Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 1Finalità.(1) 1. La Regione Puglia disciplina, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352
(Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati) e dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al
fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i
benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare
la distruzione della specie .
(1) (1) Articolo così sostituito dall'art.1, l.r. 15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: "Art. 1. Finalità. 1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefìci derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.".
Art. 2Modalità di raccolta. 1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi
spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e
per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona detà
superiore ai quattordici anni, in possesso dellapposito permesso di raccolta di
cui allarticolo 3 . (2)
2. È vietata la raccolta dellAmanita Caesarea
allo stato dovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso
genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il
diametro del cappello inferiore a centimetri tre . (3)
3. È invece consentita, a condizione che il
diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie
di piccole dimensioni:
a. Armillaria mellea
b. Cantharellus (tutte le specie)
c. Craterellus cornucopioides
d. Hydnum repandum
e. Tricholoma terreum
f. Calocybe gambosa . (4)
4. È altresì permessa la raccolta di un unico
esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia
gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus
giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.).
4-bis. È consentita la raccolta dei funghi
velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a
opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca
scientifica . (5)
5. Nessun limite di raccolta è posto al
proprietario, allusufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il
nucleo familiare nellàmbito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano
lusufrutto o il possesso.
5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di
raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza .(6)
6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i
funghi sommariamente dal terriccio allatto della raccolta e di trasportarli
solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E vietato in ogni caso luso di
contenitori di plastica (sacchetti).
7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi,
rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato
umifero del terreno, al micelio fungino e allapparato radicale della
vegetazione.
8. È comunque vietato distruggere, calpestare e
danneggiare la flora funginea di qualunque specie.
9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo
il tramonto e fino alle ore sette.
10. È vietata la raccolta e lasportazione, anche
ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le
opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo
restando comunque lobbligo dellintegrale ripristino anche naturalistico dello
stato dei luoghi.
(2) (2) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera a), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi
spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per
specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi
al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso
dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.». (3) (3) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera b), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «2. È vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo
chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il
diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.». (4) (4) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera c), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «3. È invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole
dimensioni, quali il Cantharellus cibarius (galletto) o la Calocybe gambosa
(musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due
centimetri.». (5) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera d), l.r.
15 maggio 2006, n. 14.(6) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera e), l.r.
15 maggio 2006, n. 14.
Art. 3Permesso per la raccolta.
1. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l’elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l’attestato di idoneità scaduto..(7) 2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dellarticolo 2 della L. n. 352/1993 (8) 3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in: a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri; b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri. Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dellottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro (9) 4. [Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante lanno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui allarticolo 10] (10) 5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dellecosistema forestale (11) 6. [I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione] (12)
(10) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 1, lettera d), l.r.
15 maggio 2006, n. 14.(11) Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera e), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono
destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema
forestale.». (12) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 1, lettera f), l.r.
15 maggio 2006, n. 14.(7) Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera a), l.r.
15 maggio 2006, n. 14 è stato nuovamente così
sostituito dalla l.r. 3/2012. art. 1, lett. a ) (8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i
funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di
raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i
funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i
commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di
raccolta.». (9) Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera c), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.».
Art. 4Permessi speciali.(13) [1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei
funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra
di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono
rilasciati a soggetti residenti negli àmbiti territoriali di competenza, per i
quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai
soggetti di cui alla L. n.
352/1993, articolo 2, comma 3. Detti permessi hanno validità annuale e
sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque
non inferiore a euro 103,29]
Art. 5Zone interdette alla raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo
diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in
riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette
dallautorità forestale competente per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali
competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e
nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli
immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
3. Al fine di prevenire nellecosistema forestale
profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la
reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il
bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
medesima, anche su istanza degli enti di cui allarticolo 3, comma 1. Il divieto
è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il
perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.
4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa
al divieto ivi previsto, la
Giunta regionale, su istanza degli enti di cui allarticolo 3,
comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili
per la raccolta dei funghi in tali zone.
