Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 9 Costituzione delle Comunita' Montane.
Art. 1La presente legge
disciplina la costituzione delle Comunita Montane nel territorio della Regione
Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3- 12- 1971, n. 1102, recante
norme per lo sviluppo della montagna.
Art. 2I territori della Regione,
classificati montani in applicazione degli artt. 1- 14- 15 della legge 2- 7-
1952, n. 991, dell articolo unico della legge 30- 7- 1957, n. 657, sulla base
di criteri di unita territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle
seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in
scala 1: 500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato
A:
1a - Zona omogenea del Gargano,
comprendente i Comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata
(tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del
Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte),
Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San
Marco in Lamis (parte).
2a - Zona omogenea del sub -
Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore
(tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara
Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro
(parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta
Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlantino
(parte).
3a - Zona omogenea del sub -
Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano
di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant
Antonio (tutto), Sant Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte),
Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto),
Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).
4a - Zona omogenea della Murgia
Nord - Occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge
(parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di
Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto
(parte).
5a - Zona omogenea della Murgia
Sud - orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge
(parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del
Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza
(parte), Massafra (parte), Mottola (parte).
Tra i Comuni compresi in
ciascuna zona, di cui al precedente comma e costituita la Comunita Montana,
ente di diritto pubblic
Art. 3La Comunita Montana e retta
da uno Statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
della Comunita ed approvato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla sua
ricezione.
Ogni successiva variazione od
integrazione e deliberata con l osservanza delle predette modalita.
Art. 4Lo Statuto della Comunita
dovra stabilire fra l altro:
a) le funzioni della Comunita
in relazione agli artt. 4- 5- 6- 7 e 9 della legge 3- 12- 1971, n. 1102 e quelle
perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo
sviluppo economico e sociale del territorio montano;
b) la denominazione e la sede
delle Comunita;
c) l indicazione dei poteri e
delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della
Comunita;
d) la durata in carica degli
organi amministrativi, esecutivi e di controllo;
e) l indicazione dei casi di
ineleggibilita, incompatibilita, decadenza e sostituzione dei componenti degli
Organi amministrativi, esecutivi, e di controllo;
f) l indicazione e la
provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunita
stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del
Tesoriere;
g) le norme generali che
dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l
organizzazione degli uffici e del personale della
Comunita;
h) le norme e i termini per la
compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di
gestione.
Art. 5Gli organi della Comunita
sono:
- il Consiglio della
Comunita;
- la Giunta
esecutiva;
- il
Presidente;
- il Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 6Il Consiglio della Comunita
Montana e composto di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i
Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.
I rappresentanti dei Comuni
retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da
parte dei ricostituiti Consigli Comunali.
La Giunta esecutiva e composta
dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio nel
proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.
Per la validita della prima
seduta e richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della
Comunita; in seconda convocazione, che avra luogo entro dieci giorni dalla
prima, e sufficiente, per la validita, la presenza della meta dei Consiglieri
assegnati alla Comunita.
Se in seconda votazione alcuno
non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due piu
suffragati.
Art. 7Il Collegio dei Revisori
dei Conti e composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunita tra i
Consiglieri non facenti parte della Giunta esecutiva.
Art. 8Nella preparazione dei piani
zonali e dei programmi annuali, le Comunita Montane, attenendosi a quanto
disposto dagli artt. 4- 5- 6- 7- 8 della legge n. 1102 del 3- 12- 1971,
costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed
Organismi pubblici operanti nel territorio.
I piani zonali ed i programmi
annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di
esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti
anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.
Nell esame ed approvazione dei
piani zonali e dei programmi stralcio annuali, il Comitato Tecnico, nonche i
Consorzi di Bonifica Montana, i Consorzi di Bonifica Integrale ai quali sia
riconosciuta l idoneita a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana
gli Enti di sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle
riunioni del Consiglio con voto consultivo.
Nell attuazione dei programmi
annuali di intervento, le Comunita Montane utilizzeranno gli enti indicati al
precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni
nellambito della rispettiva competenza territoriale.
Art. 9Il personale della
Comunita Montana sara costituito da personale dipendente dalla Regione e da
quello degli enti locali di cui all art. 65 della legge 10- 2- 1953, n. 62,
avvalendosi dell istituto del comando disciplinato dall ultimo comma dell
art. 4 della legge 3- 12- 1971, n. 1102.
Art. 10Ferme le competenze degli
Organi della Regione attribuite dalla legge 3- 12- 1971, n. 1102, gli atti
amministrativi degli Organi della Comunita sono sottoposti al controllo del
Comitato Regionale previsto dall art. 130 della Costituzione.
