Legge Regionale 21 gennaio 1972, n. 2 Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.
Art. 1(Organi di controllo) Nella
Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti Locali è esercitato:
a) dal
Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi a
partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici ospedalieri
regionali, con sede in Bari;
b) dalle
Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di
Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei
capoluoghi di Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto.
Il Comitato
e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 2(Autonomia degli organi di controllo) Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il
Consiglio regionale, ma esercitano le proprie funzioni dei nuovi organi di
controllo.
Art. 3(Durata in carica degli organi di controllo) Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il
Consiglio regionale, ma esercitano le proprie funzioni dei nuovi organi di
controllo.
Art. 4(Inizio dell’attività degli organi di controllo) La data di
inizio dell’attività degli organi di controllo è fisata con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
Con lo
stesso decreto il Presidente della Giunta regionale designa i funzionari della
Regione che fungono da Segretario del Comitato regionale e delle Sezioni
provinciali di controllo.
Art. 5(Decisioni degli organi di controllo) L’organo di
controllo pronuncia:
a)
dichiarazione di presa d’atto per mancanza di rilievi;
b)
ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c)
ordinanza motivata per riesame.
Nessun
altro provvedimento decisionale può essere adottato.
Art. 6(Relazione annuale) Il
Consiglio regionale esamina annualmente le relazioni del Comitato e delle
Sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.
A tal fine
i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione inviano alla Giunta regionale ed
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno,
dettagliate relazioni dei rispettivi Organi Collegiali sulla attività svolta dai
Collegi stessi nell’anno precedente.
Art. 7(Elezioni del Presidente) Nella prima
seduta di insediamento il Comitato regionale e le Sezioni provinciali, sotto la
presidenza dell’esperto effettivo più anziano di età, eleggono con votazione a
scrutinio segreto i rispettivi Presidenti tra i componenti effettivi nominati
dal Consiglio regionale.
Qualora
dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei voti è
eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.
A parità di
voti è eletto il più anziano di età.
Art. 8(Funzioni dei Presidenti) Il
Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni provinciali di
controllo rappresentano gli organi che presiedono e :
a)
convocano il Collegio e dirigono i lavori;
b)
sovraintendono agli Uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e supplenti del
Collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli atti sottoposti al
controllo del Collegio medesimo;
c)
provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in
caso di assenza o di impedimento.
Il
Presidente del Comitato regionale, anche su richiesta di uno dei Presidenti
delle Sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei
componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di
coordinare la loro attività istituzionale nel rispetto della piena autonomia
degli Enti locali.
L’esperto
più anziano di età sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente
dei rispettivi Collegi.
Art. 9(Funzioni dei componenti dei Collegi) I componenti dell’organo di controllo incaricati dal Presidente del Collegio
della trattazione di una pratica elaborano e formulano le proposte da sottoporre
al Collegio.
Art. 10(Decadenza dei componenti dell’organo dei Collegi) I
componenti dell’organo di controllo che non intervengono, senza giustificato
motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.
Importano,
altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di
incompatibilità, previste da legge della Repubblica.
Nei casi
previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente
della Giunta regionale all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per
rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera
definitivamente.
Qualora si
tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell’organo di
controllo di optare tra la carica del Comitato o della Sezione e quella che ha
causato l’incompatibilità.
Se il
componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Consiglio
regionale lo dichiara decaduto.
La
dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata o al °Presidente
della Corte d’Appello o all’Amministrazione provinciale per le sostituzioni di
rispettiva competenza.
Art. 11(Dimissioni dei componenti dell’organo di controllo) Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi dell’organo di controllo sono
presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le
trasmette imediatamente al Presidente della Giunta regionale.
Art. 12(Reintegrazione dell’organo di controllo) Quando, per
qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o
della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.
Chi
subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla
scadenza del mandato del sostituito.
Art. 13(Scioglimento degli organi di controllo) Il Comitato
regionale di controllo e le Sezioni provinciali possono essere sciolte in caso
di accertata impossibilità di funzionamento.
Lo
scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, su conforme
parere del Consiglio regionale che decide con l’intervento di due terzi dei
componenti e a maggioranza assoluta di voti.
Con lo
stesso decreto il Presidente della Giunta provvede alla ricostituzione
dell’organo di controllo.
Art. 14(Organico del personale) Spetta al
Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici e
l’organico del personale addetto al Comitato ed a ogni Sezione; alla Giunta di
assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della
Regione.
