Legge Regionale 10 marzo 2015, n. 7 Modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Art. 1Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
“Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale
del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è
eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale.
2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla
carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, è
membro del Consiglio regionale.
4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è
utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati
con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta
operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio attribuito a
uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.
5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate
all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle
condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
6. La presentazione, che deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno
alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è
effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il
medesimo atto di delega il candidato presidente può, altresì, conferire il
potere di rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale.
7. La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:
a) dalla delega di cui al comma 6;
b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell’articolo
8, con uno o più gruppi di liste;
c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei
collegamenti;
d) dai certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione;
e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo
7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235.
8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la
delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale) e successive modificazioni.
9. L’Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:
a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti;
b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;
c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque
accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di
una delle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 7 del d.lgs.
235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla
presente legge;
d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non
compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali
circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle
candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei
gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il
medesimo contrassegno);
f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l’Ufficio centrale
regionale procede all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato
alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla
presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste,
appositamente convocati, compie le seguenti operazioni:
1) effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di
Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste;
2) rinumera tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato
presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con
il candidato presidente con il numero più alto (considerando, all’interno di
ciascun gruppo di liste collegate, l’ordine risultante dal predetto sorteggio);
g) comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle
prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle
candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.
Art. 2Modifica
dell’articolo 3 della l.r. 2/2005
“Art. 3 Numero dei consiglieri regionali
1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente
eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti
e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.”.
Art. 3Modifica
dell’articolo 4 della l.r. 2/2005 “Art. 4 Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni
1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il
numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della
Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in
modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e
dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è
suddiviso per ventitré.
3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento
generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
centrale di statistica.”.
Art. 4Modifica
dell’articolo 5 della l.r. 2/2005
“Art. 5 Durata in carica e convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente
della Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del
comma 2.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo
compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il
compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale
previsti dallo Statuto si procede all’indizione delle nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.
3. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2
dell’articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i
quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere
affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai
presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.”.
Art. 5Modifica
dell’articolo 7 della l.r. 2/2005
“Art. 7 Scheda elettorale
1. La scheda per l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per
l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il
candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo
sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso.
Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per
l’espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di
presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico
segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a
favore del candidato presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo. 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un
candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga
posta a fianco del contrassegno.
4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la
preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i
cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il
candidato consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato
prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se
non espressamente votato.
6. Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza
necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è
ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al
candidato presidente collegato se non espressamente votato.
7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la
preferenza per un candidato della medesima lista, si intende che abbia votato
la lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato presidente
collegato se non espressamente votato.
8. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la
preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto
è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al
candidato presidente collegato se non espressamente votato.
9. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la
preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto
al candidato presidente e nulli i voti di lista.
10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è
approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo
comma.”.
Art. 6Modifica
dell’art. 8 della l.r. 2/2005
“Art. 8 Liste e candidature
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali
concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è
contrassegnata da un proprio simbolo.
2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata,
a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati
alla carica di Presidente della Giunta regionale.
3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo
contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le
ulteriori condizioni di legge.
4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle
diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo
candidato Presidente della Giunta regionale.
5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un
gruppo di liste.
6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione,
possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il
patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.
7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate
presso l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno
alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
8. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti
e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti
e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti.
9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo
anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da
gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle
elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere
regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega
alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del
gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro
volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il
contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del
candidato presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di
nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui
liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell’articolo 4 e non
superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli
abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i
sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede
all’unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell’esito delle
elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato
liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da
parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità,
una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale
ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro
assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3
(Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo
sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34
(Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale
determina con proprio decreto l’ammontare della somma.
14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai
decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le
determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.
15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo
e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l’ordine di presentazione. 16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre
circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l’Ufficio centrale
circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio
centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i
rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui
sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali. 17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni
ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione
della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune
della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La
candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della l. 53/1990. Per i cittadini residenti
all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico
o consolare;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. 445/2000
e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di
incandidabilità di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012;
d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica di ciascun candidato;
e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari
del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di
confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli
dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre,
la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati
tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore
l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti
immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di
contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali
per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre
anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e
ammissione delle liste e delle candidature.
18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2.
Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali
costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua
candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano,
altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso
l’Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della l. 53/1990 e successive modificazioni.
19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l’indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio,
i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale.”.
Art. 7Abrogazione
dell’articolo 9 della l.r. 2/2005 1.
