Legge Regionale 14 novembre 2014, n. 47 Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione organica e della
spesa del personale 1. Al fine di favorire il necessario processo di snellimento e di
riorganizzazione dell’amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di
produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa,
mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta regionale con
appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali,
provvede:
a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa
complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza
pubblica;
c) alla riduzione delle strutture e degli uffici;
d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la
risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare
oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali;
e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme
di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro
anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse
finanziarie dei rispettivi bilanci.
Art. 2Norme di attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), e al fine di favorire una maggiore e più
ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per
l’assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che
abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma
529 dell’articolo 1 della l. 147/2013 e che risulti in servizio presso la
Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
In sede di prima applicazione, l’ordine di priorità nelle assunzioni è fissato
con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L’ordine di priorità è stabilito in ragione dei
titoli di studio e di servizio e dell’anzianità di servizio del personale a
tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, a parità di
queste condizioni, in ragione del carico familiare.
3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del
personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento,
del personale collocato nell’elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) e dell’annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle
risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque,
compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l’avvio della
stabilizzazione entro la medesima data.
Art. 3Clausola di salvaguardia 1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1
dell’articolo 2, in considerazione della necessità di garantire continuità alle
attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la Regione procede
alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del personale utilmente
collocato nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 2, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nell’elenco fino al completamento delle
procedure di stabilizzazione.
Art. 4Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità di bacino e
società in house 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono intendersi quali
principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e
alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti
regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA.
Art. 5Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo 1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo connessi
all’attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell’Unione
europea, l’Amministrazione regionale deve prioritariamente reclutare i
lavoratori tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, che
siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dagli stessi piani.
Art. 6Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in
complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti di cui ai
capitoli n. 3055 (Indennità supplementare in applicazione dell’articolo 17 del
CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro) e n.
3056 (Indennità supplementare incentivazione esodo personale - risoluzione
consensuale rapporto di lavoro) della U.P.B. 08.01.01 del bilancio regionale di
competenza, così come integrato con legge
regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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