Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 12 Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno 
  Art. 1Finalità (•)  [1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, 
nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con 
l’ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza 
della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica 
attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura 
della legalità, intesa come osservanza alle regole scritte, e della pace, con 
particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell’impegno 
sull’osservanza di tutte le norme di diritto e contro ogni forma di criminalità 
e per il contrasto a ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel 
tessuto sociale ed economico regionale. 
  2. In particolare, la Regione 
Puglia consegue gli obiettivi della presente legge attraverso: 
  
a) interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca; 
 b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della 
legalità presso le imprese;  c) interventi per la promozione di politiche 
locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;  d) interventi 
per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità 
organizzata;  e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della 
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;  f) interventi per 
rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell’impegno;  g) 
l’obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia. 
 
   
3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui 
all’articolo 118, secondo comma, della Costituzione, gli interventi di cui alla 
presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia, 
ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in 
collaborazione con cittadini singoli o associati. ]
  
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
 
  Art. 2Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca (•)  [1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere 
come portatori di una sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e 
diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla 
criminalità organizzata. 
  2. La Regione, attraverso la pubblicazione di 
specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni 
pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti 
e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente 
legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e 
testimonianze provenienti dal territorio pugliese. 
  3. Le iniziative di 
cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono 
riguardare: 
  
a) percorsi di educazione sui temi della legalità, della 
memoria e dell’impegno diretti in via prioritaria ai giovani;  b) attività di 
educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo 
finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel 
perseguimento delle finalità della presente legge;  c) attività di ricerca e 
formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui 
fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;  d) 
attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e 
operatori sociali e culturali;  e) produzione di materiale didattico e di 
orientamento metodologico per l’elaborazione di percorsi di educazione alla 
legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;  f) progetti finalizzati al 
recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata; 
 g) progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni 
confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;  h) scambi 
interscolastici e viaggi d’istruzione sui temi della memoria e dell’impegno. ]
 
   
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 3Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della 
legalità (•)  [1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di 
cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della 
cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei reati e per il 
contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio 
regionale. 
  2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi 
avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati 
da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e da gruppi 
informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della 
presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta 
regionale. 
  3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare: 
  
a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della 
cittadinanza responsabile e della convivenza civile;  b) attività di 
informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità 
regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di 
destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della 
criminalità organizzata;  c) attività culturali quale veicolo per la 
diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore 
sensibilità sui temi della legalità. 
 
   
4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla 
concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali 
elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l’esperienza del 
soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo 
radicamento territoriale, l’eventuale appartenenza a reti nazionali e 
internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il 
reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o 
l’autosostenibilità nel tempo degli interventi.] 
  
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 4Rating legalità per le imprese (•)  [1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l’individuazione delle modalità 
in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese 
ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, 
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), riconosce il “rating di legalità” quale 
strumento utile a incentivare le imprese a operare nel rispetto dei principi di 
legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, 
trasparenza ed eticità.  
 
 2. Per i fini di cui al comma 1, nell’ambito dei 
procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese o di interventi di 
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti dal 
comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 
imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, 
n. 59), ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le 
sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e 
applica concrete modalità tra quelle previste dal comma 3 dell’articolo 3 del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 57/2014 (preferenza in 
graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle 
risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il 
valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono.   3. La 
Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di 
indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti strumentali, 
agenzie, società partecipate e aziende del Servizio sanitario regionale e 
promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese 
pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento 
del rating stesso. ]
 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 5Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto 
al crimine organizzato (•)  [1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli 
obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e 
diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il 
contrasto al crimine organizzato. 
  2. La Regione istituisce, con apposito 
regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, un “Rating di legalità degli enti locali” 
finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli 
enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con 
particolare riferimento a: 
  
a) pubblicazione dell’anagrafe degli eletti e di altre 
informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli 
amministratori;  b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per 
le imprese, così come previsto dal d.l. 1/2012;  c) attuazione degli obblighi 
di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;  d) promozione della 
conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
iscritti al proprio patrimonio;  e) attuazione di iniziative di contrasto al 
gioco d’azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili 
della città;  f) individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica 
delega ai beni confiscati e alla legalità. 
   
 3. La Regione può utilizzare il rating di legalità degli 
enti locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini 
dell’assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali. 
  4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad 
amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del 
contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso 
sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In 
particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di 
polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di 
lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di 
accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali. 
  5. La Regione Puglia istituisce il “Premio Fonte-Marcone-Carnicella” per 
le buone pratiche amministrative intraprese dagli enti locali pugliesi nel campo 
della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il 
premio è assegnato per le categorie: 
  
a) ambiente e territorio (premio “Renata Fonte”);  b) 
trasparenza e anticorruzione (premio “Francesco Marcone”);  c) buone pratiche 
per la diffusione della cultura della legalità (premio “Gianni Carnicella”).]  
   
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 6Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla 
criminalità organizzata (•)  [1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili 
confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i 
proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della 
comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del 
territorio, attraverso: 
  
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari 
di tali beni;  b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la 
diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente 
disponibili per progetti di riuso sociale;  c) azioni di sensibilizzazione 
degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni 
confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a 
organizzazioni del terzo settore attraverso bando pubblico;  d) promozione di 
interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati 
ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori 
sociali;  e) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la 
messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori 
protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;  f) sostegno 
a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni 
confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una 
prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche 
premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle 
organizzazioni del terzo settore;  g) erogazione di contributi per la 
rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni 
confiscati;  h) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle 
organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni 
di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.   
  
