Anno 2013
Numero 45
Data 30/12/2013
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;Agricoltura - foreste - caccia e pesca;Assistenza sociale;Bilancio - Finanze - Tributi;Controlli amministrativi;Demanio e Patrimonio;Edilizia residenziale;Istruzione - Formazione professionale;Lavori pubblici;Ordinamento e organizzazione regionale;Sanità;Territorio - Ambiente - Inquinamento;Trasporti;
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Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 45

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia



TITOLO 1

 DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE 





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale 


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge. 




Art. 2

Classificazione capitoli del bilancio 


1. In previsione dell’entrata in vigore del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e al fine del progressivo adeguamento della classificazione dei capitoli del bilancio regionale al piano dei conti integrato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), la Giunta regionale è autorizzata, con una o più deliberazioni da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla data di adozione, con le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016.

 




Art. 3

Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 


1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è sostituito dal seguente:

 

 “3. La rimanente somma di 5 milioni di euro è imputata al capitolo n. 3882, UPB 06.02.02, denominato: “Copertura rischi swap per variazione tassi di interesse oltre la soglia contrattuale del 5,45 per cento o per chiusura opzione digitale”. 




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO 





CAPO 1

Disposizioni tributarie 





Art. 4

Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2014  


1. Per il periodo d’imposta 2014 sono confermate le maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come disposte dall’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013). Pertanto, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:

a. per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;

b. per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;

c. per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;

d. per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;

e. per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.


2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 




Art. 5

 Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia 


1. A titolo sperimentale, per il periodo di imposta 2014, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).


2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di spesa n. 783034 denominato “Misure di sostegno economico diretto in applicazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011”, con una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.  




Art. 6

Aliquota IRAP per l’anno 2014 


1. Per il periodo d’imposta 2014 è confermata la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modificazioni, e dal comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e richiamata dall’articolo 4 della l.r. 45/2012

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) è confermata l’esenzione prevista dall’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), come modificato dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia). 

3. Il gettito riveniente dall’applicazione della maggiorazione di aliquota di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla copertura dell’eventuale disavanzo del Servizio sanitario regionale (SSR). 




Art. 7

Integrazioni all’articolo 5 della l.r. 45/2012 


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 45/2012 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione l’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto”. 




CAPO 2

Disposizioni finanziarie 





Art. 8

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”


1. Allo scopo di far fronte alle emergenze fitosanitarie conseguenti al batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione programma ed attua i seguenti interventi urgenti di prevenzione, controllo ed eradicazione:

a. ispezioni sistematiche al fine di definire le zone contaminate e individuare immediatamente qualsiasi sintomo ascrivibile alle infezioni del batterio;
b. ispezioni presso tutti i vivai ricadenti nell’area interessata dal batterio e nelle aree limitrofe per disciplinare la commercializzazione delle piante sensibili al batterio;
c. prelievo di materiale vegetale e di vettori a campione al fine di ricercare la presenza del batterio;
d. analisi di laboratorio sui campioni prelevati;
e. attuazione di specifiche azioni di prevenzione, controllo e eradicazione del batterio, in base al diverso livello di contaminazione delle zone;
f. attività di ricerca e di indagini al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla biologia ed etologia del batterio.
2. Le azioni di intervento sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio osservatorio fitosanitario del Servizio agricoltura.

3. Per la realizzazione delle attività previste dal presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.04, il capitolo di spesa n. 111034 denominato “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni di euro.

4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle rispettive leggi di bilancio. 




Art. 9

Provvedimenti in favore delle aziende agrozootecniche 


1. Al fine di provvedere all’adeguamento dell’acquedotto rurale in favore delle aziende agrozootecniche, come da progettualità già formalizzata dal Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.04.04 il capitolo n. 112026, denominato “Spese potenziamento acquedotto rurale in favore delle aziende agrozootecniche”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa, di 300 mila euro. 



Art. 10

Modifica all’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 


1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è sostituito dal seguente: 
“1. E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi.”. 



Art. 11

Misure in favore delle università pugliesi 


1. Per favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti, è disposto, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), lo stanziamento di un contributo straordinario di euro 1 milione in favore delle università pugliesi per il supporto delle attività didattiche e di ricerca, da utilizzarsi secondo le modalità definite dal Comitato universitario regionale di coordinamento CURC, anche in favore di personale contrattualizzato con forme di lavoro flessibile. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915081 denominato “Contributo straordinario in favore delle università pugliesi per supporto alle attività didattiche e di ricerca” ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa. 

