Regolamento Regionale 7 aprile 2015, n. 11 Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18
gennaio 2007 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 30 Marzo 2015;
EMANA
IL SEGUENTE
REGOLAMENTO
Art. 1Disposizione generale
Art. 2Modifica all’ Art.
3 1. All’articolo
3, comma 8, del reg.reg. 4/2007, il secondo periodo è sostituito con il
seguente:“Le linee guida regionali per il funzionamento della Unità di
Valutazione Multidimensionale, approvate dalla Giunta Regionale, disciplinano le
modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la presa in carico,
nel rispetto delle urgenze”.
Art. 3Modifica all’Art.
4 1. L’articolo
4, del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 4 (Composizione del nucleo familiare)
1.
Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell’art.22
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto
dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica
ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche
se non conviventi.
2. Per i soggetti collocati in strutture residenziali
il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima
dell’istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato
dal genitore che l’abbia riconosciuto ove non residente con il minore; è fatto
salvo l’accertamento dell’estraneità dei rapporti affettivi ed economici da
parte dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica competente in materia
di servizi sociali.”
Art. 4Modifica all’Art.
5 1. L’articolo
5 (Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale)
del reg.reg. 4/2007, è abrogato.
Art. 5Modifica all’Art.
6 1. L’articolo
6 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 6 (Requisiti di accesso ai servizi e criteri
per la compartecipazione degli utenti)
1. Ai fini del calcolo
dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.
2. I
Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di
Ambito, definiscono i requisiti per l’accesso ai servizi sociali, socio
assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo
delle prestazioni.
3. L’ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013, è:
- requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l’acquisto di
servizi; - criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni e
strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.
4. Per
i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la
rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al
pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. La
compartecipazione (dell’ente) al costo dei servizi residenziali (a ciclo
continuativo) per utenti non autosufficienti è determinata al netto delle
indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al
pagamento della retta di ricovero.
6. Per i servizi a ciclo diurno e per
i servizi domiciliari l’ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei
servizi.
7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo
continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e
5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è
esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo
ISEE di € 2.000,00, che l’Ambito territoriale con proprio atto può variare. La
soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è
tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale
soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che
l’Ambito territoriale individua con proprio regolamento.
8. I Comuni
associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i
propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l’accesso a specifiche
tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall’art.2, comma 1, del DPCM
159/2013.”
Art. 6Modifica all’Art.
17 1. Il comma 1 dell’articolo
17 del reg.reg. 4/2007 è soppresso.
2. Il comma 2 dell’articolo
17 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi e i servizi individuati come servizi di
livello sovra-ambito sono progettati, organizzati e gestiti mediante accordi di
programma tra gli ambiti territoriali, allo scopo di favorire la realizzazione
di attività e servizi che per la natura tecnica specialistica o per le loro
caratteristiche organizzative, possono essere svolti con maggiore efficacia ed
efficienza a livello sovra-ambito, salvo diverse determinazioni raggiunte a
livello locale.”
3. Il comma 3 dell’articolo
17 del reg.reg. 4/2007 è soppresso.
Art. 7Modifica all’Art.
20 1. L’articolo
20 (Interventi indifferibili) del reg.reg. 4/2007, è abrogato.
Art. 8Modifica all’Art.
24 1. Il comma 1 dell’articolo
24 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:
“1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema
integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo
alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai
sensi dell’art.
56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto
la soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività
innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità.
Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi
diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente
regolamento.”
Art. 9Modifica all’Art.
28 1. L’articolo
28 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 28 (Accreditamento delle strutture e dei soggetti
erogatori di servizi socioassistenziali)
1. Al fine di promuovere la
qualità del sistema integrato di interventi e garantire l’appropriatezza delle
prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante
titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali possono rilasciare agli
utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori
risultano accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal
presente regolamento.
2. Oggetto del provvedimento di accreditamento
sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi
sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal
presente regolamento. In particolare possono essere accreditati:
a) strutture e servizi pubblici; b) enti e organismi a
carattere non lucrativo; c) strutture private e professionisti che ne
facciano richiesta.
Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza
delle condizioni di cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. 3.
L’accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo possano:
- erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di
titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto; - entrare
nell’elenco regionale dei soggetti accreditati di cui all’art. 31 del presente
regolamento.
L’accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero
criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a
soggetto terzo, secondo quanto disposto dagli ambiti nei rispettivi regolamenti
unici per l’affidamento.
4. L’accreditamento non costituisce in capo ai
Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i
soggetti accreditati rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e
servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a
carico del servizio pubblico.”
Art. 10Modifica all’Art.
29 1. L’articolo
29 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 29 (Requisiti e modalità per l’accreditamento)
1. L’accreditamento, ai sensi dell’ articolo
54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti previsti all’art. 28,
comma 2 del presente regolamento, dai competenti uffici regionali
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione al funzionamento e iscrizione
nel relativo registro regionale, previsto dall’articolo
53 della legge regionale; b) esperienza almeno annuale del soggetto
gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta
dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture
e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento; c) coerenza rispetto
alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa
locale; d) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da
determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente
articolo; e) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a
quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, attengono a condizioni
organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento
continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti
requisiti soggettivi e organizzativi:
a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione
di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori; b)
adozione della carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che rendano
effettiva l’esigibilità delle prestazioni offerte; c) presenza operativa
all’interno dell’impresa delle figure professionali minime richieste per la
organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e
delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e
regionali vigenti; d) posizione regolare con gli obblighi relativi ai
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri
lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei
contratti collettivi; e) posizione regolare con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non
assoggettamento a tale obbligo; f) turnover ridotto dei dipendenti: il
turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di
soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno
dell’ultimo triennio da attestare; g) definizione precisa nei tempi, nelle
modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al
miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di
supervisione; h) definizione della modalità di accoglienza della domanda e
di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica
dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante l’adozione
della cartella-utente.