L’articolo 9 della l.r. 2/2005 è abrogato.
Art. 8Modifica
dell’articolo 10 della l.r. 2/2005 “Art. 10 Modifiche alla legge n. 108 del 1968
1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti
modifiche: a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Norme generali
Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti
residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e
premio di maggioranza.
Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze
nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle
quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle
province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.
I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di
mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio
regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei
comuni con oltre 5.000 abitanti.”;
b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;
c) il terzo comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste,
di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti
attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della
Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente
della Corte di appello medesima.”;
d) l’ultimo comma dell’articolo 8 non è recepito;
e) l’articolo 9 non è recepito;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Esame e ammissione delle liste.
Ricorsi contro la eliminazione
delle liste o di candidati
L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte
dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati
prescritto;
2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al
numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di
candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente
legge;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata
la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 7 del d.lgs.
235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia
completa;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non
compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i
quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera,
delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani, alle ore nove
per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e
ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella
stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista
possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio
centrale regionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza,
nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale,
trasmette all’Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.
L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro
ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.”;
g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull’ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e
schede per la votazione
Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l’Ufficio centrale circoscrizionale,
non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale
regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.
Inoltre, l’Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione
definitiva dell’Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle
candidature e all’ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine
in cui vi sono iscritti;
2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste
dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal
sorteggio, e all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali
ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro
l’ottavo giorno antecedente quello della votazione;
3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi
contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno
riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.”;
h) l’articolo 13 non è recepito;
i) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale e dell’Ufficio
centrale regionale
L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell’articolo 8, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a
verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide
sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente
tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la
sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il
Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero,
all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai
componenti dell’Ufficio medesimo - viene allegato all’esemplare del verbale di
cui all’ultimo comma del presente articolo.
Compiute le operazioni di cui al primo comma, l’Ufficio centrale
circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra
elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da
ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra
elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da
ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra
individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di
preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo
comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista
provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le
cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista
provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati
subito dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria
dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo
esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
L’Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato
presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato
presidente in tutte le circoscrizioni;
2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le
cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;
3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato
presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi
conseguiti nella regione;
4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle
rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre
individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di
gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto
Presidente della Giunta regionale;
6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al
termine di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio, sarà proclamato eletto
Consigliere regionale;
7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre
elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le
cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato
in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non
collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al
totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del
presente comma;
10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno
ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi
conseguiti nella regione;
11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad
altri che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti
validi conseguiti nella regione;
12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti
in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del
quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.
Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale regionale procede al
riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e,
successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione
degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti
operazioni:
a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:
1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto
per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così
il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura
l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista
tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra
elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il
numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi
assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente
ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non
assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi
non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di
candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche
nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si
considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto
alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano
inefficienti per mancanza di candidati;
b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni
della regione;
c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste;
d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di
liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di
liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione,
trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce
il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di
ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che
abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si
procede a sorteggio;
e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle
singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati
espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A
tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e
divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla
lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della
graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di
ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della
medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a
una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale
attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella
graduatoria anzidetta.
L’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli
ulteriori 27 seggi. A tal fine:
1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi
raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente
proclamato eletto;
2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40
per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per
cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che
assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per
cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del
verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste
del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato
eletto. A tal fine:
a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono
ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti
residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale
circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla
prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio.
Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione
di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire
dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una
circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri
candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della
circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi
stessi attuando le seguenti operazioni:
1) l’Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei
seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte
frazionaria del quoziente;
2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente
così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai
gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre
elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le
circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.
Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero
5) del sesto comma, l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei
restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al
presidente proclamato eletto.
Da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al
candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa
il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla
coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta
operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno
dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato
eletto.
Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio centrale
regionale proclama eletti consiglieri regionali:
1) il candidato presidente secondo classificato;
2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale
secondo l’ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali
circoscrizionali.
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti
annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella
prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa
Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati,
per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al terzo comma. L’altro
esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;
l) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Surrogazioni
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue
immediatamente l’ultimo eletto.
Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è
attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella medesima lista di
un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma,
lettera e), dell’articolo 15.
Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il
seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il
numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il
seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista
circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano
già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue
l’ultimo eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo
nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15.”;
m) l’articolo 16-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 16 bis
Supplenza
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d.lgs
235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla
notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del
capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta
notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per
l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista
e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
Le disposizioni di cui all’articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano
anche per la temporanea sostituzione.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi
dell’articolo 16.”;
n) all’articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna
Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”;
o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti;
p) gli allegati A e B non sono recepiti.”.