3. L’utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l’efficacia della misura. 



Art. 12

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 


1. Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modificazioni:

a. l’articolo 70 è abrogato;

b. all’articolo 78:

1. al comma settimo sono aggiunte le seguenti parole “o dal contratto collettivo nazionale”;

2. al comma ottavo le parole “da parte del Consiglio del personale” sono soppresse;

3. dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:

“Con apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma”.





Art. 13

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 


1. All’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura regionale), sono apportate le seguenti integrazioni:

a. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. E’ comunque consentita, in presenza di significative esigenze di rafforzamento dell’organico degli avvocati regionali e nel rispetto delle procedure previste per le relazioni sindacali, la possibilità di procedere, attraverso procedure di mobilità interna e previo espletamento di apposita selezione, all’assegnazione all’Avvocatura regionale di personale in servizio nei ruoli amministrativi della Regione inquadrato nella categoria D, già abilitato allo svolgimento della professione forense”;

b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano anche in favore del personale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS assegnato alle strutture legali che, a qualunque titolo, assume il patrocinio e la rappresentanza dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari, in qualunque grado, innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità dell’istituto”. 




Art. 14

Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38


1. L’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente: 

“Art. 17 
Al fine di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei termini previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque giorni all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza sanitaria regionale”. 



Art. 15

Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a. al punto 1), dopo le parole “di società” sono aggiunte le seguenti: “o fondazioni”;

b. al punto 2), dopo le parole “tra società” sono aggiunte le seguenti: “o fondazioni già”;

c. dopo il punto 2 bis) è aggiunto il seguente:

“2 ter) atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e soggettivi.”. 




Art. 16

Integrazione all’articolo 24 della l.r. 8/2004 


1. All’articolo 24 della l.r. 8/2004, dopo il comma 5-bis, introdotto dall’articolo 8 della l.r. 45/2008, è inserito il seguente: 
“5-ter. I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1 dell’articolo 10 mantengono l’accreditamento istituzionale.”. 



Art. 17

Modifiche alla l.r. 45/2008 


1. Il termine di cui all’articolo 2 della l.r. 45/2008, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 14, è prorogato al 31 marzo 2014. 


Art. 18

Proroga dei contratti a tempo determinato nelle aziende e negli enti del SSR  


1. Le Aziende e gli enti del SSR che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016 prevedono di effettuare le procedure concorsuali, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato al 30 ottobre 2013 almeno tre anni di servizio, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. 

2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.



Art. 19

Disposizioni in materia di qualificazione e efficientamento della spesa sanitaria 


1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) verificano, con cadenza trimestrale e attraverso le strutture del controllo di gestione, il corretto utilizzo delle risorse e gli scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e efficientamento della spesa sanitaria per ciascun centro di responsabilità e di costo, adottando gli opportuni provvedimenti correttivi. 

2. Dell’attività svolta deve essere redatta una relazione semestrale da sottoporre al controllo della Giunta regionale, del cui esito ne dà notizia alla competente Commissione consiliare permanente. 



Art. 20

Disposizioni in materia di assistenza alle persone affette da SLA 



1. Il contributo economico destinato a coprire i costi del lavoro di cura (familiari o privato) svolto a domicilio della persona affetta da SLA, nella fase avanzata, e variabile in funzione del livello di complessità assistenziale, previsto nel programma attuativo per la realizzazione del Progetto “Quality-Care SLA Puglia 2011”, è come di seguito rideterminato:
a. 1 fascia euro 500;
b. 2 fascia euro 1.000;
c. 3 fascia euro 1.100.

2. I maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione di cui al comma 1, pari a 300 mila euro per anno, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo n. 785000 della UPB 05.02.01. 


Art. 21

Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2013 


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 26/2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a. dopo le parole “dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”, sono inserite le seguenti: “e/o per fare fronte ad oneri aggiuntivi derivanti da attività transattive”; 
b. alla declaratoria del capitolo di spesa n. 742011, dopo le parole “convertito dalla l. n. 64/2013” sono aggiunte le seguenti: “e/o a seguito conclusione attività transattive”. 



Art. 22

Contributi economici per sostegno alle famiglie per percorsi di PMA 


1. Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di contrasto della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 19/2006, la Regione Puglia sostiene la spesa delle coppie genitoriali per la compartecipazione al costo dei percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) con un contributo nella misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello, ovvero nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per coppia. 

