Legge Regionale 17 ottobre 2014, n. 43 Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
Art. 1Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale 1. Nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR)
è istituito il Collegio di direzione, quale organo collegiale, ai sensi degli
articoli 3, comma 1- quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. La qualità di componenti del
Collegio di direzione e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali
di ciascun soggetto e, pertanto, ad essi non spetta alcun compenso né può essere
corrisposta alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 2Competenze 1. Il Collegio di direzione delle aziende ed enti del SSR:
a) concorre al governo delle attività cliniche dell’azienda,
formulando proposte ed esprimendo pareri dietro obbligatoria consultazione del
Direttore generale in merito a tutte le questioni attinenti il governo delle
attività cliniche; b) concorre alla pianificazione delle attività
dell’azienda, ivi comprese la didattica e la ricerca, e allo sviluppo
organizzativo e gestionale dell’azienda, con particolare riferimento
all’organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane, alle
attività di formazione continua degli operatori sanitari, alle soluzioni
organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria;
c) esprime parere obbligatorio sull’atto aziendale per la parte relativa
all’organizzazione delle attività cliniche; d) esprime parere obbligatorio
sul piano aziendale annuale della formazione, tenendo conto degli obiettivi
formativi nazionali e regionali, nonché degli specifici bisogni formativi
espressi dalle Aree e dai Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori,
ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore generale; e)
esprime parere obbligatorio sul piano aziendale annuale per la gestione del
rischio clinico ai fini della successiva approvazione da parte del Direttore
generale; f) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e
qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di risultato
clinico-assistenziale, e concorre alla conseguente valutazione interna dei
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.
2. Il Collegio di direzione delle aziende
ospedaliero-universitarie (AOU) del SSR, oltre ai compiti di cui al comma 1,
contribuisce alla programmazione e alla valutazione delle attività
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, partecipa alla
programmazione delle attività di ricerca e didattica nell’ambito di quanto
definito dai Protocolli d’intesa Regione-Università ed esprime parere sulla
coerenza fra l’attività assistenziale e l’attività di didattica, ricerca e
innovazione.
3. Il Collegio di direzione degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) del SSR, oltre ai compiti di cui al comma
1, esprime parere sulla coerenza fra l’attività assistenziale e l’attività di
ricerca e innovazione.
Art. 3Composizione 1. Il Collegio di direzione delle aziende sanitarie locali del SSR è composto
da:
a) i dirigenti delle aree amministrative e professionali;
b) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio clinico/risk
management o equivalenti; c) il responsabile dell’Unità prevenzione e
protezione del rischio o equivalenti; d) un delegato dei dirigenti delle
professioni sanitarie; e) un direttore di Dipartimento strutturale per
ciascuna area (medica, chirurgica, materno-infantile, emergenza-urgenza, dei
servizi di diagnosi e cura); f) il direttore del Dipartimento di
prevenzione; g) il direttore del Dipartimento di salute mentale; h) il
direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche; i) il direttore del
Dipartimento di riabilitazione; j) i direttori dei distretti socio-sanitari;
k) i direttori degli ospedali a gestione diretta dell’ASL; l) il medico
di medicina generale responsabile dell’Ufficio di coordinamento aziendale delle
cure primarie (UACP); m) il pediatra di libera scelta responsabile
dell’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie pediatriche (UACPP);
n) lo specialista di medicina ambulatoriale interna che ricopre il ruolo di
Coordinatore dei responsabili di branca specialistica ambulatoriale o
equivalenti.
2. Il Collegio di direzione delle AOU del SSR è composto
da:
a) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio
clinico/risk management o equivalenti; b) il responsabile dell’Unità
prevenzione e protezione del rischio o equivalenti; c) un delegato dei
dirigenti delle professioni sanitarie; d) i direttori di presidio
ospedaliero, qualora l’AOU non sia costituita da un unico presidio; e) i
direttori dei Dipartimenti ad attività integrata; f) i direttori dei
dipartimenti assistenziali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419).
