Anno 2016
Numero 8
Data 30/05/2016
Abrogato No
Materia Demanio e Patrimonio;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 maggio 2016, n. 8

Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici)



Art. 1

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20


1. All’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) al comma 3, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole), alla fine della lettera b), dopo le parole: “quello più alto proposto.” è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì escluse dalla procedura di evidenza pubblica le aree edificate contemplate nel presente articolo, la cui vendita deve avvenire in favore dell’attuale possessore, il tutto in ottemperanza alla lettera a), punti 1) e 2).”;
b) al comma 7-quinquies, come aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera f) della I.r. 15/2015, dopo le parole: “di cui al comma 3”, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle procedure di alienazione già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.
 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.