5. Nellambito della disciplina e tutela dei
parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali
aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.
6. La raccolta dei funghi può essere interdetta
dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con lapposizione, a
propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato
dallAssessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi
vigenti e recanti lesplicito divieto (14)
7. La Regione, su richiesta dei soggetti
di cui allarticolo 2, comma 3, della L. n. 352/1993, può autorizzare la
costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi
è consentita ai fini economici.
8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli
indicatori e le tabelle di divieto.
9. La Regione
può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di
funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui
allarticolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari
competenti in materia.
10. LAssessore regionale alle risorse
alimentari può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di
funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga
alle disposizioni contenute nel presente articolo (15)
11. In occasione di mostre, di seminari e di
altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il
Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di
raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni
hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.
Art. 6Autorizzazione alla vendita.(16) 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei
è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli
esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei
centri di controllo micologici delle ASL, lattestato didoneità
allidentificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di
specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di
prova finale.
2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei
può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti
ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture
autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nellO.M. 3 aprile 2002 del Ministero
della salute e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come
individuate dallAutorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi
delle ASL.
3. La vendita di funghi epigei spontanei è
consentita previa certificazione davvenuto controllo da parte dei Centri di
controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve
presentare:
a. una sola specie fungina, disposta a singolo
strato;
b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e
in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
c. il certificato davvenuto controllo con il
timbro dellIspettore micologo dellASL recante lindicazione delle generalità e
la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del
quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la
consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per
il consumo;
d. la dichiarazione del raccoglitore
professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.
4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma
3 non si applicano se i funghi sono destinati allautoconsumo
(16) Articolo così sostituito dall'art. 6,
l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «Art. 6. Autorizzazione alla vendita. 1. La vendita dei funghi
freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è
rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno
ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie
locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo
dodici ore.».
Art. 7Sanzioni. 1. Ferma restando lapplicazione delle sanzioni
penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto
dallarticolo 3;
c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di
cui allarticolo 5, comma 1;
d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la
rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui allarticolo 5,
commi 3 e 6;
e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la
violazione delle disposizioni di cui allarticolo 2 (17)
2. Chi con unazione od omissione viola diverse
disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla
presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna
violazione.
3. La violazione di cui alla lettera a) del comma
1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca
delleccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
confisca dellintero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale
che accerta linfrazione.
4. I funghi confiscati, commestibili o non,
devono essere conferiti allAzienda sanitaria locale competente per territorio,
che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.
5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto
allapertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri
mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del
pagamento di euro 258,23.
6. Le violazioni di cui agli articoli da
2 a 5 sono
accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
della legge regionale 31 marzo
1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata
al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti laccettazione, il verbalizzante
ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani
proprie, a norma del comma 2 dellarticolo 138 del codice di procedura civile.
6-bis. Per la violazione di cui allarticolo 6,
commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di
euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la
confisca e distruzione dellintero prodotto. Alla confisca procede direttamente
il personale che accerta linfrazione. I funghi confiscati, commestibili e non,
devono essere conferiti allASL competente per territorio, che provvederà alla
loro distruzione previa compilazione del verbale (18)
7. Loriginale del verbale è trasmesso dal
verbalizzante alla Regione Puglia,
che definisce lazione sanzionatoria ai sensi della L. n. 689/1981 e della L.R.
n. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa allente di cui
allarticolo 3 competente per territorio.
8. I proventi rivenienti dallazione
sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui allarticolo 3,
competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e
miglioramento dellecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui
allarticolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati
dallAssessorato alle risorse alimentari (19)
(17) (17) Comma così sostituito dall'art. 7,
comma 1, lettera a), l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il
fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) euro 25,82 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b) euro 25,82 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto
dall'articolo 3;
c) euro 51,65 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di
cui all'articolo 5, comma 1;
d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la
rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5,
commi 3 e 6;
e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.». (18) Comma aggiunto dall'art.7,
comma 1, lettera b), l.r.
