Anno 2014
Numero 45
Data 14/11/2014
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 14 novembre 2014, n. 45

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura



Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia riconosce l’apicoltura come attività utile a garantire l’impollinazione naturale e a proteggere la biodiversità dell’ape domestica, “
mellifera”, in particolare della sottospecie ligustica e delle popolazioni autoctone locali. 

2. La presente legge disciplina, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’allevamento delle api sul territorio regionale, nonché la valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura, regolamentando l’uso dei prodotti fitosanitari sulle piante coltivate e spontanee durante il periodo della fioritura.



Art. 2

Definizioni


1. Ai fini della presente legge, valgono tutte le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della l. 313/2004 e per quanto in essa non espressamente previsto si intende per: 
a) favo, la struttura di cera realizzata entro un apposito telaio dalle api;
b) famiglia, la colonia di api con regina, avente favi coperti da api;
c) apiario stanziale, l’insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco di almeno un anno;
d) apiario nomade, l’apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell’anno;
e) apiario in stato di abbandono, l’apiario in evidente stato di incuria, esposto alle azioni di saccheggio da parte di api provenienti da altri apiari;
f) apicoltore, la persona fisica o giuridica, iscritta all’Anagrafe apistica, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale), proprietaria o detentrice di uno o più apiari, che conduce gli alveari ai sensi della l. 313/2004 e nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia sanitaria;
g) forme associative, le associazioni di apicoltori, le cooperative di apicoltori, le organizzazioni dei produttori (OO.PP.) del settore apistico, i consorzi di tutela del settore apistico;
h) prodotti dell’apicoltura, il miele, la cera d’api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api, le api regine, il pane delle api, i favi di covata e i relativi derivati, quali l’idromele e l’aceto di miele;
i) prodotti primari dell’attività apistica, qualsiasi prodotto alimentare che durante la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione non ha subìto modificazioni della propria natura;
j) fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dell’alveare, la cessione occasionale di prodotti primari ottenuti in azienda, quale attività marginale rispetto a quella principale, nell’ambito del territorio provinciale, di ubicazione dell’azienda e delle province confinanti, su richiesta di un consumatore finale, ovvero di un esercente del commercio al dettaglio;
k) prodotti fitosanitari, le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive così come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).




Art. 3

Indicazioni generali 


1. Tutte le attività aziendali, compreso l’allevamento delle api, relative alla produzione dei prodotti primari dell’attività apistica sono considerate produzioni primarie e sono sottoposte alla disciplina del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari.

2. Le attività di raccolta, manipolazione e stoccaggio dei prodotti primari dell’apicoltura, che non determinino modificazioni del prodotto primario, svolte al di fuori del contesto aziendale, restano disciplinate dal regolamento (CE) n. 852/2004 fino a emanazione di specifiche norme. 

3. Ai fini della gestione dell’Anagrafe apistica, la Regione e le relative aziende sanitarie locali (ASL), gli apicoltori e le loro associazioni riconosciute si avvalgono del sistema informatico della Banca dati apistica (BDA), con le modalità definite dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4/ 2009. 

4. Le strutture del competente Servizio della Regione Puglia, ferma restando ogni competenza delle ASL regionali per le attività finalizzate ai controlli sanitari e di attuazione dell’anagrafe apistica, effettuano la vigilanza e il controllo per garantire il rispetto dell’applicazione della presente legge. In occasione di eventi straordinari, le attività di vigilanza e controllo, in ossequio alla presente legge, possono essere effettuate congiuntamente con le ASL. 

5. Le strutture deputate alla vigilanza e al controllo di cui al comma 4 procedono all’accertamento delle violazioni e alle eventuali irrogazioni delle sanzioni amministrative previste, secondo quanto disposto nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 



Art. 4

Albo regionale degli organismi associativi 


1. E’ istituito presso il competente Servizio della Regione Puglia l’Albo degli organismi associativi del settore apistico, costituiti con atto notarile registrato, operanti sul territorio regionale.

2. I legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda al competente Servizio della Regione Puglia per l’iscrizione all’Albo regionale, allegando copia dello statuto e dell’atto costitutivo e impegnandosi a comunicare ogni aggiornamento dei dati relativi al numero dei soci e al numero degli alveari, denunciato dai propri soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli organismi iscritti all’Albo regionale possono svolgere, in favore dei propri associati, attività di:

a) informazione e divulgazione;
b) formazione;
c) assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico.

4. Gli organismi iscritti all’Albo regionale possono, inoltre, realizzare ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell’apicoltura e dei suoi prodotti e richiedere per conto dei propri associati incentivi previsti dalla normativa vigente.

5. Le associazioni e le altre strutture di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4/ 2009 collaborano con i servizi veterinari delle ASL ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.




Art. 5

Osservatorio apistico regionale 


1. E’ istituito, presso il competente Servizio della Regione Puglia, l’Osservatorio apistico regionale a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere pareri e proposte su iniziative del comparto apistico;
b) proporre programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e promozione delle produzioni;
c) suggerire metodi di tutela degli insetti pronubi;
d) indicare studi e attività di orientamento riguardanti le finalità della presente legge;
e) provvedere a una capillare opera di sensibilizzazione sull’utilizzo improprio di fitofarmaci, mediante appropriati mezzi di divulgazione.


