Legge Regionale 9 aprile 2014, n. 18
Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali
Art. 1Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19
1. In deroga a quanto previsto dall’
articolo 9 della legge regionale 6 febbraio
2013, n.7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), gli ambiti
territoriali e i Comuni prorogano, con apposito provvedimento, l’autorizzazione
provvisoria rilasciata in applicazione del medesimo
articolo 9 della l.r.
7/2013, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non
oltre il 6 febbraio 2015, per tutte le strutture per cui, con lo stesso
provvedimento, sia attestata, previa verifica, l’adeguatezza dei servizi
prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale,
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di
edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e
sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di
lavoro.
2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino
al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di
cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in
carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime
strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di
disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento
con l’Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale di riferimento. La
ASL di riferimento, dopo il 6 febbraio 2015, verificato il mancato conseguimento
dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e
riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le
procedure già prescritte dall’
articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.
26 (Interventi in materia sanitaria), come modificato e integrato dagli
articoli
10 e
41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.