3. Possono considerarsi, inoltre, tra i requisiti
tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del servizio richiedente
l’accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme
UNI ISO, relativa all’attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed
eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente comma.”
Art. 11Modifica all’Art.
30 1. L’articolo
30 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 30 (Procedure per l’accreditamento)
1.
L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In
sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliberazione di Giunta
regionale da pubblicare sul B.U.R.P., con la quale sono fissati i termini entro
cui pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a presentare
istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e
servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento. L’istanza ai fini
della iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all’articolo
54 della legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento è presentata
ai competenti uffici regionali, dal legale rappresentante degli enti di cui
all’art. 28 comma 2. L’accreditamento ha valore sull’intero territorio
regionale.
2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di
accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano stati rimossi tutti
gli elementi ostativi che hanno impedito l’accesso all’accreditamento stesso.
3. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è oggetto di verifica
e controllo da parte dei competenti uffici della Regione Puglia con una cadenza
almeno triennale.
4. Le residenze protette o strutture sociosanitarie
assistenziali, come previste agli articoli
42 e 43
della legge regionale, già convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali e/o
i Comuni, sono automaticamente accreditate in via provvisoria, a condizione che
risultino autorizzate in via definitiva e iscritte nell’apposito registro di cui
all’art.
53 della medesima legge. Le predette strutture provvisoriamente accreditate
sono comunque assoggettate alle procedure previste al comma 1.”
Art. 12Modifica all’Art.
31 1. L’articolo
31 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Modalità di gestione degli elenchi dei
soggetti e delle strutture accreditate)
1. E’ istituito presso i
competenti uffici regionali l’elenco dei soggetti accreditati, il cui
aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità annuale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia oppure su apposita piattaforma web. L’iscrizione
nell’elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna struttura della cui
gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio
gestito.
2. L’accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del
venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all’art. 29.
3. Qualora si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello
qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, saranno
tempestivamente effettuate le necessarie verifiche.
4. L’accertamento di
situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda
della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la
sospensione con prescrizioni o la revoca dell’accreditamento.
5. Le
segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’art.
60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione
dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l’attivazione
delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il
provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento comporta
l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all’art. 28 comma
2, dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all’art. 28 comma 3.
Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione dall’elenco
previsto al comma 1 del presente articolo.”
Art. 13Modifica all’Art.
32 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo
32 del reg.reg. 4/2007, è aggiunta la seguente: “e) applicazione dei
fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi
indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al
crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura.”
Art. 14Modifica all’Art.
36 1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo
36 del reg.reg. 4/2007, dopo le parole: “presenza di un coordinatore della
struttura” sono inserite le seguenti “in possesso di titolo di laurea come
previsto dall’art. 46 del presente regolamento”.
Art. 15Modifica all’ Art.
37 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo
37 del reg.reg. 4/2007 è sostituita dalla seguente:
“b) presenza di un coordinatore del servizio in possesso di
titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del presente regolamento”.
Art. 16Modifica all’Art.
38 1. La rubrica dell’articolo
38 del reg. reg. n4/2007 è sostituita dalla seguente: “Procedura per
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi”.
2. Al
comma 1 dell’articolo
38 del reg.reg. 4/2007, le parole “entro il termine massimo di novanta
giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l’autorizzazione si intende
concessa” sono soppresse.
3. Dopo il comma 4 dell’art.
38 del reg. reg. 4/2007 è inserito il seguente:
“4 bis. I requisiti organizzativi e funzionali dichiarati nella
domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi di cui ai successivi
articoli 39 e 40, devono rispettare le disposizioni di cui al presente
regolamento e devono essere verificati mediante apposito sopralluogo da
effettuarsi successivamente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, e
comunque entro e non oltre 90 giorni dal predetto rilascio”.
4. Il comma 5 dell’art.
38 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“5. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare: a) la
denominazione della struttura e del servizio; b) l’ubicazione della
struttura; c) la denominazione, la sede legale e amministrativa del soggetto
titolare e/o gestore; c bis) la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto
titolare e/o gestore; d) il legale rappresentante del soggetto titolare e/o
gestore; e) la tipologia di struttura e di servizio tra quelle di cui al
Titolo V; f) la ricettività; g) la natura pubblica o privata della
struttura e del servizio.”
5. Il comma 7 dell’art.
38 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di
modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi
alla tipologia di struttura e di servizio per il quale si è ottenuto il
provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti
variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i
servizi generali e gli spazi comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la
parte in ampliamento. Il provvedimento di autorizzazione decade con
l’estinzione del soggetto titolare. Nei casi di decadenza sopra indicati la
revoca dell’autorizzazione al funzionamento è disposta con apposito
provvedimento da inviarsi ai competenti uffici regionali per la cancellazione
della struttura e del servizio dai registri di cui all’art. 53 della legge.
Se un nuovo soggetto subentra nella titolarità della struttura o del
servizio autorizzato, è disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione
già in essere contestualmente al rilascio di una nuova autorizzazione, previa
verifica dei requisiti organizzativi e gestionali mediante integrazione e
aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente
regolamento. L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale
rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di
modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare
ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche
titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche
strutturali e organizzative della struttura e del servizio. In questi casi
l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte dell’ente che ha rilasciato il
provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della
documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento.”
Art. 17Modifica all’ Art.
