Regolamento Regionale 23 giugno 2016, n. 8 Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1(Ambito di applicazione) 1. II
presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge
Regionale 14 marzo 2016, n. 3, “Reddito di dignità regionale e politiche per
l’inclusione sociale attiva”, di seguito nominata legge regionale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 15 della medesima legge
regionale e ai sensi dell’ articolo
44 dello Statuto Regionale approvato con Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7,come novellato dall’ articolo
3 della legge regionale n. 44/2014.
2. La
disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita nel rispetto
dei requisiti e modalità di accesso, nonché dei criteri di determinazione del
beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui
all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto
interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, delle medesima I.
208/2015.
3. Ai fini
dell’attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in
coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale,
con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n.
1304/2013, nonché in coerenza con gli obiettivi di contrasto alla povertà e di
inclusione sociale attiva di cui all’articolo 1 comma 386 e seguenti della legge
n. 208/2015 e successivi provvedimenti attuativi, e con l’accordo approvato in
Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante Linee guida
per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno
per l’Inclusione Attiva.
4. II
presente Regolamento integra, per i soli effetti sull’attuazione del Reddito di
Dignità, il Regolamento
Regionale 10 marzo 2014, n. 3, recante disposizioni concernenti
l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato
del lavoro, per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione,
inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione in favore di persone con fragilità di cui
all’ articolo
1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in
materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel
mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo
economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente
e disposizioni diverse”.
Art. 2(Definizioni) 1. Ai sensi
del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per nucleo familiare si intende il nucleo familiare beneficiario della misura,
anche monopersonale, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e risultante
dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
b)
per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei
requisiti di accesso di cui all’ articolo
5 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso al Reddito di
Dignità; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo
stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini
ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest’ultimo
in modo univoco;
c)
per Servizio sociale dell’Ambito territoriale si intende il Servizio sociale dei
Comuni associati in Ambito territoriale sociale, di cui all’ art.
5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, ove configurato come Servizio
sovracomunale, ovvero il Servizio Sociale professionale del singolo Comune in
cui ha la residenza il nucleo familiare beneficiario;
d)
per Servizi in materia di lavoro, per le rispettive competenze, si
intendono:
- i
Centri per l’Impiego, quali servizi pubblici per il lavoro, che svolgono
direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi attribuite ai
sensi del d.lgs. n. 150 del 2015;
- i
servizi per l’orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche associati in
Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n. 276 del 2003;
e)
per bimestre si intende ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre;
f)
per percorso di attivazione deve intendersi l’avvio di ogni attività capace di
promuovere l’inserimento sociolavorativo dei beneficiari, di responsabilizzare
rispetto a predefiniti obiettivi di crescita individuale e di comunità, di
accrescere il pronostico di occupabilità dei soggetti a valle degli stessi
percorsi;
g)
per equipe multiprofessionale, ai sensi dell’ articolo
12 comma 4 della legge regionale, si intende l’equipe responsabile della
realizzazione operativa del programma “SIA — ReD” in ciascun Ambito
territoriale. Ogni equipe è costituita da operatori sociali e socioeducativi, un
operatore dell’amministrazione competente sul territorio in materia di servizi
per l’orientamento e il lavoro, eventuali altre figure professionali da attivare
in relazione ai bisogni rilevati in fase di prevalutazione dei casi. L’equipe
collabora con gli operatori di organizzazioni non profit attive nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, pronto intervento sociale e di
inclusione sociale attiva;
h)
per Responsabile del Procedimento (RUP) dell’Ambito territoriale deve intendersi
il funzionario pubblico individuato dall’Ufficio di Piano di Zona o dal Comune
capofila quale responsabile del procedimento amministrativo e di tutte le
procedure connesse all’attuazione della misura denominata Reddito di Dignità,
nonché referente per l’equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei
Comuni dell’Ambito e per i servizi per l’impiego territorialmente
competenti.
