Legge Regionale 23 marzo 2015, n. 13 Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, in armonia con i principi di cui alla normativa
comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura, sostiene e
promuove, nell’ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la
multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli
imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96),
favorendo la multifunzionalità e la pluriattività; b) tutelare l’ambiente
marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività
socio-economiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;
c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le
connesse tipicità enogastronomiche; d) conservare e promuovere le tradizioni
culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione
alimentare; e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero,
tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le
loro marinerie; f) diversificare la pratica di pesca tradizionale anche
verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità; g) disciplinare e
realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l’accesso e
l’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo; h) favorire
l’occupazione giovanile e femminile.
Art. 2Definizione delle attività di pescaturismo e ittiturismo 1. La presente legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia,
disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.
2. Il pescaturismo
è definito, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. 4/2012,
come sostituito dall’articolo 59 quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell’articolo 1, comma 2, del regolamento
recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in
attuazione dell’articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, emanato con
decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e successive modificazioni, come
attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma
singola, societaria o cooperativa, consistente nell’imbarco di persone non
facenti parte dell’equipaggio su unità da pesca per finalità turistico
ricreative.
3. Nell’attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento delle diverse attività di
bordo durante la navigazione e delle attività di pesca con i sistemi e gli
attrezzi autorizzati dalla licenza; b) lo svolgimento della pratica di pesca
sportiva mediante l’impiego degli attrezzi di cui al regolamento per
l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della
pesca marittima, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, e successive modifiche, con i limiti previsti dalla specifica
normativa in materia; c) lo svolgimento di attività finalizzate alla
conoscenza e alla valorizzazione del mestiere di pescatore, dell’ambiente marino
e costiero, delle lagune, delle aree marine protette e dei centri storici,
attraverso escursioni e visite guidate; d) lo svolgimento di attività
finalizzate a promuovere la cultura del territorio, del mare e della pesca,
nonché la tradizione marinara, anche mediante la realizzazione e la vendita di
manufatti artigianali; e) l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo le modalità e
disposizioni della presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti
della pesca locale e alla loro valorizzazione, anche con la riscoperta di
antiche ricette regionali e della cucina del pescatore; f) l’ospitalità a
bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata da
unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza in materia.
4. Le attività indicate al comma 3 possono essere svolte da
tutte le unità abilitate e autorizzate nei modi di legge dal Capo del
Compartimento marittimo.
5. L’esercizio del pescaturismo è consentito
per tutto l’arco dell’anno, anche nei giorni festivi, in ore diurne e notturne e
nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio (c.d. fermo biologico). Qualora
l’escursione superi le ventiquattro ore, l’unità deve essere dotata delle
sistemazioni previste dall’articolo 5, primo comma, lettera c), del regolamento
di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera locale e
ravvicinata, emanato con decreto ministeriale 22 giugno 1982.
6.
L’ittiturismo è definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del
d.lgs. 4/2012, come sostituito dall’articolo 59 quater del d.l. 83/2012,
convertito, con modificazioni, dalla l. 134/2012, come l’attività di pesca
professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria
o cooperativa, consistente in attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività
didattico-ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzati alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, attraverso
l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a
qualunque titolo, degli imprenditori stessi.
7. Possono essere addetti
alle attività di pescaturismo e ittiturismo l’imprenditore ittico e i suoi
familiari, nonché i lavoratori dipendenti dell’impresa ittica e i soci
lavoratori delle cooperative ittiche. Gli addetti sono considerati operatori
della pesca ai fini della vigente disciplina del lavoro, previdenziale,
assicurativa e fiscale. Le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto
grado dell’imprenditore, che non risultano imbarcati, non integrano un rapporto
di lavoro autonomo o subordinato, sempre che si tratti di prestazioni
occasionali e di breve durata, a titolo di aiuto, di obbligazione morale e in
ogni caso senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento ed
esecuzione delle stesse prestazioni.