39 1. Il comma 1 dell’articolo
39 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al
funzionamento delle strutture, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto titolare e/o gestore, deve essere indirizzata al Comune nel cui
territorio è ubicata la struttura, il quale accerta il possesso dei requisiti
prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla legge
regionale, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della
domanda. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del
soggetto gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato
per i titolari, amministratori o gestori; c. indicazione dell’ubicazione
della struttura e titolo di godimento della stessa; d. planimetria quotata
dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi; e. indicazione della
destinazione d’uso dei locali e degli spazi; f. certificazione di
abitabilità e di idonea conformità urbanistica; g. attestazione di possesso
dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;
h. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in
materia; i. relazione di un tecnico abilito sullo stato della rimozione
delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze j.
dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante
la dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni; il
rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi
successivamente all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente
art. 38; k. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i
dipendenti e i volontari; l. copia della carta dei servizi adottata dalla
struttura e del regolamento interno; m. progetto assistenziale generale e/o
progetto educativo generale; n. indicazione del responsabile del servizio di
protezione e prevenzione ai sensi della normativa vigente in materia;”
Art. 18Modifica all’Art.
40 1. L’articolo
40 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 40 (Domanda di autorizzazione dei servizi)
1.
Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione
di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al Comune nel cui
territorio è operativo il servizio.
2. Il Comune, provvede con le
modalità e nei termini di cui all’art.
51, comma 2, della legge regionale n. 19/06.
3. La domanda per il
rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto titolare, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto
gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con
sentenze passate ingiudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i
titolari, amministratori o gestori; c. dichiarazione a firma del legale
rappresentante del soggetto gestore indicante la dotazione organica del
personale e delle relative qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto
dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi successivamente
all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente art. 38; d.
polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i
volontari; e. copia della carta dei servizi e del regolamento interno;
f. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale; g.
l’indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione secondo
la normativa vigente in materia.
4. Per i servizi previsti agli articoli
89, 90, 95, 101 lett. b), 104, 105, 106, del Capo VI del presente Regolamento,
deve essere altresì allegata alla domanda la seguente documentazione: a.
indicazione della sede operativa del servizio e titolo di godimento della
stessa; b. planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi
verdi annessi; c. indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli
spazi; d. certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;
e. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti
f. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in
materia; g. relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione
delle barriere architettoniche.”
Art. 19Modifica all’Art.
41 1. Il comma 4 dell’articolo
41 del reg. reg. 4/07 è soppresso.
Art. 20Modifica all’Art.
42 1. Il comma 3 dell’articolo
42 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“3. Gli esiti dell’attività regionale di controllo sono
comunicati all’ente competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio,
unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di
reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il potere
sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento.”
Art. 21Modifica all’Art.
43 1. Il comma 2 dell articolo
43 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“2. L’iscrizione nei suddetti registri è condizione necessaria
per stipulare convenzioni con enti pubblici nonché per accedere
all’accreditamento di cui all’art.
54 della legge regionale n. 19/06.”
Art. 22Modifica all’Art.
46 1. Il comma 6 dell’articolo
46 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del
Titolo V del presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore
della struttura o coordinatore del servizio. Salvo quanto espressamente definito
per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso di
titolo di laurea previsto al precedente comma 2. Sono fatte salve le posizioni
di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle
disposizioni previgenti.”
Art. 23Modifica all’Art.
48
2. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’ articolo
48 del reg. reg. 4/07 dopo le parole “personale educativo” sono inserite le
seguenti: “presenza programmata dello psicologo”.
Art. 24Modifica all’Art.
51 1. Al comma 1 dell’articolo
51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari”è
sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. Il Gruppo appartamento è
un servizio residenziale a bassa intensità assistenziale rivolto a minori, di
età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso
educativo per il raggiungimento della loro autonomia. La permanenza degli
ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente
ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo
e di recupero. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento. Qualora
all’interno del gruppo appartamento siano presenti contestualmente sia minorenni
che maggiorenni, sarà cura del soggetto gestore diversificare opportunamente i
moduli abitativi e l’organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche
al fine di garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di accolti.
Se all’interno del gruppo appartamento sono presenti contestualmente sia
minorenni che maggiorenni, i moduli abitativi e l’organizzazione delle attività
sociali e psico-pedagogiche devono essere diversificati per garantire
prestazioni consone alle differenti tipologie di ospiti.”
2. Al comma 1 dell’articolo
51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:
“Ricettività. Per modulo abitativo: massimo 6 minori,
omogenei per sesso.”
3. Al comma 1 dell’articolo
51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nel Gruppo appartamento deve esser
garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore notturne, la
presenza di almeno 1 educatore. Personale ausiliario nel numero di almeno 1
per modulo abitativo che garantisca la presenza almeno nelle ore notturne.”
Art. 25Modifica all’Art.
53 1. Al paragrafo “Ricettività” del comma 1 dell’articolo
53 del reg. reg. 4/07, la parola “finanziamento” è sostituita dalla parola
“funzionamento”.
Art. 26Modifica all’ Art.
58 1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
58 del reg. reg. 4/07, le parole “Le RSSA sono classificate di fascia alta e
di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.
2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo
58 del reg. reg. 4/07, le parole “RSSA di fascia alta (prima categoria)”
sono soppresse.
Art. 27Modifica all’Art.
60 1. Il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. Il centro diurno
socio-educativo, anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai
commi 3 e 4 dell’art. 42 della legge, e struttura socio-assistenziale a ciclo
diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della
persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti
diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con notevole
compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni
riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza
del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad
integrazione e nel rispetto dell’obbligo di frequenza dei percorsi di studio
previsti”.
2. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo
60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Prestazioni. Il centro pianifica le attivita? diversificandole
in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura per almeno otto ore al
giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attivita? sono aperte al
territorio e organizzate attivando le risorse della comunita? locale. Il centro
deve, in ogni caso, organizzare:
• attivita educative indirizzate all’autonomia; •
attivita di socializzazione ed animazione; • attivita espressive,
psico-motorie e ludiche; • attivita culturali e di formazione; •
prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti
con disabilita? psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche
stabilizzate.
Deve, altresì, assicurare l’assistenza nell’espletamento delle
attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere
assistenziale (igiene personale), nonchè la somministrazione dei pasti, in
relazioni agli orari di apertura. Il centro diurno socio-educativo assicura
l’erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello
organizzativo del Servizio sanitario regionale. Il centro può assicurare il
servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la
ASL. In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI
elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un
apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore
rispetto agli standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente
rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione di competenza
del SSR e della famiglia.”
3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Personale. Educatori professionali ed educatori con almeno tre
anni di esperienza nei servizi per diversamente abili in misura di almeno 1
operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti. Una figura di assistente sociale
per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti. Presenza programmata di psicologi, altri
operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione funzionale
(es.: logopedisti, psicomotristi, musicoterapisti, fisioterapisti).
Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni
15 utenti. Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea
in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro
diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico
di durata non inferiore a cinque anni.”
Art. 28Modifica all’Art.
62 1. Il Paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
62 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. La comunità alloggio è
struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo
di convivenza a carattere comunitario per anziani autosufficienti che
necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.”
Art. 29Modifica all’Art.
63 1. Il Paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
63 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. “Il gruppo appartamento è
struttura residenziale per il co-housing sociale a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per
anziani autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e comunitaria e di
reciproca solidarietà.”
Art. 30Modifica all’Art.
65 1. Il Paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
65 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale. Amministrazione: responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi; Servizi generali:
• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari; • lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda
delle esigenze della casa di riposo. Prestazioni sociali:
- 1 Operatore Socio-Sanitario per 36 ore settimanali ogni 10
ospiti; - presenza programmata dell’assistente sociale e dell’animatore
socio-culturale; - personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10
ospiti.
Prestazioni sanitarie: Assicurate mediante le strutture
delle AA.SS.LL. e possono essere affidate ad un Medico convenzionato con il SSR
limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo. L’assistenza
medica in favore degli ospiti e? assicurata dai medici di medicina generale.
Deve essere garantita nell’arco dell’intera giornata la somministrazione di
eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale infermieristica.”
Art. 31Modifica all’Art.
66 1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
66 del reg. reg. 4/07, le parole “Le RSSA sono classificate di fascia alta e
di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.
2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo
66 del reg. reg. 4/07, le parole “RSSA di fascia alta (prima categoria)”
sono soppresse.
3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
66 del reg. reg. 4/07è sostituito dal seguente:
“Personale. Amministrazione: responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi; Servizi generali:
• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la
ricettività massima di una struttura di 120 posti letto) ; • lavanderia e
stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie: Educatori professionali o terapisti
occupazionali o altri profili professionali dell’area socio riabilitativa in
rapporto al piano individualizzato di assistenza, e comunque in misura
funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla
U.V.M, garantendo almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 operatore per 36 ore
settimanali ogni 4 ospiti; Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore
settimanali ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la
reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura; Tecnici
della riabilitazione: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Almeno
uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS.
La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico
laureato e abilitato, preferibilmente, ma non in via esclusiva, specialista in
geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente
impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e
di dietetica, nonchè di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di
garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la
gestione dei casi. Il coordinatore è,inoltre, preposto alle relazioni con la
competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella
struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di
assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore
settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. La ASL competente è tenuta ad
assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti
interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medica generica - assistenza medica
specialistica - fornitura di farmaci - fornitura di presidi sanitari.
Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di
Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto
personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono
attivati dalla ASL competente, tramite l’Area Farmaceutica,entro il termine di 1
settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il materiale farmaceutico vengono
presi in carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto,
dal coordinatore della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture
interessate,previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di
maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendola
rendicontazione periodica per le successive forniture, purchè in stretto
raccordo con l’assistenza del medico di medicina generale e degli specialisti,
titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi. Le cure mediche
generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale
nel rispetto delle norme vigenti. L’assistenza medica specialistica viene
erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.”
Art. 32Modifica all’ Art.
67 1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma
1 dell’articolo
67 del reg. reg. 4/07, le parole “Le Residenze sociali sono classificate di
fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera”
sono soppresse.
2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo
67 del reg. reg. 4/07, le parole “Residenza sociale assistenziale di fascia
alta (prima categoria)” sono soppresse.
3. Il paragrafo “Personale” del
comma 1 dell’ articolo
67 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale. Amministrazione: responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi; Servizi generali:
cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di
120 ospiti); lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di
biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale. I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata. Prestazioni
sociosanitarie:
• Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti
per 36 ore settimanali; • Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60
posti residenza;
Tecnici della riabilitazione: in rapporto di 9 ore settimanali
ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto
personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per il quale la struttura
può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR;
• Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30
ospiti
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione
di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. La
struttura deve avere un coordinatore sociale, nella figura di un assistente
sociale laureato, di un educatore o educatore professionale, impegnato con
prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti,
educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività
sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per
l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo
di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. La ASL competente è
tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza
sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medica generica - assistenza medica
specialistica - fornitura di farmaci - fornitura di presidi sanitari.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui
territorio insiste la struttura.”
Art. 33Modifica all’Art.
