Anno 2014
Numero 18
Data 09/04/2014
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 aprile 2014, n. 18

Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali



Art. 1

Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2013, n.7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), gli ambiti territoriali e i Comuni prorogano, con apposito provvedimento, l’autorizzazione provvisoria rilasciata in applicazione del medesimo articolo 9 della l.r. 7/2013, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 6 febbraio 2015, per tutte le strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica, l’adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di lavoro. 

2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l’ente locale di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 6 febbraio 2015, verificato il mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come modificato e integrato dagli articoli 10 e 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.