2. Possono accedere al contributo economico per le spese di compartecipazione al costo dei percorsi di PMA le coppie in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso al contributo non superiore a 15 mila euro. 

3. Ai fini della presentazione della domanda di contributo economico, la stessa è formulata alla Direzione generale della ASL nel cui territorio risulti residente la coppia richiedente, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento. La Giunta regionale approva con proprio atto apposite linee guida per tutte le modalità attuative della misura di intervento e per i criteri di priorità nell’accesso al beneficio, entro e non oltre sei mesi dalla data dell’intervento a partire dal 1° gennaio 2014. 

4. Ai fini della copertura finanziaria della misura di cui al presente articolo, per l’esercizio finanziario 2014 e per gli anni seguenti è assegnato l’importo di 500 mila euro a valere sul capitolo n. 785010 - UPB 05.01.01. 



Art. 23

Contributo per spese di funzionamento ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni 


1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per gli utenti già assistiti e di assicurare la continuità delle posizioni lavorative agli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), la Regione Puglia assicura ai Comuni di Bari e di San Vito dei Normanni il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento delle case di riposo Ex-ONPI, nel rispetto della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994), e in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di competenza per la gestione della rete dei servizi, di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni e di determinazione delle tariffe di riferimento regionale.

2. Il concorso al finanziamento a partire dall’esercizio finanziario 2014 è determinato in misura non superiore alla tariffa regionale di riferimento vigente “pro die” “pro utente” per la casa di riposo, calcolata per il numero di posti letto effettivamente occupati da pazienti già assistiti alla data di entra in vigore della l.r. 7/2013.

3. Nel rispetto della normativa regionale vigente, i comuni di Bari e San Vito dei Normanni pongono in essere ogni azione amministrativa atta a definire per le case di riposo ex ONPI modalità gestionali efficienti e sostenibili finanziariamente, nonché percorsi di accesso degli utenti rispettosi dei principi di equità, pari opportunità di accesso, qualità delle prestazioni, anche mediante idonei percorsi di riconversione dell’offerta e di adeguamento strutturale e funzionale delle strutture esistenti.

4. La spesa di cui al presente articolo trova copertura finanziaria annuale e pluriennale a valere sul capitolo 784010 - UPB 05.02.01 del bilancio autonomo regionale.

5. E’ abrogato il punto 1) del comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), come già sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2013. 



Art. 24

Modifiche e integrazioni alla l.r. 19/2006 


1. Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a. all’articolo 30, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
“l bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.”;
b. all’articolo 30, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
“6-ter. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.”;
c. all’articolo 31, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g bis) promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.”;
d. all’articolo 31, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa.”.
e. l’articolo 31 bis è sostituito dal seguente:

“Art. 31 bis
Indennità e dotazione finanziaria da assegnare ai Garanti di cui agli articoli 30 e 31

1. Ai Garanti regionali di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge è attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquantacinque per cento dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento della funzione, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno, i Garanti presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il proprio programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

3. L’Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipano anche i rispettivi Garanti, esamina e approva i programmi. In conformità ai programmi approvati determina le risorse finanziarie da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione dei rispettivi Garanti.

4. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

5. I Garanti predispongono e presentano all’Ufficio di presidenza del Consiglio, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell’utilizzo delle risorse assegnate di cui al comma 3.”.




Art. 25

Interventi a sostegno degli oratori 


1. Al fine di consentire la pubblicazione dell’Avviso adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 852 del 3 maggio 2013 (Art. 21 l.r. 45/2012 - Sostegno agli oratori parrocchiali - Adozione dello schema di avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi per l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali), nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2014, è stanziata la somma di 300 mila euro sul capitolo di spesa n. 511032 - UPB 09.01.06 -, denominato “Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 45/2012”. 



Art. 26

Incentivi per progetti di ricerca in favore dei cittadini diversamente abili


1. Al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che permettano ai cittadini diversamente abili l’esercizio di attività creative, prioritariamente quella di suonare uno strumento musicale, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.02.01, il capitolo n. 784009, denominato “Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per favorire le attività creative di cittadini diversamente abili”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa, di 70 mila euro. 

2. L’utilizzo delle risorse stanziate è riservato ad associazioni o cooperative sociali, aventi per oggetto l’integrazione sociale e lavorativa di cittadini diversamente abili, che si impegnino a sviluppare attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni compatibili con le finalità previste dal comma 1.