15 maggio 2006, n. 14.(19) Comma così sostituito dall'art. 7,
comma 1, lettera c),l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente
devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso -
patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento
dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo
9.».
Art. 8Vigilanza. 1. La vigilanza sullapplicazione della presente
legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le
rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi
carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di
polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di
prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e
agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero
della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono
possedere i requisiti di cui allarticolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931,
n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
2. La vigilanza è altresì esercitata dai
dipendenti della Regione Puglia,
delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i
rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.
Art. 9Educazione e informazione.
1. La Regione, le province, i comuni, le
Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e
nutrizione (S.I.A.N.), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza
nazionale e regionale promuovono lorganizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che
riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla
raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.
2. La Regione
Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione
delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di
altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e
informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo
scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro
importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i
divieti posti dalla normativa vigente.
3. La Regione
Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al
comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi
che possono essere raccolti.
Art. 10Centro di controllo micologico.
1. Nellambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è
organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dellarticolo 9 della L. n.
352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato
micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni
micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti
universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo
funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di
controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma
del D.M. n. 686/1996 del
Ministro della sanità o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento
periodico con cadenza annuale (20)
(20) Comma così sostituito dall'art. 8,
l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Nell'àmbito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai
sensi dell'articolo 9 della L. n.
352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato
micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni
micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti
universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo
funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente.».
Art. 11Formazione dei micologi.
1. Per la formazione e laggiornamento dei
micologi, lorganizzazione gestionale dei corsi è affidata allUniversità degli
studi, agli enti pubblici e alle ASL (21)
2. A norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della
sanità, la
Giunta regionale, su proposta dellAssessore alle risorse
agroalimentari, dintesa con lAssessore alla salute, disciplina
lorganizzazione dei corsi e autorizza listituzione degli stessi (22)
3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono
istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza
al Presidente della Giunta regionale (23)
(21) Comma così sostituito dall'art. 9,
comma 1, l.r.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei
corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende
sanitarie locali.». (22) Comma così sostituito dall'art. 9,
comma 1, l.r. 15 maggio 2006, n.
14. Il testo originario era così formulato: «2. A norma del D.M. 29 novembre 1996, n. 686
del Ministro della sanità, la
Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e
autorizza l'istituzione degli stessi.». (23) Comma così sostituito dall'art. 9,
comma 1, l.r. 15 maggio 2006, n.
14. Il testo originario era così formulato: «3. Gli enti di cui al comma
1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza
al Presidente della Giunta regionale.».
Art. 12Specie commercializzabili.(24) 1. È consentita la raccolta e la
commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui allallegato I del
D.P.R. n. 376/1995,
successivamente integrato con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1211 oltre che delle
seguenti specie:
- Calocybe gambosa
- Agricus macrosporus
- Russula aurea
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius semisanguifluus
- Clitocybe gibba
- Lyophyllum connatum
- Lepista nuda
- Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L.
candidus.
(24) Vedi l’art. 10 della l.r. 14/2006 che così dispone: “La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con
proprio provvedimento, la precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo
1997, n. 1211.”
Art. 12 bisFunghi conservati. (25) 1. Per quanto attiene la denominazione di funghi secchi, il confezionamento,
il trattamento e letichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a
quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995
Art. 13Norma finanziaria. 1. I proventi derivanti dallazione sanzionatoria
sono introitati sul capitolo n. 1012015 Entrate derivanti da infrazioni a norme
relative alle tasse e dal recupero di notifiche del bilancio di previsione
della Regione Puglia per lesercizio
finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti
di cui allarticolo 3, comma 1, della presente legge.
2. I proventi di cui al comma 1 possono essere
impegnati ad avvenuto accertamento delleffettivo introito.
2-bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla
Giunta regionale dallAssessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai
permessi rilasciati (26)
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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