Art. 3(Composizione della misura) 1. Ai fini
della presente disciplina, e ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale, il
Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni
differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte
dei soggetti richiedenti:
a)
sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, di cui all’articolo 1, comma
386, della legge n. 208/2015, come disciplinato dal decreto interministeriale di
cui all’articolo 1, comma 387, della medesima I. n.208/2015;
b)
indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio
sociolavorativo per l’inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale,
come definito nell’ambito del patto individuale di inclusione sociale
attiva;
c)
percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di
una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;
d)
altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni
genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l’integrazione sociale,
attività di affiancamento e supporto individuale per l’inserimento sociale di
beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.
Titolo II Requisiti soggettivi per l’accesso a ReD
Art. 4(L’accesso alla misura) 1. Con
riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla
lett. a) dell’articolo 3 comma 1, i requisiti di accesso sono disciplinati dal
decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della I. n.
208/2015, nelle more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale
per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai sensi dell’articolo
1, comma 386, delle medesima I. n.208/2015.
2. Con
riferimento agli altri elementi di cui all’articolo 3 comma 1 lett. b) e c)
attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, sono requisiti
soggettivi di accesso per il soggetto richiedente iseguenti:
a)
avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della
domanda;
b)
residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione
dell’istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il
periodo di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE)
non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
c)
possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui
attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell’art. 43 comma 2 Cod.
Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione
dell’istanza;
d)
possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013, ovvero
ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro
3.000,00; in caso di variazione della composizione del nucleo familiare al
momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del
beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione
sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;
e)
nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati
la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in spesso di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata
superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
f)
valutazione multidimensionale del bisogno superiore o uguale a un valore di 45
punti attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo
5.
g)
espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di
inclusione sociale attiva.
3. Sono
esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari, in quanto percettori di altra
specifica misura di sostegno al reddito:
a)
coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino percettori di
Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ai sensi degli
artt.1-14 del D.Lgs. n. 22/2015 recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”, o percettori di Assegno di Disoccupazione
(ASDI), ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015, o di altro ammortizzatore
sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti
sperimentale di cui al Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013 del Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
b)
coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di
altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre
pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di
Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 600,00 euro mensili, come
risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono
trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi,
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio,
nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di
servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni
relative ad assegni o sussidi per fini di studio o di addestramento
professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno. Per le regole di computo
da applicare per la verifica di questo requisito si procede in analogia con
quanto definito all’articolo 4 del decreto interministeriale di cui all’articolo
1, comma 387, della I. n. 208/2015.
Art. 5(Valutazione multidimensionale del bisogno) 1. Con
riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui alla
lett. a) dell’ articolo
3 comma 1, i criteri di priorità sono disciplinati dal decreto
interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, nelle
more della legge delega e della approvazione del Piano nazionale per il
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma
386, delle medesima I. n. 208/2015.
2. Con
riferimento agli altri elementi di cui all’articolo 3 comma 1 lett. b) e c)
attivabili con il Reddito di Dignità di cui alla legge regionale, ferme restando
le procedure per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande di cui
all’articolo 8, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle
condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione
della domanda si basa sui seguenti criteri:
a)
numero di figli
b)
numero di figli minori
c)
nucleo familiare monogenitoriale
d)
presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
e)
valore ISEE
f)
condizione lavorativa
I
suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati
sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di
validità.
3. Con
riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce
requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, in
analogia a quanto disposto all’articolo 4 del decreto interministeriale di cui
all’articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, la valutazione
multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del
nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, superiore o
uguale a 45 punti sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito
specificata:
g)
presenza nel nucleo familiare di figli max 25
punti
n. 1
figlio
10 p.
n. 2
figli
20
p.
n. 3
figlio più
25 p.
h)
presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio
in età non superiore a 36 mesi
5 punti
i)
nucleo familiare monogenitoriale
25 punti
j)
presenza di persona con disabilità grave o non
autosufficienza max
10 punti
disabilità grave
5
p.
non autosufficienza
10
p.
k)
valore ISEE max
25 punti
così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE diviso
per 120
I)
condizione lavorativa
10
punti
attribuito con riferimento al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età
attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’articolo
19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
4. I
suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati
sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla
dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del
richiedente e in corso di validità. Per l’applicazione dei suddetti criteri e
per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si fa rinvio a quanto
specificato all’articolo 4 del Decreto Ministeriale di cui all’art.1 comma 387
della legge n. 208 del 2015.