8. Le attività di pescaturismo e
ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché
la specifica attività svolta sia compatibile con le misure di protezione, i
divieti e le prescrizioni ivi insistenti e previa autorizzazione dei competenti
enti di gestione.
9. La disciplina prevista dalla presente legge per le
attività di pescaturismo e ittiturismo si applica anche alle imprese di
acquacoltura, come definite dall’articolo 3 del d.lgs. 4/2012. Le cooperative e
le imprese di pesca che esercitano in regime di concessione di specchi acquei
possono, altresì, utilizzare le imbarcazioni asservite agli impianti di
maricoltura purché dichiarate idonee dall’autorità marittima e munite di tutte
le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione a cui sono
abilitate.
10. Nell’esercizio delle attività di pescaturismo e
ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui all’articolo
2, comma 2-bis, del d.lgs. 4/2012, di seguito elencate:
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, purché in ossequio alla normativa igenico-sanitaria e
con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall’articolo 1,
comma 2, lettera c), del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari; b)
le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali con specifiche campagne
promozionali; c) qualunque intervento legato all’uso sostenibile degli
ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente marino e costiero; d) le
attività di formazione e informazione tese a favorire lo sviluppo e la
diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di
sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell’attività ittica e
dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e
nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al
mondo della scuola, da esercitarsi anche con le modalità di cui all’articolo 8.
Art. 3Albo regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo 1. È istituito, presso il Servizio caccia e pesca dell’Area delle politiche per
lo sviluppo rurale, l’Albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L’albo
è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l’ittiturismo e una
per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni
autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico. L’iscrizione
all’Albo regionale è requisito necessario per l’esercizio dell’attività.
2. L’operatore di pescaturismo, ottenuta l’autorizzazione ai sensi del
decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, dà formale comunicazione
scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, al Servizio caccia e
pesca, affinché questo provveda a inserirlo nell’apposita sezione dell’Albo.
Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell’autorizzazione all’esercizio
del pescaturismo. Per l’iscrizione nella terza sezione dell’Albo dedicata alle
cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate,
secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3.
3. L’operatore di
ittiturismo, ai fini dell’iscrizione nell’Albo, dà formale comunicazione scritta
al Servizio regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di avvio dell’attività resa ai sensi dell’articolo 4.
4.
La cancellazione dall’Albo è disposta:
a) nei casi di revoca dell’autorizzazione previsti dalla
normativa vigente; b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente
legge per l’esercizio dell’attività; c) qualora l’imprenditore, una volta
avviata l’attività, la sospenda per un periodo superiore a tre anni consecutivi.
La sospensione e l’eventuale riavvio dell’attività è comunicata agli uffici
regionali competenti.
5. L’iscrizione all’albo è negata o revocata, salvo che non
abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti i quali:
a) abbiano riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene
e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi
speciali; b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive
modificazioni.
6. Gli uffici del Servizio caccia e pesca comunicano
tempestivamente al comune, nel cui territorio è esercitata l’attività di
pescaturismo o è ubicata l’attività di ittiturismo, l’avvenuta iscrizione o
cancellazione della stessa dall’Albo di cui al comma 1.
7. La Regione Puglia, tramite l’Agenzia regionale
Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale delle
attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l’adesione a reti, circuiti,
protocolli e percorsi di qualità.
8. La Regione Puglia, tramite i suoi
enti strumentali, organizza brevi corsi di formazione rivolti agli imprenditori
ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alla
presente legge.
9. La Regione Puglia, in conformità a quanto
specificatamente previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio 2014,
n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi
programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in
materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di
attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a
bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati ad
ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi
marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle
attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di
monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo
smaltimento dei rifiuti.