Art. 27

Integrazione del Piano straordinario Salute-Ambiente 


1. Al fine di contrastare le criticità ambientali e delle relative evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Brindisi, la Regione integra il Piano straordinario adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 751056. 

2. La Giunta regionale predispone l’integrazione di cui al comma 1 avvalendosi della ASL competente, nonché dell’ARPA e dell’ARES e lo approva entro il 31 marzo 2014. 
3. In considerazione dell’avvio delle attività dell’ospedale della Murgia in Altamura, la ASL competente è autorizzata a stipulare protocolli di intesa con l’Ente ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, al fine di migliorare l’offerta sanitaria dei servizi ritenuti strategici dalla programmazione regionale per assicurare i livelli essenziali di assistenza. La Regione concorre agli oneri relativi con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, di 100 mila euro sul capitolo di nuova istituzione n. 711053 - UPB 05.08.01. - denominato “Concorso nelle spese di protocolli d’intesa con l’Ente ecclesiastico Miulli per migliorare l’offerta sanitaria di servizi strategici”. 

4. La Giunta regionale predispone l’atto di programmazione di cui al presente articolo entro il 31 marzo 2014.  



Art. 28

Spese per il superamento delle criticità riscontrate nel Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano. 


1. Al fine di consentire il superamento delle criticità di natura tecnica, economica e gestionale riscontrate nella esecuzione dei lavori relativi al Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, oggetto di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria, nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non intenda procedere a proprie spese alla realizzazione dei lavori finalizzati al ripristino della corretta funzionalità dell’opera che si rendessero necessari all’esito del procedimento penale attualmente in corso, è istituto nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa 511021 denominato “Spese per la realizzazione dei lavori finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, da eseguirsi in danno dell’impresa aggiudicataria dei lavori”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di 3 milioni e 500 mila euro. 

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio regionale autonomo, UPB 03.04.03, capitolo di entrata n. 3065010, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia, ovvero mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste su cui viene apposto un vincolo di destinazione di pari importo. 



Art. 29

Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti (1) 


1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, commi 28, 29 e 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dall’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tesa alla riduzione dei conferimenti in discarica, la Regione adotta misure eccezionali a sostegno dei bilanci dei comuni che risultano aver attuato misure idonee al perseguimento di tale obiettivo. 

2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nel mese di giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio entro il 30 Settembre 2014. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni devono comunicare, entro il 31 gennaio 2014, la previsione del conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e al Servizio regionale competente. 

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, per i comuni che per l’anno 2014 non hanno conseguito oppure non prevedono di conseguire l’obiettivo di cui al comma 2, il maggiore costo del tributo versato tramite i gestori degli impianti, in relazione al quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica accertato per l’anno 2013 (settembre 2012 - agosto 2013), viene interamente appostato sul capitolo di spesa n. 611088. 
4. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per cento entro il 28 febbraio 2014, possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota di ecotassa 2014, secondo i parametri di cui all’articolo 7 della l.r. 38/2011. 

5. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), a esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2 del medesimo articolo. 




Art. 30

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 


1. Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione, a decorrere dall’anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell’ambito dell’UPB 03.04.04, in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 552053, denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione”. 

2. Per l’anno 2014 la dotazione finanziaria del capitolo istituito ai sensi del comma 1 è pari a 8 milioni di euro in termini di competenza e cassa; per gli anni 2015 e 2016 la dotazione finanziaria è determinata in 18 milioni di euro per ciascun anno. 

3. Per le finalità di cui al comma 1 per l’anno 2014 sono, altresì, utilizzate, nell’ammontare di 10 milioni di euro, le economie vincolate presenti sul capitolo di spesa n. 551027. 
4. A far data dal 1° gennaio 2014 e sino al 30 giugno 2018 le province e i comuni possono prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso con gli affidatari dei servizi medesimi. 

5. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite tra le province e i comuni di cui al comma 1 con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base dei trasferimenti operati nell’anno 2013 dalla Regione, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali quote non assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali che non hanno proceduto con la proroga dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale sono destinate al rinnovo del parco rotabile. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale. 

6. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è abrogato, ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale). 



