Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42 Disciplina dell’agriturismo
TITOLO 1
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola
dell’Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti
l’agricoltura, il territorio e l’ambiente, sostiene l’agricoltura anche mediante
la promozione di idonee forme di turismo in campagna, volte a:
a. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio
agricolo; b. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone
rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle
condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell’impresa
agricola; c. recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed
edilizio; d. favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente; e.
valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse
tradizioni enogastronomiche; f. tutelare e promuovere le tradizioni e le
iniziative culturali del mondo rurale, nonché l’educazione alimentare; g.
favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2Definizione di attività agrituristica 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e
ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di
società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con
le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli
animali.
2. Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica
l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del
codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato
e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso l’utilizzo
di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari
all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali
di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle
tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori; b. somministrare pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della
Regione e delle province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i
prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti
tipici caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di
Indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale
“Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali
inseriti nell’elenco nazionale di cui al regolamento recante norme per
l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, emanato con decreto ministeriale 8
settembre 1999, n. 350. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni esterne; c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268
(Disciplina delle “strade del vino”); d. organizzare, anche all’esterno dei
beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali,
enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di
ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate
in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore
agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad
ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente
dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
5. Lo
svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della
presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali
di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione
dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché ogni altra
normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività
agrituristica.
Art. 3Locali per attività agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli
edifici o parti di essi già esistenti nell’azienda agricola. 2. L’iscrizione
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il
rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all’esercizio
dell’attività agrituristica.
3. I locali e gli alloggi destinati alla
utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali e
igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di
civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici
sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali,
architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
4. Gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono
consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in
conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte
salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla
normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti,
strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali,
fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad
attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri
dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
5. Nel caso di
demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere
ripristinata la tipologia architettonica originaria.
6. I locali a uso
agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo
il carattere strumentale previsto al comma 5 dell’articolo 1 del regolamento
recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati
rurali, a norma dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.662,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139,
nonché il carattere rurale previsto al comma 3 bis dell’articolo 9 del decreto
legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica per l’anno 1994), convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133,
aggiunto dall’articolo 2 del d.p.r. 139/1998.
7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla
sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono
possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate a una
distanza non inferiore a metri due l’una dall’altra.
8. Per gli edifici
e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la conformità
alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.
9. Per le
piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate
esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto
previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina
igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio):
a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i
servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della
struttura principale in cui la piscina è inserita; b. è utilizzabile almeno
una doccia nella immediatezza della piscina; c. alternativamente alla vasca
lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei
piedi; d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non esclusivo
della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di
pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego; e.
il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici
utilizzati dal personale della struttura principale; f. non è obbligatoria
la presenza dell’assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa
adeguatamente gli utenti circa l’assenza di tale assistenza e attrezza l’area
della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso
incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di
salvaguardarne l’incolumità.
Art. 4Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica 1. La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica
rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo
dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle
attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La
prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza quando
il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento
dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo
utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato
all’attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali
derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere
paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente
dall’imprenditore agricolo. I criteri, sentito l’Osservatorio regionale
dell’agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo
dell’Area politiche per lo sviluppo rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fatto salvo il
rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i
quali può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati per ogni
azienda nella seguente misura:
a. posti letto in numero non superiore a quaranta; b.
piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a quindici; c. posti
tavola in numero non superiore a ottantacinque.
4. Nel caso di attività
agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la
ricettività complessiva aziendale non può superare le ottantacinque unità.
5. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle
attività agricole dell’azienda agrituristica e delle aziende agricole della
regione, nonché alla caratterizzazione dell’offerta enogastronomica regionale,
l’attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui alla lettera b) del
comma 3 dell’articolo 2 deve rispettare i seguenti criteri:
a. l’azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una
quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole
della regione e delle province confinanti anche di un’altra regione, rappresenti
una percentuale non inferiore al 60 per cento del totale dei prodotti impiegati
nell’attività agrituristica; b. il resto dei prodotti impiegati nella
somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese
agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle
province confinanti anche di un’altra regione.
6. Le attività di cui
alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 possono svolgersi autonomamente
rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma solo se realizzino obiettivamente la
connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le
altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e
ambientale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non
si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e
accessori, riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo
ad autonomo corrispettivo.
