Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014
CAPO I Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2014
Art. 1Finalità 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2014, approvato con legge regionale 30 dicembre 2013, n. 46
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014-2016 della Regione Puglia), sono introdotte le variazioni necessarie ad
assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di
cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto
generale dell’esercizio 2013 nonché le variazioni ritenute necessarie in
relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo
finanziario attivo già iscritto per euro 5.620.726.728,59 nella parte entrata
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, viene rideterminato in euro
6.053.305.108,91. Il maggior saldo finanziario, pari a euro 432.578.380,32, al
netto delle maggiori occorrenze del Fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate, pari a euro 313.103.491,37, trova applicazione nell’ambito delle
variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A) e
B) alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità
previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei
residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della definitiva
determinazione dell’avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento
e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa 1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo
dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2014 risulta rideterminato, sia per l’entrata che per la
spesa, in euro 23.139.116.339,27 in termini di competenza e in euro
32.074.817.137,44 in termini di cassa.
Art. 3Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate 1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo
1110060 del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 è incrementato dell’importo
di euro 313.103.491,37.
2. Per l’esercizio 2014 la dotazione finanziaria complessiva del
fondo di cui al comma 1 è pari ad euro 5.660.268.683,96.
CAPO II
Art. 4Ristrutturazione del debito regionale 1. La Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni di cui al comma 2,
assume le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla contestuale
chiusura delle operazioni in derivati a esse riferite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, ed è autorizzata ad effettuare, con delibera da
comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, le conseguenti variazioni
al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia. La
comunicazione è disposta ai sensi dell’ articolo
42, comma 6 ter, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), come introdotto dall’ articolo
5 della legge regionale 10 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino
degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).
2. Ai
fini delle valutazioni previste dal predetto articolo 45 del d.l. 66/2014, le
strutture regionali sono autorizzate ad avvalersi dell’intermediazione
finanziaria e dell’assistenza legale e tecnica richieste dalle operazioni di
definizione del riacquisto del prestito obbligazionario identificato con il
codice ISIN XS0162062888, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari ad
euro 870 milioni con scadenza 6 febbraio 2023, e della contestuale estinzione
anticipata del collegato contratto in strumenti finanziari derivati.
3.
Le spese derivanti dall’attività di intermediazione finanziaria a cura di uno o
più specialisti in titoli di stato individuati dal Ministero dell’economia e
delle finanze sono imputate, in termini di competenza e cassa, al capitolo di
spesa di nuova istituzione, nell’ambito della U.P.B. 06.02.02 “Oneri di gestione
finanziaria”, n. 1121015, denominato “Spese per l’intermediazione finanziaria
nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al
comma 5, lettera b), dell’articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla l. 89/2014”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2014 di euro 1 milione.
4. Le spese derivanti
dall’assistenza legale e tecnica della Regione Puglia per la definizione delle
attività di cui al comma 1 sono imputate sugli ordinari stanziamenti di bilancio
a valere sul capitolo di spesa n. 1312 “ Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi“, della U.P.B.
00.04.01 “Avvocatura regionale”, del corrente esercizio finanziario.
Art. 5Norma di interpretazione autentica dell’articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 1. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo
54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
della Regione Puglia), si interpreta nel senso che lo “svolgimento degli
incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe
caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario” deve
intendersi prestato presso gli stessi enti previsti per i revisori dei conti
nella medesima lettera c), ovvero presso province, comuni superiori a
cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università
pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.
Art. 6Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle Comunità montane ai
sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) 1. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione
del decreto di estinzione di ciascuna Comunità montana, è autorizzata a
effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci
giorni, le occorrenti variazioni al Bilancio di previsione annuale e pluriennale
della Regione Puglia. La comunicazione è disposta ai sensi dell’ articolo
42, comma 6 ter, della l.r. 28/2001, come introdotto dall’ articolo
5 della l.r. 19/2013.
2. L’avanzo di amministrazione risultante alla
data di estinzione di ciascuna Comunità montana è destinato per il 50 per cento
del relativo ammontare al finanziamento del capitolo di spesa di nuova
istituzione n. 1110067, denominato “Fondo svalutazione crediti - soppresse
Comunità montane”, U.P.B. 06.02.01, e per il restante 50 per cento al
finanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1110099, denominato
“Fondo passività pregresse - soppresse Comunità montane”, U.P.B. 06.02.01.
3. I titolari delle U.P.B. in cui sono allocati i capitoli di entrata e
di spesa, come istituiti ai sensi del comma 1, provvedono all’assunzione degli
atti di gestione a valere sulle suddette risorse.
Art. 7Integrazioni alla l.r. 36/2008
“8 bis. I beni
immobili di cui al comma 8 di seguito elencati, in quanto strumentali
all’esercizio di funzioni e servizi comunali, sono trasferiti ai Comuni
territorialmente competenti alla loro gestione: a) complesso archeologico
“Casalene” - Bovino (Foggia); b) n. 2 locali adibiti a cabine elettriche -
Carlantino (Foggia); c) strade, fogna, acqua e illuminazione zona P.I.P. -
Santeramo in Colle (Bari) d) fontanile rurale - Corato (Bari); e)
depuratore zona artigianale - Santeramo in Colle (Bari); f) centro pilota
per la trasformazione del siero - Gioia del Colle (Bari). Il trasferimento è
disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di
proprietà.
8 ter. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati
sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti per l’esercizio di loro
funzioni e servizi, a richiesta degli stessi: a) struttura turistica -
Ostello - Carlantino (Foggia); b) struttura turistica - Castelnuovo della
Daunia (Foggia); c) struttura turistica - Roseto Valfortore (Foggia); d)
struttura turistica - Volturino (Foggia); e) struttura turistica - Volturara
Appula (Foggia); f) struttura turistica - posto di ristoro “Lago Pescara” -
Biccari (Foggia).
Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente
della Giunta Regionale a valere di titolo di proprietà.
8 quater. I
trasferimenti di cui ai commi “8 bis” e “8 ter” sono disposti previa verifica
della insussistenza di pendenze a carico dei comuni interessati nei confronti
della soppressa comunità montana per debiti accertati dalla gestione
commissariale di liquidazione. Agli stessi comuni è consentito, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regolarizzare la propria posizione debitoria mediante accreditamento
delle somme accertate presso la Tesoreria della Regione Puglia o, ove ancora
sussistente, della Gestione commissariale.”.
Art. 8Contribuzione straordinaria in favore degli organi di liquidazione delle
comunità montane 1. Al fine di consentire il completamento delle attività di regolarizzazione e
sistemazione ca tastale degli immobili appartenenti alle cessate comunità montane
per il successivo trasferimento al patrimonio regionale in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 4 dell’ articolo
5 bis della l.r. 36/2008, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa n. 1710, denominato
“Contributo straordinario in favore dell’organo di liquidazione delle comunità
montane regionali per il completamento delle attività di regolarizzazione
catastale - Art. 8 l.r. 37/2014, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila.
