Anno 2014
Numero 26
Data 20/05/2014
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 26

Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono dei suoli agricoli



Art. 1

Finalità


1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. 

2. Ai fini della presente legge si intende: 
a. per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola; 
 
b. per il consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione, l’edificazione e la cementificazione. 

3. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile. 



Art. 2

Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici


1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano, nell’ambito dei beni immobili, l’elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 

2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore dei giovani imprenditori agricoli, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine titulo. 

3. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici, predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo. 



Art. 3

Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori 


1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, unitamente allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Le strutture regionali competenti in materia, conformemente alle previsioni contenute al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e al comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 23/2011, provvedono all’emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), dei terreni contenuti in tali elenchi e idonei al conferimento a giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni, singoli o associati. 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell’ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013. 

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate alla Regione per l’inserimento nell’inventario previsto al comma 1 dell’articolo 2. 

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 2, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile della Regione, è disposta conformemente ai principi contenuti nella l.r. 27/1995 e nella legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e secondo le procedure per l’utilizzo dei beni immobili regionali previste nel regolamento regionale 23/2011

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono prevedere esclusivamente l’affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni e con priorità ai giovani al primo insediamento. Le locazioni devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto. 



Art. 4

Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli 


1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell’impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all’agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico devono essere preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, devono essere attivate le procedure di cui all’articolo 16 della l. 203/82.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all’assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata non inferiore a euro 5 mila e non superiore a euro 50 mila e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.