Art. 31

Disposizioni in materia di trasporti 


1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 18/2002, a garanzia della continuità di funzionamento della Rete eliportuale pugliese, per il triennio 2014-2016, nell’ambito della UPB 03.04.02, è istituito il capitolo di spesa n. 551039, denominato “Attività di gestione, manutenzione, controllo e custodia della rete eliportuale regionale”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 350 mila euro per l’anno 2014 e di 550 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 



Art. 32

Fondo di rotazione per il finanziamento di progetti di infrastrutturazione stradale 


1. Al fine di razionalizzare e accelerare i tempi di esecuzione delle opere di infrastrutturazione della rete stradale di interesse regionale, compresa la viabilità statale insistente sul territorio della Regione Puglia, nonché di garantire maggiore efficacia alla relativa progettazione, assicurando tempi di elaborazione più adeguati alla complessità delle opere, è istituito, nell’ambito della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa n. 511033, denominato “Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di infrastrutture stradali da proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione europea”. 

2. Il fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni e i limiti per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale. 

3. Le anticipazioni non possono comunque superare l’importo determinato sulla base delle disposizioni che regolano la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e comunque il dieci per cento del costo presunto dell’opera. 

4. Le spese di progettazione anticipate dal fondo di rotazione costituiscono parte integrante del costo complessivo dell’intervento finanziato e vengono rimborsate alla regione all’atto della erogazione della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera, senza interessi. 

5. Le richieste di anticipazione possono essere presentate dai comuni e dalle province nonché, per i progetti di infrastrutturazione relativi alle strade statali insistenti sul territorio regionale, dall’ente gestore dell’infrastruttura. In quest’ultimo caso, i progetti sono finanziati in accordo con l’ente gestore e previa stipula di apposito protocollo d’intesa che preveda obbligatoriamente: 
a. l’impegno dell’ente gestore a finanziare con priorità l’intervento per il quale la Regione anticipa le spese di progettazione; 
b. il rimborso della somma anticipata nel caso in cui l’intervento non venga finanziato entro un numero predeterminato di anni a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

6. Per l’esercizio 2014 è stabilita una dotazione finanziaria del Fondo, in termini di competenza e cassa, di 600 mila euro. Per gli esercizi successivi il fondo sarà ricostituito in funzione delle somme rimborsate dai soggetti beneficiari e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa fissati dalla legge di bilancio. 

7. Le somme rimborsate dai soggetti beneficiari sono introitate dalla Regione su apposito capitolo di entrata. A tal fine, è istituito, nell’ambito della UPB 03.04.01, il capitolo di entrata n. 3065033, denominato “Rimborso delle anticipazioni erogate a valere sul fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di infrastrutture stradali da proporre al finanziamento dello Stato o dell’Unione europea”. 



Art. 33

Disposizioni in materia di trattazione dei contenziosi 


1. A decorrere dall’anno 2014, è affidata all’Avvocatura della Regione Puglia la trattazione degli affari contenziosi inerenti alle cessate gestioni di autoservizi interurbani (ex AMET ed ex ATAF). L’Avvocatura regionale assume la trattazione dei predetti affari contenziosi a far data dalla formale consegna dei fascicoli contenziosi e dal passaggio degli atti da parte del Servizio regionale programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, provvedendo con le modalità stabilite dalla l.r. 18/2006. 



Art. 34

Contributo straordinario per piani di ristrutturazione aziendale degli enti fieristici pugliesi in crisi 


1. Gli enti fieristici pugliesi che versano in situazione di squilibrio economico-finanziario e che intendono realizzare un processo di risanamento al fine di evitare la liquidazione, predispongono un piano di ristrutturazione aziendale. 

2. Il piano di ristrutturazione aziendale deve individuare sia le necessarie azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa che quelle di incremento dell’efficienza gestionale. Il piano di ristrutturazione deve essere coerente con le previsioni di cui alla legge regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale), e al relativo regolamento di attuazione. 

3. Il piano, adottato dagli organi statutari degli enti fieristici interessati, è trasmesso, entro e non oltre il 28 febbraio 2014, al Servizio regionale competente, che nei successivi trenta giorni, verificata la rispondenza ai requisiti di legge, lo approva. 

4. Nel caso in cui il piano di ristrutturazione preveda a carico degli enti fondatori un incremento del contributo annuale, la Giunta regionale - su richiesta degli enti fieristici - concede per il 2014 un contributo straordinario di importo complessivo non superiore all’aumento della contribuzione annuale del 2014 assicurata dagli enti fondatori. L’onere dell’aumento del contributo annuale, ai fini della determinazione del contributo straordinario regionale, non grava sugli enti fondatori che alla data di approvazione del piano di ristrutturazione risultino commissariati, ovvero abbiano fatto richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

5. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 02.01.02, il capitolo di spesa n. 352020, denominato “Contributo straordinario per la ristrutturazione aziendale degli enti fieristici pugliesi in crisi”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 5 milioni di euro. 