Art. 9Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 1. Al fine di dare copertura alle spese sostenute nell’anno 2013 dagli enti del
Servizio sanitario regionale (SSR), in anticipazione per conto dello Stato,
relative alle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è
istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2014,
nell’ambito della U.P.B. 05.08.01, il capitolo di spesa n. 742014, denominato
“Anticipazione costi l. 210/1992 complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, con
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 21 milioni
e 900 mila.
Art. 10Finanziamento e anticipazioni agli enti del SSR 1. Alle aziende ospedaliere e agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) pubblici è corrisposto mensilmente un acconto pari al 98 per
cento di un dodicesimo dei tetti massimi, previsti dai Documenti di indirizzo
economico finanziario (DIEF) annuali, di remunerazione dell’assistenza
ospedaliera e ambulatoriale e somministrazione farmaci erogata a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Alle aziende ospedaliere e agli
IRCCS pubblici è corrisposto mensilmente un acconto pari ad un dodicesimo dei
tetti massimi di remunerazione per le funzioni non tariffate.
3. Il conguaglio fra l’ammontare massimo riconosciuto e gli
acconti erogati è subordinato alla verifica delle prestazioni sulla base degli
importi registrati nel Sistema informativo regionale.
4. Con riferimento
alle funzioni non tariffate le aziende ospedaliere e gli IRCCS pubblici devono
predisporre puntuale rendicontazione vistata dal collegio sindacale.
5.
In analogia a quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale 5
ottobre 2001, n. 1392 (Documento di indirizzo economico-funzionale del SSR per
il 2001 (DIEF-SAN 2001) e Obiettivi funzionali per la programmazione triennale
2001-2003: Assegnazione alle aziende USL, alle aziende ospedaliere, agli EE e
IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul FSR 2001), le diposizioni di cui
ai commi 1 e 2 sono estese anche agli enti ecclesiastici e IRCCS privati.
L’erogazione del conguaglio fra l’ammontare massimo riconosciuto e gli acconti
erogati agli enti ecclesiastici e IRCCS privati è subordinata alla
certificazione da parte delle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti delle prestazioni e delle funzioni non tariffate degli enti
ecclesiastici e IRCCS privati.
6. L’articolo
22 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002), è abrogato.
Art. 11Formazione continua in medicina ECM 1. Al fine di sostenere le spese per l’aggiornamento dei professionisti operanti
in sanità allo scopo di rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del
servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale (E.C.M.) è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 05.07.01, il capitolo di
spesa n. 711056, denominato “Spese connesse alla realizzazione degli interventi
formativi ECM, legge 388/2000, art. 92, co.5 e legge 244/2007, art. 2, co. 358 -
collegato al capitolo di entrata n. 2055774”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila,
al cui finanziamento si provvede con l’istituzione nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della U.P.B. 02.01.15, del capitolo di entrata n. 2055774
denominato “Contributi per la realizzazione degli eventi formativi ECM, legge
388/2000, art. 92, co.5 e legge 244/2007, art. 2 co. 358 - collegato al capitolo
di spesa n. 711056” di corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 12Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
2. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge è soppresso il “Nucleo regionale per la verifica dei
contratti e appalti delle aziende ed enti pubblici del SSR”. Detti enti e
aziende del SSR sono tenuti alla applicazione della vigente normativa in materia
di contratti e appalti, trasparenza, semplificazione e contrasto della
corruzione.
Art. 13Contributo straordinario alle organizzazioni iscritte nel Registro delle
Associazioni del volontariato “ONLUS” e in quello delle Associazioni di
volontariato per la Protezione Civile 1. Nel limite di complessivi euro 50 mila per l’esercizio finanziario 2014, la
Regione Puglia concede alle organizzazioni iscritte nel Registro delle
Associazioni di volontariato “ONLUS” e in quello delle Associazioni di
volontariato per la protezione Civile un contributo economico parametrato alla
tassa automobilistica corrisposta nell’anno 2014 sui veicoli intestati alle
predette organizzazioni e effettivamente utilizzate per finalità di
volontariato.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento,
definisce termini e modalità per l’accesso alla misura di cui al comma 1.
3. Alla cui copertura delle spese di cui al presente articolo si
provvede mediante l’istituzione, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della U.P.B. 05.01.01, del capitolo di spesa n. 781056, denominato “Contributo
straordinario alle organizzazioni iscritte nel Registro delle Associazioni di
volontariato “ONLUS” e in quello delle Associazioni di volontariato per la
protezione Civile - Art. 13 l.r. 37/2014”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art. 14Contribuzione straordinaria al Servizio cani guida per non vedenti 1. Al fine di favorire la pianificazione degli addestramenti di cani guida per
non vedenti, per soddisfare adeguatamente le richieste di cani guida da parte di
soggetti non vedenti della Puglia, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della U.P.B. 05.01.02, il capitolo di spesa n. 781057, denominato
“Contributo straordinario al Servizio cani guida per non vedenti” con una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio
finanziario 2014 di euro 100 mila.
Art. 15Cantieri di cittadinanza 1. Per facilitare l’inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata
e l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità
sociale, i comuni associati negli ambiti territoriali di zona di cui alla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
113, nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro, possono prevedere
l’utilizzo in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità. Tale utilizzo non configura alcun rapporto di lavoro ed è
integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire
l’occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è
corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta
regionale. 2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi,
fatte salve motivate esigenze, e non superiore a dodici mesi. La durata minima
non può comunque essere inferiore a due mesi. 3. Per la durata del
cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.
4.
La Giunta regionale stabilisce:
a) le tipologie di cantiere, le modalità per
l’individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto
del loro indice di fragilità che verrà determinato sulla base della età, di
precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni
di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni
altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati; b) l’entità
dell’indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata
annualmente in base all’andamento dell’inflazione rilevata dall’Istituto
centrale di statistica (ISTAT); c) le modalità di realizzazione dei cantieri
e per il controllo sull’attuazione dei progetti.
5. I soggetti possono
essere utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di
un cantiere e l’inizio dell’altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i
requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di
ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere.
6. Il trattamento
previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e
utilizzatori secondo le norme vigenti.
7. Al progetto di cantiere deve
essere allegato il piano di sicurezza, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
8. I comuni possono avviare cantieri di lavoro anche senza
contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti
stessi.
9. I comuni possono avviare cantieri anche attraverso
partenariati pubblico-privati che prevedano percorsi di inserimento
socio-lavorativo mediante l’attivazione di strumenti di politica attiva ovvero
di altri istituti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
10.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante l’istituzione
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 02.05.02, del capitolo
di spesa n. 951031, denominato “Spese per la realizzazione di Cantieri di
Cittadinanza”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014,
in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni.
11. Al
finanziamento dei cantieri di cittadinanza possono concorrere le risorse della
programmazione comunitaria 2014 - 2020.