Art. 9Modifiche
all’articolo 11 della l.r. 2/2005
“Art. 11 Modifiche alla legge 43/1995
1. Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti; b) al comma 1 dell’articolo 5 il periodo: “Per i candidati che si presentano
nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari
ad euro 30.987,41” non è recepito; c) al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “e nella lista
regionale” non sono recepite; d) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “capolista della lista regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “candidato Presidente”; e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove
abbiano ottenuto complessivamente almeno l’otto per cento dei voti validi. 2. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati
ad altri che abbiano ottenuto meno dell’otto per cento dei voti validi. 3. Non sono, altresì, ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che,
anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato
la soglia del quattro per cento dei voti validi.”;
f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti.
Art. 10Abrogazione
dell’articolo 12 della l.r. 2/2005 1.
L’articolo 12 della l.r. 2/2005 è abrogato.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Testo
della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale) coordinato con le modifiche
e integrazioni apportate dalla legge regionale n. 7/2015.
AVVERTENZA
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dall’Ufficio Affari e Studi
Legislativi del Consiglio regionale al solo fine di facilitarne la lettura.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari. Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, nelle
appendici 1 e 2 rispettivamente il testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108 e
della L. 23 febbraio 1995, n. 43 aggiornato con le modifiche apportate, da
ultimo, dalla legge regionale n. 7/2015 la cui validità è circoscritta
unicamente alla Regione Puglia.
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale
Art. 1 Recepimento
1. All’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si
applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la
presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per
l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge
23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni
a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre
disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell’ordinamento in materia.
Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale
del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore (1)
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è
eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale. 2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla
carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, è
membro del Consiglio regionale. 4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che
ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è
utilizzato l’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi
collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi,
detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio
attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza. 5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate
all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle
condizioni di candidabilità ed eleggibilità. 6. La presentazione, che deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno
alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è
effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il
medesimo atto di delega il candidato presidente può, altresì, conferire il
potere di rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale. 7. La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata: a) dalla delega di cui al comma 6; b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell’articolo
8, con uno o più gruppi di liste; c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei
collegamenti; d) dai certificati d’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione; e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di
documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo
7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235. 8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la
delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale) e successive modificazioni. 9. L’Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6: a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti; b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7; c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque
accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di
una delle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 7 del d.lgs.
235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla
presente legge; d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non
compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni; e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali
circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle
candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei
gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il
medesimo contrassegno); f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l’Ufficio centrale
regionale procede all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato
alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla
presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste,
appositamente convocati, compie le seguenti operazioni: 1) effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di
Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste; 2) rinumera tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato
presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con
il candidato presidente con il numero più alto (considerando, all’interno di
ciascun gruppo di liste collegate, l’ordine risultante dal predetto sorteggio); g) comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle
prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle
candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.
______ (1) Articolo così sostituito dall’art.1 della L.R. n. 7/2015 Art. 3 Numero dei Consiglieri regionali (2)
1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente
eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti
e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.
______ (2) Articolo così sostituito dall’art.2 della L.R. n. 7/2015
Art. 4 Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni (3)
1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il
numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. 2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della
Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in
modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e
dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è
suddiviso per ventitré. 3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento
generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
centrale di statistica.
______ (3) Articolo così sostituito dall’art.3 della L.R. n. 7/2015
Art. 5 Durata in carica e convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio
regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale(4)
1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del
comma 2. 2. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo
compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il
compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale
previsti dallo Statuto si procede all’indizione delle nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi. 3. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione. 5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2
dell’articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i
quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere
affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. 6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai
presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
______ (4) Articolo così sostituito dall’art.4 della L.R. n. 7/2015
Art. 6 Cause di ineleggibilità.
1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell’articolo 2 della legge 23 aprile
1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere
regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni
della Regione. 2. Le cause d’ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli
interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per
la presentazione delle candidature.
Art. 7 Scheda elettorale (5)
1. La scheda per l’elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per
l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il
candidato è collegato, disposti secondo l’ordine risultante dal rispettivo
sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall’alto verso il basso.
Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per
l’espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di
presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico
segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a
favore del candidato presidente a essa collegato. 2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di
presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo. 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un
candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga
posta a fianco del contrassegno. 4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la
preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i
cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati. 5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il
candidato consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato
prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se
non espressamente votato. 6. Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza
necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è
ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al
candidato presidente collegato se non espressamente votato. 7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la
preferenza per un candidato della medesima lista, si intende e abbia votato la
lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato presidente collegato
se non espressamente votato. 8. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la
preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto
è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al
candidato presidente collegato se non espressamente votato. 9. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la
preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto
al candidato presidente e nulli i voti di lista. 10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è
approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo
comma.
______ (5) Articolo così sostituito dall’art.5 della L.R. n. 7/2015
Art. 8 Liste e candidature (6)
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali
concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è
contrassegnata da un proprio simbolo. 2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata,
a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati
alla carica di Presidente della Giunta regionale. 3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo
contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le
ulteriori condizioni di legge. 4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle
diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo
candidato Presidente della Giunta regionale. 5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un
gruppo di liste. 6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione,
possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il
patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti 7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate
presso l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno
alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti. 8. Le liste devono essere presentate: a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti
e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti
e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti. 9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo
anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da
gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle
elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere
regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega
alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del
gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro
volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. 10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il
contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del
candidato presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di
nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita
del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della I. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui
liste l’elettore dichiara di essere iscritto. 11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. 12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell’articolo 4 e non
superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i
sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al 60 per cento; in caso di’ quoziente frazionario si procede
all’unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell’esito delle
elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato
liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da
parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità,
una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale
ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro
assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3
(Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo
sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34
(Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale
determina con proprio decreto l’ammontare della somma. 14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai
decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le
determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13. 15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo
e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l’ordine di presentazione. 16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre
circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l’Ufficio centrale
circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio
centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti
di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia,
così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali. 17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre: a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni
ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione
della lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune
della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati; b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La
candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990. Per i cittadini residenti
all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico
o consolare; c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del d. p. r.
445/2000 e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di
incandidabilità di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 235/2012; d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica di ciascun candidato; e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari
del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di
confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli
dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa,
inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di
contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre
in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la
presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti
consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale
pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo
preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature. 18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2.
Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali
costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua
candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano,
altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso
l’Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della I. 53/1990 e successive modificazioni. 19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l’indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per
mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio,
i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale.
______ (6) Articolo così sostituito dall’art.6 della L.R. n. 7/2015
Art. 9 Lista regionale (7)
______ (7) Articolo abrogato dall’art.7 della L.R. n. 7/2015
Art. 10 Modifiche alla legge n. 108 del 1968 (8)
1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti
modifiche: a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 Norme generali
Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei
voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento
e premio di maggioranza. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze
nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge. Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle
quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle
province pugliesi istituite con leggi della Repubblica. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di
mandato. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio
regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i
consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.”;
b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;
c) il terzo comma dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste,
di liste circoscrizionali o di candidati, nonché per lo svolgimento dei compiti
attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della
Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente
della Corte di appello medesima.”;
d) l’ultimo comma dell’articolo 8 non è recepito;
e) l’articolo 9 non è recepito;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di
candidati
L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte
dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati
prescritto; 2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al
numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di
candidati superiore cancellando gli ultimi nomi; 3) ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente
legge; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata
la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 7 del d.lgs.