Il
personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal
Comitato o dalle Sezioni provinciali di controllo.
Art. 15(Segretariato) Il Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi dell’art. 4
della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o delle
Sezioni.
Art. 16(Sedute dei Collegi) Il Comitato
regionale e le Sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle
sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto calendario viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
E’ in
facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne ravvisano
l’opportunità mediante avviso telegrafico con l’indicazione dell’ordine del
giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell’adunanza.
Alle
riunioni degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare
i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire
un membro effettivo.
I membri
dei Collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle
riunioni devono immediatamente informare il Presidente ai fini della
sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati a
partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio
di alternanza.
L’avviso di
convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme con l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti
almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Il
Presidente del comitato di controllo o di ciascuna Sezione provinciale invita
alle sedute, limitatamente all’esercizio dei controlli di cui all’art. 16 della
legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il Medico provinciale del capoluogo della
Regione ovvero della rispettiva Provincia.
L’assenza o
impedimento del Medico provinciale non impedisce di deliberare.
Art. 17(Deliberazione dei Collegi) Le adunanze
degli organi di controllo non sono pubbliche .
Per la
validità delle deliberazioni si richiede l’intervento di almeno quattro
commissari siano essi effettivi o supplenti.
Le
decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
I
componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e
alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente
interessano parenti od affini entro il quarto grado.
Il
Segretario del Collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale
dovrà risultare l’indicazione dei commissari presenti, del relatore designato
dal Presidente , la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.
Ogni
commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato
dissenso.
L’organo di
controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti delle Amministrazioni al fine
di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo
esame.
I
rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta
e siano all’uopo espressamente delegati, devono essere sentiti su argomenti
all’esame degli organi di controllo, sia in sede di istruttoria, sia in sede di
discussione del provvedimento e possono chiedere che vengano acquisite agli atti
le loro osservazioni.
Art. 18(Disposizioni applicabili) Per
l’esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le
Sezioni provinciali di controllo osservano le norme procedurali previste dalle
leggi dello Stato.
Sono
soggetti a controllo di merito che ha carattere eccezionale, gli atti che
rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.
Non sono
soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati
e perfezionati ai sensi di legge.
I
provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.
Art. 19(Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate) Il controllo sugli atti delle Aziende e degli Enti di cui al regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da
parte dei Comuni e delle Provincie, è attribuito, secondo le rispettive
competenze, al Comitato e alle Sezioni di controllo che lo eserciteranno nei
limiti del predetto regio decreto e secondo le modalità fissate nella presente
legge.
Art. 20(Invio degli atti soggetti a controllo) Gli atti
soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in
duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in
duplice esemplare, dei quali uno è restituito all’Amministrazione dell’Ente
interessato, munito del timbro e data.
Da tale
data decorrono i termini previsti dagli articoli 59 e 60 della citata legge n.
62/1953.
La
richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della
sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può
essere effettuata più di una volta.
Restano
ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazione preventive o
successive per determinati atti (bilanci, muti, regolamenti, ruoli, ecc.).
Art. 21(Pareri) Gli organi
di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche
amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
I pareri
comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non nei casi
tassativamente previsti dalla legge.
La
richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all’Ente
deliberante.
Art. 22(Ordinanze di rinvio e di annullamento) Le
ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere
esaurientemente motivati sia in relazione alle controdeduzioni presentate
dall’Ente interessato, sia in relazione ai vizi riscontrati dall’organo di
controllo.
Le
ordinanza di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere
trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all’Ente interessato.
Art. 23(Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo) Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna
seduta è trasmessa a cura del Segretario al Presidente della Giunta regionale
per l’inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Art. 24(Copia e visione degli atti) Gli Uffici
di segreteria degli organi di controllo sono tenuti a rilasciare entro dieci
giorni della richiesta, cpia degli atti emessi dai Collegi, a chiunque ne faccia
richiesta.
Non è
consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del
verbale contenente discussione.
La spesa è
a carico del richiedente.
I
Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spese, copia
dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori.
Art. 25(Indennità di presenza e rimborso spese) Il Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e
le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di
controllo.
Art. 26(Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato) Tutti gli
atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge che alla data di inizio
di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti
dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi trasmessi
agli organi regionali competenti.
Dalla data
in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il
termine per l’esercizio dei poteri di controllo.
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