Art. 16Integrazione alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 1. Alla legge
regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per
contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti di antiusura e
antiracket), dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis.
Fondo a sostegno dell’associazionismo avente finalità di lotta all’usura
1. Al fine di sostenere le iniziative sociali urgenti ed efficaci di cui
alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 da parte delle fondazioni, per la
prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della l. 108/1996,
iscritte all’Albo di cui all’articolo 9, è istituito il “Fondo regionale contro
l’usura”.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali nonché da
sottoscrizioni volontarie effettuate da persone fisiche e giuridiche e da
soggetti pubblici e privati.
3. La Regione promuove le sottoscrizioni
volontarie del fondo attraverso adeguate azioni di sensibilizzazione.
4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o
dell’Assessore delegato, verificata la consistenza del fondo, provvede ad
assegnare, ogni sei mesi, il 95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti
di cui al comma 1 e destina il restante 5 per cento alle azioni di
sensibilizzazione di cui al comma 3.
5. Con apposito regolamento la
Giunta regionale definisce le modalità per l’acquisizione delle sottoscrizioni
volontarie e per la gestione delle risorse del fondo”.
2. Per le
finalità di cui all’articolo
10 bis della l.r. 7/2006, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,
è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 02.03.02,
il capitolo di spesa n. 212050, denominato “Fondo regionale contro l’usura.
Finanziamento alle fondazioni per le finalità di cui all’ articolo
10 bis della l.r. 7/2006”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione delle
rispettive leggi di bilancio.
Art. 17Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013 1. Al fine di ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013,
dalla quale scaturisce un debito della Regione Puglia nei confronti della
società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., a saldo pari a
euro 72.981.116,90, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della U.P.B. 03.04.02, il capitolo di spesa n. 551015, denominato “Spese
connesse alla ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013“,
con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20
milioni per l’esercizio finanziario 2014 ed euro 26.490.558,45 per ciascuno
degli esercizi 2015 e 2016.
2. Eventuali recuperi a qualsiasi titolo, da
eseguire nei confronti della società Ferrovie del Sud Est, possono essere
effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell’ articolo
31 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale).
Art. 18Partecipazione della Regione Puglia a Padiglione Italia - Expo 2015 1. Al fine di assicurare la partecipazione della Regione Puglia alla
manifestazione EXPO 2015 è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della U.P.B. 01.00.01, il capitolo di spesa n. 111015, denominato
“Spese per la partecipazione della Regione Puglia al Padiglione Italia - Expo
2015”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in
termini di competenza e cassa, di euro 366 mila.
Art. 19Spese per attività connesse alla realizzazione del P.S.R. 2007-2013 svolte
in regime di convenzione 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di
cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 751 (Società “in
house” Innovapuglia s.p.a. Convenzione per la disciplina di fornitura dei
servizi. Affidamento servizi nell’ambito dei programmi comunitari 2007-2013),
per le attività connesse alla progettazione e realizzazione di un Sistema
informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per la Puglia 2007-2013, relativamente
alla parte non ammissibile a rendicontazione a carico del predetto programma, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 01.00.02, il
capitolo di spesa n. 1150815, denominato “Spese per la progettazione e
realizzazione del Sistema di monitoraggio del P.S.R. Puglia 2007-2013,
finanziato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 751/2009”, con
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di
competenza e cassa, di euro 850 mila.
Art. 20Soggetto aggregatore della Regione Puglia 1. La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei
contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale,
il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi
delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale
attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale.
2. Ai fini
del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione
dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla
l. 89/2014, la Regione designa la società in house InnovaPuglia spa Soggetto
aggregatore della regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza,
costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell’articolo 33 del
d.lgs. 163/2006.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di
cui ai commi 1 e 2 il Soggetto aggregatore, in particolare, svolge le seguenti
attività: a) stipula convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), e accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs.
163/2006; b) gestisce sistemi dinamici di acquisizione ai sensi
dell’articolo 60 del d.lgs. 163/2006; c) gestisce le procedure di gara,
svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del
decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Indizione Stazione
Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.
136 - Piano straordinario contro le mafie), procedendo all’aggiudicazione del
contratto; e) assicura lo svolgimento delle
attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; f) assicura la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del
servizio telematico denominato EmPulia.
4. Il Soggetto aggregatore
fornisce le attività di centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie,
come elencate al comma 3, in favore della Regione e delle aziende ed enti del
SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale per la
acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli
atti della Programmazione regionale di cui all’articolo 21, fatte salve le
specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di
committenza e l’utilizzo di altri strumenti telematici.
5. Il Soggetto
aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le
proprie attività in favore dei seguenti soggetti: a) enti e agenzie
regionali;
b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni; c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all’articolo 32 del
d.lgs. 163/2006.
6. Con deliberazione di Giunta, la Regione Puglia
disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative
regionali usufruiscono delle attività del Soggetto aggregatore secondo quanto
previsto dal comma 4, approva lo schema della convenzione di cui al comma 5 e
individua le modalità per la copertura delle spese e dei costi di funzionamento
della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l’utilizzo dei
servizi del Soggetto aggregatore, distinguendo tra: a) adesione alla
centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi attraverso il
ricorso a convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della l. 488/1999, accordi
quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e sistemi dinamici di
acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 163/2006; b) adesione alla
centrale di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione unica
appaltante ai sensi del d.p.c.m. 30 giugno 2011; c) accesso all’albo dei
fornitori on line di cui al r.r.
22/2008; d) prestazione delle attività di committenza ausiliarie ai
sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici; e) utilizzo del servizio telematico
denominato EmPulia.
Art. 21Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con
ricorso al Soggetto aggregatore 1. Fatti salvi specifici obblighi di legge nazionale, con apposita deliberazione
di Giunta regionale di approvazione del Piano regionale delle attività
negoziali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
dell’analisi svolta dalla direzione dell’Area politiche per la promozione della
salute, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che le
aziende e gli enti del SSR acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo
ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all’articolo 20, comma 3.
2. Gli enti e le agenzie regionali predispongono annualmente un piano
delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, che trasmettono alla Regione entro
il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione di cui al comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del d.l.
66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, con deliberazione di
Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del bilancio di previsione, sulla base dell’analisi svolta dalla
struttura regionale competente e in ragione delle risorse messe a disposizione
dal bilancio regionale, sono individuati le categorie di beni e servizi e i
lavori che la Regione e i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono in forma
aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di
cui all’articolo 20, comma 3, nell’anno di riferimento.