Titolo III Le modalità e procedure per l’accesso
Art. 6(Modalità di presentazione della domanda) 1. Con
apposito provvedimento della Giunta Regionale preposta alla gestione della
misura, è approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’accesso
al Reddito di Dignità, nonché lo schema della domanda e il manuale per l’accesso
e l’utilizzo della piattaforma telematica unica per la presentazione delle
domande, per l’istruttoria delle stesse, per la rendicontazione delle risorse
utilizzate e per il monitoraggio dei patti per l’inclusione sociale attiva.
2. La
piattaforma telematica unica assicura la cooperazione applicativa con la
piattaforma INPS per:
- la
presentazione delle domande dei cittadini aventi i requisiti di accesso;
- la
verifica automatica dei requisiti di accesso, preliminare alle fasi di
valutazione da parte delle equipe multiprofessionali di cui alla lett. g)
dell’ articolo
2;
- la
gestione integrata della copertura finanziaria dei fondi nazionali e dei fondi
regionali per ciascuna delle domande prese in carico e il monitoraggio delle
dotazioni finanziarie residue.
3. Le
domande di accesso al Reddito di Dignità sono presentate esclusivamente mediante
piattaforma telematica unica, a partire dal giorno successivo .della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’Avviso pubblico
di cui al comma 1.
4. La
piattaforma telematica unica integra le funzionalità richieste per l’accesso
alla sola misura economica di sostegno al reddito di cui alla lett. a) dell’ articolo
3 comma 1, con le funzionalità richieste per l’accesso alle altre componenti
del Reddito di Dignità, sviluppata in cooperazione applicativa tra INPS e
Regione Puglia.
Art. 7(Soggetti abilitati alla presentazione della domanda) 1. I
cittadini in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura, in
risposta ad apposito Avviso pubblico regionale, a partire dalla data indicata
come data di avvio della procedura possono presentare la domanda su piattaforma
telematica unica:
a)
come utenti diretti della piattaforma telematica unica, previa generazione delle
credenziali personali di accesso;
b)
mediante Centri di Assistenza Fiscale e Patronati già riconosciuti a livello
nazionale dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ovvero da quelli
convenzionati con gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni di riferimento,
alle medesime condizioni economiche previste per gli aderenti alla piattaforma
SGATE, con oneri a carico degli stessi Comuni;
c)
mediante i servizi per il lavoro accreditati, a condizione che si sia provveduto
alla definizione di apposite convenzioni con i Comuni di riferimento, alle
medesime condizioni di cui alla lett. b.
2. I
Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali non sono abilitati a
presentare domande per conto dei cittadini, essendo gli stessi responsabili
della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso.
Art. 8(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e
soggetti responsabili) 1. A
seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite
la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le
seguenti fasi di istruttoria:
Fase
I - verifica preliminare dei requisiti di accesso e certificazione ISEE, a cura
di Servizio Sociale dell’Ambito territoriale e INPS, che operano tramite
piattaforma telematica unica, ciascuno per la rispettiva competenza: l’INPS per
tutti i requisiti la cui verifica si basa sui dati desumibili dalla
dichiarazione
sostitutiva unica a fini ISEE, i Comuni per tutti i requisiti non desumibili
dalla suddetta dichiarazione;
Fase
II - valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo
punteggio sulla base dei criteri di cui all’ articolo
5 comma 2, attraverso l’applicazione delle funzionalità della piattaforma
telematica unica;
Fase
III - valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di
carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico
del nucleo famigliare, a cura dell’equipe multiprofessionale, in collaborazione
con il Centro per l’Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del
patto individuale per l’inclusione sociale.