72
1. L’articolo
72 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 72
(Gruppo appartamento per giovani adulti)
1. Il gruppo appartamento
per giovani adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
_____________________________________________________________________
Dimensioni
Descrizione e standard
_____________________________________________________________________
Tipologia e carattere;
destinatari
Il gruppo appartamento e? struttura residenziale a bassa intensita?
assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18 ai 21
anni, privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno
l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso
di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. A titolo esemplificativo
sono destinatari prioritari: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non
accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti
privativi della libertà personale.
_____________________________________________________________________
Ricettività
Fino ad un massimo di 6 ospiti.
_____________________________________________________________________
Prestazioni
Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale.
_____________________________________________________________________
Personale
Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al
numero degli ospiti e operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza
programmata dell’assistente sociale e dello psicologo.
_____________________________________________________________________
Modulo
abitativo
Piccoli appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi
edilizi. L’alloggio offre un contesto di vita il piu? possibile simile
all’ambiente familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per
giorno e notte.”
_____________________________________________________________________
Art. 34Modifica all’Art.
74 1. Al comma 1 dell’ articolo
74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” è
sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. La comunità alloggio per
gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a media intensità
assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, per gestanti e madri con
figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di supporto
per il miglioramento delle capacità genitoriali e di sostegno nel percorso
d’inserimento o reinserimento sociale.”
2. Al comma 1 dell’articolo
74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:
“Ricettività. Fino ad un massimo di 8 ospiti adulte più 2 posti
per l’ospitalità d’urgenza.”
3. Al comma 1 dell’articolo
74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nella struttura opera almeno un educatore per
almeno 36 ore settimanali, in stretta collaborazione con i servizi sociali e
socio-sanitari territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti delle
donne accolte con i loro contesti di provenienza. E’ assicurata, inoltre, la
presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire assistenza
materiale alle ospiti.”
Art. 35Modifica all’Art.
75 1. Al comma 1 dell’articolo
75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” è
sostituito dal seguente:
“Tipologia e carattere; destinatari. Il gruppo appartamento è
struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo
autogestito di convivenza a carattere familiare destinata a gestanti e madri con
figli a carico per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo
familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o
reinserimento sociale.”
2. Al comma 1 dell’articolo
75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:
“Ricettività. Fino ad un massimo di 6 ospiti adulte”
3. Al comma 1 dell’articolo
75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nella struttura opera almeno un educatore per
almeno 18 ore settimanali, in stretta collaborazione con i servizi sociali e
socio-sanitari territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti delle
donne accolte con i loro contesti di provenienza. E’ assicurata, inoltre, la
presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire assistenza
materiale alle ospiti.”
Art. 36Modifica all’Art.
80 1. L’articolo
80 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 80 (Casa rifugio per donne vittime di violenza)
La Casa Rifugio per donne vittime di violenza deve avere le seguenti
caratteristiche:
___________________________________________________________________
Dimensioni Descrizione e
standard ___________________________________________________________________
Tipologia e carattere;
destinatari La casa
rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica
e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda necessario il distacco
dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in comunità. La casa
rifugio è stata concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui
sottrarsi alla violenza e all’aggressività dei soggetti che la praticano. E’ un
luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento
emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la
propria autonomia. L’indirizzo della struttura deve essere protetto e
segreto. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
___________________________________________________________________
Ricettività Fino
ad un massimo di 10 ospiti adulte, con figli minori se presenti.
___________________________________________________________________
Prestazioni Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico per il compimento del percorso di
allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione
della propria autonomia. Viene inoltre erogata consulenza legale e attività
di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle ospiti per
indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con il mondo esterno, anche in
termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica. L’accesso
alla casa rifugio può avvenire tramite i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali
o le Forze dell’Ordine territorialmente competenti. L’accesso alla struttura
avviene e si realizza nell’ambito di un programma personalizzato di sostegno,
recupero e di inclusione sociale, costruito di concerto con i Centri
antiviolenza e i Servizi Sociali, finalizzato a ripristinare la piena autonomia
individuale, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Laddove per
le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono erogate,
quanto possibile, all’interno della casa rifugio, per garantire le necessarie
condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo
della ASL competente.
___________________________________________________________________
Personale Nella
casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da una o più
assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate - con pluriennale
esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La struttura
può avvalersi di altre figure professionali ai fini dell’erogazione delle
prestazioni previste, quali operatrici per l’animazione in favore dei minori,
per la mediazione linguistica-culturale, per l’orientamento socio-lavorativo,
ecc. Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero
ad altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza
pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi. E’
prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di
pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano alla gestione della vita
ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata. E’prevista la
presenza programmata di un’operatrice durante tutto l’arco delle ore notturne.
___________________________________________________________________
Modulo
abitativo Appartamenti
anche in civile abitazione.
Ogni appartamento
deve comprendere:
• camere da letto singole o doppie; • numero minimo di
locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui
uno attrezzato per la disabilità; • un locale soggiorno-pranzo; •
cucina.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
ovvero altro sistema di aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte delle ospiti. Inoltre l’appartamento deve
essere dotato di un sistema di video-sorveglianza esterno.”
___________________________________________________________________
Art. 37Modifica all’Art.
81 1. Al comma 1 dell’articolo
81 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:
“Personale. Nella casa rifugio opera un’equipe di figure
professionali composta da assistenti sociali, educatori, psicologi, avvocati
-con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione.
La struttura si avvale anche di altre figure professionali quali mediatori
linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire
i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. Il personale
deve avere esperienza pluriennale nel settore e adeguata e specifica formazione.
Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero ad
altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza pregressa
nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi. E’ prevista la
presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di pulizia, a
supporto degli ospiti che partecipano alla gestione della vita ordinaria della
comunità nell’arco dell’intera giornata. E’ prevista la presenza programmata di
un operatore durante tutto l’arco delle ore notturne.”