4. Nelle more
dell’adozione degli atti di programmazione di cui ai commi precedenti, il
Soggetto aggregatore continua ad assicurare in favore della Regione, degli enti
e delle aziende del SSR lo svolgimento delle attività di cui al comma 3
dell’articolo 20 già avviate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui ai commi 1 e 2,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ed
enti del SSR, nonché gli enti e agenzie regionali possono continuare a
provvedere autonomamente all’acquisizione di lavori, beni e servizi. Gli atti
indittivi delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e i conseguenti
contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari devono
prevedere espressamente la facoltà delle aziende ed enti del SSR, nonché degli
enti e agenzie regionali, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in
cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo
all’acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo
alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non
si fa luogo al recesso ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del
contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o
dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
6. Il mancato
rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 costituisce motivo di valutazione
negativa dell’operato degli organi di nomina regionale all’interno delle
aziende, enti e agenzie di cui ai commi 1 e 2 ai fini della sussistenza della
giusta causa di revoca dell’incarico da parte della Regione, fermi restando gli
ulteriori eventuali profili di responsabilità.
7. Per il funzionamento
del Soggetto aggregatore e per la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di lavori,
beni e servizi a livello regionale di cui alla presente legge, è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 08.03.01, il capitolo di
spesa n. 3415, denominato “Spese per la costituzione e il funzionamento del
Soggetto aggregatore regionale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”,
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di
competenza e cassa, di euro 1 milione. E’ altresì istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.03.01, il capitolo di entrata n.
3310000, denominato “Soggetto aggregatore regionale per l’acquisizione di
lavori, beni e servizi. Entrate da convenzione”.
Art. 22Modalità di organizzazione amministrativa per la aggregazione della spesa
della Regione a) svolga le attività istruttorie e di analisi propedeutiche
all’adozione delle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 6
dell’articolo 20 e ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 21, svolgendo attività di
raccordo tra le strutture regionali e collaborando con la direzione dell’Area
Politiche per la promozione della salute e con gli enti e le agenzie regionali; b) sovrintenda e, se del caso, specifichi con determinazioni dirigenziali le
modalità di esecuzione di quanto disposto con le deliberazioni regionali di cui
alla lettera a) da parte delle strutture amministrative regionali. A tal fine,
la struttura coordina le diverse strutture regionali acquisendo gli atti di
impegno propedeutici alle procedure di acquisizione; c) svolga le funzioni
di stazione appaltante della Regione nei casi in cui tale funzione non sia
affidata al Soggetto aggregatore; d) monitori i prezzi di aggiudicazione e
verifichi l’effettivo rispetto da parte delle strutture regionali e dei soggetti
di cui al comma 5, lettera a), dell’articolo 20 di quanto disposto negli atti di
programmazione.
2. L’atto di cui al comma 1 deve prevedere altresì che
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 la struttura
amministrativa regionale individuata operi in raccordo con il Soggetto
aggregatore regionale.
Art. 23Norme per il funzionamento dei Consorzi di bonifica 1. Al fine di consentire l’attuazione della legge
regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di
bonifica) e della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai
consorzi di bonifica commissariati, fino alla concorrenza di 8 milioni e 500
mila euro per il secondo semestre 2014, le somme occorrenti per fare fronte alle
seguenti spese di funzionamento: a) emolumenti ai dipendenti a tempo
indeterminato e a tempo determinato; b) consumi di acqua ed energia per uso
civile e agricolo; c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti
collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2014.
2. Agli oneri di cui
al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte,
in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091 - U.P.B. 01.04.04, del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, come integrate con il
presente articolo.
3. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono il
commissario ad acta e la struttura di supporto nominati ai sensi del comma 3
dell’ articolo
42 della l.r. 45/2013, con le attribuzioni ivi richiamate. I connessi oneri
trovano copertura nell’ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.
6. A partire dall’esercizio
finanziario 2015 i consorzi di bonifica redigono i bilanci di previsione e
consuntivi per centri di costo definendo le spese dirette e indirette necessarie
a erogare i servizi in modo da conseguire il pareggio tra i costi reali
sostenuti e i canoni applicati.
Art. 24Contributi di bonifica 1. Per l’anno 2014, i consorzi di bonifica commissariati sono autorizzati a
sospendere la riscossione del tributo 630 relativo agli immobili urbani
ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per la verifica
della sostenibilità delle eventuali anomalie.
2. A copertura delle minori entrate per i consorzi di bonifica
conseguenti all’attuazione del comma 1 è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della U.P.B. 01.04.04, il capitolo di spesa n. 112075,
denominato “Trasferimenti compensativi ai consorzi di bonifica per le minori
entrate derivanti dall’art. 24 l.r. 37/2014”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 1,5
milioni.
Art. 25Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/1999
Art. 26Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle
barbabietole - campagna 2013 - 2014 - mediante aiuti de minimis nel settore
della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013 1. Al fine di garantire la raccolta delle barbabietole della campagna di
produzione 2013-2014 da parte dei bieticoltori pugliesi, la Regione, nei limiti
dello stanziamento di cui al comma 2, assegna contributi, secondo la regola
degli aiuti “de minimis”, nei rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013. Le modalità di erogazione dell’aiuto saranno
determinate con apposito atto della Giunta regionale.
2. Per le finalità
di cui al presente articolo è istituito, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della U.P.B. 01.03.03, il capitolo dl spesa n. 112005, denominato
“Finanziamento pubblico regionale per la raccolta delle barbabietole - campagna
2013-2014 - mediante aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei
prodotti agricoli previsti dal reg. (CE) n. 1408/2013”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa,
di euro 2 milioni.
Art. 27Misure in favore degli allevatori pugliesi per i danni derivanti dall’affezione epidemica denominata “Lingua blu” (Bluetongue) 1. Al fine del parziale ristoro dei danni patiti dagli allevatori pugliesi per
la perdita e/o mancata commercializzazione dei capi “Bufalini” e dei loro
derivati, a seguito dell’affezione epidemica denominata “Lingua Blu”
(Bluetongue), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
U.P.B. 01.01.07, il capitolo di spesa n. 111215, denominato “Parziale ristoro
dei danni patiti dagli allevatori pugliesi per l’affezione epidemica denominata
“Lingua Blu” (Bluetongue) - art. 27 l.r. 37/2014”, con una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 400
mila.
Art. 28Spese connesse alle attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e minerali ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 1. Al fine di sostenere le spese connesse alle attività di riconoscimento
degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati a una
alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e
minerali ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111 (Attuazione direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati
ad una alimentazione particolare), è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della U.P.B. 05.07.01, il capitolo di spesa n. 711057, denominato
“Spese per le attività di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e
confezionamento di alimenti destinati a una alimentazione particolare,
integratori alimentari, alimenti addizionati e minerali ai sensi dell’art. 10
del d.lgs. 111/92 - collegato al capitolo di entrata n. 2055775”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza
e cassa, di euro 30 mila, al cui finanziamento si provvede con l’istituzione nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 02.01.15, del capitolo di
entrata n. 2055775, denominato “Proventi relativi al riconoscimento degli
stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati a una
alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati e
minerali ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 111/92 - collegato al capitolo di spesa
n. 711057”, di corrispondente dotazione finanziaria.
