Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 7 Sistema regionale di protezione civile
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1Principi generali
Art. 1Principi, oggetto e finalità
1. La Regione
Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile). La Regione Puglia provvede, nell’esercizio delle
attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e
assume quale finalità prioritaria della propria azione la tutela dell’integrità
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri
eventi rilevanti per la protezione civile.
2. All’espletamento delle
attività di protezione civile provvedono la Regione, le province, i comuni, le
unioni di comuni, i consorzi di bonifica e le altre forme associative di cui al
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e vi concorre ogni altra istituzione e
organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di
volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di
interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello
Stato e gli altri soggetti di cui lettera g) del comma 2 dell’articolo 117 della
Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste
dalla presente legge avvengono previa intesa.
3. I soggetti di cui al
comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile, che persegue
l’obiettivo di garantire l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente,
del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.
4. La
Regione pone a fondamento della presente legge l’integrazione dei diversi
livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di
coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle
Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di
organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la
Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone
il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.
Art. 2Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti
d’intervento istituzionale 1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di
protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in
applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in: a. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria; b. eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato
di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c. calamità
naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità
ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi
di tempo.
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono
articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di
elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una
situazione di crisi.
TITOLO 2SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO 1Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei
soggetti istituzionali
Art. 3Attività del sistema regionale di protezione civile 1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette: a. all’elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei
rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di
previsione e prevenzione con finalità di protezione civile; b. alla
prevenzione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione delle procedure
per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture
operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie; c.
alla formazione e all’addestramento del volontariato e degli operatori
istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile; d.
all’informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio; e.
all’allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile
nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di
monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni
comunque acquisiti; f. al soccorso alle popolazioni colpite mediante
interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza; g. a
fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:
1. interventi di somma
urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture
danneggiati; 2. iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita; 3. concorso agli interventi per la
riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti
della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
h.
all’organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del
territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.
Art. 4Componenti del sistema regionale di protezione civile 1. All’attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, la Regione, nelle
sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie regionali e le società a
titolarità regionale, le province, i comuni e vi concorrono gli enti pubblici, i
consorzi di bonifica gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità
di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche
privata. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile
possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Nel rispetto
dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il sistema
regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie
attività, anche attraverso eventuali specifiche intese ed accordi, ai sensi
della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, con le amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale
di protezione civile coordinate dalle prefetture.
3. Concorrono,
altresì, all’attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di
volontariato civile nonché gli ordini e i collegi professionali.
Art. 5Funzioni e compiti della Regione 1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia di protezione
civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.
2. La Regione, ai fini dell’adeguato svolgimento delle funzioni sul
proprio territorio, indirizza e coordina l’attività in materia di protezione
civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione
pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può
coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle
componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di
protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere
forme di collaborazione con le altre regioni per l’espletamento di attività di
protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani
nazionali.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili,
incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali,
anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa.
5. La Regione, nei
limiti delle risorse disponibili, favorisce: a. la costituzione di Sale
operative provinciali integrate di protezione civile (SOPI) per ottimizzare il
raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile regionale,
provinciale e comunale e il volontariato, definendone standard minimi omogenei.
A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell’ambito
territoriale di ciascuna provincia, un’apposita sede idonea a ospitare una
struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la
provincia e il comune capoluogo di provincia. Al verificarsi o in previsione di
una emergenza, alle attività della SOPI possono concorrere anche gli organi
dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e le altre strutture operative di cui all’articolo 11 della legge
225/1992, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli
d’intesa. Tale struttura assumerà in emergenza la configurazione di (SOPI) e si
raccorderà, a livello provinciale, con il Prefetto, al quale compete, ai sensi
dell’articolo 14 della legge 225/1992, la direzione unitaria dei servizi di
emergenza , in sinergia con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati e
con il Presidente della Regione; b. l’organizzazione e la gestione a livello
comunale o intercomunale di strutture idonee a ospitare centri operativi per il
coordinamento degli interventi in emergenza; c. la stipula di protocolli di
intesa con le prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le
azioni delle diverse strutture pubbliche.