2. Al comma 1 dell’articolo
81 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Modulo abitativo” è sostituito dal
seguente:
“Modulo abitativo. Appartamenti anche in civile abitazione.
Ogni appartamento deve comprendere: • camere da letto singole o doppie;
• numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10
ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la disabilità; • un locale
soggiorno-pranzo; • cucina; • postazione telefonica accessibile per gli
ospiti, sotto la supervisione degli operatori. Deve essere assicurata una
dotazione di condizionatori d’aria ovvero altro sistema di aereazione e di
riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli
ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un sistema di
video-sorveglianza esterno.”
Art. 38Modifica all’Art.
86 1. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
86 del reg. reg. 4/07, dopo le parole “Professionisti assistenti sociali”
sono aggiunte le seguenti: “anche mediante società tra professionisti ai sensi
dell’art. 10 della l.n. 183/2011.”
Art. 39Modifica all’Art.
87 1. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo
87 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Prestazioni. Il servizio di assistenza domiciliare comprende
prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in
assistenza domiciliare per minori e famiglie,assistenza domiciliare per
diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di
assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle
normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa
genitoriale,quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività
di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non
autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano
ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con
evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della
qualità della vita. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche
le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di
cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in
difficoltà, di anziani. Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi
per la teleassistenza e il telemonitoraggio erogati h24 da una centrale di
assistenza con personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la
domotica sociale.”
2. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
87 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:
“Personale. Figure professionali di assistenza alla persona,
con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno nella misura
di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti per l’alimentazione e
l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure ausiliarie per l’igiene della
casa. Per le attività di teleassistenza e telemonitoraggio è assicurato
personale di contatto e di assistenza a distanza con specifica formazione per
l’assistenza di base alla persona anziana e in condizioni di disagio e/o
solitudine, nella misura di almeno 1 postazione telefonica e web monitorata h24
ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie di
domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti. La attività
integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole
pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio
di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi
delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla base di
apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente
regolamento.”
Art. 40Inserimento dell’ Art. 87 bis
1. Dopo l’articolo
87 del reg. reg. 4/2007 è aggiunto il seguente:
“Art. 87 bis.
(Assistenza educativa domiciliare)
Tipologia/carattere Il servizio viene erogato a
domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono
presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza
sociale e/o di emarginazione. Persegue obiettivi sia di prevenzione che di
sostegno diretto ai minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le
risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni
genitoriali. E’ un servizio a forte valenza preventivae si caratterizza come
intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei
minori da parte dei familiari, riattivare e sviluppare la comunicazione e le
relazioni interpersonali, promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione
delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando o recuperando quanto
più possibile la qualità del rapporto genitori-figli,prevenire il ricorso
all’istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia.
Prestazioni Sono prestazioni nell’ambito del servizio
ADE: gli interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto
all’età degli stessi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i
rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio - ambientale di
riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire
il materiale scolastico e l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle
relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie
attraverso esperienze pratiche in vari settori); gli interventi di
sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e
di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del
minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole
educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari,il sostegno ai
genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni,la
funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e
dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei
componenti il nucleo; le attività di coordinamento e di mediazione con le
agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la scuola, i centri diurni,
le società sportive e culturali, i centri estivi; gli interventi di
promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e
servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento con l’intera rete
dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla
famiglia. Il servizio deve comprendere gli interventi come definiti nel
Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione e richiesta
del servizio sociale, concordato con l’equipe del servizio, con la famiglia, con
gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si occupano dei
minori. Non rientrano tra le prestazioni del servizio ADE le attività di
sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.
Personale. Il servizio dovrà essere realizzato da educatori
laureati in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 46 del presente
regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi
offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici
del minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito delle
dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati
ottenuti e di rapportarsi agli operatori degli altri servizi. Il servizio deve
prevedere la figura di un coordinatore esperto in grado di programmare,
organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli educatori domiciliari,
di collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell’ambito
territoriale, con i referenti dei centri per le famiglie e degli altri servizi
territoriali che si occupano dei minori. Il coordinatore deve essere in possesso
di laurea dell’area socio-psico-pedagogica. Se il servizio si rivolge a minori
con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche
educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998 ovvero altre figure
professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste.
Tutti gli operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”
Art. 41Modifica all’Art.
88 1. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo
88 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Prestazioni. Le prestazioni ADI si rivolgono
a pazienti/utenti che pur non presentando criticita? specifiche o sintomi
particolarmente complessi, hanno bisogno di continuita? assistenziale ed
interventi programmati che si articolano sui 5 giorni (I^ livello) o 6 giorni (
II^ livello). Si rinvia alle Linee guida per le Cure domiciliari integrate, che
saranno adottate con deliberazione di Giunta Regionale, per la definizione dei
criteri di eleggibilità, degli standard di qualità dell’erogazione dei servizi,
degli indicatori di verifica delle cure domiciliari. Rientrano nelle
prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di aiuto
materiale per l’igiene della persona e della casa, per l’utente preso in carico
e il suo nucleo familiare. Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi
per la teleassistenza e il telemonitoraggio dei parametri vitali in relazione
alle patologie presenti, erogati h24 da una centrale di assistenza con personale
dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica sociale”
2. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
88 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale” L’equipe per le cure
domiciliari integrate deputata ad erogare le prestazioni sociali e
sociosanitarie che compongono il servizio di assistenza domiciliare integrata,
nel rispetto dei singoli PAI elaborati dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e
dell’utente ovvero del Comune, in relazione alla normativa vigente, è composta
dalle seguenti figure: - almeno 1 operatore OSS per 36 ore settimanali ogni
5 utenti per l’alimentazione e la cura della persona - almeno 1 assistente
sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti; - presenza programmata di
educatore professionale e psicologo in relazione al progetto personalizzato.
- eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa, non in misura
prevalente nel singolo PAI e in ogni caso ad integrazione delle figure
obbligatorie. L’equipe è coordinata dalle figure infermieristiche assicurate
dalla ASL e dal distretto sociosanitario di riferimento, Per le attività di
teleassistenza e telemonitoraggio dei parametri vitali, al fianco di personale
per l’assistenza infermieristica e per l’attivazione dei previsti presidi
sanitari, è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza, con
specifica formazione per l’assistenza di base alla persona non autosufficiente a
h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie
di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti.”
Art. 42Modifica all’Art.
89 1. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo
89 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Personale. Il servizio di ludoteca deve
essere garantito da animatori socioculturali e da educatori,prevedendo anche,
sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti
nell’uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori
linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati.
Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di 1 operatore ogni 8 bambini
in età compresa dai 3 ai 5 anni e di 1 operatore ogni 12 bambini dai 6 ai 12
anni di età.”
Art. 43Modifica all’Art.
90 1. Il paragrafo “Ricettività” del comma 1 dell’articolo
90 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Ricettività. La ricettività massima del
centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50 posti bambino. La
presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle
misure massime del:
- 30% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di
età 3-12 mesi; - 25% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia
di età 13-23 mesi; - 20% in più rispetto alla ricettività per minori in
fascia di età 24-36 mesi.
Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione
dello scarto giornaliero tra minori iscritti e reali frequentanti, fermi
restando gli standard previsti nella sezione “modulo abitativo” con riferimento
alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va parametrata in relazione
alla ricettività o capienza. Nel caso di centro ludico che accolga più di
una delle fasce di età sopra indicate, la presenza programmata non può
determinare incrementi rispetto alla ricettività cumulati su una sola fascia di
età dei minori utenti, bensì esclusivamente distribuiti tra le fasce di età
presenti entro i limiti sopra indicati.”
2. Il paragrafo “Modulo
abitativo” del comma 1 dell’articolo
90 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
Modulo
abitativo. Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi
generali sono i seguenti: a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio
filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il
passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a
servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico; b) unità
funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e
il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto
educativo; c) locali per l’igiene destinati ai bambini, anche al servizio di
più sezioni ma continui a ciascuna delle sezioni servite,attrezzati con un
fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a
un vaso ogni dieci bambini; d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche
e ricreative,utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività
individuali e di grandi o piccoli gruppi; e) servizi generali e spazi a
disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali
separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia, spazio perla
preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori); f)
spazio idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di1 posto letto ogni
10 bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la
necessità durante la permanenza all’interna della struttura; g) spazi
esterni. Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere
adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in
ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi
funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano. Ad eccezione
degli spazi di cui alla lettere e) gli spazi destinati alle attività per i
bambini non possono essere situate in seminterrati o piani interrati. Le
unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in
base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle
attività. La superficie esterna alla struttura centro ludico per la prima
infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la
presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 8
mq per bambino iscritto; per i centri ludici per la prima infanzia collocati nei
centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari
almeno a 5 mq. Per posto bambino e può essere sostituito, previo parere del
Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse,in
misura non inferiore a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi comuni di
cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della struttura.
La superficie interna del centro ludico, esclusi gli spazi dedicati ai
servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere
inferiore a 6 mq. per posto bambino, considerando il totale della superficie per
le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per
bambini. Non possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e
superfici in piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello
svolgimento delle attività quotidiane.”
Art. 44Modifica all’ Art.
101 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo
101 del reg. reg. 4/07 e sostituita dal seguente:
“b) Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia.
2. Il comma 2 dell’articolo
101 del reg. reg. 4/07 e sostituito dal seguente:
“2. Il servizio di educazione familiare per l’infanzia o
servizio per l’infanzia a domicilio è un servizio flessibile,erogato per fasce
orarie, di norma a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima
infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare con
modalità e orari flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o il
centro ludico per l’infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato
nelle prime ore del mattino o nelle ore successive all’uscita dall’asilo nido o
dal centro ludico, in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di
vita della famiglia, al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio
ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse
condizioni di salute. Il servizio è assicurato dal’operatore/operatrice per
l’attività di assistenza domiciliare all’infanzia di cui al Repertorio regionale
delle Figure professionali o da educatori come individuati all’art. 46 del
presente Regolamento che abbiano conseguito lo standard per la qualifica
professionale. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto
educativo del nido d’infanzia.”
3. Il comma 3 dell’articolo
101 del reg. reg. 4/07 e sostituito dal seguente
“3. Il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia
consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e di
assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini
in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all’asilo nido o nido
d’infanzia, per un numero di ore giornaliere non superiore a sei. Il piccolo
gruppo educativo o nido in famiglia si colloca nella civile abitazione in cui
risiede il soggetto titolare del servizio ed è composto da massimo 4 bambini,
compresi i propri. Il servizio è assicurato da una figura dell’area Tecnica di
cui Repertorio regionale delle Figure professionali o da educatori come
individuati all’art. 46 del presente Regolamento che abbiano conseguito lo
standard per la qualifica professionale.
Gli spazi essenziali destinati
al servizio sono: - Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando
presenti, per attività di gioco e socializzazione; - Locale destinato in via
esclusiva al riposo dei bambini; - Servizio igienico dedicato dotato di
fasciatoio, lavabo, riduttore; - Locale cucina attrezzato per la
preparazione e la somministrazione dei pasti; - Spazio dedicato alla
custodia degli effetti personali dei bambini. Gli spazi, le sostanze
utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i materiali didattici
devono essere conformi alla normativa vigente in tema di tutela della salute e
della sicurezza degli ambienti e delle persone.”
