Regolamento Regionale 3 marzo 2016, n. 3 Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive” 
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato 
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce 
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 128 del 23/02/2016 
di adozione del Regolamento; 
  
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: 
  
  Art. 1Modifica all’articolo 
2 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. L’ art. 
2 é riformulato come segue:  
“1. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per: 
a. l’esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione 
idraulico-forestali, opere di imboschimento e di rimboschimento; 
b. operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori 
ad ettari 1 (uno)”. 
 
  Art. 2Modifica dell’articolo 
4 edl regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. Al  comma 
1 dell’art. 4 dopo il termine “lavori” è aggiunto “oggetto di ciascun 
affidamento”.  
2. All’ art. 
4 è aggiunto il seguente comma 3: “3. Nel caso di utilizzazioni boschive e 
di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici andrà 
ritenuta sufficiente l’iscrizione ad una qualsiasi delle classi, risultando 
l’importo dei lavori non facilmente definibile né desumibile dall’autorizzazione 
al taglio”. 
 
  Art. 3Modifica dell’articolo 
5 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. All’ art. 
5 è aggiunto il seguente comma: “1. L’iscrizione all’Albo delle imprese 
boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla 
C.C.I.A. nelle attività economiche dell’agricoltura e della silvicoltura.”  
2. Il  comma 
1 dell’art. 5 diviene comma 2 ed é modificato come segue: il termine 
“boschiva” è sostituito da “di cui al comma 1”;  
il testo della lettera a) é riformulato come segue: “a) ragione 
sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC)”. 
 
  Art. 4Modifica dell’articolo 
6 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 
  
 
  Art. 5Modifica dell’articolo 
7 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. Al  comma 
2 dell’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: al punto 3) il termine 
“1.500” è sostituito da “800”; dopo il punto 4) è aggiunto il seguente periodo: 
“Saranno ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative 
impegnate in operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta 
passiva agli incendi.” 
 
  Art. 6Modifica dell’articolo 
9 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. II  comma 
4 dell’art. 9 é riformulato come segue: “4. Al termine dei lavori della 
Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente 
della Sezione.”   
2. II  comma 
5 dell’art. 9 é riformulato come segue: “5. Dopo l’adozione dei 
provvedimenti di iscrizione, vienepubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese 
Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia.” 
 
  Art. 7Modifica dell’articolo 
10 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 
 
  Art. 8Modifica dell’articolo 
11 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 
il termine “chiedere” è sostituito da “ottenere”; 
il termine “domanda” è sostituito da “istanza”. 
 
  Art. 9Modifica dell’articolo 
12 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”; 
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota 
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica 
certificata” é eliminata; 
la lettera d) è abrogata. 
 
  Art. 10Modifica dell’articolo 
13 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”; 
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota 
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica 
certificata” é eliminata; 
la lettera “a)” ripetuta é sostituita da “b)”; 
alla lettera f) i termini “passata in giudicato” sono sostituiti 
da “di condanna definitiva”. 
 
  Art. 11Modifica dell’articolo 
15 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. Al  comma 
1 dell’art. 15 dopo il termine “Pubblici” è aggiunto “per l’esecuzione dei 
lavori e delle operazioni di cui all’art. 2”.  
2. Al  comma 
2 dell’art. 15 la frase “per i lavori di cui al comma 2 dell’articolo 1 e/o 
all’esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell’articolo 1” &sostituita da 
“di cui al precedente comma”.  
“3. Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all’Albo, in 
relazione alla partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche 
alla stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che 
usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di 
altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni.” 
4. Il comma 5 dell’art. 15 é abrogato. 
 
  Art. 12Modifica dell’articolo 
16 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. Al  comma 
2 dell’art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: il termine “marzo” è 
sostituito da “aprile”; dopo il termine “anno” è aggiunto “successivo a quello 
di iscrizione”.  
2. All’ art. 
16 è aggiunto il seguente comma 2 bis:  
“2 bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente 
postale 60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi 
regionali”, riportando una delle seguenti causali, secondo il caso che 
ricorre: 
a. “Oneri istruttori per l’iscrizione all’Albo Imprese Boschive 
Regione Puglia”  
b. ““Tassa annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno 
____”.” 
 
  Art. 13Abrogazione dell’articolo 
18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 1. L’articolo 
18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 é abrogato.
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’  art. 53 comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Puglia. 
 
  
                                
                                
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