Art. 4Autorizzazione all’esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo 1. L’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio del pescaturismo è
disciplinata dal decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, che
prevede il rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo del Compartimento
marittimo del luogo di iscrizione della nave. L’imbarco di turisti, ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero per le politiche agricole
293/99, è attualmente previsto nel numero massimo di 12 persone imbarcabili,
oltre l’equipaggio. Il numero delle persone imbarcate può adeguarsi, in
relazione alle caratteristiche tecnico strutturali e le dotazioni di sicurezza
della nave, a quanto previsto dall’autorizzazione in base alla disciplina
nazionale in materia di sicurezza. Il limite di imbarco delle 12 persone può
essere superato, previa autorizzazione dell’Autorità marittima, qualora l’unità
adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non preveda alcuna
attività di navigazione; ciò non solo ai fini di accoglienza e ristorazione, ma
anche didattici e divulgativi della cultura del mare di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio dell’ittiturismo, l’operatore ittico deve presentare
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi), e successive
modificazioni, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune
nel quale intende avviare l’attività. Detta SCIA consente all’operatore
ittituristico di somministrare alimenti e bevande nel rispetto della normativa
statale e regionale. La SCIA contiene:
a) generalità complete del richiedente; b) denominazione e
ubicazione dell’ittiturismo; c) indicazione del titolo di disponibilità
dell’immobile e relativa documentazione; d) planimetria in scala
dell’immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici; e)
periodo di apertura e chiusura; f) possesso, da parte dell’immobile, dei
requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa
vigente tenendo presente il regime derogatorio di cui all’articolo 7; g)
sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, mediante autocertificazione di cui al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
ammnistrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma
2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di
apertura richiesti dal titolare.
4. Le variazioni delle attività devono
essere preventivamente comunicate al comune e alla Regione.
5.
Nell’ambito dell’attività integrata turistico-costiera, l’imprenditore ittico
può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di
erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all’attività di
pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.
Art. 5Obblighi dell’esercente l’attività di pescaturismo 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di pescaturismo deve:
a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla
Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti
dalla normativa statale; b) ricondurre nel porto di partenza le persone
imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento. Nel
corso dell’attività di pescaturismo è possibile sbarcare i turisti per brevi
periodi al fine di consentire la balneazione, l’osservazione degli impianti di
acquacoltura e di effettuare visite in luoghi di particolare pregio
storico-paesaggistico; c) dichiarare le tariffe che si intendono applicare
attraverso la loro esposizione al pubblico; d) presentare annualmente
all’ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore
intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si
intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno
precedente; e) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell’autorizzazione; f) esporre l’autorizzazione in luogo visibile al
pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all’Albo regionale di
cui all’articolo 3; g) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a
bordo, l’elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l’indicazione
della provenienza; h) dotarsi di materiale di pronto soccorso indicato nelle
istruzioni annesse al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279
(Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli
oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi);
i) dotarsi di apparecchio VHF, anche mobile, segnali di soccorso ed
estintori sulla base della navigazione effettivamente svolta; j) dotarsi dei
mezzi di salvataggio indicati dal decreto del Ministro della marina mercantile
22 giugno 1982 per il tipo di navigazione esercitata. Gli stessi devono essere
sufficienti per tutte le persone a bordo e, per l’imbarco di minori di anni
quattordici, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali
per bambini; k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite
norme di legge; l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.
Art. 6Obblighi dell’esercente l’attività di ittiturismo 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività di ittiturismo deve:
a) osservare le disposizioni e i provvedimenti emanati dalla
Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti
dalla normativa statale; b) dare inizio all’attività entro il termine di un
anno dalla data di presentazione della SCIA; c) comunicare al comune
l’eventuale cessazione o ripresa dell’attività di ittiturismo entro trenta
giorni dalla stessa; d) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico nonché
conservare la comunicazione di iscrizione all’Albo regionale di cui all’articolo
3; e) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro
esposizione al pubblico; f) presentare annualmente all’ente competente una
dichiarazione contenente le tariffe che l’operatore intende praticare per l’anno
successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi
e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente; g) effettuare
l’attività di ittiturismo in locali di sua proprietà o nella sua disponibilità;
h) esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari
utilizzati con l’indicazione della provenienza; i) osservare gli obblighi di
legge derivanti dalle norme in tema di concessioni edilizie, igienico-sanitarie,
pubblica sicurezza e antincendio; j) comunicare, in caso di alloggio, i dati
degli ospiti alle competenti autorità; k) consentire i controlli e le
ispezioni previste da apposite norme di legge; l) dotarsi di assicurazione
per la responsabilità civile.
