Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico
Art. 1Oggetto e finalità 1. La Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e
salvaguardia degli ecosistemi agricoli e forestali delle produzioni legate alla
tipicità e tradizione del territorio, favorisce e promuove la tutela delle
risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale e zootecnico,
minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione, così come definite
nell’articolo 2, e per le quali esistono interessi ambientali, culturali,
scientifici ed economici.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse
genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico:
a. specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni,
razze e popolazioni del territorio pugliese; b. specie, varietà, cultivar,
ecotipi, forme biologiche, cloni, razze e popolazioni anche di origine esterna
al territorio pugliese ma introdotti nel territorio regionale da almeno
cinquant’anni e che, integrate nell’ecosistema e nelle tradizioni della Regione
Puglia, abbiano assunto caratteristiche tali da suscitare interesse ai fini
della loro tutela; c. risorse genetiche attualmente non più presenti sul
territorio regionale ma conservate in banche genetiche (genebanks), orti
botanici, istituti sperimentali, campi catalogo, centri di ricerca, della
Regione Puglia e di altre regioni o paesi, per le quali esista un interesse
economico, scientifico, culturale per la reintroduzione nelle pratiche agricole,
forestali e zootecniche.
2. Ai fini della presente legge non sono
considerate risorse genetiche autoctone piante e animali transgenici, cioè
ottenuti con tecniche d’ingegneria genetica in particolare riferite alle
tecniche del DNA ricombinante.
3. Per le specie di interesse agrario e
forestale, ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute
nell’articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura.
Art. 3Attività’ della Regione 1. La Regione Puglia esercita la propria azione di tutela e valorizzazione delle
risorse genetiche autoctone:
a. favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a
conoscere, preservare e/o ricostituire le risorse genetiche autoctone, a
diffonderne la conoscenza, il rispetto, l’uso e la loro valorizzazione; b.
assumendo specifiche iniziative atte alla loro tutela, conservazione,
moltiplicazione e valorizzazione; c. prevedendo specifiche iniziative per
promuovere e sviluppare la rete di tutela prevista all’articolo 8; d.
promuovendo e sostenendo la formazione, l’informazione e la divulgazione
relative alla conoscenza della biodiversità agraria, forestale e zootecnica;
e. valorizzando e promuovendo i prodotti delle risorse genetiche autoctone;
f. prevedendo le necessarie azioni di salvaguardia, anche mediante la
rivitalizzazione e di risanamento.
2. La Giunta regionale approva
appositi programmi di intervento, nei quali sono stabilite le attività e le
iniziative, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le
relative modalità di attuazione.
3. I programmi d’intervento sono
attuati e monitorati da parte dell’Area politiche per lo sviluppo rurale della
Regione Puglia.
4. Le azioni regionali a tutela delle risorse genetiche
devono essere coerenti e conformi a criteri e strumenti esistenti a livello
nazionale e internazionale.
Art. 4Registro regionale 1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche autoctone, è
istituito il registro regionale, in seguito detto registro, suddiviso in sezione
animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritti razze, specie, varietà,
cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale,
di cui all’articolo 2.
2. Il registro è pubblico ed è tenuto dall’Area
politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, secondo le procedure
specificate nel regolamento di cui all’articolo 14.
3. Il registro è
organizzato secondo criteri che consentono l’omogeneità e la confrontabilità con
analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.
Art. 5Iscrizione al registro regionale 1. L’iscrizione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario,
forestale e zootecnico, su base volontaria e gratuita, avviene a cura dell’Area
politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, su proposta della stessa
Regione Puglia, di enti scientifici, di enti pubblici, di organismi,
organizzazioni e associazioni, nonché di singoli cittadini e di altri soggetti
interessati, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnico
scientifica di cui all’articolo 7.
2. Per essere iscritte nel registro
regionale le risorse genetiche autoctone devono essere identificabili per un
numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità. Alla domanda
d’iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione
storico-tecnico-scientifica, inerente la risorsa genetica autoctona che si
intende iscrivere.
3. Una specie, varietà, cultivar, ecotipo, forma
biologica, clone, razza o popolazione può essere cancellata dal registro, previo
parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 7,
quando non sia più considerata risorsa genetica autoctona ai sensi dell’articolo
2.
Art. 6Contrassegno 1. Per favorire la più ampia conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le
azioni di tutela e valorizzazione, è istituito un contrassegno regionale dei
prodotti delle risorse genetiche autoctone.