2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi 
per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, 
conversione dell’attività produttiva delle aziende confiscate o la continuità 
delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell’ambito 
della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento 
a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni 
professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare il patrimonio 
aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti. 
  3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e 
valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole 
confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore 
agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza. 
  4. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti che svolgono 
attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale 
di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. 
Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente imputati, i finanziamenti e i 
contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui 
al presente articolo. ]
  
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 7Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della 
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere (•)  [1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento 
obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove 
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 
assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello 
contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. 
  2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto 
al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle 
assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e 
continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali 
di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione 
coordinata e continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale 
rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione 
coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di 
accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato. 
  3. Il diritto al 
collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti 
aventi le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20 
ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata), sulla base dell’ordine seguente: 
  
a) vittima sopravvissuta;  b) coniuge superstite;  c) 
convivente more uxorio;  d) figli della vittima;  e) genitori della 
vittima;  f) germani della vittima.  (1)   
4. Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al 
collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo 
l’ordine di cui al comma 3. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto 
appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al 
collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una 
valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla 
posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare. 
  5. Il diritto al 
collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato 
dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione 
Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché 
dalle aziende e unità sanitarie locali. 
  6. Ai fini del riconoscimento 
del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la 
sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1 
della l. 407/1998 e all’articolo 1 della l. 302/1990 sono stabilite secondo le 
modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990. ]
  
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1. (1) La Corte costituzionale,ha dichiarato, fra l’altro, 
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui annovera 
anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento 
obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del 
terrorismo e del dovere -Sentenza  n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 
29, 1a serie speciale. 
  
  Art. 8Permessi retribuiti (•)  [1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all’articolo 7 della presente legge 
è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero 
massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche 
presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della 
legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità 
organizzata, del terrorismo e del dovere.  (2)  
 
 2. Il diritto ad assentarsi 
viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la 
produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come sopra 
qualificati.  
 
 3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative 
pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche 
ai fini previdenziali.]   (3)  
 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1. (2) La Corte costituzionale ha dichiarato, fra l’altro, 
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui accorda, 
ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della 
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per 
cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a 
normali ore di lavoro. Sentenza  n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 
1a serie speciale.  (3) La Corte costituzionale ha dichiarato, fra l’altro, 
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui accorda, 
ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della 
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per 
cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a 
normali ore di lavoro. Sentenza  n. 175/2016 - Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 
1a serie speciale. 
  
  Art. 9Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del 
terrorismo e del dovere (•)  [1. La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime di 
mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere” finalizzato a 
erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, 
del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle 
seguenti misure: 
  
a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00 
annui;  b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2 mila 
annui;  c) sino al compimento dì un corso di studi universitario presso una 
università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi 
dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 4 mila 
annui;  d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, 
di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o 
legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, euro 5 
mila annui. 
 
   
2. L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è 
subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati 
in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla 
base dei dati ufficiali ISTAT. 
  4. L’erogazione dei contributi cessa nel 
momento in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma o 
intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari a euro 
10 mila annui. 
  5. L’erogazione dei contributi di cui al presente 
articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l. 
407/1998. 
  6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua 
le concrete modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei 
benefici agli aventi titolo. ]
 
  
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 10Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute (•)  [1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del 
terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990, e ai loro 
familiari conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza psicologia e/o 
psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture 
sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi a un professionista 
privato per poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di 
euro 2 mila 500 annui, previa apposita istanza corredata di documenti 
giustificativi delle spese prodotte in originale.  
 
 2. Gli invalidi 
vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere 
individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari 
dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, 
ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di 
prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario 
nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall’obbligo 
di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il 
prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto. ] 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 11Benefici in materia abitativa e di edilizia residenziale (•)  [1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 7, 
secondo l’ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di 
requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali 
ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che 
assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o 
vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.  ] 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 12Divieto di cumulo dei benefici (•)  [1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente 
stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o 
da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze. ] 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 13Giornata regionale per l’impegno contro le mafie (•)  [1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia, 
la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell’impegno al fine 
di favorire l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di 
legalità su tutto il territorio regionale. ] 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 14Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia (•)  [1. E’ fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti 
quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della 
Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di 
citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all’articolo 
416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi 
avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, 
ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso 
articolo.  
 
 2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste 
dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima 
dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti 
penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella 
richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di 
cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati 
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice 
penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo 
stesso articolo.  
 
 3. La Giunta regionale valuta e promuove la 
costituzione in giudizio dell’ente negli altri procedimenti penali per reati 
legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio 
pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità 
regionale.  
 
 4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di 
risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative 
promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge. ]  
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 15Norma finanziaria (•)  [1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2015, con gli stanziamenti già previsti a 
legislazione vigente nella U.P.B. 02.07.01 del Bilancio pluriennale e, ove 
compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla programmazione dei 
Fondi europei 2014-2020.  
 
 2. Per gli esercizi finanziari successivi la 
dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà 
stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale. ] 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Art. 16Abrogazioni (•)  [1. Sono abrogate le disposizioni della legge 
regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per 
contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e 
antiracket), incompatibili con la presente legge. ] 
 
 (•) Legge abrogata dalla l.r. 
14/2019, art.29, 
comma 1.
  
  Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.  53, comma 1 della  L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
 
  
                                
                                
                             |