Regolamento Regionale 18 aprile 2014, n. 8 Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004,
n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 590 del 8/04/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Finalità e ambito di applicazione Il presente regolamento porta il codice deontologico e di comportamento del
personale della Polizia locale delle amministrazioni operanti nella Regione
Puglia.
Art. 2Disposizioni generali di comportamento 1. Il personale di Polizia locale conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente l’Ente con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
2. Nell’espletamento dei propri compiti, ogni appartenente al
Corpo di Polizia locale rispetta la legge, i regolamenti e le disposizioni
dell’Ente e cura esclusivamente l’interesse pubblico.
3. E’ fatto
obbligo al personale di Polizia locale di:
- agire con imparzialità,
diligenza, lealtà, buona condotta e senso di responsabilità, evitando di operare
direttamente nei casi di conflitto di interessi; - mantenere un
atteggiamento di cortesia nei confronti dei cittadini e astenersi da
comportamenti e contegni che possano arrecare danno all’ente e al servizio;
- non utilizzare a fini personali le informazioni di cui dispone per ragione
di ufficio; - promuovere interventi preventivi sui fenomeni di disagio,
malessere e degrado al fine di garantire la vivibilità delle città in coerenza
con i livelli di sicurezza dalla civile convivenza; - corrispondere alle
urgenze dei cittadini offrendo assistenza con disponibilità a quanti facciano
richiesta di informazioni, indicazioni e altre notizie; - salutare sempre la
persona che lo interpella o a cui si rivolge e, in caso di necessità, utilizzare
la lingua straniera conosciuta o richiedere l’ausilio di un interprete; -
fornire il proprio nome quando richiesto, salvo casi eccezionali, in cui potrà
fornire il numero di matricola; - qualificarsi subito esibendo la tessera di
servizio quando si opera in abito civile; - osservare il divieto di fumare
durante i servizi esterni in spazi pubblici, nonché nei luoghi di lavoro, ivi
compresi i veicoli di servizio; - mettere in atto tutte le azioni che
possano essere utili a misure di protezione, di dissuasione, di controllo e
gestione delle situazioni di emergenza; - astenersi dal porre in essere ogni
comportamento che contrasti con i compiti e le finalità del Corpo di Polizia
locale.
Art. 3Imparzialità 1. Il personale di Polizia locale, nell’adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l’amministrazione da cui dipende.
2. Il personale di
Polizia locale nell’esercizio dei suoi compiti respinge ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. In tal caso, l’operatore
riferisce per iscritto al suo Comandante e al Sindaco o al Presidente dell’Ente
di appartenenza.
Art. 4Cura della persona e obbligo di indossare l’uniforme 1. E’ fatto obbligo al personale di Polizia locale di indossare l’uniforme con
cura e decoro e avere cura della persona.
2. E’ consentito ai singoli
appartenenti fregiare le uniformi con le decorazioni al valore civile e
militare, applicate secondo le consuete modalità d’uso, le onorificenze
riconosciute dallo Stato Italiano e i distintivi di specialità inerenti il
servizio prestato nel Corpo.
3. È fatto divieto di portare ogni altro
distintivo o apportare qualunque modifica all’uniforme o al grado se non
preventivamente autorizzato dal Comandante. È tassativamente vietata, durante il
servizio, l’applicazione di piercing visibili e, per il personale maschile l’uso
di orecchini. Il personale pone particolare cura affinché l’acconciatura dei
capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente
usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la
dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l’uso di
ogni tipo di monile che alteri l’uniforme.
Art. 5Veicoli ed apparecchiature in dotazione 1. Il personale che ha in consegna strumenti e apparecchiature tecniche, o che
ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto a usarli correttamente ai fini del
servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al comando
ogni malfunzionamento.
2. Il personale che ha in consegna, in qualità di
conducente, un veicolo di servizio deve condurlo con perizia e accortezza, nel
rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, salvo casi di necessità
connessi all’espletamento del servizio, curandone la buona tenuta e segnalando
ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Il
conducente del veicolo, a parità di grado, svolge le funzioni di
“capo-pattugliawe assume le responsabilità del buon uso del mezzo e delle
dotazioni operative necessarie all’espletamento del servizio di pattuglia,
nonché l’obbligo di trasmettere alla centrale gli “stati” di servizio
predisposti, secondo le disposizioni ricevute.
4. Le incombenze suddette
spettano al superiore in grado, quando presente, o all’Agente istruttore.
5. L’incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave
giustificato motivo.
Art. 6Tessera e distintivi di servizio 1. Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento
a firma del Sindaco avente le caratteristiche previste dal regolamento
regionale.
2. La tessera è esibita a ogni richiesta di conferma di
qualifica e nei casi in cui il servizio è prestato in abiti civili prima di
qualificarsi.
3. La tessera di riconoscimento è:
- conservata con
cura; - innovata nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo; -
portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- restituita all’atto della cessazione dal servizio. 4. Al personale
della Polizia locale è assegnata una placca di servizio, recante il numero di
matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all’altezza del petto
sulla parte sinistra dell’uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia
Stradale.
