Modifiche all’
articolo
14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1
“Art.
14
Destinazione
dei beni delle Aziende
di
promozione turistica
1. I
beni immobili di proprietà delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T)
elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta
regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la
sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all’articolo 13, che
costituiscono titolo per le trascrizioni, volture e ogni altro adempimento
necessario derivante dalla successione.
2.
Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può avvalersi
della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni
ed enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.
3. I
beni mobili di proprietà delle A.A.P.T. elencati nei rapporti sullo stato di
liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della
Regione Puglia con la sottoscrizione dei relativi processi verbali di consegna
che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture
contabili.
4.
Fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna, il Commissario
liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni delle A.A.P.T.
5.
La Giunta regionale può concedere in comodato all’Agenzia Puglia promozione, per
le finalità della presente legge, i beni delle A.A.P.T.
6. I
beni mobili delle AA.P.T. non aventi valore artistico e considerati come
universalità indistinta, così come classificati negli inventari allegati ai
rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, sono trasferiti a titolo
gratuito all’Agenzia Regionale dei Turismo “Puglia promozione”, in quanto
strumentali allo svolgimento delle funzioni di cui all’
articolo
7, comma 1, lettera j).
7. I
beni mobili delle AA.P.T. aventi valore artistico, così come classificati negli
inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, possono
essere trasferiti previa deliberazione della Giunta regionale e a titolo
gratuito, ai musei e alle pinacoteche pugliesi pubbliche, dando preferenza a
quelli territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività finalizzate
al conseguimento di preminenti interessi pubblici collettivi.
a)
Ostello della gioventù sito nel territorio comunale di Brindisi, di proprietà
dell’AA.P.T di Brindisi;
b)
complessi immobiliari siti nel territorio comunale di Fasano (Selva di Fasano e
Torre Canne), di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;
c)
complesso immobiliare del parcheggio e dei servizi pubblici antistanti la Grotta
Zinzulusa sito nel territorio comunale di Castro, nonché cabina elettrica
ricadente nel territorio dello stesso comune di proprietà dell’AA.P.T. di
Lecce.”.
Modifiche all’
articolo
33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
a) le parole: ”per i beni
di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
“per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), ed i)”;
b) dopo la lettera h) è
aggiunta la seguente:
“i) al comune di Fasano
l’immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per
finalità socio-culturali e comunque non a scopo di lucro.”.