6. Entro il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i criteri di ripartizione delle somme stanziate dal presente articolo da applicarsi nel caso in cui siano presentate più domande di accesso. Nella definizione di tali criteri, la Giunta regionale tiene conto del volume di attività degli enti fieristici, con particolare riguardo al numero di manifestazioni realizzate, al numero di visitatori e al volume di ricavi maturati negli ultimi cinque anni.  



Art. 35

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio 


1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), sono apportate le seguenti modificazioni: 
a. alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 10, le parole: “fino a un massimo di quattro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di otto”; 
b. alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 22, le parole: “fino a un massimo di quattro,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a un massimo di otto,”. 

2. Il Servizio competente autorizza il versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente, del concessionario e del locatario di beni immobili regionali, in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale: 
a. per gli importi inferiori a 10 mila euro, fino a un massimo di quattro rate; 
b. per gli importi compresi tra 10 mila euro e 50 mila euro, fino a un massimo di sei rate; 
c. per gli importi superiori a 50 mila euro, fino a un massimo di otto rate. 

3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva. 




Art. 36

Disposizioni per l’intervento in favore di iniziative di manutenzione straordinaria di edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale, religioso e sociale 


1. La Regione Puglia, al fine di salvaguardare e valorizzare i beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che hanno valenza storico, culturale, religiosa e sociale, sostiene, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela, interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo che assumono carattere di urgenza. 

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finanziati dalla Regione Puglia con un contributo in conto capitale. 

3. La Regione Puglia per l’attuazione del presente articolo, per l’anno 2014, stanzia un contributo in conto capitale per un importo massimo di 500 mila euro, da imputarsi sul capitolo di nuova istituzione n. 521041 della UPB 09.01.04, denominato “Manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio culturale di cui all’articolo 10 del d.lgs 42/2004”. 



Art. 37

Modifica all’articolo 9 della l.r. 19/2013 


1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 19/2013, le parole: “legge e i procedimenti già avviati sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia” sono sostituite dalle seguenti: “legge. I procedimenti già avviati dal Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono conclusi dalla struttura organizzativa regionale cui è attribuita la preminente competenza nella materia. I procedimenti di competenza del soppresso comitato tecnico e già avviati dall’Autorità di bacino della puglia sono conclusi dall’ufficio che riveste preminente competenza nella materia”. 



Art. 38

Modifica all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 


1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2014”. 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento della somma di 150 mila euro, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 511036 - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, denominato “Oneri per il personale erogati ai comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002”. 



Art. 39

Disposizioni in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi di ERP 


1. I legittimi titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che versano in situazioni di grave difficoltà economica possono richiedere la regolarizzazione del rapporto locativo attraverso il pagamento delle rate arretrate in un unico versamento o con la rateizzazione degli arretrati, concordandola con gli uffici dei rispettivi Istituti autonomi case popolari (IACP). 



Art. 40

Norme in materia di agenzie regionali 


1. Le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie di trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversano all’ente Regione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, il 50 per cento dell’avanzo di amministrazione non vincolato. L’avanzo di amministrazione di cui al precedente periodo è parametrato in base all’incidenza dei trasferimenti di cui al medesimo periodo sul totale delle entrate correnti, come risultanti dal rendiconto approvato. Dai trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento sono esclusi quelli finanziati con risorse a valere sul riparto del fondo sanitario nazionale. L’avanzo di amministrazione che rimane nella disponibilità delle agenzie è utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture. 
2. Per le agenzie regionali che applicano la contabilità economico-patrimoniale, il riferimento all’avanzo di amministrazione di cui al comma 1 è da intendersi all’utile di esercizio dopo le imposte al netto di eventuali accantonamenti obbligatori previsti dalla normativa statale o regionale. 

3. Le somme riversate alla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del debito regionale. 



Art. 41

Disposizioni in materia di fondo svalutazione crediti 


1. Per le finalità di cui all’articolo 51-bis della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9, nell’ambito delle spese correnti dell’UPB 06.02.01 è istituito dedicato capitolo n. 1110030, denominato “Fondo svalutazione crediti relativo alle anticipazioni concesse ai consorzi di bonifica per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, del comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, dell’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18, dell’articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 e dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19”, con uno stanziamento per l’anno 2014 di 1 milione e 500 mila euro. 

