Legge Regionale 15 aprile 2015, n. 16
Misure per l’applicazione nell’anno 2015
dell’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.38
Art. 1Tributo speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2015
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014
della Regione Puglia), con l’applicazione delle relative premialità, ex commi 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, per l’anno 2015, i comuni possono avvalersi della
possibilità di applicazione dell’aliquota validata nell’anno 2013 se ricorrono
entrambe le seguenti condizioni:
a) realizzazione nel mese di giugno 2015 di un incremento della
raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto al dato
comunicato nel mese di novembre 2014;
b) attivazione delle best practices
presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla
riduzione della produzione dei rifiuti) quali, a titolo indicativo:
incentivazione del compostaggio domestico e del compostaggio collettivo,
riduzione della produzione di bottiglie di plastica attraverso l’installazione
di distributori di acqua pubblica (cd. Acqua del Sindaco), introduzione della
pratica degli Acquisti verdi (GPP- Green Public Procurement), esecuzione di
campagne di comunicazione e sensibilizzazione nelle scuole e rivolte anche al
resto della cittadinanza.
2. I comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo
di raccolta differenziata del 65 per cento nel mese successivo al mese di
entrata in vigore della presente legge possono chiedere la rideterminazione
dell’aliquota di ecotassa 2015 nella misura di euro 5,17 per tonnellata di
rifiuti, secondo i parametri di cui al comma 6 dell’articolo
7 della l.r. 38/2011.