Art. 29Sostegno alla razza autoctona bovina “Podolica pugliese” 1. Allo scopo di tutelare la consistenza del patrimonio di capi bovini di razza
podolica sul territorio regionale, la Regione sostiene le aziende zootecniche
pugliesi con un contributo in regime di “de minimis” pari al 50 per cento del
costo di acquisto, e comunque per un importo non superiore a mille euro per ogni
capo bovino di razza podolica acquistato a seguito di abbattimento per motivi di
sanitari.
2. Le procedure relative alla modalità di erogazione, nonché
il limite massimo per azienda di contributo concedibile sono definiti con
provvedimento della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al
presente articolo è istituito nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2014, nell’ambito della U.P.B. 01.01.07, apposito capitolo di spesa n. 111225,
denominato “Contributo in regime di “de minimis” agli allevatori per il sostegno
della razza bovina podolica pugliese”, con una dotazione finanziaria, in termini
di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 30Attività di prevenzione incendi 1. L’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) è autorizzata a
sottoscrivere con i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti protocolli di
intesa per la prevenzione di incendi sulle strade rurali.
2. I comuni
che intendono avvalersi dell’ARIF per attività di pulizia e manutenzione delle
aree pubbliche, al fine di prevenire gli incendi, provvedono a corrispondere
all’Agenzia il 30 per cento del costo dell’intervento stabilito nel protocollo
di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal listino prezzi regionale.
Art. 31Misure in favore del Comune di Palagianello a seguito della alluvione del 2013 1. Al fine di sostenere la infrastrutturazione rurale del Comune di Palagianello
danneggiata dagli eventi alluvionali dell’anno 2013, è istituito, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 01.01.07, il capitolo di spesa n.
111230, denominato “Contributo straordinario a favore del Comune di Palagianello
per il sostegno alla infrastrutturazione rurale danneggiata dagli eventi
alluvionali dell’anno 2013 - art. 31 l.r. 37/2014”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa,
di euro 200 mila.
Art. 32Misure per l’attuazione del progetto “Monti Dauni” 1. Al fine di concorrere alla più efficace ed efficiente attuazione del progetto
“Monti Dauni” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2012 finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio dei
Monti Dauni, è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
U.P.B. 04.05.02, il capitolo di spesa n. 311055, denominato “Spese per
interventi per l’attuazione del progetto “Monti Dauni” - art. 32 l.r. 37/2014,
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di
competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art. 33Norme in materia di acque sotterranee
Art. 34Integrazione all’articolo 23 della l.r. 45/2012 1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo
23 della l.r. 45/2012, è aggiunto il seguente periodo: “Una quota del
suddetto contributo, nella misura massima del 25 per cento, può essere destinata
al rimborso dei danni subìti dalle famiglie alle proprie abitazioni principali e
dalle imprese alle proprie strutture produttive.”
Art. 35Coordinamento delle competenze relative all’approvazione delle tariffe 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 17 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014), e, nelle more dell’istituzione dell’Autorità
regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo
integrato di gestione dei rifiuti di cui all’articolo
16 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici
locali) e successive modificazioni, i Consigli comunali provvedono
all’approvazione della Tassa rifiuti (TARI) entro i termini fissati dalla
normativa nazionale, in base al piano economico-finanziario di cui all’articolo
8 del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio
comunale.
2. Per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei
rifiuti solidi urbani erogati e gestiti in forma associata dai Comuni, il Piano
economico finanziario è approvato dall’organo di governo dell’Ambito di raccolta
ottimale (ARO).
3. Nelle more dell’istituzione dell’Autorità regionale
per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo
16 della l.r. 24/2012 e s.m.i., gli Organi di governo d’Ambito approvano le
tariffe per i servizi di loro competenza ai sensi degli articoli 6 e 15 della
l.r. 24/2012 e s.m.i.
Art. 36Disposizioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica 1. In via eccezionale, i Comuni che nel mese di giugno 2014 non abbiano
conseguito, ai sensi dell’ articolo
29, comma 2, della l.r. 45/2013, l’incremento di raccolta differenziata del
5 per cento ma che prevedono di conseguire nel mese di novembre 2014 un
incremento pari almeno al 6 per cento dell’indice di raccolta differenziata
rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013,
possono chiedere al Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica, entro e non oltre il
30 settembre 2014, la rideterminazione dell’aliquota del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo i criteri di premialità di cui
all’ articolo 7, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 38
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio
pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia).
2. Per i Comuni che non
raggiungono l’obiettivo di cui al comma 1 resta l’obbligo di provvedere al
conguaglio entro il 31 dicembre 2014 con le stesse modalità stabilite dall’ articolo
29 della l.r. 45/2013.
3. I Comuni accantonano su apposito capitolo
di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 gli importi
eventualmente dovuti nel caso di mancato conseguimento dell’incremento di
raccolta differenziata di cui al comma 1. In caso di conseguimento
dell’incremento di raccolta differenziata il contributo non versato è destinato
esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti
urbani.
Art. 37Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 1. Alla legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post
sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio
di previsione 2012), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma 2 dell’articolo 2, come modificato dal comma 1 dell’articolo
50 della l.r. 45/2012 e poi dal comma 1 dell’ articolo
38 della l.r. 45/2013, le parole: “il 1° ottobre 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “1° maggio 2012”; b) all’articolo 5 sono aggiunti i seguenti
commi:
“1 bis. Le economie derivanti dall’attuazione dei piani di
ricostruzione di cui all’art. 2 possono essere utilizzate per i costi sostenuti
dai Comuni per l’autonoma sistemazione, in seguito a riordino e assestamenti
delle graduatorie per l’edilizia privata, a intervenute ordinanze di sgombero
successivamente al 30 aprile 2012.
1 ter. La Giunta regionale definisce con
proprio atto le modalità di assegnazione ai Comuni delle economie di cui al
comma 1 bis.”.
2. Nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
U.P.B. 09.01.01, è istituito il capitolo di spesa n. 511034, denominato
“Reimpiego delle economie di cui all’ articolo
5, comma 2, della legge regionale n. 27/2012. Art. 37 l.r. 37/2014.
Collegato al capitolo di entrata n. 4003150. E’ altresì istituito, nell’ambito
della U.P.B. 04.03.15, il capitolo di entrata 4003150, denominato “Introito
economie rivenienti dagli interventi di cui alla legge regionale 27/2012. Art.
37 l.r. 37/2014. Collegato al capitolo di spesa n. 5 1 1 0 3 4”.
Art. 38Modifiche all’articolo 45 della l.r. 45/2013 1. Al comma 2 dell’ articolo
45 della l.r. 45/2013, la cifra: “70 mila” è sostituita dalla seguente: “200
mila”.
Art. 39Contributo straordinario alle istituzioni concertistico orchestrali di
Taranto e di Bari 1. Al fine di sostenere le attività concertistiche delle istituzioni
concertistico orchestrali (ICO) di Taranto e di Bari, è assegnato un contributo
straordinario di euro 100 mila per ciascuna. La relativa spesa trova copertura
nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo di spesa n. 813086 - U.P.B.