235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia
completa; 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non
compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i
quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera,
delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista. L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l’indomani, alle ore
nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o, modificate e
ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella
stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista
possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio
centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza,
nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale,
trasmette all’Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni. L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.”;
g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull’ammissione delle liste Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l’Ufficio centrale
circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell’Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate. Inoltre, l’Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione
definitiva dell’Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle
candidature e all’ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni: 1) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine
in cui vi sono iscritti; 2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste
dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l’ordine risultato dal sorteggio,
e all’invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano
l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno
antecedente quello della votazione; 3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi
contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno
riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio.”;
h) l’articolo 13 non è recepito;
i) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
regionale
L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell’articolo 8, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali: 1) effettua Io spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni
riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide
sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente
tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la
sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente
del tribunale, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero,
all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai
componenti dell’Ufficio medesimo - viene allegato all’esemplare del verbale di
cui all’ultimo comma del presente articolo. Compiute le operazioni di cui al primo comma, l’Ufficio centrale
circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra
elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da
ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione; b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra
elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da
ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra
individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di
preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo
comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione; d) determina la graduatoria, dei candidati consiglieri di ciascuna lista
provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le
cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista
provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d). Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in
duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
sezioni, con i relativi atti e documenti a ,essi allegati, devono essere
inviati subito dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla
segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il
secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale. L’Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato
presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente
in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le
cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma; 3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato
presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi
conseguiti nella regione; 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle
rispettive cifre elettorali • regionali conseguite. A parità di cifre individuali,
prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha
conseguito la più alta cifra elettorale; 5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto
Presidente della Giunta regionale; 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al
termine di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio, sarà proclamato eletto
Consigliere regionale; 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre
elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno; 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le
cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione; 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato
in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non
collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al
totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del
presente comma; 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno
ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti validi
conseguiti nella regione; 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad
altri che hanno ottenuto nell’intera regione meno dell’otto per cento dei voti
validi conseguiti nella regione; 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti
in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del
quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale regionale procede al
riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e,
successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione
degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti
operazioni: a) per ciascuna delle sei circoscrizioni: 1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto
per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così
il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura
l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista
tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra
elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il
numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi
assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente
ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non
assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; 2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi
non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di
candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta
anche nel caso che tutti i seggi assegnati ‘alla circoscrizione vengano
attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non
abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente,
rimangano inefficienti per mancanza di candidati; b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni
della regione; c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste; d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di
liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di
liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione,
trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce
il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di
ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni
hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che
abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si
procede a sorteggio; e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle
singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati
espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A
tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e
divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla
lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della
graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di
ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della
medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a
una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale
attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella
graduatoria anzidetta. L’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori
27 seggi. A tal fine: 1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi
raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente
proclamato eletto; 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40
per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati; 3) qualora la percentuale ‘di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per
cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che
assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati; 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per
cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una
maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati; 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del
verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste
del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato
eletto. A tal fine: a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono
ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti
residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale
circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla
prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio.
Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione
di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire
dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una
circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri
candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della
circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta; b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi
stessi attuando le seguenti operazioni: 1) l’Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei
seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte
frazionaria del quoziente; 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente
così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sonò assegnati ai
gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le
circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero
5) del sesto comma, l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei
restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al
presidente proclamato eletto. Da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al
candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa
il secondo posto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla
coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta
operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno
dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato
eletto. Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio centrale
regionale proclama eletti consiglieri regionali: 1) il candidato presidente secondo classificato; 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale
secondo l’ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali
circoscrizionali. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti
annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella
prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa
Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati,
per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al terzo comma. L’altro
esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”;
I) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Surrogazioni
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue
immediatamente l’ultimo eletto. Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è
attribuito al candidato che segue l’ultimo eletto nella medesima lista di
un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma,
lettera e), dell’articolo 15. Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il
seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il
numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il
seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista
circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano
già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue
l’ultimo eletto nella medesima lista di un’altra circoscrizione proseguendo
nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell’articolo 15.”; m) l’articolo 16-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 16 bis Supplenza
Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d.
lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla
notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del
capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta
notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per
l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista
e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto. Le disposizioni di cui all’articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano
anche per la temporanea sostituzione. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi
dell’articolo 16.”;
n) all’articolo 21, comma 2, le parole “Commissario del governo per ciascuna
Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Prefetto del capoluogo di Regione”; o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti; p) gli allegati A e B non sono recepiti.
______ (8) Articolo così sostituito dall’art.8 della L.R. n. 7/2015
Art. 11 Modifiche alla legge n. 43 del 1995 (9)
1. Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti; b) al comma 1 dell’articolo 5 il periodo: “Per i candidati che si presentano
nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari
ad euro 30.987,41” non è recepito; c) al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 5 le parole: “e nella lista
regionale” non sono recepite; d) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “capolista della lista regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “candidato Presidente”; e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7 1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove
abbiano ottenuto complessivamente almeno l’otto per cento dei voti validi. 2. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati
ad altri che abbiano ottenuto meno dell’otto per cento dei voti validi. 3. Non sono, altresì, ammessi all’assegnazione di seggi i gruppi di liste che,
anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato
la soglia del quattro per cento dei voti validi.”; f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti.
______ (9) Articolo così sostituito dall’art.9 della L.R. n. 7/2015
Art. 12 Norme di prima attuazione (10)
______ (10) Articolo abrogato dall’art.10 della L.R. n. 7/2015
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