Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)
Art. 1Finalità 1. Le finalità della presente legge sono dirette:
a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco,
nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti,
nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; b. alla
diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso
attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto,
veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi
d’azzardo; c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al
contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da
gioco.
Art. 2Ambiti di intervento 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:
a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle
dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti
coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali
socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali
(ASL) e Comuni; b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze
derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo; c. promuove attività di
formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei
problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house; d. favorisce
l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte
a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività
svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e
alla socializzazione per tutte le età.
Art. 3Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP 1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi
Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a
prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico
riferimento a:
a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed
educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco; b.
iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della
socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio
economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi
nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti; d.
attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi
per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il
supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la
consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi
esposizioni nel bilancio familiare.
Art. 4Osservatorio e marchio regionale 1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza
della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2.
L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto
tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto
da:
a. l’Assessore regionale alla salute o suo delegato; b.
l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo delegato; c.
l’Assessore regionale al commercio o suo delegato; d. tre consiglieri
regionali; e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due
rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato; f. tre
rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia; g. un rappresentante
per ciascuna ASL.
3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a. relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto
nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità
indicate all’articolo 1; c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire
un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione
del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo
gratuito.
5. È istituito il marchio regionale “Libero da slot - Regione
Puglia”.
6. Il marchio “Libero da slot - Regione Puglia” è rilasciato
dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei
circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di
non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso
del marchio “Libero da slot - Regione Puglia”.
Art. 5Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema
“contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo” presso tutti gli istituti
scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i
rischi del gioco d’azzardo.
Art. 6Informazione sanitaria nelle case da gioco Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere
presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e
congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa
nella quale sono indicati:
a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco; b. i
recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d)
dell’articolo 3.
Art. 7Apertura ed esercizio dell’attività (1) 1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di
apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono
soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Fuori
dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931,
l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un
raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più
breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori,
impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti
frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre,
strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per
cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
3. Per le
autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Al fine di perseguire le finalità di
cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni
possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli
elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle
relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui
può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa
sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti
a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con
le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui
rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle
case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle
disposizioni di cui all’articolo 6.
7. E’ vietata qualsiasi attività
pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
8.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a
sessanta giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6
sono applicate dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle
violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3,
4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati
al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività
esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al
comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della presente legge,
recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)»,
sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata
di Lecce.
Art. 8Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto 1. I Comuni e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione
di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e
mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo
1.
Art. 9Norma finanziaria 1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è
garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione
del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo
patologico (GAP)”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 in termini di
competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il
prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione” - UPB
06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con
leggi di bilancio annuale e pluriennale.
2. Nell’ambito della dotazione
finanziaria per l’anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede
lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di
volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale
impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo
e all’usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale
Art. 10Norma transitoria 1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a
condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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