Legge Regionale 30 ottobre 2015, n. 31 Riforma del sistema di governo regionale e territoriale
Art. 1Principi e finalità 1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali
in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle
aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città
metropolitana di Bari.
2. La
Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e
controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese
interistituzionali nella cabina di regia di cui all’ articolo
8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
3. La
Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e
successivi, detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al
principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e
funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti
locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti
con le fonti regionali.
4.
Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la
valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo
sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica
metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all’ articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.
5.
Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di
media prossimità.
6. Con
successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di
trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di
Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché
l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.
7. Ai
Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di
prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata
entro gli ambiti di cui alla legge
regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle
funzioni comunali).
8. Per
l’esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare
nelle materie dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza del territorio, la
Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell’Autorità di Bacino.
Art. 2Oggetto 1. Le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi
sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura,
protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili
sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie,
ai sensi dell’ articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per
l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali) e da essa
attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarietà.
2. Il
Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta
regionale, delle intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale
di cui all’ articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e nel rispetto delle procedure
e delle modalità previste dalla l.r.
36/2008, acquisito il parere obbligatorio, non vincolante, delle commissioni
consiliari permanenti competenti, provvede con decreto all’attribuzione delle
funzioni oggetto di riordino.
3. A
seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove
necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la
legislazione e la programmazione di settore.
4. La
Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza,
regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al
fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte
dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.
5. La
Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni
delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie
produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di
semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo
economico, territoriale e sociale della regione.
6. La
Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della
attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e
delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
96, lettera a), della l. 56/2014; i fondi per il trattamento accessorio
dell’ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati
secondo quanto previsto dal comma 10.
7. Il
personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in
quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’amministrazione
di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti
cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico
dell’ente utilizzatore.
8. Il
personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni,
singoli o associati, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali). Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 125/2015, le Province e la Città metropolitana di Bari
concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di
avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
9.
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità
finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la
attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui
all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) o
l’analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un
importo pari al costo del personale trasferito per l’esercizio delle funzioni a
tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del
personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, non si calcolano al fine del
rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale
soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a
completa ricollocazione.
10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle
voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la
progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a
esso esclusivamente destinati, nell’ambito delle risorse decentrate del
personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti
individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative
al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle
funzioni, al fine di garantire l’invarianza finanziaria; la Città metropolitana
di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di
rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo
per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale
ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.
11. La
Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le
associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non
obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e
le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli
obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.
Art. 3Funzioni oggetto di riordino 1. La
Regione, nel rispetto dell’ articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può
attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro
associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa
interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio regionale, in
conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarietà di cui al dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2.
L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della
Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e
enti interessati disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le
funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere
rimane a carico della Regione.
3. La
Regione favorisce e promuove l’esercizio da parte delle Province e della Città
metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall’ articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni
intendano avvalersi di intese con le Province.
Art. 4Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione 1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già
conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell’articolo 3 e, in
particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai
Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari,
nelle materie di competenza legislativa regionale.
2. Le
funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di
entrata in vigore delle riforme di settore.
3. La
Regione, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, della l. 125/2015, disciplina
con successiva legge regionale, attraverso l’istituzione del Servizio regionale
di vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo
personale.
Art. 5Decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite 1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall’ente attributario a
decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative
risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza
dell’esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni
e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell’esercizio
delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di
riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6Norma transitoria 1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di
riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata
in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le
funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine
assegnate.
Art. 7Criteri generali per l’individuazione delle risorse 1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell’ articolo 1, comma 96, della l. 56/2014, della l.r.
36/2008, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente,
stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie,
umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente
legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12
Art. 8Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso 1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i
procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio
delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall’ente subentrante, il quale
succede di diritto anche nei rapporti processuali.
Art. 9Associazioni e fusioni di comuni 1. L’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con
popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi dell’articolo 14,
comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato
anche mediante le modalità stabilite dall’articolo 14 del succitato decreto
legge e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), nonché dalle disposizioni della l.r.
34/2014.
2. La
Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per
incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei
servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a
incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l’ordine di gradualità
previsto agli articoli
11 e 12
della l.r. 34/2014 e con le modalità indicate dalla medesima legge
regionale.
Art. 10Società partecipate 1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle
Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città
metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e
società partecipate. 2. Il Piano di ricognizione, adottato dai
rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di
rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai
sensi dell’ articolo 1, comma 85, della l. 56/2014.
3. Il
Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il
programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto
servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all’ articolo 1, commi 44 e 85, della l. 56/2014.
4. Il
Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione
ed è corredato da una relazione tecnica.
5. Nel
rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla
dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del
patto di stabilità interno.
6. La
Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui
ai commi 3, 4 e 5, anche nell’ambito delle azioni previste per il rispetto del
patto di stabilità interno.
Art. 11Disposizioni finali 1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all’articolo 2 sono trasferite agli
enti subentranti entro il 30 luglio 2016.
2.
Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente
legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni
provvedono agli adempimenti necessari per l’effettivo esercizio delle funzioni
attribuite.
3.
L’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene
esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:
a)
invito della Regione all’Ente locale a relazionare, in merito all’inadempimento,
entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione;
b) nel
caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata
inadempienza al provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all’Ente
locale inadempiente, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI), l’avvio del
procedimento sostitutivo diffidando l’Ente ad adempiere entro il termine di
dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
c) il
Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla
lettera b), nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti e dei
provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari
regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della
collaborazione dell’Ente locale interessato.
Art. 12Norma finanziaria 1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell’ambito
dell’Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti
disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le
conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture
finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.
2. Al
finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali
finanziamenti dell’Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione
negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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