Art. 7Disciplina della ristorazione e di ospitalità a bordo e a terra. Normativa
edilizia e igienico sanitaria. 1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo e a terra si
applicano, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10
del presente articolo, le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento
(CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al
regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002
che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al
consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.
2. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività
ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché essere conformi alle
prescrizioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Al
fine di favorire lo sviluppo dell’attività di ittiturismo nel rispetto
dell’identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il
numero di turisti ospiti è inferiore a sedici, così come da SCIA depositata,
nonché in linea con le previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’agriturismo):
a) è consentito l’utilizzo della cucina domestica e delle
relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l’osservanza delle
eventuali prescrizioni indicate dall’autorità sanitaria; gli impianti di
refrigerazione degli alimenti devono comunque essere conformi alla prescrizioni
di legge; b) è consentito l’uso di locali polifunzionali per il trattamento,
la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti; c) è
consentito l’utilizzo del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il
personale, senza distinzione di genere. Deve essere comunque garantito
l’utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate
opere provvisionali disposte dall’autorità preposta tenendo presente lo stato
dei luoghi esistenti; d) i servizi igienico-sanitari, nei casi in cui
l’ittiturismo preveda l’alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto
alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la
disponibilità di almeno un bagno ogni due camere; e) può essere adibita a
uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell’immobile; f) è
sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell’abitabilità
dei locali; l’esercizio dell’attività non comporta cambio di destinazione d’uso
dell’immobile; g) per le attività di ospitalità che prevedono la
somministrazione della colazione si applica la disciplina di cui all’allegato 1
della legge
regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell’attività ricettiva di Bed
and Breakfast).
4. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio
dell’attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con
opere provvisionali nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive
di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
5. Per l’attività di pescaturismo, in caso di
somministrazione di alimenti a bordo, sono consentite:
a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo
preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla
valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di
alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l’unità deve
dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile; b) la
somministrazione a bordo, senza ulteriore rielaborazione, di piatti preparati a
terra in locale idoneo, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 7, o
mediante servizio di catering a bordo svolto da soggetti terzi abilitati con
comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica regionale. In tale ultima
ipotesi deve essere indicata e comunicata la provenienza degli alimenti
consumati, i quali devono essere adeguatamente conservati anche con impianti di
refrigerazione di cui alla lettera a); c) la cottura alla griglia di pesce
catturato durante lo svolgimento dell’attività o ottenuti da materie prime
stoccate a bordo anche in refrigerazione; d) la preparazione e
somministrazione a bordo di piatti elaborati contenenti prodotti della pesca
freschi catturati durante l’attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime
stoccate a bordo anche in refrigerazione.
6. Le attività di somministrazione di alimenti di cui alle
lettere c) e d) del comma 5 sono svolte esclusivamente dalle unità da pesca
dotate di cucina a bordo. Su espressa autorizzazione dell’autorità preposta può
essere autorizzato l’utilizzo della griglia sulle altre unità da pesca. Le unità
di pesca che non siano dotate di cucina a bordo o che non abbiano ottenuto
l’autorizzazione per la cottura alla griglia svolgono le attività di cui alle
lettere c) e d) del comma 5 nei modi previsti al comma 7.
7. L’autorità
preposta autorizza l’uso della cucina e dei locali di bordo nonché delle
relative attrezzature con l’osservanza delle eventuali prescrizioni da essa
indicate.
