Anno 2014
Numero 52
Data 23/12/2014
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;Bilancio - Finanze - Tributi;Enti locali - Forme associative - Deleghe;
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Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 52

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015–2017 della Regione Puglia



TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE 





Art. 1

Spesa a carattere pluriennale 


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge. 



Art. 2

Ristrutturazione del debito regionale 


1. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014), con deliberazione da comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 42 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, ivi comprese quelle relative all’ammortamento del mutuo erogato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 



Art. 3

Disposizioni finanziarie in ordine alla estinzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 5-bis della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 


1. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto di estinzione di ciascuna comunità montana, è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Puglia, con deliberazione da comunicare al Consiglio regionale ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 42 della l.r. 28/2001.

2. I titolari delle Unità Previsionali di Base (U.P.B.) in cui sono allocati i capitoli di entrata e di spesa, come istituiti ai sensi del comma 1, provvedono all’assunzione degli atti di gestione a valere sulle suddette risorse.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 37/2014.

4. All’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 e, successivamente, dall’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e con le modalità stabilite al comma 2 dell’articolo 5-bis. La Regione Puglia può concedere, previa richiesta motivata, ai comuni che esercitano le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano e all’ARIF, per lo svolgimento dei compiti e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui, i beni mobili e immobili. E’ cura degli enti richiedenti provvedere alla gestione dei beni mobili e immobili. Per i beni mobili concessi agli enti richiedenti, è a carico degli enti stessi assumere l’onere relativo alla dichiarazione amministrativa di fuori uso di quei beni ritenuti obsoleti e non più necessari dalla competente commissione regionale.” 




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO 





Capo I

Disposizioni tributarie 





Art. 4

Aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2015 


1. Per il periodo di imposta 2015 sono confermate le maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), disposte dall’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013). Pertanto, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:

a) per i redditi sino a 15 mila euro: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre 15 mila euro e sino a 28 mila euro: 0,2 per cento;
c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
e) per i redditi oltre 75 mila euro: 0,5 per cento.


2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 




Art. 5


1. Per il periodo di imposta 2015, le detrazioni previste dal comma 1 dell’articolo 12 del dpr 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi:

a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c) del comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 12 del dpr 917/1986.

3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2015, è stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di 2 milioni e 300 mila euro a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – U.P.B. 05.01.01.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3. 




Art. 6

Maggiorazione aliquota IRAP per l’anno 2015 


1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per il periodo d’imposta 2015 è confermata, nella misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione della aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 16 del d.lgs. 446/1997. 

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché per le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l’esenzione prevista dall’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e dall’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia). 



Capo II

Disposizioni finanziarie 





Art. 7

Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati - Commissario straordinario regionale 


1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di 17 milioni di euro per l’anno 2015, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:
(1) 

a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2015.


2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo n. 112091, U.P.B. 01.04.04, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Dall’attuazione del presente comma non derivano(2) oneri per la finanza regionale.  


4. In deroga a quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare l’attività del commissario straordinario regionale, nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 1, per un ulteriore termine massimo di dodici mesi.

5. Nell’espletamento della propria attività di gestione, il commissario straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 45/2012

    



(1) Comma modificato dalla l.r. n. 27/2015, art. 2, c. 1.

(2) Declinazione del verbo così modificata seguito di rettifica pubblicata sul BURP n.6 del 15/01/2015


Art. 8

Cofinanziamento regionale della programmazione 2014-2020 


1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento alle risorse finanziarie relative alla quota regionale di cofinanziamento dei programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare specifico mutuo presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). (3) 



(3) Per l’autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui vedi anche l.r. 1/2016, art. 11.


Capo III

Disposizioni diverse 





Art. 9

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 


1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), come modificato dall’articolo 50, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, dall’articolo 38, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 e, in ultimo, dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37, le parole: “dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2015”. 




Art. 10

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2014, n. 34 


1. Al comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), le parole: “10 mila” sono sostituite dalle seguenti: “5 mila”. 



Capo IV

Disposizioni finali 





Art. 11

Norma di rinvio 


1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017



TABELLA "A"

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


(in milioni di euro)
___________________________________
Settori di intervento        2015 2016 2017
___________________________________
Ragioneria (mutui)          271 269 163
___________________________________
Ragioneria (ruoli S.F.)    3 3 3
___________________________________
Edilizia Residenziale      1 1 1
___________________________________ 


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.