6. La Regione svolge e
coordina i seguenti compiti: a. mantiene i rapporti istituzionali con il
Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi
statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi
di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l’emergenza, il
necessario concorso all’opera di soccorso; b. programma l’utilizzo delle
risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione; c.
partecipa ai tavoli tecnici regionali e interregionali; d. rilascia allo
Stato l’intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla
promulgazione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 225/1992; e.
decreta, al verificarsi degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 2 della legge 225/1992 e all’articolo 2 della presente legge, lo
stato di emergenza, determinandone la durata e l’estensione territoriale in
stretto riferimento alla qualità e alla natura dell’evento. Per l’attuazione
degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il
Presidente della Giunta regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere
finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati; f.
coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle problematiche
rilevanti in materia di protezione civile; g. definisce le linee guida per
la predisposizione e l’attuazione dei programmi regionali di previsione,
prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile; h. coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che
svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile; j.
può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e delle altre
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e
ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche
private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni
di ricerca; k. predispone le linee guida per la pianificazione
dell’emergenza degli enti locali; l. assicura il raccordo della Sala
operativa regionale con il Centro coordinamento soccorsi costituito dalla
Prefettura competente per territorio, nell’ambito della reciproca autonomia
delle funzioni.
Art. 6Funzioni e compiti delle province 1. Le province, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di
cui al d.lgs. 267/2000, costituiscono presidio territoriale locale per la
prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi a esse
attribuite dalla legge 225/1992 e dall’articolo 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), e provvedono in particolare: a. alla rilevazione,
raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione
civile, avvalendosi anche dei dati fomiti dai comuni e dagli enti di gestione
delle aree protette; i dati sono utili anche ai fini della predisposizione
tecnica e dell’aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione
dei rischi, alla definizione di linee guida per la predisposizione dei piani di
protezione civile comunali, nonché del piano regionale per la gestione delle
emergenze di cui agli articoli 12 e 13; b. all’elaborazione e
all’aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile
che costituisce il documento analitico di riferimento per l’analisi dei rischi
alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione
territoriale; c. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza
sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli enti locali interessati,
nonché le prefetture e gli uffici territoriali del governo territorialmente
competenti, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli
interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse
umane e strumentali necessarie e disponibili; d. al coordinamento e al
supporto delle attività di pianificazione comunale di cui alla lettera c) del
comma 3 dell’ articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi); e. all’esercizio
delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla l.r.
18/2000; f. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani
di emergenza di cui alla lettera c); g. all’attuazione in ambito provinciale
delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi; h. alla promozione della costituzione di un
coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile, secondo quanto stabilito all’ articolo 18; i. alla programmazione e
all’attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito
all’ articolo 17; j. alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di
quanto disposto all’ articolo 8 e agli altri organismi previsti dalla presente
legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali; k. all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere
a finanziamento del fondo regionale di protezione civile istituito dal comma 16
dell’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2001); l. alla gestione delle emergenze nell’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze; m. alla predisposizione di procedure di verifica
periodica e monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio quale azione
di prevenzione delle possibili emergenze.
3. In ogni capoluogo di
provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la
composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna
provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di
quanto disposto al comma 2 dell’articolo 13 della legge 225/1992 e in analogia
con quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 dicembre 2008 relativa a “Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze”.
Art. 7Funzioni e compiti dei comuni 1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di
cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad
essi attribuiti dalla legge 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998 e provvedono, in
particolare, privilegiando le forme associative: a. alla rilevazione,
raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione
civile, raccordandosi con le province; b. alla predisposizione e
all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o
intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche
attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi
degli articoli 30 e seguenti e del d.lgs. 267/2000. I piani devono prevedere,
tra l’altro, l’approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a
situazioni di crisi e di emergenza; c. alla vigilanza sulla predisposizione,
da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi
compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di
eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui
alla lettera b); d. alla informazione della popolazione sui rischi presenti
sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in
base alla pianificazione locale di emergenza; e. all’attivazione degli
interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e
all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari; f. alla
predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul
proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di
protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 2, l’attivazione degli interventi urgenti per farvi
fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il Sindaco, quale autorità
di protezione civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata
comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della
Giunta regionale.
