Legge Regionale 22 ottobre 2013, n. 32
“Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).
Art. 1(Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17)
a)
all’articolo 8,
comma 2, lett. b), dopo le parole: “di interventi di prevenzione, manutenzione e
restauro,” sono inserite le seguenti: “previa autorizzazione dei competenti
organi statali,”;
b)
all’articolo 8,
comma 2, lett. c), dopo le parole: “a espletare” sono inserite le seguenti: “,
nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE),”;
c)
all’articolo 20,
comma 1, dopo le parole: “con deliberazione della Giunta regionale” sono
soppresse le seguenti: “21 maggio 2007, n. 619.”.