04.01.01, denominato “Contributo straordinario per le ICO pugliesi - art.
12 legge regionale 3 luglio 2012, n. 18”.
Art. 40Sostegno ai grandi eventi sportivi 1. Per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo 2014
“Promozione dello sport e delle attività motorio-sportive”, redatto in
attuazione del Programma regionale triennale 2013-2015, finalizzati
all’organizzazione di grandi eventi sportivi caratterizzati da elevata qualità
sportiva e organizzativa, eccezionalità e non ricorrenza continuativa del loro
svolgimento, alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale, capacità
di assicurare positive ricadute per il territorio pugliese, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 05.04.01, sul capitolo 861010 è
stanziata per l’anno 2014, in termini di competenza e di cassa, un’ulteriore
dotazione finanziaria di 150 mila euro.
Art. 41Sostegno dell’eccellenza sportiva 1. Ai fini dello sviluppo del marketing territoriale, è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 05.04.01, il capitolo di spesa n.
861020, denominato “Sostegno dell’eccellenza sportiva pugliese”, con una
dotazione finanziaria per l’anno 2014, in termini di competenza e di cassa, di
euro 200 mila.
2. Le risorse stanziate, così come previsto dall’articolo
13 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello
sport per tutte e per tutti), sono destinate a sostenere le competizioni
sportive di rilevanza nazionale o internazionale, produttive di effetti in
termini di promozione territoriale e di creazione di un indotto economico.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, prevede i criteri e le
modalità di assegnazione dei contributi.
Art. 42Disposizioni in materia di Avvocatura regionale “4
bis. Gli avvocati officiati dalla Regione Puglia sono tenuti a non accettare
incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, oltre a dichiarare di
non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario
garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte
dell’Avvocato Coordinatore o del Dirigente Legale, della insussistenza di
obiettive situazioni di conflitto di interessi.
4 ter. Il mandato ai
legali esterni viene conferito dalla Giunta regionale sulla base di una
convenzione-tipo che prevede, tra l’altro, l’obbligo per il legale officiato di
non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei
compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla data di
presentazione di una regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di
affidamento. I compensi professionali vengono predeterminati sulla scorta dei
parametri fissati dalla Giunta regionale.
4 quater. Qualora sussistano
ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può procedere
direttamente alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo
ai sensi dell’ articolo 42, comma 1, lettera g), dello Statuto della Regione
Puglia.
4 quinquies. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta
regionale procede alla ratifica del mandato e all’impegno della spesa derivante
dal conferimento dell’incarico.
4 sexies. Analoghi provvedimenti di
ratifica e di impegno vanno adottati al fine di regolarizzare gli affidamenti di
mandati già conferiti a legali esterni e per i quali non si sia ancora
provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in parte la spesa.”.
Art. 43Adesione della Regione Puglia al Patto dei sindaci 1. Al fine di promuovere l’adesione della Regione Puglia al Patto dei sindaci
della Regione, quale strumento necessario per la partecipazione al Programma
comunitario ELENA, la Regione Puglia supporta i Governi locali nella redazione
del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES).
2. Per le finalità
di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
dell’U.P.B. 06.04.01, il capitolo di spesa n. 3695, denominato “Quota di
cofinanziamento regionale al Patto dei sindaci finalizzato all’attuazione del
Programma comunitario di efficientamento energetico ELENA”, con una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa,
di euro 300 mila.
Art. 44Fondo di rotazione regionale per le progettazioni 1. Al fine di promuovere l’allineamento con la strategia dell’Unione europea per
una crescita intelligente sostenibile e inclusiva e per la promozione della
coesione economica, sociale e territoriale, è istituito, fino al 31 dicembre
2016, un “Fondo di rotazione regionale per le progettazioni”.
2. Possono
accedere al fondo i Comuni pugliesi, anche in forma associata, che intendono
progettare iniziative in ambito infrastrutturale, sociale e culturale
finanziabili con i programmi comunitari FESR, FSE, FEASR, FEAMP del periodo
2014-2020.
3. Le anticipazioni concesse sono recuperate a valere sui
fondi dei programmi di cui al comma 2 a seguito del finanziamento
dell’iniziativa e versati in conto entrata sul Fondo medesimo.
4. Ogni
Comune può accedere al Fondo per un solo intervento per ognuno dei programmi
comunitari di cui al comma 2. Sono esclusi dal finanziamento gli studi di
fattibilità e le progettazioni preliminari.
5. Le anticipazioni concesse
e utilizzate per interventi che non sono ammessi a finanziamento vengono
restituite, entro il 31 dicembre 2016, mediante versamento in conto entrata sul
Fondo medesimo. 6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione.
7. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante
l’istituzione, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B.
02.09.09, del capitolo del spesa n. 1081001, denominato “Fondo di rotazione in
favore dei comuni pugliesi per la progettazione nell’ambito dei programmi
comunitari FESR, FSE, FEASR, FEAMP del periodo 2014-2020. Art. 44 l.r. 37/2014”,
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2014, in termini di
competenza e cassa, di 100 mila euro. Al recupero delle anticipazioni di cui al
presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.04.05, del capitolo di entrata n. 3004050,
denominato “Recuperi fondo di rotazione in favore dei comuni pugliesi per la
progettazione nell’ambito dei programmi comunitari FESR, FSE, FEASR, FEAMP del
periodo 2014-2020. Art. 44 l.r. 37/2014”.
CAPO III Società controllate dalla Regione Puglia. Norme in materia di anticipazione
temporanea di liquidità
Art. 45Finalità e ambiti di applicazione 1. Al fine di sostenere piani di intervento per investimenti che rientrano nella
corrente strategia d’impresa e che perseguono finalità di pubblico interesse, la
Regione Puglia può concedere temporanee anticipazioni di liquidità a favore
delle Società controllate Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia
S.p.A., secondo le disposizioni di cui al presente capo.
2. Le
anticipazioni di cui al comma 1, concesse nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma 19 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono a titolo
oneroso, hanno natura temporanea e sono rimborsabili entro un arco temporale
definito. Per l’accesso all’anticipazione le Società di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzano
richiesta corredata da piani di attività, piani finanziari asseverati da organi
di controllo interno e di revisione contabile.
3. Per quanto non
espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di cui agli articoli
2467 e 2497-quinques del codice civile.
Art. 46Anticipazione nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A. 1. L’anticipazione nei confronti della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. è
concessa per la realizzazione di apposito piano d’interventi, secondo le
modalità di cui al comma 3, fino all’importo massimo di euro 200 milioni.