2. L’Osservatorio apistico regionale, ogni anno, sulla base delle denunce afferenti le morie di api a causa dell’uso di prodotti fitosanitari, e in seguito agli esiti dei relativi accertamenti delle strutture competenti, segnala i prodotti dannosi per la specie e suggerisce le tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti.

3. L’Osservatorio è istituito con atto di Giunta regionale, dura in carica tre anni e ne fanno parte:

a) l’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente dell’Ufficio regionale competente per le malattie delle piante o suo delegato;
c) il dirigente dell’Ufficio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
d) un esperto in materia apistica designato dall’Istituto zooprofilattico;
e) un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle università pugliesi;
f) un esperto dei Dipartimenti di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti delle università pugliesi;
g) due rappresentanti designati d’intesa tra le organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori, di cui all’articolo 4, maggiormente rappresentativi a livello regionale, la cui rappresentatività è determinata dall’indice più elevato, derivante dal rapporto tra il numero totale di alveari, riferito alla specifica associazione e il numero dei soci apicoltori dell’associazione più numerosa, tra tutte le associazioni riconosciute a livello regionale;
i) il funzionario dell’Ufficio regionale relativo al Servizio competente, con funzioni anche di Segretario.

4. La partecipazione alle sedute dell’Osservatorio è a titolo gratuito, esente da ogni rimborso.

5. Il Presidente convoca l’Osservatorio apistico regionale almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei componenti.




Art. 6

Identificazione degli apiari 


1. Al fine di limitare i casi di abigeato e per un miglior controllo sanitario, ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio della Regione Puglia è individuato attraverso il cartello identificativo, contenente almeno il codice univoco del proprietario o del detentore, rilasciato dall’ufficio della ASL territorialmente competente. E’ consentito, in aggiunta al cartello identificativo, anche l’uso di altri sistemi di riconoscimento. 

2. L’identificazione è resa visibile mediante apposizione di uno o più cartelli posizionati nell’apiario o nelle immediate vicinanze e il codice univoco identificativo può essere riportato su ciascuna arnia. 

3. L’identificazione degli apiari nomadi, posizionati sul territorio regionale e provenienti da altre regioni, deve essere conforme alla disciplina vigente in materia di anagrafe apistica, fermo restando il rispetto delle norme regionali. 

4. Il proprietario o il detentore è responsabile dell’identificazione dell’apiario. 

5. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo comporta una sanzione amministrativa pari a 20 euro per alveare nell’ambito dell’apiario non identificato e comunque non inferiore ad euro 200 e non superiore ad euro 500. 



Art. 7

Obblighi degli apicoltori 


1. E’ fatto obbligo a chiunque detiene alveari, anche per coloro che praticano il nomadismo, di farne denuncia al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, specificando la collocazione e il numero di alveari.

2. Chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del codice civile o esercita l’attività di apicoltore professionista è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività, al fine di essere registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all’articolo 4.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 852/2004:

a) gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell’apicoltura a titolo di autoconsumo e che abbiano denunciato non più di dieci alveari;
b) i produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell’apicoltura e che abbiano denunciato non più di trenta alveari;
c) gli apicoltori senza produzioni edibili di prodotti dell’apicoltura.

5. I produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell’apicoltura, benché esenti dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004, sono tenuti al rispetto delle regole base di igiene degli alimenti e di buona prassi agricola.

6. Tutti gli apicoltori che detengono e conducono alveari hanno l’obbligo di compilare fedelmente il registro dei farmaci, conformemente alle prescrizioni del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), e conservarlo, per almeno cinque anni, congiuntamente a qualsiasi altra registrazione atta a fornire informazioni rilevanti ai fini dell’anagrafe apistica nazionale e ai fini della tracciabilità.

7. I trasgressori dell’obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi pubblici previsti per il settore apistico. 




Art. 8

Aspetti sanitari 


1. L’Apis mellifera è un animale domestico a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544 bis (Uccisione di animali) e 544 ter (Maltrattamento di animali) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di ordinanza del Sindaco o di altra autorità competente. 

2. Al fine di controllare il rischio di diffusione di patologie, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale del Servizio veterinario territorialmente competente, che può richiedere la collaborazione degli organismi associativi di cui all’articolo 4. 

3. Se dall’ispezione effettuata risulti la sussistenza del rischio di diffusione di malattie infettive, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono sono distrutti dal legittimo proprietario, se identificato; in caso di mancata individuazione, la ASL informa il Comune o l’Ente di competenza, che provvede alla distruzione, fatta salva la facoltà di rivalsa in caso d’identificazione del responsabile. 

4. Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi della collaborazione dell’Osservatorio apistico regionale, delle Associazioni degli apicoltori, di esperti apistici e degli stessi apicoltori. 