7. L’attività agricola si considera comunque
prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e
bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
Art. 5Norme igienico - sanitarie 1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all’attività
agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza
degli ospiti e degli operatori.
2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e
delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da
utilizzare per l’attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi
atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici,
anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.
3. La
produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito
e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore), ai regolamenti CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (che stabilisce le norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e alle
altre norme sull’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa la
legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del libretto di idoneità
sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista) e
l’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4.
L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento
e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di
lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, può
essere consentito l’utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la
trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò
avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.
5. E’ vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa quella dei
volatili da cortile e dei conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti
norme igienico-sanitarie ai sensi della legge 283/1962 e s.m.i., del
d.lgs.193/2007, dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e delle altre norme in
materia.
6. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande per un
numero massimo di dieci posti tavola, per la loro preparazione può essere
autorizzato l’uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di
alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è
sufficiente il semplice requisito dell’abitabilità.
Art. 6Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione 1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle
attività agrituristiche definite all’articolo 2. L’iscrizione é condizione
necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui
all’articolo 9 e per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui
all’articolo 10. L’elenco é tenuto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale.
2. L’iscrizione nell’elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto
la riabilitazione, a coloro che:
a. hanno riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata
in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444,
513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), o sono stati
dichiarati delinquenti abituali.
3. La domanda di iscrizione nell’elenco
degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono
ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica. Copia
della domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione regionale -
Area politiche per lo sviluppo rurale.
4. Il Comune competente per
territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all’articolo 4, provvede
all’istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o
integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A
conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data
di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della
richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all’Area politiche per lo sviluppo
rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni.
L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle
determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione
all’azienda interessata e al Comune di competenza.
5. Nel caso in cui
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o
dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della
stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell’istruttoria da parte del
Comune, il soggetto interessato può richiedere all’Area politiche per lo
sviluppo rurale della Regione Puglia l’iscrizione nell’elenco. La Regione
procede all’istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta
giorni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’Area politiche per lo sviluppo rurale disciplina in dettaglio,
la procedura per la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare.
7.
L’elenco regionale degli operatori agrituristici deve essere regolarmente
aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia a cura dell’Area politiche per lo sviluppo
rurale, nonché l’elenco aggiornato con l’annotazione degli iscritti operanti ai
sensi dell’articolo 10 deve essere pubblicato sul portale regionale “Viaggiare
in Puglia.it”.
8. L’iscrizione nell’elenco regionale riguarda la specifica
impresa agricola e non è cedibile a terzi.
9. Le aziende agricole che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte
nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34
(Interventi a favore dell’agriturismo), sono iscritte automaticamente
nell’elenco istituito ai sensi della presente legge.
10. Ai Comuni
competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti
soggettivi e oggettivi degli iscritti nell’elenco e all’osservanza delle
disposizioni della legge.
Art. 7Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale degli operatori agrituristici 1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti
a comunicare al Comune e all’Area politiche per lo sviluppo rurale, ogni
variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l’esclusione
dall’elenco, nonché le modifiche strutturali dell’azienda che possono comportare
variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche
autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data
di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione
va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni
mutate.
2. Nel caso di variazione della titolarità o della ragione
sociale dell’impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono
le condizioni che precludono al nuovo soggetto l’iscrizione nell’elenco degli
operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell’articolo
6.
3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi
del comma 1, invia le risultanze istruttorie all’Area politiche per lo sviluppo
rurale della Regione Puglia, che provvede agli ulteriori adempimenti di
competenza e al successivo aggiornamento dell’elenco regionale.
4. L’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione
nell’elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già
autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell’istruttoria di cui al
comma 3, é comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare
memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione.
5. L’Amministrazione regionale notifica
ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall’elenco al
soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o
revoca dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
Art. 8Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica 1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore
professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco
regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un’abilitazione
ai sensi di quanto previsto dall’articolo della legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’agriturismo), prima della presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9.
2. Il
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene
conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi devono
essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative, in
collaborazione con l’Area politiche per lo sviluppo rurale e attuati dai
soggetti abilitati dalla Regione all’erogazione delle attività formative.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultano già iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di
cui alla l.r. 34/1985 e in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio
dell’attività agrituristica non sono tenuti a conseguire l’abilitazione di cui
al comma 1 per l’iscrizione nell’elenco regionale istituito ai sensi della
presente legge.