2. I tempi
di svolgimento delle Fasi I e II di cui al comma 1 sono definiti dal decreto
interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015. I
tempi di cui alla Fase Ill sono determinati in un massimo di 30 giorni dalla
ammissione alla misura sulla base dell’esito di verifica del possesso di tutti i
requisiti richiesti.
3. Ai sensi
dell’ art.14
comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta
regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
approva ai fini esclusivi dell’attuazione della misura Reddito di dignità, un
regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di
competenza dei centri territoriali per l’impiego, e gli Ambiti territoriali
sociali di cui all’ art.
5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19
Titolo IV Determinazione del beneficio economico
Art. 9(Modalità di calcolo del beneficio economico) 1. Per la
parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla
lett. a) dell’articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell’importo
economico da riconoscere sono disciplinati dal decreto interministeriale di cui
all’articolo 1, comma 387, della I. n. 208/2015, nelle more della legge delega e
della approvazione del Piano nazionale per il contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 386, delle medesima I.
n. 208/2015.
2. Per la
parte del Reddito di Dignità riconducibile al beneficio economico di cui alla
lett. b) dell’articolo 3 comma 1, i criteri di determinazione dell’importo
economico sono i seguenti:
a)
composizione del nucleo familiare
b)
impiego orario settimanale per lo svolgimento del tirocinio per l’inclusione
socio lavorativa ovvero per il percorso di attivazione come definito con il
patto individuale per l’inclusione sociale attiva.
3.
L’ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità
regionale, considerando, ove applicabile, il cumulo dei benefici economici di
cui alla lett. a) e alla lett. b) dell’articolo 3 comma 1, è pari ad Euro 600,00
per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è
riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti.
4. Con
apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi
economici della misura di cui alla lett. b) dell’ articolo
3 comma 1 in relazione ai criteri di cui al presente articolo.
Art. 10(Erogazione del beneficio economico) 1. Il
beneficio economico determinato dalla somma degli importi di cui alle lett. a) e
b) dell’articolo 3 comma 1, come attivati in relazione al possesso dei
rispettivi requisiti di accesso, è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate
bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12
(dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un
periodo minimo di 6 mesi.
2. La
Misura, previo un periodo di interruzione di almeno 6 mesi, può essere concessa
nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, a condizione che perdurino i
requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.
3. II
beneficio economico concesso decorre dal bimestre successivo a quello di
presentazione della domanda, per l’importo di cui alla lett. a) e b) dell’ articolo
3 comma 1, salvo rinvio dettato dalla eventuale necessità di condurre
verifiche specifiche ovvero acquisire documentazione integrativa.
4.
L’erogazione del beneficio economico avviene mediante apposita Carta-Acquisti
rilasciata da INPS-Poste Italiane ai titolari in quanto richiedenti il Reddito
di Dignità che, a seguito di verifica, siano risultati ammessi al beneficio.
Titolo V Il patto individuale di inclusione sociale attiva
Art. 11(Definizione e contenuti) 1. Il patto
individuale di inclusione sociale attiva di cui all’ articolo
11 della legge regionale è un accordo in forma scritta stipulato fra il
soggetto richiedente e il Ambito territoriale, Il patto individuale di
inclusionesociale attiva è stipulato entro 30 giorni dalla ammissione alla
Misura Reddito di Dignità, e in ogni caso al termine della Fase Ill di cui
all’articolo 8 comma 1.
2. Il patto
individuale di inclusione sociale attiva dichiara gli obiettivi di inclusione
sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di
marginalità sociale, nonché gli obiettivi di responsabilità genitoriale in
favore dei minori componenti il nucleo e, a tal fine, prevede le attività
destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra
cui:
a)
azioni di ricerca attiva di lavoro;
b)
adesione a progetti di formazione ove necessari per il rafforzamento
professionale;
d)
frequenza e impegno scolastico dei figli minori
e)
comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
f)
espletamento di lavoro di cura e assistenza diretta personalizzata in favore di
componente non autosufficiente del proprio nucleo familiare.