2. In relazione alla scadenza della concessione del Servizio idrico
integrato (SII) prevista al 31 dicembre 2018, l’Autorità idrica pugliese, cui
compete, ai sensi dell’ articolo
2 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità
idrica pugliese), l’affidamento della gestione del SII e la definizione del
piano tariffario, è tenuta, in via preventiva rispetto alla concessione
dell’anticipazione medesima, ad assumere formale atto di impegno relativo: a) alla quantificazione del valore terminale da corrispondere al gestore
della concessione in scadenza, da parte del gestore subentrante, in aderenza
alle vigenti disposizioni; b) a mantenere un profilo tariffario sino al 2018
tale da non alterare le grandezze economico finanziarie di cui al punto
precedente, nell’ambito delle disposizioni di settore pro-tempore vigenti; c) ad assicurare, negli atti che disciplinano l’affidamento della nuova
concessione, l’inserimento di apposita disposizione atta a garantire, con
escussione a prima richiesta, la restituzione del valore terminale; d) a
mantenere la gestione del SII in capo ad Acquedotto Pugliese S.p.A. sino al
perfezionamento dell’affidamento della nuova concessione e comunque fino
all’erogazione del valore terminale da parte del gestore subentrante.
3. La
Giunta regionale approva il piano d’interventi di cui al comma 1, comprensivo di
cronoprogramma, schema di convenzione con il quale sono disciplinate le modalità
di erogazione e recupero dell’anticipazione, modalità di vigilanza sulla
corretta esecuzione del piano di interventi, saggio d’interesse da applicare
secondo i criteri stabili nell’articolo 48.
4. Il termine per il
recupero dell’anticipazione di cui al comma 1 è fissato al 31 dicembre 2020.
5. Nel caso di affidamento del SII ad altro gestore, l’anticipazione
decade. Le somme già erogate sono restituite da Acquedotto Pugliese S.p.A. in
un’unica soluzione, a seguito del versamento del valore terminale di cui al
comma 2 da parte del gestore subentrante. La società Acquedotto Pugliese S.p.A.
è tenuta a disporre deleghe obbligatorie di pagamento nei confronti della
Regione Puglia dei flussi di cassa in entrata derivanti dal rimborso del valore
terminale, in misura corrispondente all’anticipazione concessa. E’ in ogni caso
facoltà della Società di Acquedotto Pugliese S.p.A. procedere al rimborso
anticipato dell’anticipazione.
Art. 47Anticipazione nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A. 1. L’anticipazione nei confronti della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. è
concessa per la realizzazione di apposito piano d’interventi, secondo le
modalità di cui al successivo comma 3, fino all’importo massimo di euro 50
milioni.
2. La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. è tenuta a
dimensionare l’assunzione di impegni economici e finanziari, disponendo deleghe
obbligatorie di pagamento nei confronti della Regione Puglia dei flussi di cassa
in entrata, in misura corrispondente alle rate in scadenza per il rimborso
dell’anticipazione concessa.
3. La Giunta regionale approva il piano
d’interventi di cui al comma 1, comprensivo di cronoprogramma, schema di
convenzione con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione e recupero
dell’anticipazione, modalità di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano di
interventi, saggio d’interesse da applicare secondo i criteri stabili
nell’articolo 48. 4. Il termine per il recupero dell’anticipazione di cui al comma 1
è fissato al 31 dicembre 2018. E’ in ogni caso facoltà della Società di
Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere al rimborso anticipato
dell’anticipazione.
Art. 48Caratteristiche dell’anticipazione e modalità di monitoraggio 1. Le anticipazioni di cui all’articolo 45 rientrano tra le operazioni di
reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso la tesoreria della Regione
Puglia, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
contabilità pubblica e patto di stabilità interno.
2. Sulle
anticipazioni di cui agli articoli 46 e 47 sono dovuti interessi, da
corrispondersi con periodicità semestrale, calcolati applicando alle somme
anticipate un tasso di interesse definito sommando al tasso debitore
convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di
anticipazione di tesoreria, uno spread equivalente al parametro medio di mercato
(EURIRS, EURIBOR) corrispondente alla durata dell’anticipazione.
3. Gli
interessi sulle anticipazioni decorrono dalla data di effettiva erogazione delle
somme. A ciascuna erogazione si applica il tasso d’interesse nella misura
stabilita dall’atto di concessione ai sensi del presente capo. Gli interessi
sono corrisposti con periodicità semestrale e il tasso d’interesse praticato,
anche per le anticipazioni già erogate, è rivisto in caso di variazione del
tasso debitore praticato dall’Istituto Tesoriere.
4. Al fine di
monitorare l’efficace utilizzo delle anticipazioni concesse, le società
controllate di cui all’articolo 45 sono tenute a fornire, con periodicità
trimestrale, dettagliata informativa, ai sensi dell’ articolo
25 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 26 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013), e delle
relative linee di indirizzo applicative. Nelle operazioni di monitoraggio sono,
altresì, impegnati gli organi di controllo interno e di revisione legale delle
Società, cui competono le segnalazioni previste dal comma 6 di cui al predetto
articolo
25 della l.r. 26/2013. 5. Le anticipazioni di cui al presente capo
seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo i piani d’interventi
approvati con deliberazione di Giunta regionale, come previsto dal comma 3
dell’articolo 46 e dal comma 3 dell’articolo 47.
Art. 49Norma finanziaria 1. Alla copertura dell’anticipazione di cui all’articolo 46 si provvede mediante
l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della U.P.B. di
nuova istituzione 06.03.02, denominata “Fondi per anticipazioni temporanee a
società controllate”, del capitolo di spesa n. 3985, denominato “Somme per
anticipazione temporanea a Acquedotto Pugliese S.p.A. per euro 200 milioni”, con
uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e
cassa, di euro 200 milioni. In parte entrata del bilancio di previsione
autonomo, per effetto della contestuale e corrispondente origine della ragione
di credito nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A., nell’ambito della U.P.B.
di nuova istituzione 03.04.04, denominata “Recuperi da anticipazioni temporanee
nei confronti di Società Controllate”, è istituito il capitolo di entrata n.
3004040, denominato “Recupero da AQP S.p.A. di anticipazione temporanea del
Socio Regione Puglia per euro 200 milioni”, con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 200 milioni. Per gli
anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata
al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in
dipendenza delle anticipazioni concesse.
2. Alla copertura
dell’anticipazione di cui all’articolo 47 si provvede mediante l’istituzione nel
bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della U.P.B. di nuova istituzione
06.03.02, denominata “Fondi per anticipazioni temporanee a società controllate”,
del capitolo di spesa n. 3990, denominato “Somme per anticipazione temporanea a
Aeroporti di Puglia S.p.A. per euro 50 milioni” con uno stanziamento, per
l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50
milioni. In parte entrata del bilancio di previsione autonomo, per effetto della
contestuale e corrispondente origine della ragione di credito nei confronti di
Aeroporti di Puglia S.p.A., nell’ambito della U.P.B. di nuova istituzione
03.04.04, denominata “Recuperi da anticipazioni temporanee nei confronti di
Società Controllate”, è istituito il capitolo di entrata n. 3004045 denominato
“Recupero da Aeroporti di Puglia S.p.A. di anticipazione temporanea del Socio
Regione Puglia per euro 50 milioni”, con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni. Per gli
anni successivi la dotazione finanziaria dei predetti capitoli sarà commisurata
al residuo ammontare degli impegni finanziari cui è soggetta la Regione in
dipendenza delle anticipazioni concesse.
