Anno 1972
Numero 2
Data 21/01/1972
Abrogato
Materia
Note
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Legge Regionale 21 gennaio 1972, n. 2

Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.



Art. 1

(Organi di controllo)


Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti Locali è esercitato:

a) dal Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici ospedalieri regionali, con sede in Bari;

b) dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei capoluoghi di Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale.




Art. 2

(Autonomia degli organi di controllo)


Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio regionale, ma esercitano le proprie funzioni dei nuovi organi di controllo.



Art. 3

(Durata in carica degli organi di controllo)


Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio regionale, ma esercitano le proprie funzioni dei nuovi organi di controllo.



Art. 4

(Inizio dell’attività degli organi di controllo)


La data di inizio dell’attività degli  organi di controllo è fisata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale designa i funzionari della Regione  che fungono da Segretario del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo.




Art. 5

(Decisioni degli organi di controllo)


L’organo di controllo pronuncia:

a) dichiarazione di presa d’atto per mancanza di rilievi;

b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;

c) ordinanza motivata per riesame.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.




Art. 6

(Relazione annuale)


Il Consiglio regionale esamina annualmente le relazioni  del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.

A tal fine i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione inviano alla Giunta regionale ed all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi Organi Collegiali sulla attività svolta dai Collegi stessi nell’anno precedente.




Art. 7

(Elezioni del Presidente)


Nella prima seduta di insediamento il Comitato regionale e le Sezioni provinciali, sotto la presidenza dell’esperto effettivo più anziano di età, eleggono con votazione a scrutinio segreto i rispettivi Presidenti tra i componenti effettivi nominati dal  Consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei voti è eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.




Art. 8

(Funzioni dei Presidenti)


Il Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono e :

a) convocano il Collegio e dirigono i lavori;

b) sovraintendono agli Uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e supplenti del Collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo;

c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente del Comitato regionale, anche su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale  nel rispetto della piena autonomia degli Enti locali.

L’esperto più anziano di età sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente dei rispettivi Collegi.




Art. 9

(Funzioni dei componenti dei Collegi)


I componenti dell’organo di controllo incaricati dal Presidente del Collegio della trattazione di una pratica elaborano e formulano le proposte da sottoporre al Collegio.



Art. 10

(Decadenza dei componenti dell’organo dei Collegi)


I componenti dell’organo di controllo che non intervengono, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause  sopravvenute di ineleggibilità  e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell’organo di controllo di optare tra la carica del Comitato o della Sezione e quella che ha causato l’incompatibilità.

Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata o al °Presidente della Corte d’Appello o all’Amministrazione provinciale per le sostituzioni di  rispettiva competenza.




Art. 11

(Dimissioni dei componenti dell’organo di controllo)


Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi dell’organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette imediatamente al Presidente della Giunta regionale.



Art. 12

(Reintegrazione dell’organo di controllo)


Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

Chi subentra al componente decaduto o dimissionario resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.




Art. 13

(Scioglimento degli organi di controllo)


Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali possono essere sciolte in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, su conforme parere del Consiglio regionale che decide con l’intervento di due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta provvede alla ricostituzione dell’organo di controllo.




Art. 14

(Organico del personale)


Spetta al Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici e l’organico del personale addetto al Comitato ed a ogni Sezione; alla Giunta di assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della Regione.

Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzionalmente dal Comitato o dalle Sezioni provinciali di controllo.




Art. 15

(Segretariato)


Il Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi dell’art. 4 della presente legge, è funzionalmente  alle dipendenze del Comitato o delle Sezioni.



Art. 16

(Sedute dei Collegi)


Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale; detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

E’ in facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne ravvisano l’opportunità mediante avviso telegrafico con l’indicazione dell’ordine del giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell’adunanza.

Alle riunioni degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

I membri dei Collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informare il Presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti.  I supplenti esperti sono chiamati  a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi   con  criterio di alternanza.

L’avviso di convocazione delle adunanze di calendario è rimesso insieme  con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il Presidente del comitato di controllo o di ciascuna Sezione provinciale invita alle sedute, limitatamente all’esercizio dei controlli di cui all’art. 16 della legge 12 febbraio  1968, n. 132 , il Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva Provincia.

L’assenza o impedimento del Medico provinciale non impedisce di deliberare.




Art. 17

(Deliberazione dei Collegi)


Le adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche .

Per la validità delle deliberazioni si richiede l’intervento di almeno quattro commissari siano essi effettivi o supplenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti  che direttamente o indirettamente interessano parenti od affini entro il quarto grado.

Il Segretario del Collegio cura la tenuta del registro delle adunanze dal quale  dovrà risultare l’indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal Presidente , la motivazione e il dispositivo della decisione adottata.

Ogni commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

L’organo di controllo ha facoltà di sentire i rappresentanti delle Amministrazioni al fine di ottenere elementi di valutazione sui provvedimenti sottoposti al suo esame.

I rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano fatta richiesta e siano all’uopo espressamente delegati, devono essere sentiti su argomenti all’esame degli organi di controllo, sia in sede di istruttoria, sia in sede di discussione del provvedimento e possono chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni.




Art. 18

(Disposizioni applicabili)


Per l’esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo osservano le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

Sono soggetti a controllo di merito che ha carattere eccezionale, gli atti che rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.

Non sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.




Art. 19

(Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate)


Il controllo sugli atti delle Aziende  e degli Enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 in materia  di assunzione diretta di pubblici servizi da parte  dei Comuni e delle Provincie, è attribuito, secondo le rispettive competenze, al Comitato e alle Sezioni di controllo che lo eserciteranno nei limiti del predetto regio decreto e secondo le modalità fissate nella presente legge.



Art. 20

(Invio degli atti soggetti a controllo)


Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Collegio competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all’Amministrazione dell’Ente interessato, munito del timbro e data.

Da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 59 e 60 della citata legge n. 62/1953.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio non può essere effettuata più di una volta.

Restano ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblicazione preventive o successive per determinati atti (bilanci, muti, regolamenti, ruoli, ecc.).




Art. 21

(Pareri)


Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

I pareri comunque non sono vincolanti per gli organi di controllo se non  nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza anche all’Ente deliberante.




Art. 22

(Ordinanze di rinvio e di annullamento)


Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione  alle controdeduzioni presentate dall’Ente interessato, sia in relazione ai vizi riscontrati dall’organo di controllo.

Le ordinanza di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all’Ente interessato.




Art. 23

(Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo)


Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta è trasmessa a cura del Segretario  al Presidente  della Giunta regionale per l’inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.


Art. 24

(Copia e visione degli atti)


Gli Uffici di segreteria degli organi di controllo sono tenuti a rilasciare entro dieci giorni della richiesta, cpia degli atti emessi dai Collegi, a chiunque ne faccia richiesta.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente discussione.

La spesa è a carico del richiedente.

I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di spese, copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori.




Art. 25

(Indennità di presenza e rimborso spese)


Il Consiglio regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli organi di controllo.



Art. 26

(Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato)


Tutti gli atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo decorre il termine per l’esercizio dei poteri di controllo.