8. In caso di somministrazione di alimenti ittici crudi o
semicrudi, gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo devono rispettare le
prescrizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074 della
Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma
dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE)
n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 e modifica dei regolamenti
(CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e al regolamento (CE) di esecuzione 8 aprile
2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca. In particolare sono tenuti:
a) a non accettare o utilizzare prodotti contaminati o prodotti
della pesca e/o acquacoltura per i quali si possa ragionevolmente presumere che
siano contaminati da parassiti; b) a informare i consumatori, mediante
indicazione sul menù, che i prodotti della pesca sono stati sottoposti ai
trattamenti specifici previsti dal reg. (CE) n. 853/2004. 9. Nelle attività
di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta
al consumatore dei prodotti ittici. I prodotti venduti devono essere
confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia di
etichettatura in conformità al reg. (CE) n. 852/2004. Deve inoltre essere
garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.
10. Al fine di incentivare e qualificare i prodotti tipici
delle produzioni regionali, gli alimenti, le bevande e le preparazioni
somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire per
almeno il 50 per cento da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e
commercializzano produzioni agricole regionali. Il pescato e gli altri prodotti
ittici somministrati devono provenire per almeno il 50 per cento direttamente
dalla propria impresa o da imprenditori, cooperative e consorzi di imprese
operanti nell’ambito regionale. La Regione Puglia prevede specifiche forme di
premialità alle imprese che utilizzano unicamente prodotti a marchio regionale.
Art. 8Attività didattiche nel pesca-turismo e ittiturismo 1. Al fine di sviluppare le attività di cui all’articolo 2, comma 10, lettera
d), è istituito, nell’ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un
circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da
eseguirsi secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2
(Riconoscimento delle masserie didattiche), nella quale l’imprenditore ittico di
cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 4/2012 viene equiparato all’imprenditore
agricolo anche nelle sue funzioni di operatore dell’attività didattica.
2. L’operatore deve svolgere, nell’ambito dell’azienda ittica in cui
opera, attività di accoglienza e informazione del percorso didattico scelto
dalla stessa azienda secondo quanto indicato nella carta di qualità di cui
all’ articolo
4 della l.r. n. 2/2008. 3. L’operatore deve conseguire una
formazione didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o
riconosciuti dall’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, Servizio
pesca, di almeno novanta ore. Sono ritenute valide esperienze formative di
settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del
fabbisogno formativo-abilitante. 4. È istituito l’Albo regionale degli
ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso il Servizio pesca
dell’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari. 5. All’Albo sono
iscritte le aziende che hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui
al comma 13. 6. Il Dirigente del Servizio regionale pesca provvede, con
propri atti formali:
a) all’iscrizione degli ittiturismo e pescaturismo didattici in
possesso dei requisiti previsti e riconosciuti e al controllo periodico degli
stessi; b) all’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo regionale,
con le modalità di cui all’ articolo
9 della l.r. n. 2/2008.
7. L’Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo
didattici può essere consultato on-line.
8. L’Assessorato regionale alle
risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti
gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il
proprio programma di divulgazione e promozione, d’intesa con l’Ufficio relazioni
con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali
attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
9. L’istanza di riconoscimento e di
iscrizione all’Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è
presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Servizio
pesca, dal titolare dell’azienda ittica o dal legale rappresentante.
10.
L’istanza di cui al comma 9 deve contenere l’esatta indicazione:
a) della ragione sociale; b) del legale rappresentante;
c) del codice fiscale e della partita IVA; d) del recapito telefonico ed
eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.
11. All’istanza devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) carta della qualità, di cui all’ articolo
4 della l.r. n. 2/2008; b) copia del documento di affidamento
dell’incarico di operatore dell’attività didattica qualora questo non coincida
con il titolare dell’azienda ittica; c) istanza di partecipazione
dell’operatore dell’attività didattica ai corsi di formazione o attestazione di
conseguita formazione didattico-metodologica di cui al comma 3.
12. L’Ufficio regionale competente può richiedere, in fase
istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede
dell’azienda, se ritenuti necessari. Il procedimento di iscrizione all’Albo di
cui al comma 4 deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza.
13. Il provvedimento di riconoscimento è adottato
dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
Art. 9Norme transitorie e finali 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. Le imprese ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1,
devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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