3. Il Collegio di direzione degli IRCCS del SSR è composto da:
a) il dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio
clinico/risk management o equivalenti; b) il responsabile dell’Unità
prevenzione e protezione del rischio o equivalenti; c) un delegato dei
dirigenti delle professioni sanitarie; d) i direttori di Presidio
ospedaliero, qualora l’IRCCS non sia costituito da un unico Presidio; e) i
direttori dei Dipartimenti.
4. Il Presidente del Collegio di direzione, in relazione alle
materie in trattazione, può estendere la partecipazione alle singole sedute del
Collegio ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali di
volta in volta interessate, i quali possono essere sentiti senza diritto di
voto.
Art. 4Costituzione e funzionamento 1. Il Collegio di direzione è nominato con deliberazione del Direttore generale,
il quale ne convoca la seduta di insediamento, e dura in carica tre anni.
2. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge il proprio Presidente
e il Vice-Presidente, scegliendoli fra i componenti di diritto.
3. Il Presidente convoca e presiede le singole riunioni del
Collegio, stabilendone l’ordine del giorno, e fissa un calendario annuale delle
riunioni.
4. Le funzioni di segreteria del Collegio di direzione sono
svolte da un Ufficio di segreteria composto da almeno due dipendenti
dell’azienda (e loro sostituti, in caso di assenza), individuati dal Direttore
generale nell’ambito della segreteria della Direzione generale, sanitaria o
amministrativa, ovvero nell’ambito di altra struttura dell’azienda. L’Ufficio di
segreteria supporta il Presidente del Collegio nella convocazione delle
riunioni, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione
dell’ordine del giorno delle singole riunioni, la predisposizione e l’invio dei
materiali occorrenti per i lavori del Collegio, si occupa della registrazione
dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, gestisce l’archiviazione
delle pratiche.
5. Il Collegio di direzione si riunisce ordinariamente
con cadenza almeno mensile, secondo il calendario di cui al comma 3.
6.
In caso di urgenza, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei
componenti, il Collegio di direzione è convocato in via straordinaria, con un
preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
7. Il componente
impossibilitato a partecipare è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta
- anche tramite posta elettronica - alla segreteria del Collegio, specificandone
le motivazioni e delegando contestualmente un sostituto.
8. Per la
validità delle riunioni del Collegio di direzione è necessaria la presenza della
metà più uno dei componenti.
9. Le deliberazioni del Collegio di
direzione sono adottate a maggioranza semplice, a eccezione dell’elezione del
Presidente e del Vice-Presidente del Collegio, nonché dell’espressione dei
pareri obbligatori, che sono adottati a maggioranza assoluta, e
dell’approvazione del regolamento interno di funzionamento del Collegio, che è
adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
10. I
verbali di ciascuna riunione, debitamente sottoscritti, sono trasmessi a tutti i
componenti del Collegio di direzione, nonché al Direttore generale e ai collegi
sindacali dell’azienda di riferimento. Nel caso delle AOU, tali verbali sono
altresì trasmessi al Presidente dell’Organo di indirizzo. Nel caso degli IRCCS,
i medesimi verbali sono invece trasmessi anche al Presidente del Consiglio di
indirizzo e verifica.
11. I pareri del Collegio di direzione sono
espressi entro trenta giorni dalla richiesta del Direttore generale. Ove tali
pareri non vengano espressi nel predetto termine, gli stessi si intendono
favorevolmente espressi.
12. Il funzionamento del Collegio di direzione
può essere ulteriormente disciplinato con regolamento interno, approvato dallo
stesso Collegio a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
Art. 5Norma finale 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
norme regionali previgenti in materia di Collegio di direzione.
2. I
Direttori generali provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in conformità alle previsioni della stessa, alla
nomina e prima convocazione del Collegio di direzione nonché all’adeguamento
delle previsioni in materia dei relativi atti aziendali, ove adottati.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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