Art. 8Comitato regionale permanente di protezione civile 1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed efficace delle
funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di
protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto
consultivo del Comitato regionale di protezione civile, istituito in conformità
del disposto al comma 3 dell’articolo 12 della legge 225/1992.
2. Il
Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della
Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi
regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la
direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di
competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di
protezione civile.
3. Il Comitato è cosi composto: a. Presidente
della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede; b. assessore regionale con delega alla protezione civile; c. prefetti
delle province pugliesi o loro delegati; d. rappresentante delle Forze
armate; e. rappresentante delle Forze di polizia; f. presidenti delle
amministrazioni provinciali o loro delegati; g. presidente regionale
dell’ANCI o suo delegato; h. presidente regionale dell’UNCEM o suo delegato; i. direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato; j. direttore
regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato; k. presidente del
Comitato regionale della Croce rossa italiana o suo delegato; l. presidente
del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico regionale o suo delegato; m. un rappresentante per ciascuno dei coordinamenti provinciali delle
associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla l.r. 35/2011,
nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi
coordinamenti; n. un delegato regionale per ciascun ordine degli ingegneri,
degli architetti, degli agronomi e forestali, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e del collegio dei geometri; o. direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) o suo delegato; p.
presidente dell’Unione regionale dei Consorzi di bonifica o suo delegato; q.
dirigente della VIA o suo delegato; r. direttore generale dell’ARIF Puglia o
suo delegato; s. segretario generale delle Autorità di bacino o suo
delegato.
4. In relazione a specifici argomenti posti all’ordine del
giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni
dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e
istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della
protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.
5. Il
Comitato, in particolare: a. formula proposte, per il tramite del
Presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale
degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di
individuarne le priorità e gli indirizzi generali; b. fornisce pareri
preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all’attuazione
dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in
materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché
di previsione e prevenzione di grandi rischi; c. opera in qualità di organo
di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei
programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi
operanti in materia di protezione civile; d. impartisce direttive nella
forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l’organizzazione
strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari
per l’espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli
enti e organismi operanti nel settore; e. promuove l’organizzazione e
l’impiego del volontariato di protezione civile.
6. Il Comitato è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica
cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati
a cura del Presidente del Comitato.
7. Il Comitato si riunisce,
ordinariamente, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente,
salvo che questioni o eventi particolari e urgenti ne richiedano la convocazione
immediata.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza
dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Ai
componenti in carica del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per
la partecipazione.
10. All’Ufficio del Presidente, ai sensi
dell’ articolo 50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è
assegnato personale regionale nei limiti di due unità a cui sono affidate le
funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del
Comitato regionale di protezione civile.
11. Durante le riunioni del
Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un
dipendente regionale in assegnazione al Comitato di protezione civile o ad uno
dei due componenti dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 9Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM) 1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale
delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è istituito il Comitato
operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il Comitato, di seguito denominato
COREM, è nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente del
Servizio regionale di protezione civile, di volta in volta in relazione alla
natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi
di particolare rilevanza che mettono a rischio l’incolumità della popolazione o
l’isolamento prolungato di centri abitati e aziende. 2. Il COREM è così
composto: a. Presidente del Comitato regionale di protezione civile; b.
dirigente del Servizio di protezione civile regionale; c. dirigenti degli
uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali; d. dirigente
del Servizio regionale pianificazione e programmazione delle infrastrutture per
la mobilità; e. Autorità di bacino; f. Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA); g. Agenzia regionale attività irrigue e
forestali (ARIF); h. direzione regionale del Corpo dei vigili del fuoco; i. gestore dei servizi pubblici essenziali; j. coordinamento regionale
del Corpo forestale dello Stato; k. direzione marittima delle Puglie; l.
rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di
volontariato di protezione civile; m. responsabile della struttura
competente in materia di meteorologia; n. responsabile del Servizio
regionale competente in materia di sanità pubblica e dal responsabile del
Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri; o. un
rappresentante indicato dall’ANBI Puglia; p. responsabile regionale Croce
rossa italiana; q. corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
3. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici
compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano
le funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante
del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire
la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il
raccordo con il Centro coordinamento soccorsi attivato dalle prefetture. Alle
riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo
con le amministrazioni dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali
competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di
ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla
tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a
compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico
delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 10Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale 1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui alla lettera b) del comma
1 dell’articolo 2 che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale
e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessità di una
immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle
strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di
quanto previsto all’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, lo stato di crisi
regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva
informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.
2. La dichiarazione
dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica: a. dell’effettiva
eccezionalità dell’evento rispetto all’analisi storico statistica degli eventi
similari sullo stesso territorio; b. della presenza della pianificazione
comunale di emergenza; c. dell’avvenuta attivazione da parte delle autorità
locali delle azioni di protezione civile previste dal piano comunale di
emergenza.
3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e
limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta
regionale o suo delegato: a. provvede, nell’ambito delle attribuzioni
spettanti alla Regione, a disporre l’attuazione degli interventi necessari anche
a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e
nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e
alle altre autorità di protezione civile; b. assume il coordinamento
istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo
appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il
fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei
comitati istituzionali di cui all’articolo 11; c. riconosce alle
Associazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo
18, attivate dalla Regione o dall’ente locale interessato e ai datori di lavoro
dei relativi volontari, i benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 7
agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013).
4. Il Presidente della Giunta
regionale, qualora la gravità dell’evento sia tale per intensità ed estensione
da richiedere l’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 5 della legge
225/1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del
competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e
partecipa alle intese di cui all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone
tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.
5. Per
l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui
al comma 3, la Regione assicura l’immediata disponibilità dei mezzi e delle
strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto
raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile e le
altre strutture operative di protezione civile centrali e periferiche, al
soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare
l’emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’assessore
competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali
e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
Art. 11Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 10, il Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, l’assessore competente si avvale,
assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all’uopo costituiti,
composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi
calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi
urgenti di protezione civile.
2. La Giunta regionale riferisce al
Consiglio regionale annualmente sullo stato d’attuazione di tutti i piani in
corso di realizzazione.
Art. 12Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il
parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di
previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli
altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul
territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli
enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò
preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle
situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. II programma ha
validità triennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli
enti locali all’attività istruttoria del programma.
3. In riferimento
alla previsione, il programma provvede, in particolare: a. alla
caratterizzazione e valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione
civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al
comma 1; b. all’individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui
fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di
evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di
rischio. 4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in
particolare: a. la definizione di criteri di priorità in relazione al
fabbisogno di opere e di progetti d’intervento ai fini di protezione civile; b. le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati
all’applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole
tipologie di rischio; c. l’individuazione delle esigenze di sviluppo e
potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio,
nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di
collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la
trasmissione di informazioni e dati; d. l’accesso ai sistemi di previsione,
messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione
civile (DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale
degli incendi boschivi e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini
regionali sull’innesco e propagazione degli incendi boschivi; e. l’utilizzo
della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le reti previste
dal protocollo d’intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello sviluppo
economico; f. il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del
volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di
protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui
rischi presenti sul territorio regionale.
Art. 13Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui
all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di
emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni
organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle
strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo
regionale di emergenza. 2. Gli indirizzi e il piano regionale di cui al
comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti
preposti e l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel
caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli
indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e
coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o
intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di
cui alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché ogni
altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente.
Gli indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le
eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro
tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano
regionale sono definite, in particolare, le procedure per: a. favorire le
attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a
fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2; b. assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e
degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di
cui lettera b) del comma 1 dell’articolo 2; c. assicurare il concorso
regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 2; d. omogeneizzare le attività coordinandole
su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di
bacino idrografico.