3. Ai fini
della definizione del patto, l’equipe multiprofessionale di cui all’ articolo
12 comma 4 della legge regionale procede alla valutazione multidimensionale
del fabbisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, utilizzando un
apposito strumento di supporto alla valutazione approvato con apposito
provvedimento della struttura amministrativa preposta alla gestione della
misura, i cui esiti sono in sintesi riportati su piattaforma telematica unica ai
fini dell’aggiornamento del sistema informativo.
4. Al fine
di accrescere il pronostico di efficacia dei patti individuali di inclusione
sociale attiva e dei progetti personalizzati in essi compresi, in considerazione
del contesto comunitario in cui gli stessi saranno definiti, i Comuni associati
in Ambiti territoriali sociali possono sottoscrivere appositi patti di comunità
con le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni private per
supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie
del Reddito di Dignità
Art. 12(Obblighi del soggetto beneficiario e del nucleo familiare
beneficiario) 1. II
soggetto beneficiario del Reddito di Dignità e i componenti del suo nucleo
familiare in età superiore ai 18 anni, hanno l’obbligo di:
a)
impegnarsi nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione
di cui all’ articolo
11,
b)
comunicare al Servizio Sociale dell’Ambito territoriale ogni variazione riguardo
la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare, lo stato
di occupazione, le componenti reddituali e patrimoniali già dichiarati nella
DSU, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.
Titolo VI Disciplina del tirocinio per l’inclusione sociale e
l’inserimento socio lavorativo ai fini dell’attuazione del Reddito di
Dignità
Art. 13(Ambito di applicazione e destinatari) 1. Le
disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano gli standard di
riferimento, le modalità operative e le procedure per l’attivazione dei tirocini
per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo, attivati nell’ambito
della Misura del Reddito di Dignità, quali elementi essenziali per la
definizione dei patti individuali per l’inclusione sociale attiva di cui all’ articolo
11 della legge regionale.
2.
Obiettivi dei tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali
e sanitari professionali di cui all’ articolo
1, comma 2 lettera d) della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in
materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel
mercato del lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 7 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo
economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente
e disposizioni diverse” sono i seguenti:
-
valorizzare le competenze di base e professionali del beneficiario nell’ambito
di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto alla organizzazione ordinaria
del lavoro già in essere presso il soggetto ospitante;
-
accrescere il pronostico di occupabilità delle persone che si trovano
temporaneamente fuori dal mercato del lavoro
-
promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di
responsabilità sociale del sistema delle imprese profit e non profit sul
territorio.
3. I
tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo sono rivolti a
tutti i soggetti, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri,
comunitari e non, regolarmente soggiornanti in Italia, beneficiari del Reddito
di dignità.
4. II
soggetto promotore, di cui al successivo articolo 14, eroga in favore del
tirocinante una indennità stabilita sulla base di quanto indicato all’ articolo
9 e secondo quanto previsto nella convenzione di tirocinio.
5. II
beneficio economico corrisposto in relazione al tirocinio svolto dai soggetti
beneficiari ha natura di indennità economica in presenza di condizioni di
fragilità economica e in relazione alla tipologia e intensità temporale di
impegno settimanale prevista dal tirocinio medesimo.
Art. 14(Soggetti promotori dei tirocini per l’inclusione sociale e
l’inserimento sociolavorativo) 1. Con
riferimento ai tirocini per l’inclusione sociale e l’inserimento sociolavorativo
attivati nell’ambito del Reddito di Dignità, i soggetti promotori sono i Comuni
associati in Ambiti territoriali, come definiti dalla Legge
Regionale n. 19/2006 e s.m.i., i quali agiscono d’intesa con gli altri
servizi territoriali competenti (sociosanitari, del lavoro, educativi) così come
indicato dal comma
2 dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2016.