Art. 9Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - 1. A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale e previa acquisizione
dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio,
il titolare dell’iscrizione deve inviare al Comune competente la SCIA, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), così come sostituito dal comma 4 bis dell’articolo 49 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente l’avvio
immediato dell’esercizio delle attività agrituristiche, nonché l’esercizio
dell’attività di vendita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. Il Comune,
compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi
motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiori
a trenta giorni, senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e
irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre
l’immediata sospensione dell’attività sino all’avvenuta regolarizzazione delle
stesse da parte dell’interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di regolarizzazione,
a effettuare gli opportuni accertamenti
Art. 10Autorizzazione comunale 1. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione
prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel
certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia
dell’autorizzazione comunale all’Area politiche per lo sviluppo rurale della
Regione.
3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell’articolo 6, già
dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa,
non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 18.
Art. 11Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici.Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale 1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica sono tenuti
ad osservare i seguenti obblighi:
a. esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di
iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui
all’articolo 6; b. esporre in modo ben visibile al pubblico l’autorizzazione
comunale di cui all’articolo 10; c. rispettare i limiti e le modalità
indicate nell’autorizzazione medesima; d. esporre in modo ben visibile al
pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto alla lettera
f); e. osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del testo unico di
pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche; f. inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune
di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l’indicazione
delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo; g.
inviare a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della
normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria
ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente all’Osservatorio regionale
dell’agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività
agrituristica per comune.
2. In caso di reiterate violazioni degli
obblighi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune può sospendere
l’autorizzazione all’esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo
compreso tra trenta e sessanta giorni.
3. L’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato
provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:
a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l’attività
entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da
almeno due anni; b. sia stato cancellato dall’elenco regionale degli
operatori agrituristici; c. non abbia mantenuto i requisiti previsti per
l’iscrizione all’elenco regionale; d. abbia subìto, nel corso dell’anno, due
provvedimenti di sospensione dell’attività agrituristica da parte del Comune.
4. L’avvio del procedimento di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione comunale deve essere comunicato al soggetto interessato, al
fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di
quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
5. In caso
di revoca dell’autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del
provvedimento, il Comune deve comunicare l’avvenuta revoca all’Area politiche
per lo sviluppo rurale della Regione per la conseguente cancellazione
dell’azienda dall’elenco regionale degli operatori agrituristici.
6. Se
l’esercizio dell’attività viene intrapreso senza la preventiva SCIA di cui
all’articolo 9, il Comune dispone l’immediata sospensione e il divieto di
prosecuzione dell’attività.
Art. 12Riserva di denominazione. Classificazione 1. L’uso della denominazione “agriturismo” è riservato
esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l’attività agrituristica ai
sensi della presente legge e in possesso dell’autorizzazione comunale di cui
all’articolo 10.
2. L’ Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione
stabilisce i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, in
considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo per
eventuali peculiarità regionali.
3. Il sistema di classificazione
dell’offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza
dell’ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale
in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della
specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale
dell’offerta.
4. Non è consentita la denominazione “agriturismo” e dei
termini attributivi derivanti senza averne titolo ai sensi di quanto disposto
con la presente legge.
Art. 13Osservatorio regionale dell’agriturismo 1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo
consultivo, l’Osservatorio regionale dell’agriturismo con sede presso l’Area
politiche per lo sviluppo rurale.
2. L’Osservatorio è composto dal:
a. direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale o suo
delegato con funzioni di presidente; b. dirigente del Servizio agricoltura o
suo delegato dell’Area politiche per lo sviluppo rurale; c. dirigente del
Servizio turismo o suo delegato; d. rappresentante di ciascuna delle
Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello
nazionale; e. rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI); f. rappresentante di ciascuna delle Province.
3. Le funzioni
di segretario dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Area
politiche per lo sviluppo rurale.
4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
5.
L’Osservatorio regionale dell’agriturismo:
a. svolge attività di monitoraggio delle attività
agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l’espletamento delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia;
l’attività dell’Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e
lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere
iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche; b.
propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l’attività di
indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della
presente legge.
6. Il funzionamento dell’Osservatorio non comporta oneri
a carico del bilancio regionale.
Art. 14Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali 1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione
territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo
regionale e stabilisce le relative azioni attuative.
2. Il Programma
viene predisposto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale di concerto con
l’Osservatorio regionale dell’agriturismo e con le Autorità di gestione dei
parchi e delle riserve naturali; ha una durata quinquennale ed è approvato dalla
Giunta regionale.