Art. 9

Limitazioni dell’uso di prodotti fitosanitari 


1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5 della l. 313/2004, sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, dannosi alle api:

a) durante il periodo di fioritura, dall’apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;
b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall’ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell’Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.

3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell’ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. Chiunque violi le disposizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 9 è punibile con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro. 




Art. 10

Disciplina del nomadismo proveniente da altre regioni 


1. La Regione Puglia riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all’agricoltura, all’ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse.

2. Ai fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del patrimonio apistico, sono utilizzati per il nomadismo solo alveari provenienti da apiari posti sotto il controllo sanitario e per i quali non sia stato disposto il divieto di spostamento e non sussistano vincoli o misure restrittive di polizia veterinaria.

3. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività del nomadismo sul territorio pugliese di dotarsi dell’attestazione sanitaria, rilasciata dal medico veterinario della ASL di provenienza competente, che certifichi l’assenza di malattie infettive e diffusive.

4. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo nel territorio della regione Puglia devono inoltrare apposita comunicazione con rapporto di ricevimento, almeno quindici giorni prima dello spostamento, al competente Servizio della Regione Puglia, fermo restando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i dati anagrafici del proprietario e il codice identificativo, l’attestazione sanitaria, le indicazioni del luogo di destinazione degli alveari, la certificazione attestante la razza delle api trasferite e i motivi della movimentazione.

6. Gli uffici del Servizio competente della Regione Puglia, preso atto delle indicazioni dell’Osservatorio apistico, istruiscono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la relativa richiesta in considerazione della consistenza del patrimonio apistico di provenienza, delle potenzialità nettarifere del territorio di destinazione e dei vincoli relativi all’esistenza di altri apicoltori che svolgono abitualmente l’attività produttiva in maniera stanziale o nomade.

7. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4 senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.

8. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli apiari stanziali sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentito l’Osservatorio apistico regionale, che, dall’analisi della densità e delle essenze nettarifere esistenti sul territorio interessato in quel determinato periodo dell’anno, fornisce ogni elemento utile.

9. In assenza di provvedimento della Giunta regionale gli apicoltori che praticano il nomadismo sul territorio pugliese sono tenuti al rispetto di una distanza non inferiore a duecento metri dagli altri apiari stanziali o nomadi già ubicati in loco.

10. Gli apicoltori che violano una delle disposizioni indicate all’articolo 10 sono passibili di una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro. 




Art. 11

Disciplina del nomadismo nell’ambito regionale 


1. Il nomadismo nell’ambito regionale è il trasferimento di alveari oltre tre chilometri di distanza dal luogo di ubicazione originario. Esso avviene fondamentalmente per due ragioni:

a) incremento del raccolto;
b) espletamento del servizio di impollinazione.

2. L’apicoltore pugliese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Almeno sette giorni prima dello spostamento, è fatto obbligo di comunicare alla ASL di destinazione i propri dati identificativi, la località, il numero degli alveari collocati e un’autocertificazione in cui risulti che le famiglie sono esenti da malattie infettive e diffusive.

3. Il Servizio veterinario della ASL può disporre eventuali controlli sanitari, i quali saranno eseguiti in presenza dell’apicoltore, a cui è fatto obbligo di fornire l’assistenza necessaria.

4. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

 




Art. 12

Allevamento e selezione delle api regine 


1. Per salvaguardare l’Apis mellifera, la Regione Puglia, riconoscendo l’importanza della selezione di api regine della sottospecie ligustica, sentito l’Osservatorio apistico regionale, può delimitare appositi areali destinati alla selezione in purezza dell’Apis mellifera ligustica, disciplinandone le modalità e le sottospecie da allevare, le distanze degli apiari non coinvolti nell’attività selettiva e le zone di rispetto dall’area protetta. 



Art. 13

Forestazione 


1. La Regione Puglia, nell’ambito dei programmi di rimboschimento, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, promuove l’impianto di specie vegetali di particolare interesse apistico, allo scopo di aumentare la produzione e la qualità del miele regionale. 



Art. 14

Clausola valutativa 


1. Con cadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare permanente in ordine a:

a) livelli di protezione della biodiversità dell’ape domestica (Apis mellifera), con particolare riferimento alla sottospecie ligustica, sul territorio regionale;
b) incremento e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura pugliese, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore specifico;
c) entità del nomadismo, sia proveniente da altre regioni, che nell’ambito regionale. 




Art. 15

Norma finanziaria 


1. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono introitati dalla Regione Puglia in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione n. 3066240, nell’ambito della U.P.B. 03.04.02 del bilancio regionale, denominato “Sanzioni amministrative del settore apistico ai sensi della legge regionale n. 45/2014“. Al capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa, di nuova istituzione n. 111214, nell’ambito della U.P.B. 01.01.07, denominato “Risorse a favore dell’attività dell’apicoltura pugliese”. 



Art. 16

Abrogazione 


1. La legge regionale 8 giugno 1985, n. 61 (Interventi regionali a favore dell’apicoltura), è abrogata.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.