3. Ai fini della
contabilizzazione degli interessi attivi relativi all’anticipazione di cui
all’articolo 46 è istituito, in parte entrata del bilancio di previsione
autonomo, nell’ambito della U.P.B. di nuova istituzione 03.01.02, denominata
“Interessi Attivi per anticipazioni temporanee di liquidità a Società
Controllate”, apposito capitolo n. 3001040, denominato “Interessi da Acquedotto
Pugliese S.p.A. per anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro
200 milioni”.
4. Ai fini della contabilizzazione degli interessi attivi
relativi all’anticipazione di cui all’articolo 47 è istituito, in parte entrata
del bilancio di previsione autonomo, nell’ambito della U.P.B. di nuova
istituzione 03.01.02, denominata “Interessi Attivi per anticipazioni temporanee
di liquidità a Società Controllate”, apposito capitolo n. 3001045, denominato
“Interessi da Aeroporti di Puglia S.p.A. per anticipazione temporanea del Socio
Regione Puglia per euro 50 milioni”.
5. Al fine di costituire un fondo
di garanzia a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della
anticipazione temporanea concessa ai sensi dell’articolo 46, comma 1,
nell’interesse di Acquedotto Pugliese S.p.A., valutato nella misura del 20 per
cento dell’importo di cui al medesimo comma, è istituito nel bilancio di
previsione autonomo, nell’ambito della U.P.B. di nuova istituzione 06.02.09,
denominata “Fondi per copertura rischi su anticipazioni temporanee a Società
controllate”, il capitolo di spesa n. 1110068, denominato “Fondo per copertura
rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di AQP S.p.A.”, con uno
stanziamento, per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e
cassa, di euro 40 milioni.
6. Al fine di costituire un fondo di garanzia
a copertura del rischio assunto dalla Regione Puglia a fronte della
anticipazione temporanea concessa ai sensi dell’articolo 47, comma 1,
nell’interesse di Aeroporti di Puglia S.p.A. valutato nella misura del 20 per
cento del medesimo comma, è istituito nel bilancio di previsione autonomo,
nell’ambito della U.P.B. di nuova istituzione 06.02.09, denominata “Fondi per
copertura rischi su anticipazioni temporanee a Società controllate”, il capitolo
di spesa n. 1110069, denominato “Fondo per copertura rischi su anticipazione
temporanea concessa a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A.”, con uno
stanziamento, per l’esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e
cassa, di euro 10 milioni.
7. Per gli anni successivi, la dotazione
finanziaria dei capitoli di cui ai commi 5 e 6 sarà rapportata all’entità del
rischio (e alla anticipazione al netto delle quote rimborsate). La Giunta
regionale, con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro
il termine di dieci giorni dalla data di adozione, delibera l’eventuale
variazione dell’entità del rischio e adotta la conseguente variazione al
bilancio di previsione annuale e pluriennale.
8. La comunicazione
prevista dal comma 7 è disposta ai sensi dell’ articolo
42, comma 6 ter, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 10
luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
INDICE CAPO I Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2014
Art.
1 - Finalità Art. 2 - Adeguamento dello stato di previsione dell’entrate e
della spesa Art. 3 - Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
CAPO II Disposizione varie di carattere finanziario
Art.
4 - Ristrutturazione del debito regionale Art. 5 - Norma di interpretazione
autentica dell’art. 54, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 Art. 6 - Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione
delle comunità montane ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi al sistema delle autonomie locali) Art. 7 - Integrazioni alla
l.r. 36/2008 Art. 8 - Contribuzione straordinaria in favore degli organi di
liquidazione delle comunità montane Art. 9 - Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati Art. 10 - Finanziamento e anticipazioni agli
enti del SSR Art. 11 - Formazione continua in medicina ECM Art. 12 -
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 Art. 13 - Contributo
straordinario alle organizzazioni iscritte nel Registro delle Associazioni del
volontariato “ONLUS” e in quello delle associazioni di volontariato per la
Protezione Civile Art. 14 - Contribuzione straordinaria al Servizio cani
guida per non vedenti Art. 15 - Cantieri di cittadinanza Art. 16 -
Integrazione alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 Art. 17 - Ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013 Art. 18 - Partecipazione
della Regione Puglia a Padiglione Italia - Expo 2015 Art. 19 - Spese per
attività connesse alla realizzazione del PSR 2007/2013 svolte in regime di
convenzione Art. 20 - Soggetto aggregatore della regione Puglia Art. 21
- Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con
ricorso al Soggetto aggregatore Art. 22 - Modalità di organizzazione
amministrativa per la aggregazione della spesa della Regione Art. 23 - Norme
per il funzionamento del Consorzi di bonifica Art. 24 - Contributi di
bonifica Art. 25 - Modifiche all’art. 8 della l.r. 20/1999 Art. 26 -
Finanziamento pubblico regionale per garantire la raccolta delle barbabietole -
campagna 2013/2014 - mediante aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli previsti dal reg. CE n. 1408/2013 Art. 27 - Misure in
favore degli allevatori pugliesi derivanti dall’affezione epidemica denominata
“Lingua Blu” (Bluetongue) Art. 28 - Spese connesse alle attività di
riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti
destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti
addizionati e minerali ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 1992 n. 111 Art. 29 - Sostegno alla razza autoctona bovina “Podolica
pugliese” Art. 30 - Attività di prevenzione incendi Art. 31 - Misure in
favore del Comune di Palagianello a seguito della alluvione del 2013 Art. 32
- Misure per l’attuazione del progetto “Monti Dauni” Art. 33 - Norme in
materia di acque sotterranee Art. 34 - Integrazione all’articolo 23 della
l.r. 45/2012 Art. 35 - Coordinamento delle competenze relative
all’approvazione delle tariffe Art. 36 - Disposizioni relative al tributo
speciale per il deposito in discarica Art. 37 - Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 Art. 38 - Modifiche
all’articolo 45 della l.r. 45/2013 Art. 39 - Contributo straordinario alle
istituzioni concertistico-orchestrali di Taranto e di Bari Art. 40 -
Sostegno ai grandi eventi sportivi Art. 41 - Sostegno dell’eccellenza
sportiva Art. 42 - Disposizioni in materia di avvocatura regionale Art.
43 - Adesione della regione Puglia al Patto dei sindaci Art. 44 - Fondo di
rotazione regionale per le progettazioni
CAPO III Società
controllate dalla regione Puglia. Norme in materia di anticipazione
temporanea di liquidità
Art. 45 - Finalità e ambiti di applicazione
Art. 46 - Anticipazione nei confronti di Acquedotto pugliese S.p.A. Art.
47 - Anticipazione nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A. Art. 48 -
Caratteristiche dell’anticipazione e modalità di monitoraggio Art. 49 -
Norma finanziaria
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