3. Il Programma deve prevedere:
a. la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento
agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di utilizzazione agricola
nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale; b. la
descrizione delle specie vegetali e animali che caratterizzano la biodiversità
del territorio pugliese; c. la sintetica indicazione del patrimonio edilizio
rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di
agriturismo; d. la descrizione dell’offerta enogastronomica regionale con
particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina
tradizionale contadina; e. la descrizione delle attività agrituristiche e
delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto; f.
l’individuazione delle zone di maggior interesse agrituristico; g. le
potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche; h. le specifiche
azioni attuative; i. l’indicazione delle attività di studio, di ricerca e di
formazione che possono agevolare l’esercizio, lo sviluppo e il miglioramento
dell’offerta agrituristica regionale; j. le norme per la tutela e la
salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristico, in attuazione
di quanto stabilito dall’articolo 21 del d.lgs. 228/2001; k. le attività per
la promozione dell’offerta agrituristica regionale.
TITOLO 2VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI
Art. 15Vigilanza e controllo 1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare
per l’attività agrituristica sono addetti al controllo e ai relativi
accertamenti sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è
prevista una sanzione amministrativa.
2. I Comuni, nonché gli altri
soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli
accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge 689/1981,
redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio contenzioso
amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della
stessa legge.
Art. 16Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire, contrastare e
reprimere l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la
professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il
legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole
della buona arte e della migliore qualità.
2. Ai trasgressori delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 sono inflitte le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle
misure seguenti:
a. in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al
pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2
mila; b. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico,
dell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo
edittale di euro 2 mila; c. in caso di mancato rispetto dei limiti e delle
le modalità indicate nell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro
2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila; d. in caso di mancata
esposizione, in modo ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e
comunicate al Comune: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di
euro 2 mila; e. in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931,
e successive modifiche: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo
edittale di euro 5 mila; f. in caso di mancato invio al Comune di competenza
e a Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l’indicazione delle
tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo: da un minimo
edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila; g. in caso di
mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione
dei dati statistici della propria ricettività: da un minimo edittale di euro 500
a un massimo edittale di euro 2 mila; h. in caso di omessa presentazione
della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità
dell’impresa o di modifiche strutturali dell’azienda agrituristica: da un minimo
edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila; i. in caso di
denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o
agrituristico e dei termini attributivi derivati senza averne titolo: da un
minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 10 mila; j. nel
caso in cui, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, si induca
in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo
edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila; k. in caso di
esercizio dell’attività intrapresa senza che sia stata presentata la SCIA: da un
minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila.
Art. 17Rilevazione dei dati sui flussi turistici 1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all’interno
del sistema dell’agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto
previsto dall’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013).
TITOLO 3DISPOSIZIONI FINALI
Art. 181. Nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della
presente legge, l’elenco regionale di cui all’ articolo 5 della l.r. 34/1985
resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.
2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività
delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza,
iscritte nell’elenco regionale istituito ai sensi dell’ articolo 5 della l.r.
34/1985. L’esito del monitoraggio deve essere trasmesso all’Area politiche per
lo sviluppo rurale della Regione.
3. A seguito del monitoraggio di cui
al comma 2, le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritte nell’elenco regionale di cui alla l.r.
34/1985 e non sono ancora in possesso dell’autorizzazione comunale per
l’esercizio dell’attività agrituristica, sono invitate dall’Area politiche per
lo sviluppo rurale della Regione a comunicare entro sei mesi dalla data di
inizio della attività ai sensi dell’articolo 9. Trascorso tale termine, le
imprese che non avranno comunicato l’inizio attività o le motivazioni che
impediscono l’inizio attività sono cancellate dall’elenco regionale degli
operatori agrituristici.
4. Alle richieste di iscrizione nell’elenco
degli operatori agrituristici presentate, ai sensi dell’articolo 5 della l.r.
34/85, prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non è
stata conclusa l’istruttoria con provvedimento dell’amministrazione provinciale
competente, devono essere applicate le procedure e quant’altro stabilito con la
presente legge.
5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1
dell’articolo 4 si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti
con determinazione del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto 2007, n.
356 (Attuazione decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di
applicazione - Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle
certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura), in attuazione
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38).
6. A seguito della definizione della
nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può
individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e
alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
7. La l.r.
34/1985 è abrogata con l’entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre
abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che
contrastano con la presente legge.
8. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20
febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo).
9. Sono fatte salve
le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 34/1985.
Art. 19Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a
carico del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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