2. L’uso del contrassegno è
facoltativo ed è concesso alle aziende agricole e alle aziende zootecniche che
ne facciano richiesta e che producano e/o trasformino, direttamente in azienda,
prodotti delle risorse genetiche autoctone, come definite all’articolo 2.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono disciplinate le
modalità di concessione e d’uso del contrassegno.
Art. 7Commissione tecnico-scientifica 1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità.
2. La Commissione è composta dal direttore dell’Area politiche per lo
sviluppo rurale della Regione Puglia, che la presiede, o da un suo delegato, da
un dirigente del Servizio agricoltura della Regione Puglia, da tre esperti del
mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche
animali, da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in
materia di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, da un
esperto di agrobiodiversità, da un esperto di conservazione delle risorse
naturali, nominati dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte
da un funzionario dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
Puglia appositamente designato.
3. La Commissione può essere convocata
in forma ridotta, per la parte delle competenze per le risorse genetiche
vegetali, ovvero per quelle animali.
4. La Commissione resta in carica
tre anni. Ai componenti la Commissione è riconosciuto un gettone di presenza per
ogni seduta e le eventuali spese di viaggio e di trasferta, secondo quanto
previsto dalla normativa regionale. Il regolamento di cui all’articolo 14
disciplina i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione.
Art. 8Rete di tutela delle risorse genetiche 1. La tutela e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro di cui all’articolo 4 si
attuano mediante l’istituzione di una rete di tutela delle risorse genetiche, di
seguito denominata rete, gestita e coordinata dall’Area politiche per lo
sviluppo rurale della Regione Puglia.
2. Della rete fanno parte di
diritto i custodi, di cui all’articolo 12, e la Banca regionale del materiale
genetico, di cui all’articolo 9.
3. Alla rete possono aderire enti pubblici e soggetti privati,
secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all’articolo 14.
4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse
genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in
situ, e a incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale
vegetale e animale da riproduzione, nonché a salvaguardare le caratteristiche
genetiche e di sanità dello stesso materiale.
5. L’aderente alla rete
che abbia depositato una domanda di privativa varietale, di razza o brevettuale
su di una varietà o razza iscritta nel registro, oppure su materiale biologico
da questa derivato, ne dà tempestivo avviso all’Area politiche per lo sviluppo
rurale della Regione Puglia.
6. Gli agricoltori, gli allevatori, gli
enti, i centri di ricerca, le università - Facoltà di agraria e di medicina
veterinaria, le associazioni e gli altri soggetti che siano proprietari di
materiale vivente tutelato con la presente legge, sono tenuti a fornire alla
Banca regionale del germoplasma di cui all’articolo 9 una parte del suddetto
materiale, per garantire la conservazione delle entità genetiche presso altro
sito.
Art. 9Banca regionale del materiale genetico 1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle
risorse genetiche, è istituita la Banca regionale del materiale genetico, di
seguito denominata Banca. Nella Banca confluiscono tutte le risorse genetiche di
interesse della presente legge, comprese quelle iscritte nel registro regionale
di cui all’articolo 4.
2. La Banca svolge tutte le operazioni dirette a
salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di
contaminazione, alterazione e distruzione e a curarne la caratterizzazione e la
valutazione.
3. L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
Puglia assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e
privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e
dotati di idonee strutture tecnico-organizzative.
4. In relazione ai
consolidati rapporti della Puglia con i paesi del bacino del Mediterraneo, la
Banca si pone quale centro di competenza per la conservazione delle risorse
genetiche autoctone delle regioni europee del Mediterraneo.
5. Con il
regolamento di cui all’articolo 14 è disciplinato il funzionamento della Banca.
Art. 10Atlante regionale della biodiversità 1. Allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico conservate in situ o “on farm”, è
istituito l’Atlante regionale della biodiversità, di seguito denominato Atlante,
con finalità di supporto all’azione di tutela e valorizzazione di cui
all’articolo 3 e alle strategie conservative e gestionali degli ecosistemi e
delle singole specie a livello locale.
2. Nell’Atlante, strutturato come
una banca dati informatica, sono raccolte, con l’ausilio di cartografie su
supporto informatico, tutte le informazioni relative alle risorse genetiche
conservate in situ, al fine di determinarne la distribuzione, la dinamica e
l’inquadramento tassonomico.