2. I
soggetti promotori, come individuati al comma precedente, sono garanti della
qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative, di
integrazione ed inclusione che lo stesso prevede secondo le modalità definite
con il Patto individuale di inclusione sociale attiva di cui all’ articolo
11 della legge regionale. A questo scopo, in sede di sottoscrizione della
convenzione di cui al successivo articolo
16, il soggetto promotore individua il tutor responsabile delle attività che
ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto di tirocinio.
Art. 15(Soggetti ospitanti i tirocini per l’inclusione sociale e Catalogo
Regionale) 1. I
soggetti che possono ospitare la realizzazione di un progetto di tirocinio per
l’inclusione sono gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, le imprese
produttive del territorio, le organizzazioni del terzo settore ai sensi della
normativa vigente e le altre organizzazioni private presenti in ciascun Ambito
territoriale, nonché tutti i soggetti in possesso dei requisiti che verranno
individuati nell’Avviso pubblico di cui al successivo comma 3.
2.
Nell’ambito delle procedure di attivazione dei tirocini sopra citati i soggetti
ospitanti presentano apposita manifestazione di interesse nel Catalogo di
“progetti di tirocinio per l’inclusione sociale”, costituito e consultabile su
piattaforma telematica unica, e articolato in due distinte sezioni, quella dei
tirocini attivati e ospitati da soggetti pubblici, e quella dei tirocini
attivati e ospitati da soggetti privati, profit e non profit.
3. Con
apposito provvedimento di Giunta Regionale deputata alla gestione della misura
Reddito di Dignità, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore dei
presente Regolamento, è approvato apposito Avviso Pubblico per la presentazione
delle Manifestazioni di interesse ad ospitare tirocini per l’inclusione e la
disciplina della procedura di candidatura, valutazione e selezione delle
Manifestazioni di interesse con il supporto della piattaforma telematica
unica.
4. I
soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono
ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito
indicati:
a.
un tirocinante nelle unità produttive fino a tre dipendenti e nelle unità
produttive con il solo datore di lavoro;
b.
non più di un tirocinante ogni 3 dipendenti nelle unità produttive con un numero
di dipendenti compreso tra quattro e ventuno;
c.
un numero di tirocinanti che non rappresenti più del venti per cento dei
dipendenti nelle unità produttive che contino più di ventuno dipendenti della
medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore.
5. Tutti i
soggetti privati proponenti non devono versare in situazione di crisi, ai sensi
degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà, non devono aver proceduto al
licenziamento per la riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla
pubblicazione dell’Avviso di cui al comma 3 del presente articolo, non devono
avere avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli
ultimi 12 mesi, non devono essere sottoposti a procedure fallimentari o
concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento, non devono essere in
pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato in
materia di licenziamenti collettivi. Devono inoltre essere in regola con la
vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili.
6. Il
soggetto ospitante il tirocinio per l’inclusione può definire, in sede di
manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei tirocini, il
fabbisogno in termini di profili professionali nonché le caratteristiche
anagrafiche e curriculari più indicate per la maggiore efficacia dei tirocini
stessi. A seguito della valutazione multidimensionale, i servizi pubblici per
l’impiego e i servizi per l’orientamento e il lavoro attivati dai Comuni, anche
associati in Ambiti territoriali sociali promuovono un dialogo con i soggetti
ospitanti per favorire l’incontro domanda-offerta ai . fini dell’abbinamento dei
beneficiari della misura alle opportunità di tirocinio.
7. Al fine
della presentazione della manifestazione di interesse per l’inserimento a
Catalogo del progetto di tirocinio, il soggetto ospitante dichiara il possesso
dei requisiti di cui al presente articolo, nonché l’eventuale necessità di
integrare e completare il percorso di tirocinio con apposito progetto formativo
individuale, da individuare nell’ambito delle opportunità di cui all’apposito
catalogo formativo regionale.
Art. 16(Contenuti della convenzione di tirocinio) 1. I
tirocini per l’inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni
sottoscritte dall’Ambito territoriale sociale e dal soggetto ospitante, al fine
di definire gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. Ciascuna
convenzione può essere riferita a più tirocini da attivare.