10 bis I fondi assegnati alla Regione
ai sensi dell art. 5, sesto comma, della legge 3- 12- 1971, n. 1102 e quelli
previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunita,
tenendo conto:
a) della superficie dei
territori delimitati montani della Comunita;
b) del grado di dissesto
idrogeologico;
c) della popolazione residente
nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di
emigrazione;
d) delle condizioni economico -
sociali dell area della Comunita Montana;
e) delle strutture agricolo -
forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.
Con regolamento di esecuzione
da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si
provvedera a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri,
il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione
Art. 11Per la prima applicazione della
presente legge, il Consiglio della Comunita sara costituito, per ciascun
Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del
precedente art. 6, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio della Comunita si
riunira entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su
convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo
la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigera lo Statuto.
Entro 30 giorni dall approvazione dello Statuto da parte del Consiglio
Regionale, il Consiglio della Comunita si riunisce, su convocazione del
Presidente, nel Comune ove e stabilita la sua sede, per procedere alla elezione
dei propri organi.
Art. 12La presente legge sara
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrera in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegato A ALLEGATO A
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ZONE
MONTANE OMOGENEE DELLA REGIONE PUGLIA
La Zona Montana del Gargano,
comprendente n. 13 Comuni, interessa una superficie di ettari 154.898;
La Zona del SUB - APPENNINO
DAUNO SETTENTRIONALE, comprendente n. 13 Comuni, una superficie di ettari
53.779;
La Zona del SUB - APPENNINO
DAUNO MERIDIONALE, comprendente n. 14 Comuni, interessa una superficie di ettari
57.332;
La Zona della MURGIA NORD -
OCCIDENTALE, comprendente n. 9 Comuni, interessa una superficie di ettari
105.033;
La Zona della MURGIA SUD -
ORIENTALE, comprendente n. 11 Comuni, interessa una superficie di ettari
102.576.
Le sopraelencate Zone Montane
omogenee comprendono un totale di 60 comuni per una superficie totale di ettari
473.618.
Prospetto n. 1 ZONA MONTANA DEL
GARGANO
Nel Promontorio del Gargano
ricadono ettari 154.898 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge
25- 7- 1952, n. 991, territori montani, così ripartiti:
1. Comune di Cagnano Varano,
superficie classificata territorio montano, ettari 15.875;
2. Comune di Carpino,
superficie classificata territorio montano, ettari 8.250;
3. Comune di Mattinata,
superficie classificata territorio montano, ettari 7.177;
4. Comune di Monte S. Angelo,
superficie classificata territorio montano, ettari 24.374;
5. Comune di Sannicandro
Garganico, superficie classificata territorio montano, ettari 17.263;
6. Comune di Vico del Gargano,
superficie classificata territorio montano, ettari 11.048;
7. Comune di Vieste, superficie
classificata territorio montano, ettari 16.734;
8. Comune di Ischitella,
superficie classificata territorio montano, ettari 8.735;
9. Comune di Manfredonia,
superficie classificata territorio montano, ettari 2.684;
10. Comune di Peschici,
superficie classificata territorio montano, ettari 4.891;
11. Comune di Rignano
Garganico, superficie classificata territorio montano, ettari 4.947;
12. Comune di S. Giovanni
Rotondo, superficie classificata territorio montano, ettari
14.760;
13. Comune di S. Marco in
Lamis, superficie classificata territorio montano, ettari
18.160.
Prospetto n. 2 ZONA MONTANA DEL
SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE 8
La fascia montana del Sub -
Appennino Dauno settentrionale confinante con le Province di Campobasso e
Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del Tavoliere comprende
una superficie della estensione di ettari 53.778 classificata, ai sensi degli
artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n. 991, territorio
montano.
Detta superficie ricade per
ettari 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del Fortore Dauno e per
ettari 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del Sub - Appennino Dauno ed
interessa i seguenti comuni:
1. Comune di Celenza
Valfortore, superficie classificata territorio montano, ettari 6.648;
2. Comune di Roseto Valfortore,
superficie classificata territorio montano, ettari 4.961;
3. Comune di S. Marco La
Catola, superficie classificata territorio montano, ettari 2.840;
4. Comune di Volturara Appula,
superficie classificata territorio montano, ettari 5.187;
5. Comune di Alberona,
superficie classificata territorio montano, ettari 4.925;
6. Comune di Biccari,
superficie classificata territorio montano, ettari 8.051;
7. Comune di Casalnuovo
Monterotaro, superficie classificata territorio montano, ettari 3.085;
8. Comune di Casalvecchio di
Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 531;
9. Comune di Castelnuovo della
Daunia, superficie classificata territorio montano, ettari
3.026;
10. Comune di Motta
Montecorvino, superficie classificata territorio montano, ettari 1.970;
11. Comune di Pietra
Montecorvino, superficie classificata territorio montano, ettari 4.566;
12. Comune di Volturino,
superficie classificata territorio montano, ettari 4.572;
13. Comune di Carlantino,
superficie classificata territorio montano, ettari 3.417.
