Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia.
Art. 1Istituzione “Sezione regionale di Vigilanza” 1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia è istituita la “Sezione
regionale di vigilanza”.
Art. 2Oggetto 1. La Sezione ha per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale
derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città
metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio
ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e
fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto
agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale,
protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna,
aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza.
Art. 3Personale 1. La Sezione è diretta da un dirigente regionale e si compone del “Nucleo di
vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza”.
2. Il “Nucleo di vigilanza ambientale” è composto
dall’organico formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia
provinciale dichiarato soprannumerario dalle Province al 30 novembre 2015 dagli
atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi e come di seguito
individuato: dodici unità della Provincia di Brindisi; sedici unità della
Provincia di Lecce; diciassette unità della Provincia di Foggia; trentasette
unità della Provincia di Taranto.
3. Il “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e
rappresentanza” è composto attraverso il transito del personale attualmente in
servizio con le medesime funzioni, conservando tutte le prerogative, trattamenti
e indennità maturati sino alla data di effettivo servizio nella Sezione.
Art. 4Norme finali 1. La Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge adotta il regolamento della Sezione e il regolamento sui
procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di cui all’articolo 2.
Art. 5Norme transitorie 1. Sino all’approvazione del regolamento previsto dall’articolo 4 e al
completamento delle procedure previste di costituzione della Sezione, il
personale di cui all’articolo 3, comma 2, è riallocato presso la Regione Puglia
a far data dal 1 gennaio 2016 e, provvisoriamente, incardinato per lo
svolgimento delle relative funzioni presso l’Assessorato all’Ambiente.
2. Agli adempimenti previsti dall’articolo 4 consegue il
transito presso l’istituita Sezione di tutto il personale individuato
dall’articolo 3, commi 2 e 3.
3. La struttura o unità organizzativa di cui al comma 1 non
esercita funzioni autorizzatorie correlate ai poteri di controllo e vigilanza di
cui dispone.
4. In esecuzione di quanto disposto dal comma 1 e in
continuità con le funzioni svolte presso le amministrazioni di provenienza, il
personale individuato e riallocato conserva la qualifica di agente di polizia
giudiziaria.
5. Nel termine perentorio di cui all’articolo 4, comma 1, e in
deroga allo stesso articolo 4, commi 1 e 2, e alle disposizioni della presente
legge, la Giunta regionale può riallocare il Nucleo di cui all’articolo 3, comma
2, presso agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico a
connotazione non economica, con oneri posti a carico delle stesse agenzie e per
lo svolgimento delle medesime funzioni riassegnate alla Regione e non riallocate
ai sensi della legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale).
Art. 6Norma finanziaria 1. Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge trovano copertura nei capitoli di spesa - U.P.B. 8.1.1 - n. 3020
(retribuzioni), n. 3131 (oneri) e n. 3034 (IRAP), del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia,
approvato con legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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