Anno 2004
Numero 10
Data 23/12/2004
Abrogato No
Materia
Note
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Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 10

Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1, lett. f): "Modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale"



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.

- Visto lart. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 Statuto della Regione Puglia.

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1966 del 23/dicembre/2004, di attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:



Art. 1

Composizione e funzionamento dellOsservatorio regionale del commercio


1. LOsservatorio regionale del commercio ha sede presso lAssessorato regionale al commercio.
2. LOsservatorio regionale è composto da:

   a. lAssessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;

   b. un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dellANCI;

   c. un rappresentante delle Province, designato dalla delegazione regionale dellUPI;

   d. un rappresentante della delegazione regionale dellUNCEM;

   e. un rappresentante designato dallUnione regionale delle Camere di commercio della Puglia;

   f. due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL;

   g. due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

   h. due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della media e grande distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;

   i. un rappresentante designato dallassociazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi dellart. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

   j. un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale;

   k. un funzionario del competente Ufficio dellAssessorato regionale al commercio.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da b) a j) è indicato anche un supplente.

4. Alle riunioni dellOsservatorio possono partecipare fino a tre esperti del settore distributivo designati dallAssessore regionale al commercio.
 
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti dellOsservatorio che, nella seduta dinsediamento, provvede ad approvare il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento, sulla base di una proposta predisposta dal Settore regionale al commercio.

6. Le funzioni di segreteria dellOsservatorio sono svolte dallAssessorato regionale al commercio

7. LOsservatorio, come composto ai sensi del precedente comma 2, ha una durata di tre anni. È confermata fino al 31/12/2005 la composizione dellOsservatorio costituita ai sensi della previgente normativa. Sessanta giorni prima della sua scadenza lAssessorato regionale al commercio provvede ad informare gli organismi partecipanti allOsservatorio affinché provvedano a designare i loro rappresentanti effettivi e supplenti. Trascorso il termine indicato, lOsservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. LOsservatorio è integrato dalle designazioni pervenute successivamente.



Art. 2

Finalità dellOsservatorio regionale


1. Ai sensi del comma 3 dellart. 21, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, lOsservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

   a) realizzare un Sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di commercio, per lutilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce allUfficio del registro delle imprese;

   b) valutare landamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dallentrata in vigore della riforma del settore;

   c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

   d) valutare il grado di attuazione e lefficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

   e) promuovere lacquisizione, lelaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dellofferta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;

   f) diffondere linformazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente Regolamento, lOsservatorio può avvalersi della struttura del Settore regionale al commercio ed anche di altri soggetti pubblici o privati mediante apposita convenzione.



Art. 3

Attività dellOsservatorio regionale


1. LOsservatorio regionale predispone annualmente il programma di attività per lanno successivo che viene trasmesso allOsservatorio nazionale sul commercio e alla competente commissione del Consiglio regionale.

2. Per il conseguimento delle sue finalità, lOsservatorio regionale:

   a) predispone un sistema di monitoraggio riferito allentità e allefficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra la Regione, i Comuni e le Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;

   b) impartisce disposizioni e direttive per lorganizzazione e il funzionamento del Sistema informativo regionale;

   c) promuove indagini, ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale;

   d) svolge attività di informazione socio-economica, destinate alle imprese commerciali, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche anche attraverso lorganizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate;
 
   e) predispone, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dellaggiornamento o della revisione della normativa regionale.



Art. 4

Spese per il funzionamento dellOsservatorio regionale


1. Alle eventuali spese derivanti dal programma di attività dellOsservatorio si fa fronte nei limiti delle disponibilità che saranno recate annualmente dal Bilancio regionale.



Disposizioni finali


   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.

   E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.