Anno 2015
Numero 2
Data 27/01/2015
Abrogato No
Materia Beni culturali;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 2

Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi



Art. 1

Oggetto e finalità


1. La Regione Puglia riconosce i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come definiti all’articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggi, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
 
2. Con ordinanza comunale, chiunque danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, i trabucchi di cui alla presente legge e sanzionato con la sanzione amministrativa da un minimo di euro quindicimila a un massimo di euro centocinquantamila e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell’esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati.



Art. 2

Individuazione dei beni e criteri per il recupero


1. Il trabucco, manufatto storico rappresentativo di un antico metodo di pesca, ancora oggi praticato, presenta le seguenti caratteristiche strutturali essenziali:
a)     un palchetto centrale in tavole di abete, poggiante su una struttura di pali lignei di pino o quercia conficcati nella roccia;
b)     due argani per manovrare la rete della pesca tradizionale;
c)     cinque antenne di legno d’abete che sorreggono la rete, sostenute da fili di ferro zincato o altro idoneo materiale, passanti per almeno due montanti;
d)     la “rete grande” di forma rettangolare con maglie che si restringono verso il centro;
e)     un freno in acqua, dal lato della pesca, insabbiato nel fondale al fine di contrastare le correnti marine;
f)      talvolta un capanno per il ricovero delle reti e una passerella, entrambi in legno.
 
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove il censimento georeferenziato dei trabucchi, sia quelli ancora esistenti, sia quelli scomparsi, includendoli nella Carta dei beni culturali di cui all’articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 17/2013, specificandone le caratteristiche, l’importanza storicoculturale e paesaggistica, la funzione, lo stato di conservazione, anche sulla base di documentata indicazione di enti pubblici, associazioni, istituzioni di ricerca, istituti di cultura e singoli esperti.
 
3. La Giunta regionale detta linee guida per il recupero, il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicando anche le funzioni compatibili. Le linee guida sono recepite nel piano paesaggistico regionale.
 



Art. 3

Programmazione regionale


1. La Regione include la conservazione, la valorizzazione, il recupero o il ripristino dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013 e a tale scopo promuove, nel rispetto della normativa statale e in attuazione dell’articolo 9 della l.r. 17/2013, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel rispetto di quanto stabilito in relazione ai beni culturali dal d.lgs. 42/2004 nonché delle norme europee, statali e regionali in materia e sulla base della programmazione regionale di cui al comma 1, la Regione può prevedere l’erogazione di contributi per le attività di cui agli articoli 1 e 2, privilegiando interventi legati alla funzione originaria dei trabucchi o che ne garantiscano comunque la fruizione pubblica.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.