Art. 45Modifica all’Art.
103 1. L’articolo
103 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 103 (Servizi educativi e per il tempo libero)
1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti
caratteristiche: Tipologia/Carattere I servizi
educativi per il tempo libero sono destinati a minori di età compresa tra 3 e 14
anni. Sono organizzati per fasce di età compatibili, sulla base di specifiche
progettualità e sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere. Si
caratterizzano, ancorché ripetendosi ogni anno nell’arco di determinati periodi,
per la provvisorietà e la periodicità delle esigenze di conciliazione cui fanno
fronte le famiglie nonché per la temporaneità degli interventi programmati. In
ogni caso, deve essere garantita una funzione educativa specifica attraverso
l’elaborazione di un progetto educativo. Prestazioni
Sono prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero: animazione
estiva; attività ludico-ricreative, come laboratori, o socio-educative, come
visite guidate, collegate a specifiche progettualità di carattere temporaneo.
Personale. I servizi educativi per il tempo libero sono
garantiti da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla
base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell’uso di
particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e
interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Nella
fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di un operatore ogni 8
bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1 ogni 12 bambini. Il
coordinamento è assicurato da una figura laureata con esperienza almeno
triennale nell’attuazione di progetti educativi analoghi.
Art. 46Modifica all’Art.
107 1. L’articolo
107 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:
“Art. 107 (Centro antiviolenza)
1. Il
centro antiviolenza deve avere le seguenti
caratteristiche: Tipologia/ Carattere Il Centro
antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto e accoglienza,
assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a donne vittime di violenza, sole o
con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di
accoglienza è basata sulla relazione tra donne Prestazioni
Sono prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di ascolto (anche
telefonico), il sostegno psico-sociale individuale e di gruppo, il supporto
nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e
processuali), la consulenza legale, le attività di orientamento verso i servizi
sociosanitari e assistenziali territoriali e per il reinserimento sociale e
lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Il centro
antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata all’ascolto,
all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico e di spazi
attrezzati per lo svolgimento delle attività. Il centro antiviolenza svolge
anche attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione,
informazione, formazione, iniziative culturali, in favore della comunità
sociale. Il centro antiviolenza concorre allo svolgimento delle attività di
formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi
ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto
della violenza e al sostegno delle vittime. Il centro opera in stretta
connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro,
con le strutture educative e scolastiche, con l’associazionismo e le
organizzazioni di volontariato attive nel territorio. Il centro mantiene
costanti e funzionali rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici cui
compete il pronto intervento e l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei
reati, e definisce eventuali specifici accordi con gli Ambiti territoriali per
gli interventi di pronto intervento sociale. Il percorso personalizzato di
sostegno è sempre costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle
sue decisioni e dei suoi tempi. Il centro opera in raccordo funzionale con
l’equipe multidisciplinare integrata dell’Ambito territoriale per le situazioni
di violenza contro le donne che coinvolgono anche minori. Il centro deve
garantire fruibilità nell’accesso e condizioni di riservatezza. Non è
consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei
maltrattamenti. Personale Il centro antiviolenza deve
prevedere la presenza di una o più psicologhe, educatrici, assistenti sociali,
avvocate civiliste e penaliste, tutte con esperienza nel settore e formazione
specifica sul tema della violenza di genere. Il centro garantisce la
formazione iniziale e continua per le figure professionali ivi operanti. E’
fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare come
strumento di contrasto alla violenza contro le donne.”
Art. 47Disposizioni transitorie e finali 1. Fatto salvo quanto espressamente stabilito da specifiche disposizioni, le
strutture e i servizi autorizzati in via definitiva provvedono ad adeguare i
rispettivi standard entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Ai fini della rilevazione omogenea a livello regionale e
confrontabile a livello nazionale dei flussi informativi connessi ai Livelli
Essenziali di Assistenza sanitari, le prestazioni sociosanitarie erogate dalle
strutture residenziali e semiresidenziali disciplinate dal reg.
reg. 4/2007 sono classificate con i codici attività riportati nella seguente
tabella di conversione Art. 55 Comunità alloggio RD4 ______________________________________________________________________________ Art.57 Comunità
socio-riabilitativa
RD3 ______________________________________________________________________________ Art.58 Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente
abili RD3 ______________________________________________________________________________ Art. 60 Centro diurno socio-educativo e
riabilitativo Non
applicabile ______________________________________________________________________________ Art. 60 ter Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da
demenza
SRD ______________________________________________________________________________ Art.66 Residenza sociosanitaria assistenziale per
anziani R3 ______________________________________________________________________________
Legenda: estratta dal documento “Prestazioni
residenziali e Semiresidenziali” approvato dalla Commissione nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita
presso il Ministero della Salute
RD3 prestazioni
terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative di mantenimento, in regime
residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili gravi
RD4 prestazioni terapeutiche, riabilitative e
socioriabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a
prestazioni tutelari per disabili privi di sostegno familiare
R3 Prestazioni di lungoassistenza e di mantenimento,
anche di tipo riabilitativo, erogate a pazienti non autosufficienti con bassa
necessità di tutela Sanitaria (Unità di Cure Residenziali di Mantenimento)
SRD Prestazioni Semiresidenziali Demenze - Prestazioni
di cure estensive erogate in centri diurni a pazienti con demenza senile che
richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela
personale.
______________________________________________________
La suddetta tabella di conversione sarà oggetto di revisione a seguito
di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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