Prospetto n. 3 ZONA MONTANA DEL
SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
La fascia montana del Sub -
Appennino Dauno Meridionale, confinante con le Province di Benevento ed Avellino
e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una superficie della
estensione di ettari 57.332, classificata territorio montano, ai sensi degli
artt. 1 e 14 della legge 25- 7- 1952, n.
991.
Detta superficie ricade nei
seguenti Comuni:
1. Comune di Accadia,
superficie classificata territorio montano, ettari 3.048;
2. Comune di Anzano di Puglia,
superficie classificata territorio montano, ettari 1.112;
3. Comune di Monteleone di
Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 3.604;
4. Comune di Panni, superficie
classificata territorio montano, ettari 3.259;
5. Comune di Rocchetta S.
Antonio, superficie classificata territorio montano, ettari 7.190;
6. Comune di S. Agata di
Puglia, superficie classificata territorio montano, ettari 11.578;
7. Comune di Bovino, superficie
classificata territorio montano, ettari 4.385;
8. Comune di Candela,
superficie classificata territorio montano, ettari 731;
9. Comune di Deliceto,
superficie classificata territorio montano, ettari 4.613;
10. Comune di Orsara di Puglia,
superficie classificata territorio montano, ettari 6.893;
11. Comune di Troia, superficie
classificata territorio montano, ettari 3.817;
12. Comune di Faeto, superficie
classificata territorio montano, ettari 2.615;
13. Comune di Castelluccio
Valmaggiore, superficie classificata territorio montano, ettari 2.666;
14. Comune di Celle S. Vito,
superficie classificata territorio montano, ettari 1.821.
Prospetto n. 4 ZONA MONTANA
DELLA MURGIA NORD - OCCIDENTALE
La fascia della Murgia Nord -
Occidentale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una estensione di
ettari 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14
della legge 25- 7- 1952, n. 991, interamente ricadente nel comprensorio di
bonifica montana dell Alta Murgia Pugliese.
Detta superficie interessa gli
agri dei seguenti Comuni:
1. Comune di Andria, superficie
classificata territorio montano, ettari 15.815;
2. Comune di Minervino Murge,
superficie classificata territorio montano, ettari 12.923;
3. Comune di Spinazzola,
superficie classificata territorio montano, ettari 5.251;
4. Comune di Corato, superficie
classificata territorio montano, ettari 7.204;
5. Comune di Ruvo di Puglia,
superficie classificata territorio montano, ettari 11.026;
6. Comune di Gravina di Puglia,
superficie classificata territorio montano, ettari 11.324;
7. Comune di Altamura,
superficie classificata territorio montano, ettari 35.809;
8. Comune di Bitonto,
superficie classificata territorio montano, ettari 2.967;
9. Comune di Toritto,
superficie classificata territorio montano, ettari 2.714.
Prospetto n. 5 ZONA MONTANA
DELLA MURGIA SUD-ORIENTALE
La fascia della Murgia Sud -
Orientale si sviluppa nelle province di Bari e Taranto e comprende una
estensione di ettari 102.576 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della
legge 25- 7- 1952, n. 991 territori montani, dei quali ettari 92.170 ricadono
nel comprensorio di bonifica montana dell Alta Murgia Pugliese.
Detta superficie interessa gli
agri dei seguenti Comuni:
1. Comune di Grumo Appula,
superficie classificata territorio montano, ettari 2.450;
2. Comune di Cassano Murge,
superficie classificata territorio montano, ettari 5.000;
3. Comune di Acquaviva delle
Fonti, superficie classificata territorio montano, ettari 5.251;
4. Comune di Santeramo in
Colle, superficie classificata territorio montano, ettari
11.708;
5. Comune di Gioia del Colle,
superficie classificata territorio montano, ettari 11.882;
6. Comune di Noci, superficie
classificata territorio montano, ettari 9.743;
7. Comune di Martina Franca,
superficie classificata territorio montano, ettari 26.846;
8. Comune di Crispiano,
superficie classificata territorio montano, ettari 5.514;
9. Comune di Laterza,
superficie classificata territorio montano, ettari 8.389;
10. Comune di Massafra,
superficie classificata territorio montano, ettari 3.224;
11. Comune di Mottola,
superficie classificata territorio montano, ettari 11.569.
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