2. Sono
obblighi del soggetto ospitante il tirocinio:
a.
la sottoscrizione con ciascun tirocinante di un apposito patto individuale che
disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del
relativo tirocinio nell’ambito del più complessivo processo di attivazione;
b.
la attivazione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e
di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati;
c.
la individuazione di uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel
Progetto di Tirocinio, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno
n. 1 tutor ogni 5 partecipanti e in ogni caso per ciascuna sede del
tirocinio;
d.
la richiesta presso il Centro per l’impiego competente di attivazione dei
percorsi formativi a supporto del tirocinio, se previsto;
e.
la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno
dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da
trasmettere al Comune capofila dell’Ambito territoriale di riferimento, nonché
al Centro per l’Impiego competente;
f.
la gestione ordinata del registro presenze dei partecipanti, in qualità di
tirocinanti;
g.
il pagamento degli oneri assicurativi INAIL per i rischi di infortuni sui luoghi
di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia di
assicurazione.
3. Gli
oneri assicurativi e per la sicurezza connessi alla attivazione, di cui al comma
2 lett. g), sono rimborsati dall’Ambito territoriale a valere sulle risorse del
Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione e del POR
Puglia 2014-2020.
4. Gli
oneri per attività di tutoraggio e prestazioni specialistiche strettamente
rivolti al supporto individuale per il pieno inserimento nel contesto produttivo
e operativo del tirocinio, restano a carico dell’Ambito territoriale di
riferimento rispetto alla residenza del soggetto beneficiario e a valere sulle
risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell’ambito del PON Inclusione
e del POR Puglia 2014-2020.
Art. 17(Monitoraggio dei tirocini) 1. La
Regione per il tramite dei Centri per l’impiego, e in collaborazione con i tutor
responsabili delle attività di cui al comma
3 dell’articolo 14 designati dai soggetti promotori, promuove il corretto
utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa
regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione
di accordi con i competenti organi ispettivi.
2. Per il
perseguimento dell’obiettivo di cui al comma precedente, effettua una specifica
attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia del tirocinio come
strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad
oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema
informativo lavoro o altro sistema adottato dalla Regione.
3.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare
attenzione alla rilevazione di eventuali atteggiamenti distorsivi da parte del
soggetto ospitante presenti nell’attuazione del tirocinio, quali a titolo
esemplificativo:
a)
la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura
di specifica mansione;
b)
le cessazioni anomale;
c)
le attività svolta in maniera difforme dal progetto di tirocinio;
d)
l’incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno
stesso soggetto ospitante;
e)
la concentrazione dell’attivazione di tirocinio in specifici periodi
dell’anno;
f)
lo svolgimento dell’attività di tirocinio nelle fasce orarie notturne.
Titolo VII Cause di sospensione e revoca
Art. 18(Ulteriori cause di sospensione e revoca del beneficio
economico) 1. Con
riferimento alle cause di sospensione del beneficio economico di cui alla misura
Reddito di Dignità, come disciplinate dall’ art.
10 comma 1 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di
sospensione:
b)
le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all’articolo 1,
comma 387, della I. n. 208/2015, di attuazione del SIA.
2. Con
riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura
Reddito di Dignità, come disciplinate dall’ art.
10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di
sospensione:
b)
le cause come specificate nel Decreto Interministeriale di cui all’articolo 1,
comma 387, della I. n. 208/2015, di attuazione del SIA.
Titolo VIII Modifiche al regolamento n. 34 del 27 dicembre 2012
Art. 19(Modifiche al Regolamento
Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012) 1. All’ art.
3, comma 1, n.7 del Regolamento regionale n. 34/2012, “Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro della Regione Puglia”, che disciplina i soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati, sono eliminate le parole
“limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio
assistenziali di cui alla L.R.
n.19 del 20 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”.
2. I Comuni
che abbiano già presentato istanza per l’accreditamento, o risultino già
inseriti nell’Albo dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia ai sensi della
previgente disciplina, sono automaticamente accreditati alla erogazione dei
servizi per tutte le fasce di utenza.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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