Art. 14Piano regionale in materia di incendi boschivi 1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del
Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei
principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di
incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge
353/2000, contiene, tra l’altro: a. l’individuazione delle aree e dei
periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono
determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei
periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono
essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con
la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore
provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei
vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera
si applicano le sanzioni previste ai commi 6 e 7 dell’articolo 10 della legge
353/2000; b. l’individuazione delle attività formative dirette alla
promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli
incendi boschivi; c. l’individuazione delle attività informative rivolte
alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme
comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo; d. la
programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la
manutenzione e il ripristino di opere per l’accesso al bosco e ai punti di
approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolturali di pulizia e
manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse
provenienti dai fondi statali della legge 353/2000, definite d’intesa con il
Servizio regionale competente in materia forestale; e. un’apposita sezione,
per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti
gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato -
Coordinamento regionale; f. un quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato
annualmente da ciascun comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal
fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo
10 della legge 353/2000; g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra
l’altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo
stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli
individuati nel piano medesimo.
CAPO 2Rete operativa di protezione civile
Sezione 1 Strumenti e strutture operative
Art. 15Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio
delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di
protezione civile previste dalla presente legge provvede il competente Servizio
regionale di protezione civile, nell’ambito del quale opera il Centro funzionale
regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio meteo-idropluviometrico). Il suddetto Servizio opera in
coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di
sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità
pubblica, con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di
rilevanza comunque per la protezione civile.
2. La Regione, per lo
svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, anche previa
stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli organismi deputati, ove
necessario tramite le prefetture, della collaborazione, del supporto e della
consulenza tecnica delle strutture operative di cui alle lettere e) ed f) del
comma 1 dell’articolo 11 della legge 225/1992 e delle seguenti strutture
operanti nel territorio regionale: a. Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b. Corpo forestale dello Stato; c. Corpo delle capitanerie di porto;
d. Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF); e.
Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente; f. Organizzazioni di
volontariato iscritte nell’elenco regionale, di cui all’articolo 18; g.
Croce rossa italiana; h. Consorzi di bonifica; i. Servizio sanitario
regionale; j. ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di
protezione civile; k. Forze armate; l. Forze di polizia; m. Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI); n. Gestore
dei servizi pubblici essenziali.
3. La Regione organizza e implementa la
colonna mobile regionale di protezione civile di cui al comma 4 dell’articolo
18, favorendone l’integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le
strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni
alle quali partecipano anche le province.
Art. 16Intese, accordi e convenzioni 1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese,
accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 15, nonché
con gli ordini professionali e aziende pubbliche e private, anche per assicurare
la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e
personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile agli enti
locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile
possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti
al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di
protezione civile.
Art. 17Formazione e informazione in materia di protezione civile 1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle prefetture, promuove e
coordina, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la
preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati
istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle
organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti
agli ordini professionali, anche attraverso convenzioni ai fini della protezione
civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i
criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei
principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il
Comitato regionale di protezione civile.
2. Le province, ai sensi
dell’ articolo 7 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della
formazione professionale), programmano le attività di cui al comma 1 e, per
sviluppare e diffondere un’adeguata cultura di protezione civile, in concorso
con la Regione e le prefetture: a. favoriscono le attività di informazione
rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle
norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da
assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività
educative nelle scuole; b. promuovono la creazione di una scuola di
protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si
avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell’ambito
del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base
anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della
Giunta regionale.
Sezione 2 Volontariato di protezione civile
Art. 18Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile 1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 266/1991 e con
le disposizioni della l.r. 11/1994, le funzioni ad essa conferite dall’articolo
108 del d.lgs. 112/1998, dalla legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, relativa agli
interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione
civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di
volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza
fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La
Regione provvede al coordinamento e all’impiego del volontariato regionale di
protezione civile iscritto nell’elenco di cui al comma 7, favorendone, anche in
concorso con l’Amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione
alle attività di protezione civile.
4. La Regione istituisce l’elenco
dei medici competenti e delle strutture sanitarie abilitate allo svolgimento
dell’attività sanitaria prevista per legge.