3. L’Atlante è uno strumento compatibile
con il sistema informativo territoriale della Regione Puglia.
Art. 11Circolazione di materiale genetico 1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita,
tra gli aderenti alla rete, la circolazione del materiale genetico, in ambito
locale e senza scopo di lucro, necessaria al recupero, al mantenimento e alla
riproduzione di specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni,
razze e popolazioni iscritte nel registro.
2. Con il regolamento di cui
all’articolo 14 sono definite la quantità di materiale genetico nonché le
modalità di circolazione dello stesso.
Art. 12Custodi 1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore o allevatore custode
chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di
estinzione, iscritte nel registro.
2. Il coltivatore e allevatore
custode:
a. provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa
genetica, proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione,
alterazione o distruzione, includendo tra queste la contaminazione genetica,
soprattutto se da contaminazioni transgeniche. È comunque tollerato un modesto
livello di variazione dovuto all’evoluzione naturale intraspecifica o
all’adattamento; b. non ostacola la conoscenza delle tecniche di
coltivazione e allevamento delle risorse genetiche di cui è depositario,
attenendosi ai principi di cui alla presente legge; c. effettua il rinnovo
(rigenerazione) dei semi delle specie erbacee da lui conservate.
3.
L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia tiene un apposito
elenco dei coltivatori e allevatori custodi.
4. La riproduzione di
risorse genetiche effettuata dai custodi avviene in situ, ovvero presso le zone
originarie di prelievo e/o presso quelle riconosciute come tradizionali luoghi
di presenza delle stesse.
5. In caso di necessità e urgenza, l’Area
politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia può provvedere, per fini
di pubblico interesse, all’immediata riproduzione ex situ della risorsa in via
di estinzione.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 14 sono disciplinati
le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 e i requisiti oggettivi
e soggettivi necessari all’attribuzione della denominazione di custode e al suo
mantenimento.
Art. 13Tutela della biodiversità forestale 1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri
popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e
meristemi di provenienza locale e ne cura la loro iscrizione in un registro
regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dal
Servizio regionale delle foreste.
2. La Giunta regionale individua i
popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e
stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne
pubblica l’elenco.
3. Il Servizio regionale delle foreste cura la
diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di
specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo
stadio di trapianto.
Art. 14Regolamento di attuazione 1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta
regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 15Norme finanziarie 1. Agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 si
provvede mediante l’istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito
della U.P.B. 01.01.05, di dedicato capitolo denominato “Spese di funzionamento
della Commissione Tecnico Scientifica per la biodiversità” con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa di euro 10 mila, alla cui
copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo 113040 U.P.B. 01.03.04 del bilancio annuale di previsione 2013 e
pluriennale 2013-2016.
3. Agli oneri conseguenti agli interventi
previsti dagli articoli 8 e 9, stimati in euro 300 mila annui, si provvede
mediante le disponibilità presenti sulle economie vincolate dei residui di
stanziamento riferite al capitolo n.112053, a tale scopo destinando complessivi
euro 2 milioni 100 mila. Con apposito provvedimento normativo da adottarsi
almeno ventiquattro mesi prima della presumibile data di esaurimento del
finanziamento di cui al comma 2, in caso di oggettiva impossibilità di
destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà
valutarsi la possibilità di porre le spese di cui ai predetti articoli a gravame
del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione del provvedimento,
ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte, ogni forma di
finanziamento autonomo regionale alle attività previste dagli articoli 8 e 9
della presente legge.
4. Agli oneri conseguenti agli interventi previsti
dall’articolo 12 si provvede con le risorse destinate alla Misura 214, azione 3,
del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013. Con apposito
provvedimento normativo da adottarsi almeno ventiquattro mesi prima della
chiusura del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, in caso di
impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o
comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui al predetto
articolo a gravame del bilancio autonomo regionale. In caso di mancata adozione
del provvedimento ovvero di valutazione negativa cesserà, in tutto o in parte,
ogni forma di finanziamento autonomo regionale alle attività previste
dall’articolo 12 della presente legge.
Art. 16Norme transitorie 1. Le azioni inerenti la conservazione in situ, compresi i
criteri per la definizione dell’accesso ai benefici, le indennità e i relativi
impegni sono riconducibili alle procedure di attuazione della Misura 214, azione
3, del Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013, sino al termine
della sua operatività. Oltre il predetto termine, sono definiti nell’ambito
della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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