Anno 2014
Numero 8
Data 18/04/2014
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Bollettino n° 54 Supplemento pubblicato il 23-04-2014
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Regolamento Regionale 18 aprile 2014, n. 8

Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 590 del 8/04/2014 di adozione del Regolamento;


EMANA



Il seguente Regolamento:

 




Art. 1

Finalità e ambito di applicazione 


Il presente regolamento porta il codice deontologico e di comportamento del personale della Polizia locale delle amministrazioni operanti nella Regione Puglia. 



Art. 2

Disposizioni generali di comportamento 


1. Il personale di Polizia locale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente l’Ente con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

2. Nell’espletamento dei propri compiti, ogni appartenente al Corpo di Polizia locale rispetta la legge, i regolamenti e le disposizioni dell’Ente e cura esclusivamente l’interesse pubblico.

3. E’ fatto obbligo al personale di Polizia locale di:

- agire con imparzialità, diligenza, lealtà, buona condotta e senso di responsabilità, evitando di operare direttamente nei casi di conflitto di interessi;

- mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti dei cittadini e astenersi da comportamenti e contegni che possano arrecare danno all’ente e al servizio;

- non utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispone per ragione di ufficio;

- promuovere interventi preventivi sui fenomeni di disagio, malessere e degrado al fine di garantire la vivibilità delle città in coerenza con i livelli di sicurezza dalla civile convivenza;

- corrispondere alle urgenze dei cittadini offrendo assistenza con disponibilità a quanti facciano richiesta di informazioni, indicazioni e altre notizie;

- salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge e, in caso di necessità, utilizzare la lingua straniera conosciuta o richiedere l’ausilio di un interprete;

- fornire il proprio nome quando richiesto, salvo casi eccezionali, in cui potrà fornire il numero di matricola;

- qualificarsi subito esibendo la tessera di servizio quando si opera in abito civile;

- osservare il divieto di fumare durante i servizi esterni in spazi pubblici, nonché nei luoghi di lavoro, ivi compresi i veicoli di servizio;

- mettere in atto tutte le azioni che possano essere utili a misure di protezione, di dissuasione, di controllo e gestione delle situazioni di emergenza;

- astenersi dal porre in essere ogni comportamento che contrasti con i compiti e le finalità del Corpo di Polizia locale. 




Art. 3

Imparzialità


1. Il personale di Polizia locale, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. 

2. Il personale di Polizia locale nell’esercizio dei suoi compiti respinge ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. In tal caso, l’operatore riferisce per iscritto al suo Comandante e al Sindaco o al Presidente dell’Ente di appartenenza. 



Art. 4

Cura della persona e obbligo di indossare l’uniforme 


1. E’ fatto obbligo al personale di Polizia locale di indossare l’uniforme con cura e decoro e avere cura della persona. 

2. E’ consentito ai singoli appartenenti fregiare le uniformi con le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d’uso, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e i distintivi di specialità inerenti il servizio prestato nel Corpo. 

3. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all’uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. È tassativamente vietata, durante il servizio, l’applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile l’uso di orecchini. Il personale pone particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l’uso di ogni tipo di monile che alteri l’uniforme. 



Art. 5

Veicoli ed apparecchiature in dotazione 


1. Il personale che ha in consegna strumenti e apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto a usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al comando ogni malfunzionamento. 

2. Il personale che ha in consegna, in qualità di conducente, un veicolo di servizio deve condurlo con perizia e accortezza, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, salvo casi di necessità connessi all’espletamento del servizio, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

3. Il conducente del veicolo, a parità di grado, svolge le funzioni di “capo-pattugliawe assume le responsabilità del buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all’espletamento del servizio di pattuglia, nonché l’obbligo di trasmettere alla centrale gli “stati” di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute. 

4. Le incombenze suddette spettano al superiore in grado, quando presente, o all’Agente istruttore. 

5. L’incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo. 



Art. 6

Tessera e distintivi di servizio 


1. Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco avente le caratteristiche previste dal regolamento regionale.

2. La tessera è esibita a ogni richiesta di conferma di qualifica e nei casi in cui il servizio è prestato in abiti civili prima di qualificarsi.

3. La tessera di riconoscimento è:
- conservata con cura;
- innovata nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;
- portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- restituita all’atto della cessazione dal servizio.

