata necessità, concede, nei limiti di tempo di validità dell’autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.
Art. 29Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 1. All’articolo 5 bis della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), così come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a. dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi 1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle soppresse Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le soppresse Comunità montane”; b. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai commissari liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane. Per l’acquisizione dei beni immobili a favore della Regione Puglia, il Presidente della Giunta regionale emana apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni,le volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione”; c. dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. I comuni interessati di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi. La Giunta regionale, valutata la conformità all’interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell’ente richiedente.
Art. 30Misure in favore della pesca 1. Per fronteggiare la perdurante crisi della pesca e della miticoltura pugliese, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della miticoltura”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 500 mila euro. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di disciplina delle modalità e dei requisiti di accesso al Fondo.
Allegao A1 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE (1) ENTRATE omissis
(1) Allegato pubblicato nel BURP n. 110 suppl. dell’8-08-2013 - volume primo
Allegato A2 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE(2) SPESE omissis
(2) Allegato pubblicato nel BURP n. 110 suppl. dell’8-08-2013 - volume secondo
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