5. L’uso di tali dotazioni da parte del personale della
Polizia locale è limitato ai servizi d’istituto, agli orari di servizio e al
territorio di propria competenza; ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.
Art. 7Rapporti interni al Corpo 1. I rapporti funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati a
rispetto e cortesia reciproci, allo scopo di conseguire il massimo livello di
collaborazione tra i diversi gradi di responsabilità.
2. Gli
appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di
comportamento reciproci nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o
menomare in qualunque modo l’autorità e il prestigio di essi.
Art. 8Celebrazioni 1. Salvo diversa disposizione del Comandante, la partecipazione del personale
alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L’assenza è giustificata
solo se dettata da improrogabili necessità personali da comunicare
preventivamente.
Art. 9Saluto 1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le
rappresentano, nonché verso i superiori in grado, è un dovere per gli
appartenenti al Corpo.
2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un
atto di cortesia, così come è forma di cortesia il saluto verso il personale
appartenente alla Polizia locale di altra Amministrazione, nonché alle Forze di
Polizia statali.
3. II personale è dispensato dal saluto quando: -
sta effettuando la regolamentazione manuale del traffico; - è a bordo di
motocicli o autoveicoli in marcia; - è inquadrato in drappello di scorta al
gonfalone civico, o a quello regionale o alla bandiera nazionale.
4. Il
saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti: - alla Bandiera
Nazionale; - al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con
Medaglia d’Oro al Valor Militare e Civile; - al Capo dello Stato ed ai capi
di Stato esteri; - ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; - al Capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori; - al Sindaco ed Assessori; - alle Autorità civili, giudiziarie,
militari, statali, regionali, provinciali e comunali nonché alle Autorità
religiose.
Art. 10Forme di saluto 1. Saluto da fermo a capo coperto Il saluto si esegue portando la mano
destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra
dell’occhio destro; la mano sulla linea dell’avambraccio con il palmo rivolto
verso il basso, le dita unite e tese, l’indice a contatto dell’orlo della
visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.
2. Saluto da fermo a capo scoperto Il saluto si esegue senza
particolari formalità e analogamente lo si effettua senza formalità quando si
indossano gli abiti civili. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle
medesime forme, anche se in uniforme. Nel caso in cui vi siano più operatori non
inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato
in grado o il più anziano nella qualifica.
Art. 11Rapporti esterni 1. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate esclusivamente dal
Comandante o da un suo delegato.
2. Il personale, in relazione alla
particolarità della propria funzione, mantiene in ogni momento il necessario
riserbo sull’attività d’istituto ed evita dichiarazioni pubbliche che ledano il
necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l’Amministrazione ed il
Corpo.
3. Gli appartenenti al Corpo osservano il segreto d’ufficio e si
astengono dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività
amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano
venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
4.
In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento
amministrativo, tutte le notizie inerenti l’attività del Corpo di Polizia Locale
sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell’ambito delle varie
responsabilità organizzative.
5. E’ fatto divieto di fornire notizie
sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione
del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.
Art. 12Regali e altre utilità 1. E’ fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere per sé o per
altri, o di accettare, anche in occasione di festività, regali o altre utilità.
2. E’ fatto divieto al personale di Polizia locale di chiedere, per sé o
per altri, o accettare, regali o altre utilità da un subordinato o sovraordinato
in grado, e da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre
regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto
grado, o conviventi.
Art. 13Comportamento in servizio 1. Il personale di Polizia locale, salvo giustificato motivo, non ritarda né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni
di propria competenza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
personale di Polizia locale limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il personale di Polizia locale non utilizza
a fini privati, materiali o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio;
salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e
non vi trasporta persone estranee all’amministrazione, ad eccezione di soggetti
tratti in arresto o denunciati.
4. Il personale di Polizia locale non
accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Art. 14Comportamento nella vita sociale 1. Il personale di Polizia locale non sfrutta la posizione che ricopre
nell’Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti
privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro
funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione.
Art. 15Obbligo di comunicazione 1. Ciascun appartenente al Corpo o Servizio di Polizia locale è tenuto a
comunicare, formalmente, al Sindaco o al Presidente dell’Ente di appartenenza e
al proprio Comandante, la richiesta di rinvio a giudizio o l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari a suo carico.
Art. 16Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Il personale di Polizia locale comunica al proprio Comandante o, nel caso
trattasi del Comandante al Sindaco o al Presidente dell’Ente di appartenenza,
l’adesione ad associazioni dichiarando la non sussistenza di conflitti di
interesse tra gli scopi sociali e l’attività istituzionale.
2. l
personale di Polizia locale non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi o
utilità.
Art. 17Violazione del Codice deontologico 1. La violazione delle norme del presente codice deontologico e di comportamento
da parte del personale di Polizia locale, determina l’applicazione di sanzioni
disciplinari secondo le modalità ed i criteri indicati nel Codice di disciplina
dell’Ente di appartenenza.
Art. 18Clausola dì rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia
alle disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39, e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
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