4. Al personale della Polizia locale è assegnata una placca di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all’altezza del petto sulla parte sinistra dell’uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale.

5. L’uso di tali dotazioni da parte del personale della Polizia locale è limitato ai servizi d’istituto, agli orari di servizio e al territorio di propria competenza; ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.  



Art. 7

Rapporti interni al Corpo 


1. I rapporti funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati a rispetto e cortesia reciproci, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità. 

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento reciproci nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l’autorità e il prestigio di essi. 



Art. 8

Celebrazioni 


1. Salvo diversa disposizione del Comandante, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L’assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali da comunicare preventivamente. 




Art. 9

Saluto 


1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori in grado, è un dovere per gli appartenenti al Corpo. 

2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, così come è forma di cortesia il saluto verso il personale appartenente alla Polizia locale di altra Amministrazione, nonché alle Forze di Polizia statali. 

3. II personale è dispensato dal saluto quando: 
- sta effettuando la regolamentazione manuale del traffico; 
- è a bordo di motocicli o autoveicoli in marcia; 
- è inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, o a quello regionale o alla bandiera nazionale. 

4. Il saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti: 
- alla Bandiera Nazionale; 
- al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con Medaglia d’Oro al Valor Militare e Civile; 
- al Capo dello Stato ed ai capi di Stato esteri; 
- ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; 
- al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori; 
- al Sindaco ed Assessori; 
- alle Autorità civili, giudiziarie, militari, statali, regionali, provinciali e comunali nonché alle Autorità religiose. 




Art. 10

Forme di saluto 


1. Saluto da fermo a capo coperto 
 
Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell’occhio destro; la mano sulla linea dell’avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l’indice a contatto dell’orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato. 

2. Saluto da fermo a capo scoperto 
 
Il saluto si esegue senza particolari formalità e analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili. 
Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme, anche se in uniforme. Nel caso in cui vi siano più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano nella qualifica. 



Art. 11

Rapporti esterni 


1. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato. 

2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, mantiene in ogni momento il necessario riserbo sull’attività d’istituto ed evita dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l’Amministrazione ed il Corpo. 

3. Gli appartenenti al Corpo osservano il segreto d’ufficio e si astengono dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. 

4. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l’attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell’ambito delle varie responsabilità organizzative. 

5. E’ fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato. 



Art. 12

Regali e altre utilità 


1. E’ fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere per sé o per altri, o di accettare, anche in occasione di festività, regali o altre utilità. 

2. E’ fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere, per sé o per altri, o accettare, regali o altre utilità da un subordinato o sovraordinato in grado, e da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi. 



Art. 13

Comportamento in servizio 


1. Il personale di Polizia locale, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria competenza. 

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il personale di Polizia locale limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 

3. Il personale di Polizia locale non utilizza a fini privati, materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio; salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta persone estranee all’amministrazione, ad eccezione di soggetti tratti in arresto o denunciati. 

4. Il personale di Polizia locale non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. 



Art. 14

Comportamento nella vita sociale 


1. Il personale di Polizia locale non sfrutta la posizione che ricopre nell’Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione. 



Art. 15

Obbligo di comunicazione 


1. Ciascun appartenente al Corpo o Servizio di Polizia locale è tenuto a comunicare, formalmente, al Sindaco o al Presidente dell’Ente di appartenenza e al proprio Comandante, la richiesta di rinvio a giudizio o l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a suo carico. 



Art. 16

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 


1. Il personale di Polizia locale comunica al proprio Comandante o, nel caso trattasi del Comandante al Sindaco o al Presidente dell’Ente di appartenenza, l’adesione ad associazioni dichiarando la non sussistenza di conflitti di interesse tra gli scopi sociali e l’attività istituzionale. 

2. l personale di Polizia locale non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi o utilità. 



Art. 17

Violazione del Codice deontologico 


1. La violazione delle norme del presente codice deontologico e di comportamento da parte del personale di Polizia locale, determina l’applicazione di sanzioni disciplinari secondo le modalità ed i criteri indicati nel Codice di disciplina dell’Ente di appartenenza. 



Art. 18

Clausola dì rinvio 


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.