Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 26 Disposizioni
per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono
dei suoli agricoli
Art. 1Finalità 1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della
Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio
2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la
conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile,
determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del
paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione
delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.
2. Ai fini della
presente legge si intende: a. per superficie agricola: i terreni qualificati
tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi
agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque
libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola; b. per il consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto
di interventi che ne determinano l’impermeabilizzazione, l’urbanizzazione,
l’edificazione e la cementificazione.
3. La Regione e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle
politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del
consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l’effettivo utilizzo
agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle
coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in
agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.
Art. 2Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici 1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Assessorati
regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano,
nell’ambito dei beni immobili, l’elenco annuale dei terreni agricoli e a
vocazione agricola, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati,
idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in
forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
2.
Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali
individuati negli appositi elenchi a favore dei giovani imprenditori agricoli,
la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall’ articolo 3 del
regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni
immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a
contrastare i fenomeni di occupazione sine titulo.
3. Entro e non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, previa
definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici,
predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di
proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema
informativo.
Art. 3Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori 1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2,
unitamente allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Le strutture regionali
competenti in materia, conformemente alle previsioni contenute al comma 1
dell’ articolo 18 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del
demanio e del patrimonio regionale) e al comma 1 dell’ articolo 5 del regolamento
regionale 23/2011, provvedono all’emanazione degli avvisi pubblici per la
concessione o locazione ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui
contratti agrari), dei terreni contenuti in tali elenchi e idonei al
conferimento a giovani agricoltori di età inferiore a quarant’anni, singoli o
associati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a
vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell’ambito dei quali
individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico,
alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o
associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE)
1305/2013.
3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono
pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate
alla Regione per l’inserimento nell’inventario previsto al comma 1 dell’articolo
2.
4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione
agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 2, appartenenti
al demanio o al patrimonio disponibile della Regione, è disposta conformemente
ai principi contenuti nella l.r. 27/1995 e nella legge regionale 5 febbraio
2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e secondo le
procedure per l’utilizzo dei beni immobili regionali previste nel regolamento
regionale 23/2011.
5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono
prevedere esclusivamente l’affidamento in concessione o locazione dei terreni di
proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a
quarant’anni e con priorità ai giovani al primo insediamento. Le locazioni
devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente
alla durata del rapporto.
Art. 4Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli
agricoli 1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli
interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla
coltivazione, all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli
funzionali alla conduzione dell’impresa agricola, alle attività di
trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e
animali, all’agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all’articolo
2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico
devono essere preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel
caso di locazione, devono essere attivate le procedure di cui all’articolo 16
della l. 203/82.
2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione
agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica
all’assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata
non inferiore a euro 5 mila e non superiore a euro 50 mila e la sanzione
accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e
autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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