2. La somma stanziata costituisce, al termine dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa inesigibilità. 



Art. 42

Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati Commissario straordinario regionale 


1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di 8,5 milioni di euro per il primo semestre 2014, le somme occorrenti per fare fronte alle seguenti spese di funzionamento: 
a. emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
b. consumi di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo; 
c. oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2014. 

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091 - UPB 01.04.04, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni della struttura di supporto, per complessivi 20 mila euro, sono imputati, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 112099 - UPB 01.04.04. 

4. In deroga al comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare l’attività del commissario straordinario regionale nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 per un ulteriore termine massimo di dodici mesi. 

5. Resta salva la facoltà attribuita al commissario straordinario regionale dal comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 45/2012. 

6. I consorzi di bonifica, relativamente alle aree comprensoriali di competenza, devono presentare, entro il 31 marzo 2014, il “Piano di gestione del servizio Irriguo” che deve contenere: 
a. lo stato di consistenza degli impianti pubblici esistenti, delle opere di approvvigionamento, delle reti di adduzione e di distribuzione; 
b. i costi di efficientamento e di messa a norma delle opere e degli impianti; 
c. la localizzazione dei domini irrigui che possono essere serviti dagli impianti di affinamento finanziati e/o proposti per il finanziamento nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020; 
d. il piano di gestione dell’insieme delle opere del servizio sulla base di una proposta di tariffa irrigua che tenda al pareggio di bilancio. 

7. Il piano di gestione del servizio irriguo è approvato dal Consiglio regionale. 

8. All’esito della approvazione del piano di gestione irriguo, nel rispetto dei principi del riparto costituzionale tra Stato e regioni, la Regione, con apposita legge di riordino, disciplina la gestione delle risorse idriche, allo scopo di assicurare la razionalizzazione e perseguire, ove conforme all’ordinamento, l’obiettivo di unificare la gestione della risorsa idrica, nonché di dare uniformità e migliorare la qualità dei servizi sull’intero territorio pugliese. 



Art. 43

Assegnazioni finanziarie in materia di acque reflue affinate 


1. E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore dotazione economica di 200 mila euro, in termini di competenza e cassa, per la realizzazione delle opere idrauliche necessarie al completamento di iniziative sperimentali già avviate, finalizzate al riuso delle acque reflue affinate attraverso la forma giuridica del consorzio tra utilizzatori. 

2. E’ assegnata al capitolo n. 112110 della UPB 01.04.04, una ulteriore dotazione economica di 100 mila euro, in termini di competenza e cassa, per consentire l’entrata in esercizio di impianti di affinamento, oggetto di apposito stanziamento con l’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013). 



Art. 44

Disposizioni in materia di rifunzionalizzazione di domini irrigui 


1. L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) è autorizzata ad effettuare interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione di domini irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e della Murgia sud est (ambito Valle d’Itria). 

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, nell’ambito della UPB 01.04.03, del capitolo di spesa n. 112024, denominato “Interventi di ripristino e di rifunzionalizzazione dei domini irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e della Murgia sud est (ambito Valle d’Itria)”, con una dotazione finanziaria di 450 mila euro, in termini di competenza e cassa.  



Art. 45

Interventi per esplorazione dei fenomeni carsici 


1. Al fine di finanziare attività esplorative di fenomeni carsici di recente rinvenimento, in particolare per quelli che presentano rilevante interesse scientifico, per estensione, tipologia e morfologia, perché diretto prevalentemente alla verifica della qualità e quantità delle acque sotterranee, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.06.01, il capitolo n. 611031, denominato “Spese per esplorazione fenomeni carsici di recente rinvenimento”, con uno stanziamento per l’anno 2014, in termini di competenza e cassa, di 100 mila euro. 

2. Ulteriore stanziamento di 200  mila euro sul capitolo di cui al comma 1 è destinato al Comune di Castellana Grotte per la messa in sicurezza e lo sviluppo del sito carsico “Abate Eustasio” di recente rinvenimento. (2) 


(2) Comma modificato dalla l.r. n. 37/2014, art. 38 .


CAPO 3

Disposizioni finali 





Art. 46

Norma di rinvio 


1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.