5. La Regione promuove la
costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione
civile, articolata in colonne mobili provinciali in raccordo con le competenti
strutture organizzative delle province interessate, per interventi nell’ambito
del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta
regionale e i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, per
interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
6. La
Regione promuove la costituzione e funzionalità dei coordinamenti provinciali
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quali organismi di
volontariato di secondo livello, così come già istituiti con la l.r. 35/2011.
7. I comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e
all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o
intercomunale.
8. E’ istituito l’elenco regionale del volontariato di
protezione civile articolato in sezioni provinciali. Fanno parte dell’elenco le
organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento
comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della
protezione civile, iscritte nel registro regionale del volontariato istituito
secondo le disposizioni vigenti.
9. I Coordinamenti provinciali delle
Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di protezione civile di cui
al comma 5 sono iscritti di diritto nell’elenco generale regionale del
volontariato.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione
civile, adotta un regolamento recante disposizioni relative: a. alle
modalità e ai presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la
cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall’elenco regionale di cui
al comma 7, nonché alle modalità per l’iscrizione e la cancellazione da tale
elenco delle organizzazioni; b. alle modalità di impiego e di intervento del
volontariato nelle attività di protezione civile; c. ai criteri e alle
modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese, nonché alle
condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all’articolo 19.
Art. 19Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di
protezione civile . La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può
disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti
pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e
dei coordinamenti provinciali delle stesse, di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo
18, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione
e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso
delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica
dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all’uopo
stanziati dagli enti locali.
2. La Regione, con il regolamento di cui
comma 8 dell’articolo 18, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del
rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell’equivalente degli
emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle
organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione
della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all’articolo 18
della legge 225/1992, integrato e modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile): a. in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione
degli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2; b. in
attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di
volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti
stabiliti con il regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 18 e di quanto
previsto in merito dal regolamento di cui all’articolo 18 della legge 225/1992,
integrato e modificato con d.p.r. 194/2001.
4. Ai fini
dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico
della Regione, l’impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al
comma 1 in caso di eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo
2 è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa,
ovvero dagli enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi.
L’autorizzazione regionale è condizione ai fini dell’ammissibilità ai benefici
di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La
Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere
all’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte
nell’elenco regionale di cui al comma 7 dell’articolo 18, operanti
esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il
rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di
protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO 3NORME FINANZIARIE
CAPO 1Disposizioni finanziarie
Art. 20Dotazione e gestione finanziaria 1. Le fonti di finanziamento per l’esercizio 2014 sono costituite da: a.
risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l’espletamento
dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti
previsti nel bilancio regionale autonomo: 1. articolo 8 - UPB 9.2.1 -
capitolo di spesa 531041 - spesa corrente euro 52.600,00;
2. articoli 10 e
11 - UPB 9.2.1 - Capitolo di spesa 531015 - spesa in conto capitale euro 2
milioni;
3. capo II (Rete operativa di protezione civile) del Titolo II -
UPB 9.2.1 - capitoli di spesa bilancio autonomo 531031, 531035 e 531040 - spesa
corrente euro 5 milioni 850 mila;
4. economie vincolate di cui ai capitoli
di spesa 531057 - spesa corrente - e 611020 - spesa in conto capitale;
b.
risorse ordinarie statali per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione
in materia di protezione civile; c. risorse straordinarie statali per
interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992, lo stato di emergenza nel territorio
regionale; d. risorse del Fondo regionale di protezione civile, di cui al
comma 16 dell’articolo 138, della Legge 388/2000; e. risorse comunitarie,
statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed
attività rilevanti per la protezione civile in ambito europeo.
2. Gli
oneri connessi all’attuazione della presente legge per gli esercizi degli anni
successivi trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti nella UPB
9.2.1 del bilancio pluriennale 2014-2016
TITOLO 4DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21Norme transitorie 1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione
continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali.
Art. 22Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a. articolo 5 della l.r.
39/1995, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8
dell’articolo 18; b. gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r.
18/2000.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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